Tipologia: CCNL
Data firma: 17 maggio 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Anas, Cisal-Sada, Ugl Trasporti, Confsal, Snala
Comparti: Anas
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Relazioni industriali
Art. 1 - Area di applicazione.
Art. 2 - Durata del contratto.
Art. 3 - Relazioni industriali.
• 1) A livello nazionale.
o A) Informazione.

o B) Contrattazione di 2° livello.
o C) Progetti di intervento sugli assetti organizzativi.
• 2) A livello regionale.
• 3) A livello di unità produttiva.
• 4) Organismo bilaterale.
• 5) Procedure e sedi di composizione delle controversie.
o 1. Livello di Unità produttiva.
o 2. Livello nazionale.
• 6) Interpretazione autentica del contratto.
Art. 4 - Quote sindacali.
Art. 5 - Diritto di affissione.
Art. 6 - Referendum.
Art. 7 - Assemblee e locali rappresentanze sindacali.
Art. 8 - Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
Art. 9 - Aspettativa sindacale.
Art. 10 - Permessi sindacali retribuiti.
Art. 11 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione.
Art. 13 - Assunzione a termine.
Art. 14 - Assunzioni a tempo parziale.
Art. 15 - Contratto di Formazione e Lavoro (CFL).
Art. 16 - Documentazione.
Art. 17 - Periodo di prova.
Art. 18 - Orario di lavoro.
Art. 19 - Turnazione.
Art. 20 - Flessibilità.
Art. 21 - Riposo settimanale.
Art. 22 - Lavoro straordinario.
Art. 23 - Riposo compensativo.
Art. 24 - Reperibilità.
Art. 25 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 26 - Permessi.
Art. 27 - Festività.
Art. 28 - Attività incompatibili.
Art. 29 - Cure termali.
Art. 30 - Ferie.
Art. 31 - Diritto allo studio.
Art. 32 - Assenze.
Art. 33 - Aspettative.
Art. 34 - Assenze per malattia.
Art. 35 - Tutela della maternità.
Art. 36 - Tutela dei portatori di handicap.
Art. 37 - Tutela dei lavoratori tossicodipendenti, etilisti e malati di AIDS.
Art. 38 - Servizio militare.
Art. 39 - Mobilità.
• A) Mobilità a domanda
• B) Mobilità d'ufficio
• C) Mobilità collettiva
Art. 40 - Trasferte.
Art. 41 - Doveri del lavoratore.
Art. 42 - Pari opportunità.
• A) Costituzione.

• B) Finalità.
• C) Compiti.
• D) Informazione, partecipazione, strumenti e risorse.
Art. 43 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di molestie sessuali.
Art. 44 - Formazione del personale.
Art. 45 - Attività sociali accessorie.
 Art. 46 - Previdenza complementare.
Art. 47 - Alloggi di servizio.
Art. 48 - Informazione di garanzia.
Art. 49 - Sospensione cautelare.
Art. 50 - Sanzioni e procedure disciplinari - Competenza in materia di sanzione.
Art. 51 - Codice disciplinare.
Art. 52 - Responsabilità civile, penale e amministrativa. Patrocinio legale del dipendente.
Art. 53 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 54 - Preavviso.
Titolo III - Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro

Art. 55 - Lavori usuranti.
Art. 56 - Organismi paritetici.
Art. 57 - Indumenti di lavoro.
Art. 58 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Art. 59 - Unità produttive.
Art. 60 - Contrattazione decentrata.
Art. 61 - Monte ore retribuito e strumenti operativi.
Art. 62 - Formazione.
Art. 63 - Infortuni e malattie professionali.
Titolo IV - Aree di classificazione
Art. 64 - Aree di classificazione.
Art. 65 - Declaratoria area di base.
Art. 66 - Declaratoria area operativa e di esercizio.
Art. 67 - Declaratoria area quadri.
Art. 68 - Procedura di inquadramento.
Art. 69 - Surrogabilità di applicazione.
Titolo V - Rapporti di natura economica

