Regione Lombardia
Legge regionale 06 giugno 2019, n. 9
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019
B.U.R. 7 giugno 2019, s. n. 23

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:
 

Titolo I
Ambito istituzionale

Art. 1
(Modifica all'art. 1 della l.r. 19/2014)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2014, n 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«3. Anche in attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda, il Presidente della Regione presenta, almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di marzo, al Consiglio regionale un progetto di legge di semplificazione, che può contenere esclusivamente disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa o procedimentale, nonché disposizioni di delegificazione oppure di deregolamentazione. Il Presidente della Regione presenta altresì al Consiglio regionale due volte l'anno, di norma entro i mesi di marzo e ottobre, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale che può contenere esclusivamente circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative, con esclusione di disposizioni che operano interventi di revisione organica e complessiva di materie o di settori di legislazione regionale.»
 

Art. 2
(Modifiche all'art. 1 della l.r. 30/2006)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 duodecies dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
«5 terdecies. Al fine di agevolare e rafforzare il concreto esercizio del controllo analogo, nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, operanti secondo il modello dell'in house providing possono essere nominati dirigenti della Giunta regionale. Al dirigente non può essere conferita la carica di Presidente o di amministratore delegato. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, l'incarico di amministratore è svolto dal dirigente a titolo gratuito. Non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di cui al presente comma i dirigenti preposti a strutture con funzioni di vigilanza o controllo sulle società stesse.
5 quaterdecies. Nell'ambito dei processi di acquisizione di nuove professionalità con rapporto di lavoro subordinato, le società partecipate in modo totalitario di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 e le società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, di cui all'Allegato A2, effettuano preventivamente la ricerca tra il personale dipendente delle altre società di cui al presente comma. A tal fine, la società interessata invia apposita comunicazione scritta alle altre società che sono tenute a pubblicare sulla propria rete intranet la posizione vacante per favorire l'attivazione di eventuali mobilità volontarie. In caso di candidature con esito positivo, il trasferimento del personale avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi.»
 

Art. 3
(Modifiche agli artt. 23, 30 e 100 della l.r. 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo del comma 4 dell'articolo 23, le parole «da assegnare a ciascun componente della Giunta regionale» sono soppresse e, prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: «Con provvedimento della Giunta regionale è stabilito, nel rispetto del limite complessivo dello stanziamento determinato ai sensi del primo periodo, l'ammontare da assegnare a ciascun componente della Giunta regionale »;
b) al comma 5 dell'articolo 30, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il comma 3 dell'articolo 100 è abrogato
2. La modifica di cui alla lettera b) del comma 1 è efficace a decorrere dalla prima nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance successiva all'entrata in vigore della presente legge
 

Art. 4
(Modifiche agli artt. 28 sexies, 55 e 59 della l.r. 34/1978 e all'art. 1 della l.r. 23/2018)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies, le parole «ai comuni con popolazione non superiore ai 3 000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5 000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica,»;
b) la lettera c ter) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è soppressa;
c) dopo il comma 2 bis dell'articolo 55 sono inseriti i seguenti:
«2 ter. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 bis si applica agli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della
l. r. 30/2006 limitatamente ai rapporti tra la Giunta regionale e gli stessi enti sanitari.
2 quater. La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione della disposizione di cui al comma 2 ter regolando i rapporti tra la Giunta regionale e gli enti sanitari.»;
d) al secondo periodo del comma 8 quinquies dell'articolo 59, le parole «non costituiscono debito fuori bilancio le spese registrate con impegno assunto al momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputato agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile » sono sostituite dalle seguenti: «l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa ed è successivo al perfezionamento dell'obbligazione giuridica; gli impegni relativi a spese per acquisizione di beni e servizi devono essere pertanto assunti preventivamente alla fornitura dei beni o alla prestazione dei servizi nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputati agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile; in caso contrario si attiva la procedura di cui all'articolo 73 del d.lgs. 118/2011.»;
e) dopo il comma 8 quinquies dell'articolo 59 sono aggiunti i seguenti:
«8 sexies. In presenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il dirigente competente per materia, contestualmente alla presentazione dell'iniziativa legislativa per il riconoscimento della legittimità, può autorizzarne il pagamento per evitare il prodursi di oneri finanziari accessori.
8 septies. La disposizione di cui al comma 8 sexies si applica anche ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze divenute esecutive già alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019.'».
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l r 31 marzo 1978, n 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019) è abrogato
 

Art. 5
(Inserimento dell'art. 6 bis nella l.r. 10/2009)

1. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6 bis
(Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Milano n. 957/2017)
1. E' riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per il valore complessivo di € 9.756,00 derivante dalla sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Milano n. 957 del 7 marzo 2017 che ha accolto il ricorso presentato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. avverso Regione Lombardia per l'esenzione del pagamento dei canoni di occupazione e attraversamento con opere ferroviarie di tratti di aree facenti parte del demanio idrico e per il conseguente rimborso delle somme già versate a titolo di canone demaniale ed accessori, maggiorato degli interessi legali. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in € 9.756,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella missione 08 «assetto del territorio ed edilizia abitativa» programma 01 «Urbanistica ed assetto del territorio» - Titolo 01 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019 - 2021.»
 

Art. 6
(Modifiche della l.r. 25/2014 e abrogazione della l.r. 19/2018)

1 Gli articoli 3 e 4 e l'allegato della legge regionale 1 ottobre 2014, n 25 (Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali Modifica della normativa sull'assegno vitalizio) sono abrogati
2 La legge regionale 6 dicembre 2018, n 19 (Modifica alla legge regionale 1 ottobre 2014, n 25 «Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali Modifica della normativa sull'assegno vitalizio») è abrogata
 

Art. 7
(Modifica all'art. 8 della l.r. 25/2009)

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2009, n 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8, è aggiunto in fine il seguente periodo: «limitatamente agli incarichi di componente di Collegio sindacale e di revisore legale, l'incompatibilità non opera nel caso in cui l'incarico sia assunto presso ente, azienda o istituzione con ambito operativo estraneo al territorio della provincia o della città metropolitana presso cui ha sede l'ente locale nel quale è esercitata la carica;».
 

