Tipologia: CCNL
Data firma: 18 dicembre 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Cisal-Sada, Snala-Confsal, And-Dirstat
Comparto: Anas
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Relazioni Industriali
Art. 1 - Area di applicazione
Art. 2 - Durata del contratto
Art. 3 - Relazioni industriali
• 1) A livello nazionale
o A) Informazione

o B) Contrattazione di secondo livello.
o C) Progetti di intervento sugli assetti organizzativi.
• 2) A livello regionale.
• 3) A livello di unità produttiva
• 4) Organismo bilaterale.
• 5) Procedure e sedi di composizione delle controversie
o 1. Livello di Unità Produttiva.
o 2. Livello Nazionale
• 6) Interpretazione autentica del contratto
Art. 4 - Quote sindacali
Art. 5 - Diritto di affissione
Art. 6 - Referendum
Art. 7 - Assemblee e locali rappresentanze sindacali
Art. 8 - Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 9 - Aspettativa sindacale
Art. 10 - Permessi sindacali retribuiti
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie
Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione
Art. 13 - Assunzione a termine
Art. 14 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 15 - Lavoro temporaneo
Art. 16 - Lavoro ripartito
Art. 17 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 18 - Tipologie contrattuali
Art. 19 - Documentazione
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Orario di lavoro
Art. 22 - Turnazione
Art. 23 - Flessibilità
Art. 24 - Riposo settimanale
Art. 25 - Festività
Art. 26 - Lavoro straordinario
Art. 27 - Riposo compensativo
Art. 28 - Reperibilità
Art. 29 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 30 - Permessi
• Permessi brevi
• Permessi retribuiti
Art. 31 - Attività incompatibili
Art. 32 - Cure termali
Art. 33 - Ferie
Art. 34 - Diritto allo studio
Art. 35 - Assenze
Art. 36 - Aspettative
Art. 37 - Congedi per la formazione di cui all'art. 5 della legge 53/2000
Art. 38 - Assenze per malattia
Art. 39 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 40 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap e loro familiari
Art. 41 - Tutela dei lavoratori tossicodipendenti, etilisti e malati di AIDS
Art. 42 - Servizio militare
Art. 43 - Mobilità
• A) Mobilità a domanda
• B) Mobilità d'ufficio
• C) Mobilità collettiva
Art. 44 - Trasferte
Art. 45 - Pari opportunità
• A) Costituzione

• B) Finalità
• C) Compiti
• D) Informazione, partecipazione, strumenti e risorse
 Art. 46 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di molestie sessuali e di mobbing
Art. 47 - Formazione del personale
Art. 48 - Attività sociali accessorie
Art. 49 - Previdenza complementare
Art. 50 - Alloggi di servizio
Art. 51 - Informazione di garanzia
Art. 52 - Sospensione cautelare
Art. 53 - Doveri del lavoratore
Art. 54 - Sanzioni e procedure disciplinari - Competenza in materia di sanzione
Art. 55 - Codice disciplinare
Art. 56 - Devoluzione delle ritenute per le multe
Art. 57 - Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
Art. 58 - Responsabilità civile, penale ed amministrativa
Art. 59 - Patrocinio legale del dipendente
Art. 60 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 61 - Preavviso
Titolo III - Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Art. 62 - Lavori usuranti
Art. 63 - Organismi paritetici
Art. 64 - Indumenti di lavoro
Art. 65 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 66 - Unità produttive
Art. 67 - Contrattazione decentrata
Art. 68 - Monte ore retribuito e strumenti operativi
Art. 69 - Formazione
Art. 70 - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro
Art. 71 - Infortuni e malattie professionali
Titolo IV - Aree di classificazione
Art. 72 - Aree di classificazione
Art. 73 - Declaratoria area di base
Art. 74 - Declaratoria area operativa e di esercizio
Art. 75 - Declaratoria area quadri
Art. 76 - Surrogabilità di applicazione
Titolo V - Rapporti di natura economica
Art. 77 - Trattamento economico
• 1. Criteri
• 2. Struttura della retribuzione
• 3. Pagamento della retribuzione
• 4. Miglioramenti contrattuali.
Art. 78 - Minimi tabellari
Art. 79 - Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 80 - Arricchimento esperienza professionale
Art. 81 - Retribuzione del lavoro straordinario
Art. 82 - Maggiorazioni orarie
Art. 83 - Indennità di turnazione
Art. 84 - Indennità di reperibilità
Art. 85 - Indennità di funzione
Art. 86 - Tredicesima mensilità
Art. 87 - Indennità operativa
Art. 88 - Indennità di rischio - Indennità di maneggio valori
Art. 89 - Indennità di zona
Art. 90 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 91 - Premio di produzione
Art. 92 - Assegno per il nucleo familiare
Art. 93 - Progettazione - Direzione Lavori - Collaudi
• 1. Progettazione
• 2. Collaudi
Art. 94 - Indennità di bilinguismo
Art. 95 - Norma finale
Dichiarazione a verbale
Organismo bilaterale
• Regolamento dell'organismo bilaterale di cui all'art. 3, punto 4.
o Composizione dell'Organismo Bilaterale