Art. 70 - Trattamento economico.
• 1. Criteri.
• 2. Struttura della retribuzione.
• 3. Pagamento della retribuzione.
• 4. Miglioramenti contrattuali.
• 5. Indennità particolari della retribuzione variabile.
Art. 71 - Minimi tabellari.
Art. 72 - Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera ed oraria.
Art. 73 - Arricchimento esperienza professionale.
Art. 74 - Retribuzione del lavoro straordinario - maggiorazioni orarie.
Art. 75 - Indennità di turnazione.
Art. 76 - Indennità di reperibilità.
Art. 77 - Indennità di funzione.
Art. 78 - Tredicesima mensilità.
Art. 79 - Indennità operativa.
Art. 80 - Indennità di rischio e maneggio valori.
Art. 81 - Indennità di zona.
Art. 82 - Aumenti periodici d'anzianità.
Art. 83 - Premio di produzione.
Art. 84 - Assegno per il nucleo familiare.
Art. 85 - Progettazione e collaudi.
• 1. Progettazione
• 2. Collaudi
Art. 86 - Indennità di bilinguismo.
Art. 87 - Norma finale.
Protocollo n. 1 Criteri e procedure per la copertura dei posti vacanti
Protocollo n. 2 Mobilità a domanda
Regolamento dei comitati pari opportunità
Interpretazione autentica dell'art. 8 del CCNL.
Interpretazione autentica degli artt. 73 e 81 del CCNL, stipulato il 18.4.96, corrispondenti agli artt. 70 e 79 del presente CCNL.
Tabella di corrispondenza nuovo inquadramento ed equiparazione con attuali profili professionali
Note a verbale
Allegato 1 Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
• Verbale di accordo 24.10.94
Allegato 2 Modifiche e integrazioni al protocollo d'intesa sulle rappresentanze sindacali unitarie
• Rappresentanze sindacali unitarie RSU
Protocollo d'intesa

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dipendenti ente nazionale per le strade (Anas), Roma - via Monzambano 10 1998-2001 stipulato in data 17 maggio 1999

In Roma, il 17 maggio 1999 tra la Direzione aziendale […] e le Federazioni e Organizzazioni sindacali Filt-Cgil […], Fit-Cisl (Federazione Italiana Trasporti) […], Uil-Anas […], Cisal-Sada […], Ugl Trasporti […], Confsal […], Snala […] si è stipulato il presente CCNL da valere su tutto il territorio nazionale per il personale non dirigente dell'Anas.

Titolo I - Relazioni industriali
Art. 1 - Area di applicazione.

1. Il CCNL si applica al personale dipendente dell'Ente nazionale per le strade Anas.
[…]

Art. 3 - Relazioni industriali.
Fermo restando quanto stabilito dal protocollo Governo/Parti sociali del 23.7.93 per quanto riguarda i livelli di contrattazione, le relazioni industriali risultano così definite:
a) da una parte da un articolato sistema relazionale rivolto a realizzare:
- momenti di approfondimento congiunto, anche attraverso l'istituzione di un organismo bilaterale, secondo quanto previsto al successivo punto 4;
- uno specifico schema di informazione finalizzato alla consultazione del sindacato nelle fasi di realizzazione e verifica degli interventi di sviluppo dell'Ente;
b) dall'altra, dall'accentuazione dei contenuti e dei momenti di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro, sia in via preventiva che conciliativa, come stabilito al punto 5.
Le relazioni tra l'Ente e le OO.SS. si articoleranno nel seguente modo:

1) A livello nazionale.
A) Informazione.

Nel corso di appositi incontri, aventi cadenza trimestrale, l'Ente darà informazioni alle OO.SS. stipulanti il CCNL su:
1. accordo di programma, di cui all'art. 3 del D.lgs. 26.2.94 n. 143, nonché sulle eventuali successive modifiche introdotte;
2. stato degli investimenti, della progettazione, delle gare esperite, con valutazione sui risultati raggiunti nel trimestre precedente;
3. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la disaggregazione compartimentale;
[…]
6. livelli occupazionali, disaggregati per sede di lavoro, sesso, qualifica e tipologia di lavoro, nonché la composizione delle risorse umane in termini d'età e d'anzianità di servizio, disaggregati per sesso;
7. i programmi dell'attività di formazione e/o addestramento del personale;
8. gli interventi effettuati in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro, nonché i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali, alla sorveglianza sanitaria;
9. i programmi e gli interventi realizzati in materia di azioni positive e pari opportunità;
10. gli orientamenti in materia di appalti, in relazione all'attività di manutenzione ordinaria, avuto riguardo alla natura delle attività conferite, nonché agli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possono esplicarsi. Inoltre, l'Ente indicherà la tipologia degli appalti avente carattere nazionale, entro 10 giorni dalla richiesta, con le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto stesso.
Nel corso degli incontri l'Ente fornirà gli aggiornamenti sui temi trattati negli incontri precedenti.