Art. 8
(Modifica all'art. 2 della l.r. 24/2018)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2018, n 24 (Legge di stabilità 2019-2021) é apportata la seguente modifica:
a) il comma 28 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«28 A partire dal 2019, al fine di consentire il completo recupero e riutilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è autorizzata, a valere sulle risorse dei fondi di cui alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri Fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale, nel limite massimo di disponibilità dei fondi stessi pari a € 12.002.424,00 nel 2019, € 3.432.770,00 nel 2020 e € 31.238.526,00 nel 2021, l'integrazione, sulla base dei relativi cronoprogrammi, della spesa prevista per i contributi ai comuni alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale 2019-2021.»
 

Art. 9
(Adesione alla definizione agevolata delle entrate regionali)

1. In attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), i contribuenti possono presentare all'amministrazione regionale istanza di adesione alla definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione notificati a partire dal 1 gennaio 2000 ed entro il 31 dicembre 2017, senza incorrere nel pagamento di sanzioni
2. Dalla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della medesima istanza
3. Il concessionario della riscossione coattiva di cui all'articolo 92, comma 1 ter, della legge regionale 14 luglio 2003, n 10 (Ri-ordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), relativamente ai debiti per i quali è stata presentata l'istanza di adesione alla definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della medesima istanza, e non può concludere le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che, alla medesima data, non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, che non sia stata presentata istanza di assegnazione o che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attuative del presente articolo Il concessionario della riscossione coattiva uniforma le proprie procedure a quanto stabilito nella suddetta deliberazione
 

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 20/2003)

1. Alla legge regionale 28 ottobre 2003, n 20 (Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 9, sono aggiunte, in fine, le parole: «e nuovi media.»;
b) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9 bis
(Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale)
1. Il CORECOM contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.
2. Al fine del più efficace esercizio della funzione di cui al comma 1, è istituito presso il CORECOM un Osservatorio. L'Osservatorio ha finalità di ricerca su temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonché di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.
3. Il CORECOM può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi e stipulare accordi con le università lombarde per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il CORECOM può utilizzare le risorse trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.
5. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il CORECOM tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q) e lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.»;
c) al comma 2 dell'articolo 15, le parole «sono iscritte nel bilancio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato sono escluse dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2007) qualora interamente finanziate dalle risorse assegnate e trasferite di cui al comma 2, ove sussistano le seguenti condizioni:
a) assenza di ulteriori oneri per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato a carico del bilancio del Consiglio regionale, posto che la copertura dell'intera spesa deve essere garantita dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;
b) assenza di adeguate professionalità all'interno del Consiglio regionale;
c) durata dei contratti strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione.
2 ter. Sono altresì escluse dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o dal contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, comprese le risorse destinate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, come disciplinato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche le spese ivi ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate, ove sussistano le seguenti condizioni:
a) le spese sostenute per le singole fattispecie previste dal d.l. 78/2010 o dal d.lgs. 75/2017, comprese le risorse destinate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, devono essere totalmente coperte dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;
b) i fondi a valere sulle risorse assegnate e trasferite devono mantenere l'originario vincolo di destinazione;
c) devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio.
2 quater. In presenza dei presupposti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 bis le risorse assegnate e trasferite per l'esercizio delle funzioni delegate possono essere utilizzate per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttività, indennità di specifica responsabilità, indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, e altre indennità) del personale del Consiglio regionale e, ancorché distaccato presso il CORECOM, della Giunta regionale adibito esclusivamente all'esercizio delle funzioni delegate per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto.
2 quinquies. L'Ufficio di presidenza, nel determinare le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 12, assume determinazioni anche in merito alle risorse finanziarie assegnate al Consiglio regionale per le funzioni delegate di cui all'articolo 10 da utilizzare per le specifiche finalità previste ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 bis. Nel bilancio finanziario gestionale sono conseguentemente individuati specifici stanziamenti per le fattispecie di spesa interamente finanziate con le risorse trasferite al Consiglio regionale per funzioni delegate di cui all'articolo 10.»;
e) al comma 1 dell'articolo 18, le parole «per l'esercizio finanziario 2018 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio finanziario 2019 e successivi, nonché con le risorse assegnate dall'Autorità e dagli altri soggetti di cui all'articolo 10 iscritte nel bilancio del Consiglio regionale»
 

Art. 11
(Modifiche all'art. 6 della l.r. 3/2013)

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 giugno 2013, n 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n 174 «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n 213) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è così sostituita: «(Partecipazione ai lavori e trattenute in caso di assenza)»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. La rilevazione della presenza e l'espressione del voto possono essere effettuate anche mediante sistemi di verifica biometrica dell'identità personale.
2 ter. La tipologia dei dati biometrici trattati, le operazioni eseguibili, i tempi di conservazione, nonché le modalità di acquisizione del consenso e le misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.»
 

Art. 12
(Modifiche all'art. 3 della l.r. 14/2010)

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2010, n 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a) studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali con finalità di supporto tecnico-scientifico all'attività di definizione, programmazione, valutazione, attuazione e monitoraggio delle politiche regionali;»
b) la lettera b) del comma 2 è soppressa;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis Il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere a) e d) avviene, anche tramite un'infrastruttura tecnica o anche organizzativa dedicata, secondo modalità disciplinate dall'apposito regolamento che definisce, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate nonché i diritti dell'interessato secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione del dati)).»
 

Art. 13
(Modifica all'art. 1 della l.r. 17/2014)

1 Alla legge regionale 4 giugno 2014, n 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
«3 bis. Gli enti e le società di cui alla sezione I dell'Allegato A1 della l.r. 30/2006 assicurano lo svolgimento in piena autonomia della funzione di Internal Auditing prevedendo, a tal fine, che il responsabile della suddetta funzione riporti direttamente all'organo amministrativo di vertice.»
 