o Funzionamento dell'Organismo Bilaterale
o Ruolo dell'Organismo Bilaterale nelle relazioni industriali dell'Ente
Note a verbale

CCNL Dipendenti Anas

In Roma, il 18 dicembre 2002 tra la Direzione Aziendale […] le Federazioni ed Organizzazioni Sindacali: Filt-Cgil […], Fit-Cisl Federazione Italiana Trasporti […], Uilpa Anas […] Cisal-Sada […], Snala-Confsal [...], Ugl […], And-Dirstat […] si è stipulato il presente CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da valere su tutto il territorio nazionale per il personale non dirigente dell'Ente Nazionale per le Strade Anas.

Titolo I - Relazioni Industriali
Art. 1 - Area di applicazione

1. Il contratto collettivo nazionale si applica al personale dipendente dell'Anas.
[…]

Art. 3 - Relazioni industriali
Fermo restando quanto stabilito dal Protocollo Governo/Parti Sociali del 23.7.1993 per quanto riguarda i livelli di contrattazione, le relazioni industriali risultano così definite:
a) da una parte da un articolato sistema relazionale rivolto a realizzare:
-momenti di approfondimento congiunto, nell'ambito dell'Organismo Bilaterale costituito con accordo del 5/6/2002
-uno specifico schema di informazione finalizzato alla consultazione del sindacato nelle fasi di realizzazione e verifica degli interventi di sviluppo dell'Anas.
b) dall'altra, dall'accentuazione dei contenuti e dei momenti di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro, sia in via preventiva che conciliativa, come stabilito al punto 5.
Le relazioni tra l'Anas e le OO.SS. si articoleranno nel seguente modo:

1) A livello nazionale
A) Informazione

Nel corso di appositi incontri, aventi cadenza trimestrale, l'Anas darà informazioni alle OO.SS. stipulanti il CCNL su:
1. accordo di programma, di cui all'art. 3 del Decreto L.vo 26.02.94, n. 143, nonché sulle eventuali successive modifiche introdotte;
2. stato degli investimenti, della progettazione, delle gare esperite, con valutazione sui risultati raggiunti nel trimestre precedente;
3. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la disaggregazione compartimentale;
4. bilancio preventivo o consuntivo con i relativi aggiornamenti;
5. partecipazioni societarie dell'Anas;
6. livelli occupazionali, disaggregati per sede di lavoro, sesso, qualifica e tipologia di lavoro, nonché la composizione delle risorse umane in termini di età e di anzianità di servizio, disaggregati per sesso;
7. i programmi dell'attività di formazione e/o addestramento del personale;
8. gli interventi effettuati in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro, nonché i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali, alla sorveglianza sanitaria;
9. i programmi e gli interventi realizzati in materia di azioni positive e pari opportunità;
10. gli orientamenti in materia di appalti, in relazione all'attività di manutenzione ordinaria, avuto riguardo alla natura delle attività conferite, nonché agli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possono esplicarsi. Inoltre, l'Anas indicherà la tipologia degli appalti avente carattere nazionale, entro 10 giorni dalla richiesta, con le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto stesso.
Nel corso degli incontri l'Anas fornirà gli aggiornamenti sui temi trattati negli incontri precedenti.