B) Contrattazione di 2° livello.
1. Sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 verranno individuati degli obiettivi che tengano conto degli investimenti, della gestione degli orari di fatto, con la finalità di perseguire una diminuzione degli straordinari in rapporto al personale in servizio, alla qualità dei servizi erogati all'utenza, nonché dell'andamento economico dell'Ente.
Costituiscono oggetto di confronto:
a) linee e strategie occupazionali;
b) aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale.

C) Progetti di intervento sugli assetti organizzativi.
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo, che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo (es.: legge n. 59/97, riforma dell'Ente ecc.), l'Ente si impegna a rendere partecipi le OO.SS. stipulanti dei programmi o progetti che abbiano riflessi sul personale, anche attivando specifiche commissioni tecniche paritetiche, finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza e approfondimento sugli aspetti dell'occupazione, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro.
Prima della fase di attuazione sarà data apposita comunicazione alle OO.SS stipulanti cui potrà far seguito richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro i 10 giorni successivi, per un incontro finalizzato all'esame circa i riflessi sull'occupazione, sull'organizzazione e le condizioni di lavoro.
L'Ente, comunque, non attuerà modifiche degli assetti organizzativi, né procederà a riconversione e mobilità del personale, anche se derivanti da innovazioni normative, prima di aver esaurito la fase del confronto con le OO.SS. stipulanti.

2) A livello regionale.
L'Ente informerà le strutture regionali delle OO.SS. stipulanti, nel corso di specifici incontri trimestrali, circa quanto previsto dai punti 1, 2 e 3 del paragrafo riguardante l'informazione a livello nazionale, in riferimento alla competenza regionale interessata.

3) A livello di unità produttiva.
A) L'Ente informerà nel corso di specifici incontri trimestrali le RSU/RSA e le OO.SS. competenti territorialmente circa:
1. la situazione tecnico-organizzativa dell'unità produttiva e prospettive sugli investimenti in corso;
2. i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
3. i programmi di aggiornamento e di addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
4. la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle assunzioni;
5. la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili a lungo termine, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;
6. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;
7. le linee in materia di appalti di cui al precedente punto 1, lett. e, relativamente al rispettivo ambito territoriale.
A richiesta delle RSU/RSA, sarà effettuato un esame congiunto su particolari aspetti delle problematiche sopra citate, entro 10 giorni da apposita richiesta.
In materia di relazioni industriali, per unità produttive si intendono: i Compartimenti della viabilità, gli Uffici speciali, la Direzione generale e, in questo ambito, il Centro sperimentale di Cesano.
Per quanto attiene le sezioni staccate, le relazioni industriali avverranno congiuntamente alla sede compartimentale di riferimento.
B) Tra l'Unità produttiva e le RSU/RSA e le OO.SS. territoriali costituisce oggetto di contrattazione:
1. l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e del CCNL, ivi comprese quelle relative all'inquadramento professionale;
2. le politiche per le azioni positive e pari opportunità;
3. la mobilità del personale;
4. i carichi di lavoro nell'ambito dei processi organizzativi;
5. l'organizzazione dei servizi secondo i criteri generali e le condizioni di lavoro;
6. una diversa distribuzione dell'orario di lavoro tenendo in considerazione l'esigenza di una maggiore presenza giornaliera del personale impegnato in servizi particolari, di supporto all'attività interna dell'Ente (es.: portineria, centralino, autisti), fermo restando l'orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, distribuite su un massimo di 6 giornate;
[…]

4) Organismo bilaterale.
In riferimento a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo viene costituito a livello nazionale tra l'Ente e le OO.SS. stipulanti un organismo bilaterale con prioritarie finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenze sullo stato di attività dell'Ente, con riferimento a quanto contenuto nei punti 1), 2), 3) e 4 del comma 1, lett. A.
Con Regolamento successivo, da emanarsi entro 30 giorni dalla stipula del CCNL, saranno definite le modalità di funzionamento e la composizione dell'organismo.

6) Interpretazione autentica del contratto.
1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione del presente CCNL, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata; la richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del CCNL.
[…]

Art. 5 - Diritto di affissione.
Le OO.SS. dei dipendenti e RSU hanno il diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale del lavoro.

Art. 7 - Assemblee e locali rappresentanze sindacali.
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
[…]

Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 15 - Contratto di Formazione e Lavoro (CFL).