Titolo II
Ambito economico

Art. 14
(Modifiche all'art. 10.2 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 10 2 sono inseriti i seguenti:
«3.1. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo relative all'attuazione di quanto disposto al comma 3. A tale fine si avvale del supporto di un osservatorio per la promozione dell'uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, presso la competente struttura regionale, con compiti di studio, analisi, monitoraggio e di formulazione di proposte. Dell'osserva-torio possono far parte anche esperti in materia agroalimentare esterni all'amministrazione.
3.2. L'osservatorio di cui al comma 3.1. è costituito con deliberazione della Giunta regionale che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.»
 

Art. 15
(Modifiche agli artt. 24 e 34 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24, le parole «per il lavoro nei campi e per le attività di stalla» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione agricola primaria e per le attività di allevamento»;
b) la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 24 è soppressa;
c) la lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 24 è soppressa;
d) il comma 5 bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«5 bis. La Regione assicura alle imprese agricole ubicate nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nell'ambito della programmazione comunitaria e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, un sostegno finalizzato alla realizzazione di investimenti strutturali e all'acquisto di dotazioni tecniche aziendali, nonché all'acquisizione di servizi di consulenza in forma di finanziamenti a favore dei soggetti erogatori dei medesimi servizi.»;
e) al comma 5 ter dell'articolo 24, le parole «e le modalità di qualificazione dei soggetti che forniscono i servizi di cui al comma 5 bis» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali può essere concesso il sostegno finanziario»;
f) dopo la lettera v) del comma 1 dell'articolo 34 è inserita la seguente:
«v bis) le competenze in materia di funghi epigei ed ipogei;»
 

Art. 16
(Inserimento del Capo VII ter nella l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:
dopo l'articolo 31 sexies è inserito il seguente capo:
«CAPO VII TER
Disposizioni per le associazioni fondiarie»
Art. 31 septies
(Associazioni fondiarie)
1. La Regione riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole.
2. La Regione, attraverso la gestione associata delle piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole, persegue i seguenti obiettivi:
a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali;
d) prevenire i rischi idrogeologici e d'incendio.
3. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 31 bis e degli obiettivi di cui al comma 2, promuove la costituzione di associazioni fondiarie (AsFo).
4. Le associazioni fondiarie, sono costituite, tra i proprietari o aventi titolo dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, e per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
5. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
6. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.
7. Le associazioni fondiarie, legalmente costituite, svolgono le seguenti attività:
a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci, ivi compresa la facoltà di richiedere le autorizzazioni per gli interventi sui terreni conferiti dagli associati;
b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e opere di miglioramento fondiario.
8. Le associazioni fondiarie, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, possono avvalersi di uno o più gestori, privilegiando le forme associative e consortili, con l'impiego preferibilmente di manodopera locale inoccupata o partecipante a corsi di formazione professionalizzanti del settore agrosilvopastorale.
9. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 8, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
10. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
11. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 10 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.
12 Le associazioni fondiarie possono acquisire la personalità giuridica ed essere riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private.
13. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019» approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, le linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati.
14. La Regione può ricomprendere le associazioni fondiarie legalmente costituite tra i soggetti beneficiari di finanziamenti previsti dai bandi regionali.
15. Le comunità montane e i comuni supportano la Regione nella promozione di ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.»
 

Art. 17
(Modifiche agli artt. 42, 47 e 50 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 42, le parole «nella variante» sono sostituite dalle seguenti: «nell'aggiornamento»;
b) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 47, le parole «e le loro varianti» sono sostituite dalle seguenti: «e i loro aggiorna-menti, entrambi redatti nel rispetto dei criteri di cui al comma 7,»;
c) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: «I soli aggiornamenti a contenuto vincolato sono approvati dagli enti di cui al comma 2, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei criteri di cui al comma 7, e comunicati alla provincia territorialmente competente e alla Regione.»;
d) al comma 6 dell'articolo 47, le parole «e le relative varianti» sono sostituite dalle seguenti: «e i loro aggiornamenti»;
e) il primo periodo del comma 6 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente: «I piani di assestamento e i piani di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali. Per i piani di assestamento e di indirizzo forestale non approvati dalla Regione, la deroga è consentita previo parere obbligatorio e vincolante della Regione stessa. I modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale recano disposizioni tecniche sulla base dei tipi forestali e delle funzioni svolte dai boschi e vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali.»
 

Art. 18
(Modifiche agli artt. 110 e 128 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 ter dell'articolo 110 è sostituito dal seguente:
«5 ter. Le sanzioni sono irrogate ed introitate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.»;
b) il comma 1 dell'articolo 128 è sostituito dal seguente:
«1. Le sanzioni sono irrogate e introitate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.»;
c) il comma 2 dell'articolo 128 è abrogato
 

Art. 19
(Inserimento dell'art. 138 bis nella l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:
«Art. 138 bis
(Libretto del pescato)
1 In tutte le acque di tipo A della Regione ove è consentita l'attività di pesca professionale esercitata secondo gli specifici regolamenti di bacino e svolta da operatori in possesso di regolare licenza di pesca di tipo A, l'operatore della pesca professionale è tenuto al mantenimento di un libretto del pescato. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di compilazione del libretto e le procedure di redazione e distribuzione del medesimo.»
 

Art. 20
(Modifica all'art. 141 della l.r. 31/2008)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 141 della legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è sostituita dalla seguente:
«a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale delle specie ittiche; il concessionario può assolvere a tale obbligo ittiogenico tramite versamento in denaro all'ente competente della gestione ittica oppure mediante semina diretta di ittiofauna o progetti mirati alla salvaguardia delle specie autoctone;»
 

Art. 21
(Modifica all'art. 144 della l.r. 31/2008)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 144 della legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è aggiunto il seguente:
«6 bis. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B le guide professionali di pesca iscritte ad associazioni nazionali di rappresentanza professionale purché non esercitino attivamente e personalmente l'azione di pesca.»
 