B) Contrattazione di secondo livello.
1. Sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 verranno individuati degli obiettivi che tengano conto degli investimenti, della gestione degli orari di fatto, con la finalità di perseguire una diminuzione degli straordinari in rapporto al personale in servizio, alla qualità dei servizi erogati all'utenza, nonché dell'andamento economico dell'Anas.
Costituiscono oggetto di confronto:
a) linee e strategie occupazionali;
b) aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale.

C) Progetti di intervento sugli assetti organizzativi.
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico - organizzativo, che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo, l'Anas si impegna a rendere partecipi le OO.SS. stipulanti dei programmi o progetti che abbiano riflessi sul personale, anche attivando specifiche commissioni tecniche paritetiche, finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento sugli aspetti dell'occupazione, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro.
Prima della fase di attuazione sarà data apposita comunicazione alle OO.SS. stipulanti cui potrà far seguito richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro i dieci giorni successivi, per un incontro finalizzato all'esame circa i riflessi sull'occupazione, sull'organizzazione e le condizioni di lavoro.
L'Anas, comunque, non attuerà modifiche degli assetti organizzativi, né procederà a riconversione e mobilità del personale, anche se derivanti da innovazioni normative, prima di aver esaurito la fase del confronto con le OO.SS. stipulanti.

2) A livello regionale.
L'Anas informerà le strutture regionali delle OO.SS. stipulanti, nel corso di specifici incontri trimestrali, circa quanto previsto dai punti 1, 2, e 3 del paragrafo riguardante l'informazione a livello nazionale, in riferimento alla competenza regionale interessata.

3) A livello di unità produttiva
A) L'Anas informerà nel corso di specifici incontri trimestrali le RSU/RSA e le OO.SS. competenti territorialmente circa:
1. la situazione tecnica organizzativa dell'unità produttiva e prospettive sugli investimenti in corso;
2. i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
3. i programmi di aggiornamento e di addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
4. la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle assunzioni;
5. la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili a lungo termine, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;
6. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;
7. le linee in materia di appalti di cui al precedente punto 10 lettera (A, relativamente al rispettivo ambito territoriale.
A richiesta delle RSU/RSA, sarà effettuato un esame congiunto su particolari aspetti delle problematiche sopracitate, entro dieci giorni da apposita richiesta.
In materia di relazioni industriali, per unità produttive si intendono: i Compartimenti della viabilità, gli Uffici speciali, la Direzione Generale e, in questo ambito, il Centro Sperimentale di Cesano.
Per quanto attiene le Sezioni staccate, le relazioni industriali avverranno congiuntamente alla sede compartimentale di riferimento.
B) Tra l'Unità Produttiva e le RSU/RSA e le OO.SS. territoriali costituisce oggetto di contrattazione:
1. l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e del CCNL, ivi comprese quelle relative all'inquadramento professionale;
2. le politiche per le azioni positive e pari opportunità;
3. la mobilità del personale;
4. i carichi di lavoro nell'ambito dei processi organizzativi;
5. l'organizzazione dei servizi secondo i criteri generali e le condizioni di lavoro;
[…]

4) Organismo bilaterale.
L'organismo bilaterale, definito con accordo del 5/6/2002 verrà attivato, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, in base al relativo Regolamento attuativo, che è parte integrante del presente CCNL.

5) Procedure e sedi di composizione delle controversie
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti, che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, l'interpretazione delle norme del presente contratto devono essere rimesse, per la loro definizione, alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie sull'applicazione del Contratto.

6) Interpretazione autentica del contratto
1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata; la richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del contratto collettivo nazionale.