[…]
2. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto da eventuale apposito protocollo da stipularsi tra l'Ente e le OO.SS.
3. Il CFL è regolato dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 16 - Documentazione.
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
[…]
- certificazione medica comprovante l'idoneità fisica a svolgere le mansioni per cui si è assunti, rilasciata dalle ASL competenti territorialmente;
[…]

Art. 18 - Orario di lavoro.
1. L'orario di lavoro per il personale è fissato in 36 ore settimanali, articolate in 6 e/o in 5 giorni in relazione alla ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, al miglioramento della qualità delle prestazioni, all'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e al miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici o amministrazioni.
2. Fermo restando che dovrà, comunque, essere garantita la presenza del personale dalle ore 9.00 alle 13.00 e nei giorni con prolungamento di orario di cui al successivo punto b) anche tra le ore 15.00 e le 17.00, e salvo una diversa articolazione del prolungamento di orario per le aree metropolitane da definirsi in sede di contrattazione decentrata, per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
a) orario articolato su 6 giorni: si svolge per 6 ore continuative antimeridiane;
b) orario articolato su 5 giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane.
Le prestazioni giornaliere si articoleranno:
- dal lunedì al venerdì con orario di 6 ore continuative e con prolungamento di 3 ore pomeridiane nella giornata di martedì e giovedì;
- dal lunedì al giovedì con prestazioni lavorative di 7 ore e 30 minuti con pausa pranzo e il venerdì di 6 ore continuative antimeridiane.
A livello di contrattazione decentrata sarà definita l'articolazione di cui al presente comma sulla base delle esigenze organizzative.
3. Nei giorni con rientro pomeridiano la pausa pranzo sarà effettuata con intervallo compreso tra i 30 e i 60 minuti.
4. Si ricorrerà a flessibilità e turnazione per particolari esigenze, anche articolando l'attività su 7 giorni.
5. Il personale che svolge la propria prestazione in turni della durata di 8 ore giornaliere articolerà la propria prestazione secondo il seguente orario:
22.00 - 06.00
06.00 - 14.00
14.00 - 22.00
e attraverso il seguente schema per complessive 35 ore settimanali:
3 giornate di lavoro
2 giornate di riposo
2 giornate di lavoro
1 giornata di riposo
[…]
7. Qualora dall'andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l'orario di 35 ore, e che in altri esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra loro le misure delle prestazioni settimanali.
8. La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente punto 5, viene programmata in via definitiva e portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.
9. Al personale turnista di cui al punto 5 che precede, è consentita l'effettuazione di una pausa retribuita di 30 minuti nelle 8 ore di servizio. La pausa non potrà essere usufruita all'inizio e alla fine del turno e terrà conto delle esigenze di servizio.
[…]

Art. 19 - Turnazione.
1. Dalla turnazione verranno esclusi i dipendenti tutelati da apposite norme di legge o da particolari condizioni familiari documentabili.
2. Nei servizi in turnazione si può prevedere una sovrapposizione temporale fra turni, da definire in sede di contrattazione decentrata ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzioni di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza in senso generale e di allarme.
3. Qualora il dipendente presti il proprio servizio, all'interno di un modello organizzativo strutturato su turni sempre sulla medesima fascia oraria, non verrà corrisposta l'indennità di cui all'art. 76.
4. Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole d'età non superiore a 12 anni ha diritto all'esclusione dal turno notturno.
5. Ogni dipendente non potrà effettuare di norma un numero superiore a 10 turni mensili notturni, a 15 turni mensili pomeridiani e a 2 turni mensili festivi.

Art. 21 - Riposo settimanale.
1. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, coincide normalmente con la domenica.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
[…]
5. Ai dipendenti, i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, compete un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della maggiorazione prevista.
[…]

Art. 22 - Lavoro straordinario.
1. Le prestazioni di lavoro straordinario rivestono carattere di eccezionalità.
2. Il dipendente non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge e dal presente contratto, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
[…]
7. Le prestazioni straordinarie di cui al presente articolo devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere e di 170 ore annuali pro-capite.
8. Entro il limite annuale il dipendente può optare tra il pagamento e il recupero delle ore effettuate.
9. I limiti previsti dal comma 7 del presente articolo possono essere derogati con accordo tra il responsabile dell'unità produttiva e le OO.SS. territorialmente competenti, nei casi di eventi eccezionali da verificarsi successivamente, fermo restando il limite di legge.
10. L'eventuale superamento del limite massimo annuale, di cui ai commi 7 e 9, darà luogo alla trasformazione obbligatoria in ore o giornate di riposo compensativo corrispondenti alle ore eccedenti, da usufruirsi secondo specifiche modalità. In entrambi i casi al dipendente compete la quota di maggiorazione prevista.

