Regione Liguria
Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n. 398
Approvazione Piano Regionale dei Controlli Reach e CLP sulle sostanze chimiche anno 2019.
B.U.R. 12 giugno 2019, n. 24

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il “Piano regionale dei controlli REACH e CLP anno 2019 “, di cui all'allegato A, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che i contenuti del piano, sia generali che relativi allo specifico periodo temporale di validità per esso stabilito, sono vincolanti per le Aziende Sanitarie Locali e per ogni altro soggetto che sia tenuto a darvi attuazione in osservanza della normativa di riferimento;
3. di dare atto inoltre che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento devono essere integrati altresì nella programmazione annuale delle attività di Arpal;
4. Di disporre la pubblicazione per estratto del solo testo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

 

Il SEGRETARIO
Roberta Rossi
 

ALLEGATO A
Piano Regionale dei Controlli 2019 REACH-CLP
Regione Liguria

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito “REACH” (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), detta disposizioni ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e ai distributori delle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele ed articoli, con l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
In Italia, per attuare il sistema di controlli ufficiali, disposti ai sensi dell'art. 125 del Regolamento REACH è stato sancito, il 29 ottobre 2009, l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 181/CSR, di seguito “ASR Controlli”, come modificato dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2017, Rep. Atti n 213/CSR.
Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito “CLP” (Classification, Labelling, Packaging), dispone all'art. 46 l'istituzione di un sistema di controlli ufficiali, affinché siano immesse sul mercato solamente sostanze e miscele classificate, etichettate, notificate e imballate in conformità a tale Regolamento. Con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 88/CSR, sancito il 7 maggio 2015, è stato stabilito il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi nell'ambito dei Regolamenti REACH e CLP, di seguito “ASR Laboratori”.In materia di disposizioni sanzionatorie sono stati emanati il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante il sistema sanzionatorio per il regolamento REACH; il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 recante il sistema sanzionatorio per il regolamento CLP, modificato dall'art. 4 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e successivamente dall'art. 15 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
Infine, per i riferimenti ai sopracitati Accordi sui regolamenti REACH e CLP in esso contenuti, si segnala anche l'Accordo Rep. Atti n. 213/CSR del 06/12/2017, sancito il 05 dicembre 2017, che integra l'Accordo del 29 Ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR), relativamente al sistema dei controlli di cui all'art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi.
Le attività di controllo relative ai regolamenti REACH e CLP sono inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al DPCM del 12 gennaio 2017, G.U. supplemento n. 15 del 18 marzo 2017, Allegato 1, Tabella B, N. B13 “Tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH e CLP)”.
Il presente Piano, in linea con i dettati normativi suddetti, è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico di Supporto (GTS) regionale previsto con DGR 397/10 e DGR 19/13 e aggiornato con Decreto del Direttore Generale n. 1858 del 4 aprile 2019. Il Piano Regionale dei Controlli 2019 è definito in conformità al Piano Nazionale dei Controlli 2019, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, paragrafo 6.1 (Rep. Atti n. 181/CSR), inviato dal Ministero della Salute con nota Prot. 4514 del 13/02/2019, al quale si rimanda per le parti non espressamente riportate nel presente documento. Inoltre rispecchia quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione vigente per il 2019 (DGR 366/2018).
Preso atto di quanto emerso nell'incontro con i rappresentanti dei Direttori Generali delle AASSLL tenutasi il 06 febbraio 2019 indetto dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali con nota n. prot. PG/2019/17992 del 21/01/2019, nonché da quanto emerso nella riunione del suddetto GTS tenutasi il giorno 08/04/2019 nonché preso atto delle risposte pervenute dalle AASSLL alle note regionali Prot. 41684 del 08/0272019 e Prot. 77287 del 08/03/2019, nel confermare quanto già previsto con DGR 397/2010 in merito all'individuazione delle AASSLL liguri quali articolazione territoriali che effettuano i controlli si ritiene necessario integrare l'assetto organizzativo dei controlli inerenti al REACH e CLP con quanto segue.
In considerazione della necessità di potenziare le attività ispettive e di vigilanza in materia sul territorio regionale, che deriva dalla programmazione comunitaria e nazionale, nonché la complessità della materia, che prevede una trasversalità di azione sulle attività dell'intero Dipartimento di prevenzione delle AASSLL, si ritiene necessario definire che l'articolazione deputata al controllo sia individuata nel Dipartimento di Prevenzione e con atto del Direttore dello stesso sia individuata la struttura referente per tale materia, preferibilmente nell'ambito delle SS.CC competenti in Prevenzione e Sicurezza del Lavoro od in alternativa in Igiene e Sanità Pubblica, attivando comunque un coordinamento fra le stesse attraverso la costituzione di gruppo di lavoro dipartimentale che coinvolga in modo sinergico personale afferente anche la S.C IAN, . Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione deve dare comunicazione al massimo entro 2 mesi dalla data del presente atto degli atti assunti in tal senso al Settore regionale Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro , autorità competente regionale in materia di REACH e CLP.
Al fine di garantire l'attività di controllo ciascuna AASSLL deve individuare specificatamente il personale addetto al controllo ufficiale, attingendo anche alle suddette diverse articolazioni organizzative del dipartimento, possibilmente già in possesso di competenze interdisciplinari in ambito chimico, ingegneristico, sanitario , biologico e da avviare a formazione specifica, usufruendo anche della formazione gratuita in ambito REACH e CLP offerta a livello nazionale e/o regionale.
In considerazione di quanto sopra appare evidente e necessario infatti prevedere una formazione dedicata alle figure che si intendono coinvolgere nella gestione e trattazione di tali argomenti, attraverso percorsi di formazione regionali che saranno attivati entro il 2019 almeno con un primo corso base su REACH e CLP per operatori del Controllo ufficiale su REACH e CLP della durata di almeno 40 ore.
Al fine di avviare un percorso di training formativo pratico al personale di controllo delle AASSLL, l'Autorità competente regionale Ligure REACH e CLP valuterà la necessità di avviare collaborazioni interregionali con altre Autorità competenti di altre regioni, oltre che nazionale, anche per eventuale supporto in fase di realizzazione dei controlli.
ARPAL come stabilito con DGR 19/2013 rappresenta il laboratorio di riferimento per l'espletamento degli accertamenti analitici in materia, sia in forma diretta che usufruendo, a seconda della necessità, della rete laboratoristica individuata nel Piano Nazionale di Controllo sui Prodotti Chimici 2019.
 