Art. 22
(Modifiche agli artt. 6, 7, 9, 10, 25, 27, 28, 33 e 44 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 6, le parole «direttore generale» sono sostituite dalla seguente: «dirigente»;
b) il comma 8 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per assicurare la conservazione degli impianti di cattura anche non più utilizzati, possono concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti.»;
c) il comma 2 dell'articolo 9 è abrogato;
d) al comma 7 dell'articolo 9, dopo la parola «composizione,» sono inserite le seguenti: «prevedendo competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le figure esterne all'amministrazione la partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Alla copertura delle spese di cui al secondo periodo stimate in € 1.500,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede con le risorse stanziate alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca»- programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato previsionale del bilancio regionale 2019-2021.»;
e) al comma 3 dell'articolo 10, le parole «direttore generale» sono sostituite dalla seguente: «dirigente»;
f) dopo il comma 2 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), qualora il sito in cui è ubicato l'appostamento fisso subisca impreviste variazioni rispetto alle distanze prestabilite, è vietato l'utilizzo di feritoie di sparo pregiudizievoli per la sicurezza pubblica in relazione al mutato contesto ambientale.»;
g) al comma 5 dell'articolo 25, dopo la parola «revoca» sono inserite le seguenti: «o subentro di persona diversa nella titolarità della stessa» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di subentro di persona diversa, la relativa domanda va corredata unicamente del consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno privato e la validità decennale dell'autorizzazione, per una sola volta, decorre nuovamente dalla data del subentro stesso.»;
h) il comma 7 dell'articolo 25 è abrogato;
i) il comma 8 dell' articolo 25 è sostituito dal seguente:
«8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; per gli appostamenti fissi, autorizzati anche in via non continuativa, dal 20 agosto 1993 fino all'entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019», la distanza da altro appostamento fisso preesistente non può essere inferiore a centocinquanta metri; sono in ogni caso fatte salve, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti al 20 agosto 1993.»;
j) il comma 15 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«15. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per l'approntamento. Detti appostamenti sono soggetti al preventivo consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione del sito o di allestimento che può avvenire anche nella giornata precedente l'esercizio della caccia.»;
k) al comma 11 dell'articolo 27, le parole «, in base al criterio della residenza anagrafica,» sono soppresse;
l) al comma 7 dell'articolo 28, dopo le parole «dall'articolo 34, comma 1, lettera c)» le parole da «i cacciatori residenti in Lombardia» a «nuove disposizioni in materia» sono sostituite dalle seguenti: «i cacciatori, già iscritti nella stagione precedente ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza anagrafica, hanno diritto alla permanenza associativa, confermando la propria iscrizione attraverso il solo pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ATC o CAC. I cacciatori non residenti in Lombardia e iscritti nella stagione venatoria 2018/2019 in ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, acquisiscono il diritto alla permanenza associativa, previo pagamento, per la sola stagione venatoria 2019/2020, della quota di ammissione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante ‘Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019'»;
m) dopo il comma 7 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:
«7 bis. Per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati, con l'esclusione della caccia di selezione al cinghiale, è possibile essere ammessi, previo consenso dei relativi organi di gestione, a soli due ATC o CAC della Regione, con il limite di uno per provincia. Tale disposizione non si applica per il territorio della provincia di Sondrio.»;
n) al comma 6 dell'articolo 33, dopo le parole «nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna» sono aggiunte le parole: «gli appartenenti ai corpi o ai servizi di polizia provinciale, addetti al controllo ittico venatorio, hanno diritto di essere soci presso un solo ATC o CAC delle province confinanti a quelle in cui svolgono l'attività di vigilanza, nelle diverse forme di caccia di specializzazione, prescindendo dagli indici di densità venatoria, oltre agli eventuali altri ATC o CAC a cui possono essere ammessi.»;
o) al comma 14 dell'articolo 33, le parole «per l'iscrizione sul tesserino regionale di caccia» sono sostituite dalle seguenti: «L'i-scrizione sul tesserino regionale di caccia degli ATC o CAC di altre regioni in cui il cacciatore risulta ammesso è eseguita dalla Regione Lombardia o dalla provincia di Sondrio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.»;
p) al comma 15 dell'articolo 33, la parola «contigue» è soppressa;
q) al comma 12 dell'articolo 44, le parole «possono nominare» sono sostituite dalla seguente: «nominano»;
r) al comma 13 dell'articolo 44, è aggiunto il seguente periodo: «La prova d'esame può essere sostenuta avanti a qualsiasi commissione a prescindere dalla residenza del candidato.»;
s) al comma 13 bis dell'articolo 44, le parole «possono sostenere la prova d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria nella provincia ove sono domiciliati e di conseguenza» sono soppresse;
t) dopo il comma 14 dell'articolo 44 è inserito il seguente:
«14 bis. Al fine di praticare la gestione e la caccia agli ungulati è necessario essere abilitati avanti alle apposite commissioni regionali nominate presso ogni UTR dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni»
 

Art. 23
(Modifiche all'art. 3 della l.r. 5/2017)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n 5 (Rete escursionistica della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
«1 bis. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può apportare ai percorsi proposti dagli enti territorialmente competenti rettifiche o integrazioni necessarie a renderli corrispondenti ai tracciati cartografici nella disponibilità della Regione e ai dati correlati, nonché ad assicurare continuità geometriche dei tracciati stessi. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può altresì apportare rettifiche o integrazioni in base ad informazioni acquisite dalle province e dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 1, lettera a).»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
«3 bis. Nella fase di prima applicazione è facoltà della Regione inoltrare agli enti che non abbiano trasmesso banche dati di percorsi già esistenti proposte d'inserimento nel catasto di tratti di percorso dagli stessi enti gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, con richiesta di far pervenire osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte. In caso di mancate osservazioni nel termine indicato, i tratti di percorso oggetto della proposta d'inserimento sono recepiti nel catasto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4. Qualora invece pervengano osservazioni, la Regione, con il supporto di ERSAF, valuta nei trenta giorni successivi e sentito l'ente interessato se procedere al recepimento totale o parziale dei tratti di percorso proposti, con eventuali integrazioni anche ai fini della connessione con gli stessi tratti, e fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 4.»;
c) al primo periodo del comma 5 bis dell'articolo 3, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3 bis»
 