Art. 23 - Riposo compensativo.
1. Salvo quanto disposto nell'art. 22 (lavoro straordinario), il riposo compensativo è utilizzato dal dipendente, attraverso modalità oraria o giornaliera e in accordo con il dirigente competente, nei seguenti casi:
a) su richiesta, in luogo del pagamento di lavoro straordinario effettuato anche al di fuori della propria sede di lavoro;
b) in caso di coincidenza di una festività civile o religiosa ricadente nel giorno di riposo spettante per turno o nella giornata di sabato per il personale che espleta la propria attività su 5 giornate lavorative dal lunedì al venerdì.
2. L'Ente procederà al pagamento della somma corrispondente, relativamente al punto b), qualora esigenze di servizio, dichiarate formalmente da parte del dirigente competente, o impossibilità oggettive (malattia o maternità), impediscano all'interessato di usufruire del riposo compensativo entro i 90 giorni successivi.
3. In pendenza di riposo compensativo da usufruirsi a qualsiasi titolo, l'accoglimento di eventuali richieste di ferie è subordinato al preventivo godimento del riposo stesso.
4. Più giorni di riposo compensativo non potranno essere utilizzati, sommandoli a periodi di ferie richiesti per un numero superiore a 7 giorni lavorativi.

Art. 24 - Reperibilità.
1. L'Ente può richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di tempo, sulla base di una rotazione di massimo 12 ore, ferma restando la possibilità di introdurre il servizio di turnazione.
2. In sede di contrattazione decentrata territoriale, viene definita l'applicazione e la programmazione dell'istituto della reperibilità, tenendo presente:
a. l'esigenza dell'Ente di far svolgere immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, anche per situazioni di carattere occasionale ed eccezionale;
b. la fornitura d'idonea strumentazione atta a contattare il dipendente;
c. il principio della rotazione tra il personale interessato;
d. il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e. nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi;
f. che nella settimana la reperibilità non può superare 2 turni diurni (dalle 06.00 alle 22.00) e un turno di reperibilità notturna (dalle 22.00 alle 06.00).
3. In caso di intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore di norma alle 8 ore consecutive, oltre le quali il dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4. In caso di interventi notturni o festivi, al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva.
5. In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, al dipendente spetta la corresponsione di una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 75 ovvero riposo compensativo di cui all'art. 23.
6. Nel caso d'impossibilità per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione ai diretti superiori. Il dipendente non può essere posto in reperibilità nei periodi di assenza per malattia, ferie o altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.
7. La reperibilità deve essere organizzata normalmente nell'ambito dei Centri manutentori (o di Esercizio), della provincia o dell'intero Compartimento.
8. In attesa della completa attuazione di quanto disposto al punto 2, b), la chiamata del personale posto in reperibilità può avvenire anche mediante strumenti di comunicazione personali del dipendente.
9. In sede di contrattazione decentrata saranno individuate le modalità, i tempi e la durata e il compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale dell'Anas chiamato a collaborare, secondo le specifiche necessità ed esigenze, con altre Amministrazioni, Enti o Istituzioni centrali e locali. Tali accordi, nel rispetto dei principi generali dell'istituto della reperibilità, devono soddisfare le esigenze degli Enti richiedenti.

Art. 25 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
I dipendenti che assolvono a compiti di custodia o portineria e che usufruiscono di un alloggio di servizio presso le sedi dell'Ente hanno diritto al giorno di riposo settimanale coincidente di norma con la domenica.
[…]

Art. 35 - Tutela della maternità.
1. Al personale si applicano la legge 30.12.71 n. 1204 e la legge 9.12.77 n. 903 e successive modificazioni e integrazioni. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta la corresponsione di un trattamento economico pari al 100% dell'ultima retribuzione percepita.
[…]
5. L'Ente provvede, se necessario, ad inserire nei primi corsi utili di formazione la dipendente che abbia ripreso servizio successivamente ai periodi di assenza obbligatoria, qualora nel corso di detto periodo sia intervenuta una fase di ristrutturazione significativa presso la propria unità produttiva.
6. Le dipendenti che svolgono la propria attività in qualità di addette alla manutenzione stradale, non appena documentato il proprio stato di gravidanza, devono essere adibite, per tutto il periodo della gravidanza fino al 7° mese successivo al parto, a mansioni diverse da quelle previste dal profilo di appartenenza.
Qualora le diverse mansioni non possano essere espletate in un ambito territoriale inferiore a km. 30 rispetto alla propria sede di lavoro, l'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della legge n. 1204/71 è anticipata fin dal momento del riscontro dello stato di gravidanza e comunque fino al momento in cui non sia stata trovata idonea collocazione per l'espletamento delle diverse mansioni.