1) OBIETTIVI GENERALI :
I controlli sul regolamento REACH hanno come obiettivo la verifica della conformità della sostanza in quanto tale, o contenuta in miscele o articoli dalla produzione, alla importazione, alla distribuzione e all'utilizzo da parte delle imprese e dei consumatori e della relativa gestione del rischio. I controlli sul regolamento CLP hanno come obiettivo la verifica delle caratteristiche di pericolosità della sostanza/miscela e della correttezza dell'etichettatura e imballaggio.
i obiettivi dei controlli REACH e CLP sono proposti annualmente dall'ECHA attraverso la formulazione di progetti di applicazione (enforcement), di seguito REF, e progetti pilota. Tali indicazioni sono inserite nel Piano nazionale delle attività di controllo REACH e CLP che è adottato annualmente, unitamente a specifiche esigenze nazionali. Tutte le predette indicazioni sono infine raccolte nei piani regionali dei controlli REACH e CLP in funzione delle peculiarità territoriali.
In funzione degli obiettivi indicati nei citati piani, sono previste le seguenti principali verifiche:
> nell'ambito del Regolamento REACH
• la verifica della registrazione delle sostanze (art. 6);
• la verifica della registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (art. 7);
• la verifica della relazione sulla sicurezza chimica (art. 14);
• la verifica dell'obbligo di registrazione e prescrizioni in materia di informazione per taluni tipi di sostanze intermedie isolate in sito (art. 17);
• la verifica dell'obbligo di registrazione di sostanze intermedie isolate trasportate (art. 18);
• la verifica delle schede di dati di sicurezza, di seguito “SDS”, e dei relativi scenari espositivi (art. 31);
• la verifica dell'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda dati di sicurezza (art. 32);
• la verifica dell'obbligo di comunicare informazioni sulle SVHC contenute in articoli (art. 33);
• la verifica dell'accesso dei lavoratori alle informazioni (art. 35);
• la verifica della conservazione delle informazioni relative agli adempimenti REACH (art. 36);
• la verifica della valutazione della sicurezza chimica effettuata dall'utilizzatore a valle e dell'obbligo di individuare, applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi (art. 37);
• la verifica degli obblighi di autorizzazione (art. 56 e allegato XIV);
• la verifica degli obblighi di restrizione (art. 67 e allegato XVII) del regolamento REACH;
• la verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (art. 39);
• la verifica della coerenza tra etichetta e SDS relativa.
> nell'ambito del Regolamento CLP:
• la verifica della classificazione (artt. 4, 36);
• la verifica dell'etichettatura (art. 17);
• la verifica dell'imballaggio (art. 35);
• la verifica dell'obbligo di notifica all'ECHA (art. 40);
• la verifica della notifica della composizione delle miscele (art 45);
• la verifica dell'obbligo di conservare le informazioni e le richieste di informazioni
(art. 49).
 