Art. 5 - Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali dei dipendenti e le rappresentanze sindacali unitarie hanno il diritto di affiggere, in appositi spazi che l’Anas ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale del lavoro.

Art. 7 - Assemblee e locali rappresentanze sindacali
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 15 - Lavoro temporaneo

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo da parte dell'Anas delle prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche a cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per tutto quanto non specificatamente previsto dalle presenti norme.
[…]
4. Ai lavoratori temporanei sono garantiti tutti i diritti sindacali previsti dalle leggi vigenti e dal CCNL per la categoria delle imprese fornitrici in vigore.
5. L'Anas fornirà l'informazione e la formazione aggiuntiva per gli eventuali rischi specifici per la sicurezza e la salute, esplicitando tale onere nel contratto di lavoro temporaneo, nonché effettuerà, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria di cui al capo IV del D. Lgs. 626/94.
[…]
7. L'Anas comunica preventivamente alle OO.SS. il numero dei contratti di fornitura lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta l'anno, l'Anas comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei contratti di fornitura conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
8. Entro 60 giorni dalla stipula del presente CCNL, e previo confronto con le OO.SS., saranno individuati i profili professionali esclusi dal lavoro temporaneo in quanto soggetti a rischio.

Art. 18 - Tipologie contrattuali
1. L'Anas potrà stipulare tipologie di contratti di lavoro secondo le previsioni dei precedenti articoli.
2. L'Anas si impegna a predisporre semestrali informative, nell'ambito delle attività dell'Organismo Bilaterale, sull'utilizzo delle tipologie contrattuali.
3. La somma del personale utilizzabile attraverso le tipologia contrattuali di cui agli artt. 13, 15, 16 e 17 non potrà superare per ciascuna unità produttiva la percentuale complessiva del 30%.

Art. 19 - Documentazione
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
[…]
f) certificazione medica comprovante l'idoneità fisica a svolgere le mansioni per cui si è assunti, rilasciata dalle ASL competenti territorialmente;
[…]

Art. 21 - Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro per il personale è fissato in 36 ore settimanali, articolate in sei e/o in cinque giorni in relazione alla ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, al miglioramento della qualità delle prestazioni, all'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza ed al miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici o amministrazioni.
2. Possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
a) Orario articolato su sei giorni per il personale su strada.
b) Orario articolato su cinque giorni.
Nell'ambito della configurazione di cui al punto b), le prestazioni giornaliere si articoleranno:
b1)dal martedì al giovedì con prestazioni lavorative di 8 ore e pausa pranzo di 45 minuti ed il lunedì e venerdì di 6 ore continuative antimeridiane. L'inizio della prestazione giornaliera è fissata tra le ore 8,00 e le ore 9,00; la pausa pranzo sarà effettuata tra le ore 13,30 e le ore 15,00.
b2)dal lunedì al venerdì con prestazione lavorativa di 7 ore e 12 minuti.
L'inizio della prestazione giornaliera è fissata tra le ore 8,00 e le ore 9,00.
A livello di contrattazione decentrata saranno definite le modalità di scelta dell'orario di cui al punto b2) sulla base delle esigenze organizzative.
3. Si ricorrerà a flessibilità e turnazione per particolari esigenze, anche articolando l'attività su 7 giorni.
4. Il personale che svolge la propria prestazione in turni della durata di 8 ore giornaliere, articolerà la propria prestazione secondo il seguente orario:
22.00 - 06.00
06.00 - 14.00
14.00 - 22.00
ed attraverso il seguente schema per complessive 35 ore settimanali:
3 giornate di lavoro
2 giornate di riposo
2 giornate di lavoro
1 giornate di riposo
[…]
7. Qualora dall'andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l'orario di 35 ore, e che in altri esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra loro le misure delle prestazioni settimanali.
8. La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente punto 5, viene programmata in via definitiva e portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.
9. Al personale turnista di cui al punto 5 che precede, è consentita l'effettuazione di una pausa retribuita di 30 minuti nelle 8 ore di servizio. La pausa non potrà essere usufruita all'inizio ed alla fine del turno e terrà conto delle esigenze di servizio.
10.La prestazione minima giornaliera continuativa che il personale a tempo parziale, applicato ad attività lavorative in turni, può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore.
[…]

