MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare
 

PROT. n° P1169/4106 sott. 40/A

Roma, 04 ottobre 2007
 

OGGETTO: Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi - Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214 - Indirizzi applicativi.


Come noto con il DPR 12 aprile 2006, n. 214, è stato emanato il regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi. A circa un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento e facendo seguito ai primi indirizzi forniti con la lettera-circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A, del 30 giugno 2006 si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli aspetti di seguito indicati al fine di garantire la massima omogeneità nella trattazione delle pratiche su tutto il territorio nazionale e l’effettivo snellimento dell’iter amministrativo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione anche all’elevata standardizzazione delle installazioni di che trattasi.
Poiché la semplificazione introdotta si sostanzia nell’eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell’adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi, l’art. 2 del DPR 214/06 non contempla tra la documentazione da allegare all’istanza di sopralluogo la relazione tecnica attenendo la stessa precipuamente al momento dell’esame del progetto. Di conseguenza si evidenzia la necessità che il suddetto documento non venga richiesto al titolare dell’attività, in osservanza di quanto stabilito dal citato art. 2 del DPR 214/06 nonché dei principi generali di cui alla L. 241/90 in relazione alla esigenza di non aggravare il procedimento amministrativo.
Per quanto poi concerne la presentazione della planimetria del deposito – di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), del regolamento – si fa presente cha la stessa deve consentire di individuare in maniera univoca tutti gli elementi al contorno connessi con la corretta installazione del deposito (distanze di sicurezza, area di sosta dell’autocisterna, recinzione, ecc.) sia ai fini del rilascio e del rinnovo del certificato di prevenzione incendi che di eventuali visite ispettive. Pertanto, come già indicato nella lettera circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A, del 30 giugno 2006, si ritiene che, in via generale, la scala 1:100 possa considerarsi idonea al raggiungimento del suddetto obiettivo.
Per quanto poi concerne la fase del sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si richiama l’attenzione sulla esigenza – qualora dovessero riscontrarsi carenze – di indicare i correttivi da attuare finalizzati all’adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi, in un’unica soluzione, al fine di favorire una più rapida definizione della pratica.