2) Modalità di conduzione dei controlli
Obiettivo del presente capitolo è fornire gli indirizzi operativi per effettuare i controlli REACH e CLP al fine di garantirne appropriatezza e omogeneità sul territorio.
Possono essere adottate diverse tipologie di controllo e relative modalità di conduzione come di seguito riportato:
> ispezione: processo proattivo pianificato e di routine che prevede la raccolta di informazioni per verificare la conformità alle disposizioni del regolamento REACH da parte dell'interessato. Le informazioni possono essere ottenute esaminando i documenti in possesso dell'interessato al controllo, intervistando persone, effettuando monitoraggi, e osservando le condizioni del sito, le pratiche, procedure messe in atto;
> audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011);
> indagine: è processo reattivo non di routine in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità;
> monitoraggio: la sorveglianza, continua o periodica, effettuate mediante misure, campionamento, test o analisi su sostanze, miscele, articoli, così come su elementi ambientali (aria, acqua, suolo, vegetazione, animali) per determinare il livello di conformità con le disposizioni previste dal regolamento REACH.
Le tipologie di controllo sopra illustrate sono applicabili nell'ambito delle attività di verifica degli obblighi di cui ai regolamenti REACH e CLP e possono essere condotte anche mediante verifica a campione.
Qualora si tratti di fabbricazioni/importazioni/produzioni/distribuzioni di sostanze e miscele, nella scelta del campione si predilige la scelta di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB, tenuto anche conto dei quantitativi coinvolti e della presenza di tali sostanze preoccupanti negli articoli destinati ai consumatori, specie se a fasce di popolazione vulnerabili.
La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione tiene conto delle dichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa o in aggiunta è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi.
I controlli REACH e i controlli CLP si possono programmare ed eseguire indipendentemente l'uno dall'altro, ovvero integrare nel corso di un controllo e, in tal caso, fanno parte di un unico accertamento. In generale, a prescindere dal regolamento oggetto del controllo e dalla tipologia di controllo utilizzata, è possibile che si renda necessario verificare aspetti riguardanti l'altro regolamento, anche con tipologia di controllo diversa dalla precedente.
La realizzazione dell'attività di controllo è preferenzialmente svolta in maniera congiunta da più operatori della stessa AASSLL afferenti alle diverse articolazioni organizzative e può essere supportata a richiesta del Dipartimento di prevenzione della AASSLL territorialmente competente a condurre il controllo, sulla base di accordi preventivi Gruppo regionale Tecnico di supporto di cui al Decreto del Direttore Generale n. 1858 del 4 aprile 2019 e ss.mm.ii, da operatori esperti componenti lo stesso GTS, nonché da operatori di altre AASSLL.
Al fine di programmare adeguatamente l'attività ciascuna AASSLL ligure dovrà provvedere a costruire un' anagrafe dei produttori/utilizzatori di sostanze chimiche presenti sul territorio di competenze, attingendo anche a informazioni presenti presso le CCIAA, le associazioni di categoria e gli Uffici delle dogane poste sul proprio territorio. Fonti utilizzabili per la realizzazione dell'anagrafe delle imprese da sottoporre a controllo
> Portale PD NEA
> Data base regionali Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
> Registro imprese delle Camere di commercio
> Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV)
> Flussi informativi INAIL - Regioni
> Elenco imprese trasmesse dall'ACN REACH-CLP
> Registri di rilevanza ambientale ISPRA consultabile AL
SITOhttp://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/registri-delle-emissioni
> Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
 