Art. 24
(Modifiche agli artt. 18 bis, 18 ter, 21 e 27 della l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:
«3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le procedure per consentire il costante aggiornamento, durante tutto l'anno, del calendario regionale, al fine di consentire l'organizzazione di ulteriori eventi non previsti o non programmati prima del 30 novembre dell'anno precedente.»;
b) al comma 3 dell'articolo 18 ter, dopo le parole «lettera h),» sono inserite le seguenti: «qualora vi sia una mancata comunicazione da parte degli organizzatori, gli stessi» e le parole «gli organizzatori» sono soppresse;
c) al comma 10 dell'articolo 21, dopo le parole «secondo modalità definite dalla Giunta regionale » é aggiunto il seguente periodo: «La carta di esercizio deve essere altresì esposta sull'attrezzatura di vendita in maniera ben visibile.»;
d) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
1 al comma 1, le parole «di calendario» sono sostituite dalle seguenti: «di presenza sul posteggio o, per il commercio in forma itinerante, di esercizio dell'attività.»;
2 al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c bis) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale.».
 

Art. 25
(Modifiche all'art. 37 della l.r. 6/2010)

1. All'articolo 37 della legge regionale 2 febbraio 2010, n 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.»;
al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.».
 

Art. 26
(Modifica all'art. 87 della l.r. 6/2010)

1. Il comma 4 dell'articolo 87 della legge regionale 2 febbraio 2010, n 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è abrogato
 

Art. 27
(Modifiche all'art. 126 della l.r. 6/2010)

1. All'articolo 126 della legge regionale 2 febbraio 2010, n 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale, i comuni trasmettono alla Regione l'elenco delle manifestazioni fieristiche locali comunicate ai sensi dell'articolo 124, comma 2, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui tali manifestazioni si svolgono.»
 

Art. 28
(Modifiche agli artt. 9, 11 e 13 della l.r. 36/2015)

1. Alla legge regionale 6 novembre 2015, n 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n 21) sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 6 dell'articolo 9, le parole «Tale quota di affidamento è da considerarsi come condizione necessaria per gli enti locali per la partecipazione al patto di stabilità territoriale di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2011, n 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) La Regione monitora annualmente il livello di affidamento da parte degli enti locali» sono soppresse;
il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato;
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:
«c) contributi e finanziamenti alle cooperative di comunità per spese di investimento;»;
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13, dopo la parola «avvio» sono aggiunte le seguenti: «e del consolidamento»;
al comma 2 dell'articolo 13, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c bis) contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento.»
 

Art. 29
(Modifica all'art. 6 della l.r. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) è apportata la seguente modifica:
dopo il comma 1 dell'articolo 6 inserito il seguente:
«1 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), per i procedimenti amministrativi relativi a materie di competenza regionale e inerenti alle attività di cui al comma 1, il soggetto interessato può chiedere all'amministrazione procedente di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari alla eventuale presentazione formale dell'istanza, della SCIA o della comunicazione riguardo, in particolare, alla conformità della stessa con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa commerciale, ambientale, paesaggistica, culturale ed igienico-sanitaria applicabile. L'amministrazione procedente fornisce, di norma oralmente, le indicazioni e i chiarimenti all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sulla istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, della SCIA o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente dall'amministrazione procedente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali e del sistema camerale, sono definite le modalità per il monitoraggio sull'attuazione di quanto previsto al presente comma ».
 

Art. 30
(Modifiche agli artt. 1, 2 e 3 della l.r. 1/2018)

1. Alla legge regionale 15 gennaio 2018, n 1 (Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1, la parola «industriale» è sostituita dalle seguenti: «di insediamenti e attività economiche»;
b) al comma 1 dell'articolo 2, le parole «per insediamenti produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «per investimenti produttivi,», le parole «dell'insediamento produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'investimento produttivo», le parole «, secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all'ammontare degli aiuti stessi e alle dimensioni dell'impresa,» e la parola «almeno» sono soppresse;
c) al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole «non si applicano» sono inserite le seguenti: «alle micro-imprese e»;
d) al comma 2 dell'articolo 3, le parole «ivi inclusi i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse»
 

Art. 31
(Modifica all'art. 27 della l.r. 22/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 28 settembre 2006, n 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), le parole «decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori», sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.»
 

Art. 32
(Modifica all'art. 148 ter della l.r. 6/2010)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 148 ter della legge regionale 2 febbraio 2010 , n 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), dopo le parole «segnalate dalle Camere di Commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori», sono inserite le seguenti: «o segnalate direttamente dalle imprese che intendano proporre la propria candidatura».
 

