Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Lettera Circolare


PROT. n° 11635

Roma, 24 ottobre 2008
 

OGGETTO: Validità dei rapporti di classificazione ai fini della resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi, emessi da laboratori di altri Stati della UE o da Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia.


Pervengono a questa Ufficio richieste di chiarimenti intese a conoscere quali siano gli atti necessari per poter utilizzare i rapporti di classificazione emessi dai laboratori indicati in oggetto, in conformità alle norme EN previste dal recente D.M. 16 febbraio 2007.
Tenuto conto della rilevanza del problema, soprattutto in relazione all’attività di Prevenzione Incendi svolta dai Comandi provinciali e dalle Direzioni regionali VF, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
1) il D.M. 16 febbraio 2007 consente l’impiego dei risultati di prove di resistenza al fuoco contenuti nei rapporti di prova e di classificazione redatti in altri Stati della UE o negli Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia;
2) le prove e le classificazioni devono essere effettuate secondo le norme EN indicate nell’allegato A al D.M. 16 febbraio 2007. È consentito utilizzare rapporti di prova e di classificazione emessi anche prima della pubblicazione del decreto citato;
3) i rapporti di classificazione (o di valutazione nel caso di prove che si riferiscono a rivestimenti protettivi qualificati in conformità alle norme ENV13381) devono essere tradotti in lingua italiana (art. 3 comma 5 del D.M. 16 febbraio 2007). Per rapporto di classificazione deve intendersi il documento, redatto dal laboratorio di prova in conformità ai modelli previsti dalla EN 13501, che attesta, sulla base di uno o più rapporti di prova, la classe del prodotto o dell’elemento costruttivo oggetto di prova (allegato B punto B.5 del D.M. 16 febbraio 2007);
4) ai laboratori di prova deve essere riconosciuta l’indipendenza e la competenza prevista dalla norma EN ISO/CEl 17025 o da equivalenti garanzie riconosciute negli Stati stessi (art. 1 comma 9 lett. b)).
Premesso quanto sopra, si ritiene che la documentazione che il produttore dovrà rendere disponibile sia la seguente:
a) la traduzione in lingua italiana del rapporto di classificazione (o valutazione), accompagnata da dichiarazione giurata sulla fedeltà della traduzione;
b) atto amministrativo da cui sia possibile evincere il rispetto di quanto indicato al precedente punto 4). L’atto in questione potrà essere rilasciato da un organismo terzo pubblico o privato che garantisca sull’idoneità del Laboratorio all’esecuzione delle prove e delle successive classificazioni di cui si chiede l’accettazione. A tal fine, si potrà fare riferimento ad uno dei seguenti documenti:
- copia conforme all’originale del documento rilasciato da un organismo di accreditamento dei laboratori appartenente all’EA (European co-operation for Accreditation) per operare in conformità alla specifica norma;
- dichiarazione, da parte del Laboratorio, di essere stati notificati alla Commissione dell’Unione europea, con indicazione del codice di notifica, ad operare in qualità di organismo di prova con riferimento alla specifica norma;
- copia conforme all’originale di qualsiasi atto amministrativo con il quale lo Stato membro, presso il quale risiede il Laboratorio di prova, riconosce l’idoneità del Laboratorio ad operare con riferimento alla specifica norma.