3) Ispezioni/audit/ campionamenti minimi 2019
Le ispezioni hanno come obiettivo il controllo degli adempimenti al regolamento REACH e al regolamento CLP possono prevedere o meno un preavviso, anche in funzione della necessità di interloquire con una figura esperta in tema REACH e CLP presso l'impresa; Il numero e il target delle imprese a cui si rivolgono le ispezioni sono definiti sulla base del Piano Nazionale delle attività di controllo REACH e CLP e nello specifico sono individuate di seguito nel numero minimo da realizzarsi presso ogni AASSLL.
Le AASSLL possono condurre l'attività di verifica sia attraverso ispezioni che attraverso audit, e può essere previsto attività di supporto interaziendale ( fra AASSLL liguri ) facendone espressa richiesta al GTS , così come attività di supporto alla ACN, così come previsto dla Piano nazionale 2019. Nel caso siano attivate collaborazioni in materia con altre regioni potrà essere valutato anche il supporto in fase ispettiva/audit proveniente da AASSLL non liguri.
Se del caso l'Autorità che effettua il controllo può prelevare un campione della sostanza, miscela o articolo oggetto di controllo, ai fini di ulteriori accertamenti diversi da quelli analitici (etichettatura, imballaggio, forma dell'articolo, ecc.)
Obiettivi minimi di controllo per l'anno 2019:
1) ASL1 Imperiese: almeno 2 controlli documentali su obblighi registrazione( compresi intermedi) ed 1 controllo documentale su etichettatura, classificazione e SDS al commercio di prodotti chimici per agricoltura ( fitosanitari);
2) ASL 2 Savonese: almeno 1 controllo documentale su etichettatura, classificazione e SDS alla fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura ( fitosanitari);
3) ASL 3 Genovese : almeno 3 controlli documentali su SDS e 3 controlli documentali su obblighi di registrazione ( compresi Intermedi), ed almeno 1 controllo su etichettatura, classificazione e SDS alla fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura ( fitosanitari) totale 7 controlli ;
4) ASL 4 Chiavarese: almeno 1 controllo documentale su SDS e 2 controlli documentali su obblighi di registrazione ( compresi eventuali Intermedi) totale 3 controlli
5) ASL 5 Spezzino: almeno 1 controllo documentale su controllo documentale etichettatura, classificazione e SDS al commercio di prodotti chimici per agricoltura ( fitosanitari) ;
Liguria totale minimo ispezioni 2019 : N. 15
Eventuali attività di controllo documentali(reattivi), su richiesta di altre autorità preposte ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, sono incoraggiate. Le AASSLL interessate possono richiedere supporto e coordinamento al GTS regionale.
In riferimento alle metodologie proposte nei Progetti REACH en-Force (REF) e Progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP del PCR 2019 della Regione Liguria possono riguardare tutti o alcuni degli ambiti di seguito indicati:
> Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie)
> Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
> Verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII del regolamento REACH)
> Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
> Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
> Verifica della conformità delle (e)SDS (allegato II al regolamento REACH)
> Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
> Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
> Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
> Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
> Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
> Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
> Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all'ISS (articolo 45 del regolamento CLP)
> Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP).
 