Titolo III
Ambito sociale e sanitario

Art. 33
(Modifiche agli artt. 12, 21, 23, 26, 28 e 46 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche al r.r. 4/2017)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:
al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole «i dirigenti pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «, che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il compimento del sessantacinquesimo anno di età comporta la cancellazione dall'elenco.»;
dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 12 è inserito il seguente: «Il rapporto cessa, altresì, al compimento del sessan- tacinquesimo anno di età.»;
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 le parole «separati o divorziati» sono soppresse;
al comma 12 dell'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di decesso dell'assegnatario possono, altresì, subentrare i discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, se ne siano allontanati e successivamente vi abbiano fatto rientro, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno ventiquattro mesi antecedenti il decesso e che gli stessi discendenti risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.»;
al comma 11 dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli aggiornamenti dell'anagrafe regionale dell'utenza successivi a quello di cui al comma 9.»;
al primo periodo del comma 5 dell'articolo 28, dopo le parole «Le unità abitative alienate» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 29»;
al comma 2 dell'articolo 46, le parole «Entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio»
2. Al regolamento regionale 4 agosto 2017, n 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 ter dell'articolo 18, le parole «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera a)»;
al comma 3 dell'articolo 18, dopo le parole «del nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 è aggiunta la seguente:
«b bis) i discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, se ne siano allontanati e successivamente vi abbiano fatto rientro, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno ventiquattro mesi antecedenti il decesso dell'assegnatario.»;
dopo il comma 2 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Nel caso di nuclei familiari formati da soli anziani ultra- sessantacinquenni o di nuclei familiari in cui siano presenti disabili o soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, il superamento della soglia indicata al punto 1) e punto 2), della lettera a), del comma 1, non costituisce motivo di decadenza.»
3. In deroga alle modifiche all'articolo 12 della l r 16/2016, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i direttori generali delle ALER in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 1 del citato articolo 12 e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino alla scadenza, naturale o anticipata, del rispettivo contratto di lavoro; restano ferme le ulteriori cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste al comma 3 dell'articolo 12 della l r 16/2016
 

Art. 34
(Modifiche all'art. 21 della l.r. 33/2009)

1. All'articolo 21 della legge regionale 30 dicembre 2009, n 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole «canali non integrati;» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire una gestione razionale e trasparente degli accessi alle prestazioni sanitarie la Regione promuove l'uso diffuso del sistema di prenotazione regionale. Le strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale devono utilizzare quale unico sistema di prenotazione delle prestazioni il sistema di prenotazione regionale, pena la mancata remunerazione di ogni prestazione prenotata al di fuori di tale sistema. I costi di adesione e i costi per la prenotazione delle prestazioni da parte dei cittadini sono a carico del fondo sanitario regionale. Le previsioni di cui alla presente lettera sono oggetto di integrazione del contratto tra strutture erogatrici e ATS che è definito con deliberazione della Giunta regionale. Gli effetti delle presenti disposizioni decorrono dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019» per quanto compatibili col quadro contrattuale vigente ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici e sono progressivamente portate a regime a far data dalla messa in esercizio del nuovo servizio di prenotazione regionale a seguito di affidamento da parte della Regione.»;
b) dopo la lettera e) del comma 3 è aggiunta la seguente:
«e bis) sostenere, con oneri a carico del fondo sanitario, l'integrazione con la piattaforma regionale a supporto della presa in carico dei sistemi informativi dei MMG e dei PLS utilizzati per l'adesione al percorso di presa in carico e per la redazione del piano assistenziale individuale, anche in relazione all'attuazione delle norme nazionali vigenti in materia di fascicolo sanitario elettronico e di profilo sanitario sintetico; a tal fine la Regione assicura un contributo annuo quale integrazione al contributo previsto dall'ACN, da definire con la deliberazione di Giunta regionale che definisce le regole di gestione annuali e nell'ambito della contrattazione integrativa regionale della medicina territoriale, destinato a ciascun MMG e PLS aderente al modello di presa in carico del paziente cronico e fragile; con deliberazione di Giunta regionale sono altresì definitive le modalità di verifica dell'adesione e della regolare gestione dei pazienti arruolati.»
 

Art. 35
(Inserimento dell'art. 23 bis nella l.r. 33/2009 e abrogazione dell'art. 20 della l.r. 48/1988)

1 Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:
dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23 bis
(Uffici di pubblica tutela)
Le ATS, le ASST, gli IRCCS di diritto pubblico e l'AREU istituiscono un ufficio di pubblica tutela, di seguito denominato UPT, quale organismo indipendente per la tutela dei diritti degli utenti.
L'UPT in particolare:
segnala all'ente di appartenenza disfunzioni nell'erogazione di servizi e prestazioni al fine di evitare l'insorgere di contenziosi;
si raccorda con il difensore regionale e con altri organismi di tutela per risolvere in via consensuale questioni sollevate dagli utenti;
verifica che l'accesso alle prestazioni rese dalle unità d'offerta sociosanitarie avvenga alle condizioni previste nella carta dei servizi.
L'UPT ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento delle sue funzioni esclusivamente in merito agli specifici casi di cui si occupa e per essi non può essere opposto il segreto d'ufficio. Le informazioni e i chiarimenti richiesti devono essere forniti nel termine massimo di trenta giorni. In caso di mancato rispetto del termine previsto, l'UTP ne fa segnalazione alla Direzione generale competente in materia di sanità che interviene nel rispetto delle proprie competenze.
La responsabilità dell'UPT è affidata dal direttore generale, su proposta della conferenza dei sindaci, a persona qualificata, non dipendente dal servizio sanitario e sulla base di apposito avviso pubblico. L'incarico di responsabile dell'UPT, rinnovabile per non più di una volta, ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è onorario, salvo l'eventuale riconoscimento delle spese di trasporto debitamente rendicontate per i trasferimenti relativi allo svolgimento delle funzioni attribuite. Il direttore generale garantisce le condizioni per l'esercizio indipendente delle funzioni dell'UPT anche assicurando la messa a disposizione di mezzi e personale adeguato allo svolgimento di tali funzioni, nonché il coordinamento con le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) I requisiti richiesti per il responsabile dell'UPT sono definiti con deli-berazione della Giunta regionale.»
2. L'articolo 20 della legge regionale 16 dicembre 1988, n 48 (Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socioassistenziali) è abrogato
 

Art. 36
(Inserimento dell'art. 60 bis1 nella l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 60 bis è inserito il seguente:
«Art.60 bis1
(Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi)
1. Al fine di prevenire e monitorare i rischi ambientali per la legionella i comuni devono predisporre e curare la tenuta di un registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi esistenti sul proprio territorio da implementarsi mediante notifica da parte dei responsabili degli impianti di raffreddamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:
a) sito di interesse;
b) numerosità delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi presenti.
3. Ogni nuova installazione di delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi e ogni cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni del registro devono essere trasmesse alla Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio.
5. La Giunta regionale fornisce ai comuni indicazioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche in relazione alle modalità di aggiornamento delle informazioni.»
 