Art. 36 - Tutela dei portatori di handicap.
1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5.2.92 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
2. I permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della citata legge possono essere fruiti in forma frazionata.
3. Le parti si impegnano a seguire con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare, anche in modo graduale, gli interventi necessari.
A livello di sedi locali saranno individuate le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap.

Art. 42 - Pari opportunità.
A) Costituzione.

1. Per realizzare la piena applicazione delle normativa CEE e delle leggi italiane in materia di parità tra uomini e donne nel lavoro a livello nazionale e a livello territoriale sono insediati o rinnovati i Comitati per le Pari opportunità, entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL.
2. Il funzionamento dei CPO è stabilito dal Regolamento allegato e parte integrante del presente CCNL, da modificarsi eventualmente a seguito dell'insorgere di sostanziali ristrutturazioni dell'Ente, fatte salve eventuali integrazioni da individuarsi in seno ai medesimi Comitati.

B) Finalità.
1. I Comitati per le Pari Opportunità, istituiti a livello nazionale e periferico promuovono iniziative tese a creare condizioni di pari opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente e a rimuovere atti di discriminazione basate sull'appartenenza di genere individuando misure che consentono l'effettiva parità tra i sessi nelle varie procedure di gestione del personale: dalle modalità di accesso al lavoro, alla formazione, all'aggiornamento e sviluppo professionale, all'orario di lavoro e ai progetti di azioni positive.

C) Compiti.
1. I Comitati per le pari opportunità:
a) promuovono, ricerche e analisi anche in collaborazione con altri Enti, Istituti, Associazioni e Organismi paritetici locali e nazionali, finalizzate fra l'altro a promuovere iniziative tese ad armonizzare i tempi di vita con quelli del lavoro, dei servizi e delle città, pubblicizzando periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
b) promuovono iniziative volte alla formulazione di piani di azioni positive e all'attuazione della legge n. 125/91 e di Risoluzioni e Direttive CEE;
c) valutano, su segnalazione, azioni di discriminazione sul piano professionale, dirette ed indirette e formulano proposte in merito;
d) svolgono le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, comma 4, legge n. 125/91;
e) relazionano entro il 31 ottobre di ogni anno all'Amministrazione, alle OO.SS. in relazione all'attività svolta;
f) in materia di molestie sessuali, svolgono funzioni di assistenza e consulenza per le lavoratrici e i lavoratori che subiscono atti di molestia o ricatti sessuali; propongono iniziative ed interventi rivolti alla rimozione dello stesso, nonché programmi formativi di tipo propedeutico; elaborano criteri, norme e comportamenti cui conformare i contenuti delle proprie attività per quanto riguarda la prevenzione sulla materia specifica; si avvalgono anche del supporto di consulenti o esperti esterni.
2. Al Comitato per le Pari Opportunità al livello nazionale sono demandati tutti i compiti di cui ai punti precedenti e inoltre:
a) coordina gli interventi che i Comitati realizzano in sede periferica e cura la circolazione delle informazioni tra i Comitati;
b) convoca, al fine di favorire lo scambio al livello nazionale tra i CPO territoriali, almeno 1 volta l'anno, i CPO predetti; a dette riunioni parteciperanno 2 membri dei CPO territoriali individuati di volta in volta.
3. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti o comportamenti sul luogo di lavoro, gli estremi della discriminazione a proprio danno, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 125/91 può anche per il tramite dell'organizzazione sindacale cui conferisce mandato, investire del caso i Comitati Pari Opportunità.

Art. 43 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di molestie sessuali.
1. Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
2. La molestia o ricatto sessuale costituisce illecito disciplinare secondo quanto previsto dal codice disciplinare; analogamente si configura la denuncia di fatti inesistenti compiuta al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro.
3. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento. anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che, di per sé, sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.
4. Di particolare rilievo va considerata la molestia sessuale che produca atteggiamenti intimidatori dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale secondo quanto contenuto nel secondo capoverso l'Ente ha l'obbligo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti avvalendosi per assistenza e consulenza anche dei CPO aziendali. L'Ente provvederà. altresì. alla diffusione di compagne di informazione dal CPO e dalle istituzioni preposte.
6. Funzioni di assistenza e consulenza per le lavoratrici e i lavoratori che subiscano atti di molestia o ricatti sessuali possono essere svolti, su richiesta della parte interessata, dagli stessi CPO Tali funzioni devono essere portate a conoscenza di tutti a cura dell'Ente.