A) Metodi di individuazione delle imprese
.1.1 - Target group
Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:
> Sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi, prodotti usati in metallurgia, prodotti fertilizzanti)
> Sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list1, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, ecc.).
1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese
> Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
> Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 152/06
> Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
> Imprese individuate dall'Autorità competente nazionale di seguito «ACN REACH-CLP» secondo le informazioni fornite dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche di seguito «ECHA»
> Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
> Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP tramite consultazione dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
> Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
> Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione
> Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale (Direttiva acque, Direttiva emissioni industriali (IED), dichiarazione ai sensi dell'art. 4 DPR 157/2011 in attuazione del regolamento CE 166/2006)
 

4) Campionamenti 2019
I campionamenti saranno orientati preferibilmente su matrici/prodotti/articoli in settori di rilievo con problematiche tossicologiche e ecotossicologiche connesse, destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone, preferibilmente importati, di cui all'allegato XVII del Regolamento REACH, in particolare sulle seguenti matrici e nella misura minima di :
> Asl 1 Imperiese: almeno 5 campioni su giocattoli e articoli di prima infanzia, in risposta alle numerose segnalazioni di non conformità per presenza di DEHP (allerta RAPEX);
> ASL 2 Savonese: almeno 2 campioni su gioielleria/bigiotteria per la presenza di Nichel ;
> ASL 3 Genovese: almeno 2 campioni su lanterne cinesi, copriassi da stiro, thermos , preferibilmente di provenienza da Paesi terzi, per la ricerca di amianto;
> ASL 4 Chiavarese: 5 controlli analitici su articoli deodoranti per ambienti e colle/adesivi/vernici per la ricerca di cloroformio, toluene e benzene;
> ASL 5 Spezzino: almeno 1 campione su liquido per sigarette elettroniche per la ricerca di benzene
Obiettivi del controllo :
> Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli
> Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione
> Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione
> Verifica della conformità della correttezza della composizione ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS.
Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano sono condotte in linea con quanto stabilito dall'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 1 del Piano Nazionale attività di controllo sui prodotti chmici 2019.
In fase di ispezione/campionamento , si evidenzia l'utilità di un'azione integrata tra le AASSLL ed ARPAL ai sensi cui all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR). Chiaramente i campionamenti di cui sopra possono avvenire a seguito di eventuale attività di controllo (reattivi), su richiesta di altre autorità preposte ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009,.
 

5) Attività di Informazione indirizzato alle aziende e soggetti coinvolti
Per l'anno 2019 si prevede di realizzare, in collaborazione con Confindustria Liguria e Università di Genova , almeno un evento informativo sugli adempimenti previsti dal Regolamento REACH- CLP, con riferimento alle fasi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze chimiche, rivolto a associazioni di categoria e imprese. In generale, tuttavia, l'informazione nel contesto dei prodotti chimici sarà finalizzata ad accrescere la conoscenza del complesso sistema regolatorio europeo e l'uso sicuro dei prodotti chimici da parte dei consumatori, dei lavoratori o di qualsiasi soggetto esposto a tali sostanze.
 

6) Attività di formazione
Per l'anno 2019 è previsto un corso formativo regionale di base di REACH-CLP specifico per ispettori. La finalità del corso sarà orientato opportunamente per fornire gli elementi necessari conoscitivi al personale delle Aziende sanitarie liguri e al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. A tal proposito, il corso formativo. Prevederà l'accreditamento ECM e avrà la durata di almeno 40 ore:
1. 30/35 ore di lezione frontale
2. 5/10 studio casi pratici
 

7) Modalità di rendicontazione dei controlli documentali ed analitici:
Entro e non oltre il 28 febbraio 2020 le AASSLL ed ARPAL trasmettono al Settore regionale Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro, tramite pec e tramite email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., le risultanze delle attività di controllo documentali ed analitici di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2019 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla ACN REACH-CLP annualmente reso disponibile dall'Autorità competente nazionale, come da accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009.
L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) è tenuta a rendicontare, entro il 28 febbraio 2020, all'Autorità Competente Regionale le analisi inerenti le attività REACH indicando:
a. Autorità predisposa ai controlli che ha fatto richiesta;
b. Data accettazione campione;
c. Prodotto/Matrice campione, come da Tabella A - Attività di controllo analitico 2019 REACH- Coordinamento della Rete dei Laboratori;
d. Sostanza/analisi per campione;
e. Esito (C - conforme; NC - non conforme);
f. Laboratorio (da indicare soprattutto per analiti inviati a laboratori della rete REACH);