Art. 37
(Modifiche all'art. 105 della l.r. 33/2009 e norma di prima applicazione)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 105, dopo le parole «di un cane» sono inserite le seguenti: «o di un gatto»;
al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 105, dopo le parole «del cane» sono inserite le seguenti: «o del gatto»;
c) al comma 4 dell'articolo 105, dopo le parole «di un cane» sono inserite le seguenti: «o di un gatto»;
d) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 105, dopo le parole «sui cani» sono aggiunte le seguenti: «o sui gatti»
2. Le modifiche all'articolo 105 della l r 33/2009 introdotte dal comma 1 si applicano secondo la tempistica e le modalità stabilite dal piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria
 

Art. 38
(Modifica all'art. 114 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:
la lettera h) del comma 1 dell'articolo 114 è sostituita dalla seguente:
«h) i requisiti per la detenzione degli animali d'affezione, compreso il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza ovvero, previo parere favorevole delle autorità competenti, per ragioni cinotecniche.»
 

Art. 39
(Modifica all'art. 2 della l.r. 33/2017)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2017, n 33 (Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III ‘Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca' della legge regionale 30 dicembre 2009, n 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità») è apportata la seguente modifica:
a) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «, in collaborazione con il Ministero della Salute» sono inserite le seguenti: «e con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,»
 

Titolo IV
Ambito territoriale

Art. 40
(Modifica all'art. 4 della l.r. 22/2018)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2018, n 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato) è apportata la seguente modifica:
al comma 1 dell'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto organismo consultivo può essere composto, anche da dipendenti di altre amministrazioni, anche dello Stato, ivi comprese le Forze dell'Ordine, previa promozione e stipulazione di apposite intese tra la Regione e le relative amministrazioni di competenza.».
f) al comma 1 dell'articolo 91 quinquies, le parole «si utilizzano» sono sostituite dalle seguenti: «si possono utilizzare»;
g) al comma 2 dell'articolo 91 quinquies, le parole «e irrigazione» sono soppresse
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dagli articoli abrogati di cui al comma 1, lettera a)
 

Art. 41
(Modifica all'art. 45 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:
a) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: «In alternativa a quanto previsto sugli oneri per l'assicurazione di cui al precedente periodo, la Giunta regionale può sostenere direttamente gli oneri per l'assicurazione del personale preposto all'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ovvero dei direttori delle operazioni di spegnimento, dei capisquadra e dei volontari antincendio boschivo. La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può instaurare rapporti di colla-borazione con i Carabinieri Forestali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Organizzazioni di volontariato »
2. In caso di scelta, da parte della Regione, della modalità di sostegno diretto degli oneri per l'assicurazione del personale preposto all'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 45 della l r 31/2008, come modificata dal presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono definite condizioni assicurative uniformi e i massimali da applicare su tutto il territorio regionale, nonché la data di decorrenza dell'applicazione delle nuove modalità di copertura assicurativa
 

Art. 42
(Modifiche agli artt. 82, 91 bis, 91 quater e 91 quinquies e abrogazione degli artt. 78 bis e 79 bis della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 78 bis e 79 bis sono abrogati;
b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 82 è sostituita dalla seguente:
«c) il revisore legale.»;
c) al comma 1 dell'articolo 91 bis, dopo le parole «delle cave esistenti e di quelle previste dai vigenti piani provinciali delle cave,» sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle cave esaurite, dismesse o abbandonate non ricomprese nei piani provinciali delle cave e non già recuperate»;
d) al comma 1 dell'articolo 91 quater, dopo le parole «nei vigenti piani provinciali delle cave» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le cave esaurite, dismesse o abbandonate non ricomprese nei piani provinciali delle cave e non già recuperate»;
e) al comma 1 dell'articolo 91 quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'individuazione di tali ambiti costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti »;
 

Art. 43
(Modifica all'art. 13 della l.r. 24/2006)

1. All'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2006, n 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica:
al comma 6 bis sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per le finalità di cui al primo periodo e allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione degli inquinanti connessi alla circolazione, possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e, a richiesta, installati dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. I dati raccolti mediante gli impianti e i dispositivi telematici di cui al precedente periodo sono trattati dalla Regione secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, e per il tempo strettamente necessario per le finalità previste nel presente comma.».
 

Art. 44
(Modifiche agli artt. 2 e 4 della l.r. 11/2017)

1. Alla legge regionale 27 marzo 2017, n 11 (Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole «le condizioni operative del personale» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni funzionali delle sedi e di sicurezza operativa del personale»;
b) al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole «dotazioni tecniche» sono inserite le seguenti: «, interventi strutturali e impiantistici»;
c) al comma 1 dell'articolo 4, le parole «al potenziamento delle dotazioni tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi»
 

Art. 45
(Modifiche agli artt. 15 e 59 della l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 ter dell'articolo 15, le parole «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi»;
dopo il comma 1 dell'articolo 59 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. Nelle aree di cui al comma 1 sono altresì ammessi la ristrutturazione e l'ampliamento di edifici esistenti, non più adibiti a usi agricoli, con finalizzazione alla realizzazione di centri ippici. I titoli abilitativi edilizi, per la realizzazione dei centri ippici ai sensi del primo periodo, possono essere rilasciati anche a soggetti non imprenditori agricoli. E' dovuto il contributo di costruzione di cui all'articolo 43, comma 1, fatta eccezione per gli interventi realizzati dall'imprenditore agricolo professionale.
1 ter. Ai fini della presente legge i centri ippici di cui al comma 1 bis sono composti da strutture mobili e immobili destinate a ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica.»;
dopo il comma 7 bis dell'articolo 59 è aggiunto il seguente:
«7 ter. Tra i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, stabiliti nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p), del d.lgs. 152/2006, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede specifiche misure di salvaguardia all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, di cui all'articolo 15, comma 4, con particolare riferimento alla tutela, anche a livello comunitario, di prodotti di particolare qualità. La disposizione di cui al primo periodo:
a) non si applica agli impianti di compostaggio aerobico e digestione anaerobica gestiti da imprese agricole e finalizzati alla lavorazione di frazioni organiche;
b) si applica dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del primo aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti successivo all'entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019», con esclusione dei procedimenti di autorizzazione già ritualmente avviati alla stessa data, conformemente alla normativa vigente e che abbiano già acquisito, ove previsto, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA.»
 

