Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare
 

PROT. n° P721/4106/1 sott. 38

Roma, 05 giugno 2007


OGGETTO: Distributori stradali di GPL per autotrazione – Decreto ministeriale 3 aprile 2007 – Primi indirizzi applicativi.
 

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, del 27 aprile 2007, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 3 aprile 2007 inerente “Modifiche ed integrazioni all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione”.
In sintesi il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 27 maggio, modifica ed integra le disposizioni contenute nell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 - così come consentito dall’art. 8 dello stesso regolamento - con l’intento di perseguire i seguenti principali obiettivi:
1 stabilire precisi requisiti ai fini antincendio sulle modalità di installazione delle attrezzature componenti l’impianto di GPL (serbatoi, tubazioni, ecc.) ampliando le tipologie ammesse in precedenza (ad esempio serbatoi ricoperti o in cassa di contenimento parzialmente o totalmente fuori terra) senza inficiare i requisiti costruttivi dei prodotti già rispondenti alle direttive europee applicabili allo specifico ambito ( PED, ATEX, ecc.);
2 aggiornare alcune disposizioni tecniche sulla base delle novità intervenute in campo tecnologico e normativo ovvero dell’esperienza accumulata nel corso degli anni, consentendo di superare le prescrizioni tecniche contenute in vari provvedimenti precedenti al DPR 340/2003;
3 prevedere idonee misure di sicurezza antincendio per la realizzazione di impianti atti a distribuire il GPL per auto anche con modalità self-service in impianti comunque presidiati da personale addetto.
Nel contempo l’art. 3 abroga tutte le disposizioni tecniche di sicurezza antincendio emanate precedentemente al DPR n. 340/2003 e rimaste in vigore anche dopo la pubblicazione dello stesso regolamento, consentendo in tal modo una più chiara ed agevole consultazione ed applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
Resta comunque invariato il campo di applicazione del DPR 340/2003 (art. 1) per cui le modifiche ed integrazioni apportate all’allegato A dal DM 3 aprile 2007 riguardano gli impianti realizzati dopo il 27 maggio 2007, ovvero quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre i 30 m³.
I progetti presentati ai Comandi provinciali VVF prima dell’entrata in vigore del DM 3 aprile 2007 sono esaminati con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.
Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 340/2003 (19 dicembre 2003) resta confermato il termine del 19 dicembre 2008 per l’adeguamento alle disposizioni contenute nel Titolo III dell’allegato A.
Infine, in relazione al nuovo Titolo IV, concernente il rifornimento self-service, si evidenzia come tale modalità di erogazione del GPL è ammessa solo presso impianti presidiati da personale addetto in grado di fornire una rapida e competente assistenza in caso di richiesta. Il servizio self-service presidiato - nel senso sopra precisato - è previsto nella quasi totalità dei Paesi europei ove il GPL per autotrazione ha un apprezzabile livello di diffusione attenendosi alle disposizioni contenute nel regolamento ECE/ONU 67-01 che, tra l’altro, codifica una tipologia unificata di connessione tra la pistola di erogazione dell’apparecchio di distribuzione e il dispositivo di carica posto sull’autoveicolo. Le condizioni integrative introdotte per le caratteristiche costruttive e gestionali dell’impianto assicurano un idoneo livello di sicurezza durante le operazioni di rifornimento self-service a prescindere dal grado di destrezza del cliente. Anche la cartellonistica è stata adeguatamente implementata, prevedendo una serie di nuove e più esplicite avvertenze nonché una lista esaustiva di istruzioni inerenti l’effettuazione del rifornimento in grado di indirizzare anche gli utenti meno esperti.
Ciò premesso si precisa che le modifiche costruttive da apportare ad un impianto esistente qualora si voglia introdurre il rifornimento self-service, sono tali da implicare necessariamente un adeguamento dello stesso alle disposizioni del Titolo III dell’allegato A al DPR 340/2003. Pertanto gli impianti esistenti, ancorché rispondenti alle disposizioni del nuovo Titolo IV, non potranno prevedere l’erogazione con modalità self-service fintanto che non risulteranno eseguiti anche gli adeguamenti previsti dal citato Titolo III.