Art. 44 - Formazione del personale.
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i lavoratori, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità, previsti dal presente CCNL.
2. Entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a livello nazionale vengono definiti:
a) gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalle diverse strutture dell'Ente, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
b) gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo;
c) indicazioni circa il supporto, la assistenza e la valutazione degli interventi formativi;
d) indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione;
e) le azioni positive in materia di formazione previste dalla legge n. 125/91.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Ente. Qualora detti corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il trattamento di missione e il rimborso delle spese sostenute.

Art. 51 - Codice disciplinare.
1. Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto nell'art. 7 delle legge 20.5.70 n. 300, si precisa quanto segue:
- l'entità di ciascuna delle sanzioni sarà determinata anche in relazione:
a) alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
b) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
c) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, di cui al sopra richiamato art. 7, legge n. 300/70.
2. Si applicano, secondo i predetti criteri di graduazione, le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto al lavoratore che:
a) non osservi le disposizioni di servizio;
[…]
e) non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l'uso o se ne avvalga abusivamente;
f) si presenti al lavoro o si trovi durante l'orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
g) in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme antinfortunistiche portate a sua conoscenza.
3. Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a 4 ore di retribuzione:
a) per recidiva entro 1 anno dall'applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
j) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
[…]
4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a 5 giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro 1 anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
g) per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia dell'Ente che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
j) per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona umana;
k) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
l) per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana;
[…]
5. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo;
b) per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere e a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell'art. 39;
c) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni ai beni dell'Ente o di terzi, o anche con gravi danni alle persone;
[…]
f) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio.
[…]
7. Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 51, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di all'art. 41 e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di correlazione.
[…]

Titolo III - Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro
Art. 55 - Lavori usuranti.

In materia di lavori usuranti, valgono le disposizioni contenute nel D.lgs. 11.8.93 n. 374 e successive modificazioni.

Art. 56 - Organismi paritetici.
1. L'Ente assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di quanto disposto anche dall'art. 9 della legge n. 300/70.
2. Fatte salve le prerogative delle parti, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, sono costituiti, entro l'1.7.99, organismi paritetici con le OO.SS. stipulanti il CCNL con il compito di:
a) costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie e organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio malattie derivanti dal servizio;
b) proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia nei confronti dei lavoratori, a norma anche dell'art. 20 del D.lgs. n. 626/94;
c) stabilire la tipologia e periodicità di distribuzione degli indumenti di lavoro anche in relazione alle differenze di sesso;
d) avviare studi, ricerche e proposte per l'individuazione degli ambiti di applicazione del decreto 11.8.93 n. 374 e successive modificazioni, sia per l'individuazione di soluzioni interne, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti;
e) dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
3. Detti organismi si riuniscono almeno 4 volte l'anno e comunque su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. I componenti di detti organismi e, in attesa della loro costituzione, le OO.SS. secondo la propria competenza territoriale, ricevono costante informazione sull'attività svolta dall'Ente sulla materia della salute e sicurezza del lavoro e su quella che possa determinare modificazioni delle condizioni di lavoro.

Art. 57 - Indumenti di lavoro.
1. L'Ente fornisce ai dipendenti adibiti a particolari mansioni o ruoli, idonei indumenti di lavoro che garantiscano in quanto a tipologia, funzione, periodicità e quantità, il rispetto delle norme di igiene, salute, sicurezza e identificazione.
Il personale destinatario di detti indumenti, salvo ulteriori individuazioni che si dovessero rendere utili, è quello che esplica la sua attività:
a) su strada;
b) alla guida di autoveicoli e automezzi;
c) nelle officine;
d) presso i laboratori;
e) presso le anticamere, i portierati, le guardianie, i servizi fotocopie.
2. L'Ente fornisce altresì più adeguati dispositivi individuali e collettivi di protezione previsti dalla normativa per le attività a rischio.
3. Le parti si impegnano ad attivare una verifica semestrale riguardo alla quantità e periodicità dell'assegnazione.

