MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare

PROT. n° 857
032101.01.4113.170B.b

Roma, 17 marzo 2009
 

OGGETTO: D.M. 12 settembre 2003. Attività di autotrasporto.

A seguito dell’emanazione del D.M. 12 settembre 2003 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto”, sono giunti a questa Direzione numerosi quesiti volti ad individuare correttamente le attività che possono avvalersi dei depositi in argomento.
A tale proposito, la Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consultata sull’argomento, si è espressa precisando che “sono da intendersi per imprese di autotrasporto quelle iscritte alla Camera di Commercio, con oggetto sociale l’attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne:
- il settore del trasporto merci, imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori conto terzi;
- il settore del trasporto persone, imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi”.
Si confida nell’attenzione alle indicazioni formulate nel momento in cui vengono valutate specifiche richieste di installazione di depositi di gasolio presentate ai sensi del decreto in oggetto.