Art. 22 - Turnazione
1. Si intendono per turnazioni le prestazioni di lavoro effettuate con cadenza regolare periodica sulla base di turni orari prestabiliti.
2. Dalla turnazione verranno esclusi i dipendenti tutelati da apposite norme di legge o da particolari condizioni familiari documentabili.
3. Nei servizi in turnazione si può prevedere una sovrapposizione temporale fra turni, da definire in sede di contrattazione decentrata ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzioni di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza in senso generale e di allarme.
4. Qualora il dipendente presti il proprio servizio, all'interno di un modello organizzativo strutturato su turni sempre sulla medesima fascia oraria, non verrà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 83.
5. Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole di età non superiore a 12 anni ha diritto all'esclusione dal turno notturno.
6. Ogni dipendente non potrà effettuare di norma un numero superiore a 10 turni mensili notturni, a 15 turni mensili pomeridiani e a 2 turni mensili festivi.

Art. 24 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, coincide normalmente con la domenica.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
3. Il riposo settimanale, previsto per legge, è convenzionalmente nell'ultimo giorno di riposo cadente in ogni settimana.
[…]
5. Ai dipendenti, i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, compete un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della maggiorazione prevista.
[…]

Art. 26 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario rivestono carattere di eccezionalità.
2. Il dipendente non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge e dal presente contratto, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
[…]
7. Le prestazioni straordinarie di cui al presente articolo devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere e di 170 ore annuali pro-capite.
8. Entro il limite annuale il dipendente può optare tra il pagamento ed il recupero delle ore effettuate.
9. I limiti previsti dal comma 7 del presente articolo possono essere derogati con accordo tra il responsabile dell'unità produttiva e le OO.SS. territorialmente competenti, nei casi di eventi eccezionali da verificarsi successivamente, fermo restando il limite di 250 ore annue.
10.L'eventuale superamento del limite massimo annuale, di cui ai commi 7 e 9, darà luogo alla trasformazione obbligatoria in ore o giornate di riposo compensativo corrispondenti alle ore eccedenti, da usufruirsi secondo specifiche modalità. In entrambi i casi al dipendente compete la quota di maggiorazione prevista.
11.I limiti previsti dai commi 7, 9, e 10 possono essere derogati per le risorse infungibili a staff degli Organi dell'Anas.

Art. 27 - Riposo compensativo
1. Salvo quanto disposto nell'art. 26 (lavoro straordinario), il riposo compensativo è utilizzato dal dipendente, attraverso modalità oraria o giornaliera e in accordo con il dirigente competente, nei seguenti casi:
a) su richiesta, in luogo del pagamento di lavoro straordinario effettuato anche al di fuori della propria sede di lavoro;
b) in caso di coincidenza di una festività civile o religiosa ricadente nella domenica, nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 24 o nella giornata di sabato per il personale che espleta la propria attività su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì, in luogo del pagamento della corrispondente indennità.
2. L'Anas procederà al pagamento della somma corrispondente, relativamente al punto b), qualora impossibilità oggettive, impediscano all'interessato di usufruire del riposo compensativo entro i 90 giorni successivi.
[…]