Art. 58 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle OO.SS.
2. Tali rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come sotto individuata, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in Azienda e nel numero definito dalle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.lgs. n. 626/94.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU così come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei RLS sono quelle definite dall'art. 19 del citato D.lgs. n. 626.
5. La durata in carica dei RLS è di 3 anni ed è rinnovabile.
6. È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
7. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le 2 annue.
8. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art. 7 ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.

Art. 59 - Unità produttive.
Ai fini della determinazione del numero dei RLS, le unità produttive sono individuate come segue:
a) il livello provinciale, con tutte le sedi di lavoro ricadenti in tale ambito;
b) i centri manutentori la cui attività non coincide con l'ambito provinciale, raggruppati o distinti con un criterio di omogeneità, in rapporto all'estesa chilometrica;
c) i centri manutentori che svolgono la loro attività su un'estesa chilometrica anche minore rispetto alla due fattispecie precedenti, ma con la presenza di tipologie lavorative da considerarsi peculiari sul piano della sicurezza del lavoro (es. Autostrade);
d) l'intero ambito compartimentale o dell'Ufficio speciale;
e) il Centro Sperimentale di Cesano;
f) la Direzione Generale, relativamente a tutte le altre sedi, oltre quelle del Centro Sperimentale.

Art. 60 - Contrattazione decentrata.
1. La contrattazione decentrata a livello periferico confermerà o individuerà per ogni tornata elettorale le unità produttive e il numero dei RLS necessari, tenuto conto del numero minimo fissato dall'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626 stabilito per ciascuna unità produttiva individuata secondo modelli di cui all'articolo precedente e di eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es.: grandi autofficine e autoparchi) anche in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione nel frattempo intervenuti.
2. Il RLS della sede compartimentale potrà coincidere con 1 o più rappresentanti delle unità produttive individuate secondo i modelli sopra descritti, previsti per ciascun Compartimento o Ufficio speciale.
3. Presso la Direzione generale la contrattazione decentrata potrà individuare la provenienza dei Rappresentanti in relazione alla diversa dislocazione delle sedi.

Art. 61 - Monte ore retribuito e strumenti operativi.
1. Per i RLS è prevista l'assegnazione di un monte ore pari a 3 ore annue per ciascun lavoratore da determinarsi sulla base della composizione numerica di ciascuna unità produttiva, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19, comma 1, punti a) e n) del D.lgs. n. 626/94, escludendo i tempi di percorrenza necessari per raggiungere le squadre di manutenzione o di emergenza, i centri squadra e le altre sedi di lavoro.
2. Nel caso in cui l'unità produttiva individuata coincida con un'unica sede di lavoro (es.: la sede compartimentale, le sedi della Direzione generale o un'autofficina) fermo restando quanto stabilito dal capoverso precedente, il monte ore per ciascun Rappresentante non potrà superare complessivamente il numero di 100 ore annue.
3. L'Ente metterà a disposizione dei RLS, per il tempo necessario per recarsi presso le squadre o le sedi di lavoro distribuite lungo le strade statali e autostrade, un mezzo di trasporto da individuarsi di volta in volta tra quelli disponibili.
4. Il Rappresentante è personalmente responsabile della corretta utilizzazione del mezzo a lui assegnato.

Art. 62 - Formazione.
Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno l'Ente fornirà alle OO.SS. nazionali la proposta relativa al piano di formazione generale sui rischi sulla sicurezza e la salute destinata ai seguenti soggetti:
a) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
b) responsabili e componenti del Servizio di prevenzione e protezione, se individuati all'interno dell'Ente;
c) singoli lavoratori e preposti;
d) lavoratori incaricati dell'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione.

Art. 63 - Infortuni e malattie professionali.
[…]
2. Al termine del periodo relativo di assenza, nel caso in cui risultino dagli accertamenti sanitari danni prodotti dall'infortunio o dalla infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, che non consentano al lavoratore di svolgere le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza, questi è assegnato, nell'ambito della stessa sede di lavoro o in subordine nell'ambito della stessa provincia, a mansioni diverse riconducibili ai profili ascrivibili al livello retributivo-funzionale di appartenenza.
3. La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei a svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza, a seguito della visita preventiva periodica prevista dalla normativa vigente.
[…]

Titolo V - Rapporti di natura economica
Art. 80 - Indennità di rischio e maneggio valori.

1. L'istituto dell'indennità di rischio, meccanografica e maneggio valori viene determinato mediante apposito protocollo d'intesa.

Art. 87 - Norma finale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente CCNL, le parti concordano di fare riferimento alle procedure previste dal precedente art. 3.