Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 07 giugno 2019, n. 25318 - Misure di sicurezza per i lavori in quota. Condizioni per la realizzazione dell'effetto estintivo


Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 13/02/2019

 

 

 

Fatto

 


1. - Il Tribunale di Pescara ha condannato R.L., alla pena di € 3.000,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile delle violazioni di cui all'art. 159 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 81 del 2008, in relazione all'art. 122 del medesimo decreto, perché nella veste di titolare della "R. Impianti tecnologici Srl", ometteva di adottare misure idonee in tema di sicurezza sul lavoro, ordinate dal citato art. 122 che espressamente prevede "nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguati impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni per evitare i pericoli di caduta di persone di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2. 3.3 dell'allegato XVII" (capo a) e di cui all'art. 159 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 81 del 2008, in relazione all'art. 138 comma 2 del medesimo decreto, perché nella veste di titolare della "R. Impianti tecnologici Srl", ometteva di adottare misure idonee in tema di sicurezza sul lavoro, ordinate dal citato art. 138 comma 2 che espressamente recita "E' consentito il distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a cm.20" (capo b), accertati il 02/02/2016.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come dispone l'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 468 e 495 comma 2 cod.proc.pen., art. 6 comma 3, lett. d) Cedu. Erronea applicazione della legge. Il Tribunale di Pescara avrebbe illegittimamente revocato le prove testimoniali ammesse. Argomenta il ricorrente che a fronte della omessa citazione del teste della difesa, il Tribunale avrebbe revocato la prova testimoniale in mancanza di una giustificazione dell'assenza e così facendo avrebbe illegittimamente revocato la prova ammessa in quanto l'assenza del testimone non comporterebbe alcuna decadenza, non essendo prevista nell'ordinamento penale, tale tipo di sanzione processuale. Non avrebbe neppure argomentato la superfluità della prova stessa;situazione che consentirebbe la revoca delle prove già ammesse ex art. 495 cod.proc.pen.
Così facendo, il Tribunale avrebbe altresì violato il diritto di difesa dell'imputato che comprende anche il diritto di "difendersi provando" e così violato anche i principi di matrice convenzionale di cui all'art. 6 comma 3 lett. d) della Cedu.
- Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 44 cod.pen. e 136 e 159 comma 2 lett. c) del d.lgs n. 81 del 2008. Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente a fronte di un accertamento di adempimento delle prescrizioni impartite, sicché le contravvenzioni dovevano essere dichiarate estinte. L'inottemperanza alle prescrizioni, quella del pagamento della sanzione amministrativa, dovrebbe essere sorretta dalla consapevolezza almeno sotto il profilo del comportamento colposo.
3. Il procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Diritto


4. - Il ricorso proviene dalla Settima sezione non essendo stata rilevata una causa di manifesta inammissibilità. Non di meno, il ricorso appare inammissibile in forza delle seguenti ragioni.
5. - Il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge processuale per avere il Tribunale di Pescara illegittimamente revocato le prove testimoniali ammesse in assenza di una giustificazione dell'assenza, e così facendo, avrebbe illegittimamente ritenuto che l'assenza del testimone comporti la decadenza, è inammissibile per genericità estrinseca.
Il Tribunale di Pescara, preso atto dell'assenza non giustificata del teste, ha rigettato la richiesta di rinvio del difensore ritenendo la causa "matura per la decisione". Ora è di tutta evidenza che il Tribunale ha respinto la richiesta di rinvio non perché l'assenza non giustificata del testimone ammesso comporta la decadenza della prova, ma perché il suo esame era superfluo (avendo ritenuto l'istruttoria completa e la causa pronta per la decisione).
La ratio decidendi era, dunque, diversa da quella che ora il ricorrente censura (decadenza dalla prova nel caso di assenza non giustificata del testimone) e rispetto a questa il ricorrente non si confronta se non allegando una generica mancanza di motivazione sulla superfluità della prova.
Il ricorso non censura le ragioni del decidere, così incorrendo nel vizio di aspecificità del motivo che conduce alla dichiarazione di inammissibilità.
6. Alla stessa conclusione di inammissibilità si perviene anche con riguardo al secondo motivo di ricorso.
Correttamente il Tribunale ha escluso l'applicazione della causa estintiva di cui all'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, avendo dato atto che il R.L. aveva provveduto ad eliminare le irregolarità riscontrate, ma non aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa, nemmeno dopo il primo sollecito da parte dell'Ispettorato del lavoro.
Come è noto, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 cit., il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo (Sez. 3, n. 24418 del 10/03/2016, Sollano, Rv. 267105 - 01).
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/02/2019