Art. 46
(Riprogrammazione dei termini per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse)

1. La Giunta regionale è autorizzata a riprogrammare i termini per l'utilizzo delle risorse erogate nel 2018 ai comuni lombardi con popolazione residente non superiore a 5 000 abitanti, nonché alle Unioni di comuni, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e la riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità, qualora i suddetti enti locali non abbiano attestato la conclusione dei lavori o sostenuto la spesa entro il 31 dicembre 2018 La nuova programmazione prevede che la conclusione dei lavori sia effettuata entro il 30 novembre 2019
 

Art. 47
(Modifiche all'art. 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all'art. 3 bis della l.r. 9/2001)

1. All'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 bis sono inseriti i seguenti:
«6 ter. Dal 1 gennaio 2020 l'archivio stradale regionale, di cui all'articolo 3 bis della l.r. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. A tal fine, dalla data di cui al primo periodo, gli enti proprietari delle strade inseriscono nell'archivio stradale regionale i dati relativi alla percorribilità della rete stradale di competenza e li aggiornano tempestivamente. Le cartografie pubblicate nell'archivio stradale regionale sulla base dei dati inseriti sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.
6 quater. Non è soggetta ad autorizzazione la circolazione sulle strade individuate come percorribili dalle cartografie o elenchi di strade di cui ai commi 6 bis e 6 ter, dei seguenti veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità, a condizione che non superino i limiti di massa di cui all'articolo 62 del d.lgs. 285/1992:
a) mezzi d'opera, veicoli ad uso speciale, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale;
b) veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera d), del d.p.r. 495/1992, ed il trasporto sia effettato con le stesse finalità di pubblica utilità;
c) macchine agricole eccezionali;
d) veicoli o trasporti eccezionali che rispettano le condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, punto A), del d.p.r. 495/1992.
6 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative:
a) per il trasferimento nell'archivio stradale regionale delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al comma 6 bis, nonché per la verifica della corrispondenza dei dati trasferiti;
b) per l'inserimento e l'aggiornamento, da parte degli enti proprietari delle strade, dei dati da pubblicare nell'archivio stradale regionale ai sensi del comma 6 ter;
c) per l'attuazione delle misure di semplificazione di cui ai commi 6 ter e 6 quater.»;
b) alla data del 1 gennaio 2020 il comma 6 bis è abrogato
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è inserito il seguente:
«2bis. L'archivio stradale regionale è altresì formato dalle cartografie e dai dati relativi alle strade percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, ai sensi dell'articolo 42, comma 6 ter, della l.r. 6/2012.».
3. Gli enti proprietari delle strade che non provvedono alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al comma 6 bis dell'articolo 42 della l r 6/2012 e all'inserimento dei dati di cui al comma 6 ter del medesimo articolo non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per interventi sulla rete stradale di competenza disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
 

Art. 48
(Modifica all'art. 19 della l.r. 9/2001)

1 Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) le parole «ed intermodale» sono sostituite dalle seguenti: «, intermodale e per la mobilità ciclistica»
 

Art. 49
(Modifica all'art. 48 della l.r. 26/2003)

1 Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:
alla lettera j bis) del comma 2 dell'articolo 48, dopo le parole «progetti recanti modifiche» è inserita la seguente: «sostanziali»
 

 

Art. 50
(Modifica all'art. 5 della l.r. 10/2008)

1. Alla legge regionale 31 marzo 2008, n 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea) è apportata la seguente modifica:
a) al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 5, dopo le parole «Tali interventi» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle specie alloctone,» e le parole «o di talune specie autoctone in essa rappresentate» sono soppresse
 

Art. 51
(Interessi moratori riferiti al pagamento di canoni per le utenze di acqua pubblica. Modifica all'art. 6 della l.r. 10/2009)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 10, alle somme dovute alla Regione, per ciascun anno di riferimento, a titolo di canoni relativi a utenze di acqua pubblica di cui al comma 1, si applicano gli interessi moratori, nella misura semestrale del 2 per cento, per i pagamenti effettuati oltre il termine di versamento previsto al comma 2.
11 ter. Gli interessi di cui al comma 11 bis si computano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento previsto al comma 2. Il computo è effettuato per l'intera misura prevista al comma 11 bis per ogni semestre, a prescindere dal giorno di effettuazione del pagamento nel periodo semestrale successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2.»
2. Le disposizioni sui canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui ai commi 11 bis e 11 ter dell'articolo 6 della l r
10/2009, inseriti dal comma 1, si applicano, a partire dall'annualità 2020, anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto alla data del 1 gennaio 2020
 

Art. 52
(Modifica all'art. 22 ter della l.r. 86/1983)

1. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 22 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n 86 (Piano regionale delle aree regionali protette Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), le parole «Per i parchi classificati anche agricoli, di cui all'allegato A, escluso il Parco Agricolo Sud Milano,» sono sostituite dalle seguenti: «Ad esclusione dei parchi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)), per i restanti parchi»
2. La modifica all'articolo 22 ter della l r 86/1983, di cui al comma 1, si applica dal primo rinnovo dei consigli di gestione dei parchi interessati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge Alla data di cui al precedente periodo gli statuti dei parchi interessati si intendono automaticamente adeguati, rispetto alla composizione dei rispettivi consigli di gestione, a quanto previsto al comma 1
 

Art. 53
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia
 

Milano, 06 giugno 2019

Attilio Fontana
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n XI/520 del 28 maggio 2019)