Tipologia: Accordo
Data firma: 29 luglio 2013
Parti: Acea, Acea Distribuzione, Acea Reti e Servizi Energetici, Acea Illuminazione Pubblica, Acea Ato2, Laboratori, Acea Energia Holding , Acea Energia, Acea Produzione, Acea8cento e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici-Energia, Gruppo Acea
Fonte: filctemroma.it


Verbale di Accordo

Il giorno 29 luglio 2013, tra Acea spa […], Acea Distribuzione spa […], Acea Reti e Servizi Energetici spa […], Acea Illuminazione Pubblica spa […], Acea Ato2 spa […], Laboratori spa […], Acea Energia Holding spa […], Acea Energia spa […], Acea Produzione spa […], Acea8cento spa […] e le Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Uiltec Uil […]

Premesso che
• con Verbale di Accordo del 19 luglio 2012 è stata data attuazione ai rinvii di cui al 5° comma dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08 che specificatamente rimette alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli lenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• in considerazione della trasversalità delle tematiche concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli impegni di cui al vigente Protocollo di Relazioni Industriali - che stabilisce un modello di interlocuzione sindacale che prevede la trattazione a livello di Gruppo di tate materia - la disciplina individuata è valevole nei confronti di tutte le società del gruppo nate a seguito dei processi di societarizzazione da Acea;
• in data 01 maggio 2013, a seguito di un'operazione straordinaria di natura societaria individuata nella fattispecie della scissione parziale proporzionale da Acea Distribuzione spa, è stato trasferito nella Società Acea Illuminazione Pubblica spa il ramo d'azienda afferente alle attività e alle risorse dedicate alla progettazione, realizzazione e gestione dell'illuminazione Pubblica, funzionate ed artistica, sul territorio di Roma Capitale;
Considerato che
• la suddetta operazione rientra nell'ambito dei richiamati processi di progressiva societarizzazione nell'ambito del Gruppo Acea, di cui al Protocollo del 23.12.1999;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente accordo, le Parti convengono quanto segue.
1. Al fine di dare attuazione, anche in Acea IP, ad un compiuto sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nel quale figura di riferimento essenziale sono gli RLS, le Parti convengono sull’opportunità di integrare la Società nel perimetro di applicazione dell'Intesa del 19.7.2012.
2. Nell'ambito del contingente dei rappresentanti per la sicurezza già individuati per numero complessivo e quote di riferimento per le organizzazioni sindacali designanti nel richiamato Accordo 19.7.2012, saranno indicati n. 4 referenti per la Società Acea Illuminazione Pubblica spa, in possesso della professionalità coerente con il business gestito dalla Società stessa;
3. L'indicazione del nominativi degli RLS di cui al precedente punto 1. dovrà avvenire entro il 2 agosto 2013, per consentire ad Acea IP il corretto e sistematico adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza, previsti dal Dlgs 81/08 ed in particolare a quelli connessi alle attribuzioni del RLS, ivi compresa l'attivazione degli interventi formativi previsti dagli artt. 37 e 50 lettera g) del citato Decreto nonché dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, secondo i principi di adeguatezza ed efficacia in relazione ai rischi specifici connessi all’attività produttiva;
4. Per tutto quanto qui non espressamente declinato, si rinvia integralmente ai contenuti dell'intesa 19.7.2012.
Considerato inoltre che
• La piena attuazione della disciplina di cui al Verbale d'accordo del 19.7.2012 nell'ambito delle Società firmatarie dello stesso, e l'estensione della suddetta intesa ad Acea Illuminazione Pubblica, definisce un sistema integrato a livello di Gruppo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• gli RLS designati dalle OOSS svolgono il loro mandato nei confronti di tutte le Società firmatarie, previa specifica designazione dei referenti per singola società nel numero preindividuato in via pattizia sulla base della ripartizione declinata nell'accordo citato e del punto 1 della presenta intesa integrativa;
• Le interrelazioni determinate dalla circostanza che il medesimo soggetto possa essere referente di più Società contemporaneamente, hanno evidenziato la necessità di rivedere il monte ore complessivamente attribuito per lo svolgimento dei mandato al verificarsi di tale situazione, onde sostenere l'efficace svolgimento del ruoto di rappresentate per la sicurezza nei confronti delle diverse Società destinatale della richiamata disciplina;
Tutto quanto sopra ulteriormente considerato e convenuto. Le Parti concordano quanto segue:
A. Avuto riguardo alla natura dell'intesa e all'intrinseca connessione tra le Organizzazioni Sindacali designanti e gli RLS - individuati infatti nel novero dei dirigenti sindacali delle singole OOSS firmatarie, secondo il riparto di cui all'Allegato 1 all'Accordo 19.7.2012 - viene individuata una quota aggiuntiva di permessi per l'espletamento del mandato in capo alla singola OS, che potrà essere devoluto dalla stessa ai propri RLS di riferimento, in ragione della toro individuazione come referenti di più società, secondo quanto declinato nella tabella che segue;
 

Organizzazione Sindacale

N. componenti

Monte ore attuale

Monte ore integrativo

FLAEI CISL

5

200

50

FILCTEM CGIL

5

200

50

UILTEC UIL

3

120

30

CISAL FEDERENERGIA

2

60

20

USB LAVORO PRIVATO

1

40

10

ASSOCIAZIONE CI. E QUADRI

1

40

10

UGL

1*

40**

10

(*) Attualmente non nominato
(**) Attualmente non utilizzate


B. Al singolo RLS non potrà essere attribuito un monte ore inferiore a quello minimo - individuato, per rinvio delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50 del Dlgs n. 81/2008, dai CCNL di riferimento nel gruppo (Elettrico e Gas-Acqua) - pari a 40ore/anno pro capite e dovrà essere garantita, nel riparto del monte ore integrativo, un equa distribuzione tra i vari referenti sulla base degli incarichi degli RLS designati dalla singola organizzazione;
C. Le OOSS dovranno comunicare l'attribuzione della quota aggiuntiva ai singoli entro il 2 agosto, per l’anno 2013, ed entro il mese di febbraio per ciascun anno successivo, per tutto il periodo di vigenza dell'intesa 19.7.2012 e ss. mm. ii., a cui la presente regolamentazione è connessa e dalla quale è inscindibile.
D. Per quanto inerisce la fruizione dei permessi per l'espletamento dell’attività di mandato degli RLS - ad ulteriore chiarimento di quanto indicato al 3° cpv del punto 5, Accordo 19.7.2012 - si ribadisce che restano esclusi dal monte ore totale attribuito al singolo RLS (quota minima + eventuale quota integrativa) unicamente quelli riconducibili alto svolgimento delle attività di:
- Consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (lettera b), comma 1 art. 50 Dlgs 81/2008;
- Consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servigio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente (lettera c), comma 1 art. 50 Dlgs 81/2008);
- Consultazione in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 Decreto cit. (lettera d), comma 1 art. 50 Dlgs 81/2008);
- Formazione (lettera g), comma 1 art. 50 Dlgs 81/2008);
- Formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito (lettera i), comma 1 art. 50 Dlgs 81/2008);
- Partecipazione alla riunione periodica di cui all'articolo 35 Decreto cit (lettera l), comma 1 art. 50 Dlgs 81/2008);
Ai fini della corretta imputazione dei permessi, ed in particolare con riferimento allo svolgimento delle sopra richiamate attività, agli RLS sarà fornita specifica documentazione (convocazioni, calendario formazione, ecc...) da parte dei Responsabili societari per la sicurezza e per la formazione, da allegarsi all'apposita modulistica giustificativa.