Art. 28 - Reperibilità
1. L'Anas può richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di tempo, sulla base di una rotazione di massimo 12 ore, ferma restando la possibilità di introdurre il servizio di turnazione.
2. In sede di contrattazione decentrata territoriale, viene definita l'applicazione e la programmazione dell'istituto della reperibilità, tenendo presente:
a) l'esigenza dell'Anas di far svolgere immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, anche per situazioni di carattere occasionale ed eccezionale;
b) la fornitura di idonea strumentazione atta a contattare il dipendente;
c) il principio della rotazione tra il personale interessato;
d) il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e) nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi;
f) che nella settimana la reperibilità non può superare 2 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e un turno di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).
3. In caso di intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore di norma alle 8 ore consecutive, oltre le quali il dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4. In caso di interventi notturni o festivi, al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva.
5. In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, al dipendente spetta la corresponsione di una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 81 ovvero riposo compensativo di cui all'art. 27.
[…]
9. In sede di contrattazione nazionale e/o decentrata saranno individuate le modalità, i tempi e la durata ed il compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale dell'Anas chiamato a collaborare, secondo le specifiche necessità ed esigenze, con altre Amministrazioni, Enti o Istituzioni centrali e locali. Tali accordi, nel rispetto dei principi generali dell'istituto della reperibilità, devono soddisfare le esigenze.

Art. 29 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
1. I dipendenti che assolvono a compiti di custodia o portineria e che usufruiscono di un alloggio di servizio presso le sedi dell'Anas hanno diritto al giorno di riposo settimanale coincidente di norma con la Domenica.
2. L'Anas provvede per le suddette giornate e per tutti i periodi di assenza previsti dal presente CCNL ad idonea sostituzione dei suddetti dipendenti anche utilizzando servizi esterni di vigilanza.

Art. 33 - Ferie
1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
[…]

Art. 39 - Tutela della maternità e della paternità
1. Al personale si applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela della maternità e della paternità, in particolare la legge 8 marzo 2000 n. 53, il d.lgs n. 151/2001 e successive integrazioni e modificazioni. […]
6. L'Anas provvede, se necessario, ad inserire nei primi corsi utili di formazione la dipendente che abbia ripreso servizio successivamente ai periodi di assenza obbligatoria, qualora nel corso di detto periodo sia intervenuta una fase di ristrutturazione significativa presso la propria unità produttiva.
Le dipendenti che svolgono la propria attività in qualità di addette alla manutenzione stradale, non appena documentato il proprio stato di gravidanza, devono essere adibite, per tutto il periodo della gravidanza fino al settimo mese successivo al parto, a mansioni diverse da quelle previste dal profilo di appartenenza. Qualora le diverse mansioni non possano essere espletate in un ambito territoriale inferiore ai 30 Km rispetto alla propria sede di lavoro, l'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della legge 1204/71 e all'ad. 16 del D.Lgs n. 151/2001 è anticipata fin dal momento del riscontro dello stato di gravidanza e comunque fino al momento in cui non sia stata trovata idonea collocazione per l'espletamento delle diverse mansioni.

Art. 40 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap e loro familiari
1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni secondo gli accertamenti previsti dalla stessa, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000 n. 53 e del D.Lgs n. 151/2001.
2. I permessi mensili di cui all'art. 33, terzo comma, della citata legge possono essere fruiti in forma frazionata.
3. Le parti si impegnano a seguire con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare, anche in modo graduale, gli interventi necessari.
A livello di sedi locali saranno individuate le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap.

Art. 45 - Pari opportunità
A) Costituzione

1. Per realizzare la piena applicazione delle normativa CEE e delle leggi italiane in materia di parità tra uomini e donne nel lavoro a livello nazionale e a livello territoriale sono insediati o rinnovati i Comitati per le Pari Opportunità, entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL.
2. Il funzionamento dei CPO è stabilito dal Regolamento allegato e parte integrante del precedente CCNL, da modificarsi eventualmente a seguito dell'insorgere di sostanziali ristrutturazioni dell'Anas, fatte salve eventuali integrazioni da individuarsi in seno ai medesimi Comitati

B) Finalità
I Comitati per le Pari Opportunità, istituiti a livello nazionale e periferico promuovono iniziative tese a creare condizioni di pari opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Anas e a rimuovere atti di discriminazione basate sull'appartenenza di genere individuando misure che consentono l'effettiva parità tra i sessi nelle varie procedure di gestione del personale: dalle modalità di accesso al lavoro, alla formazione, all'aggiornamento e sviluppo professionale, all'orario di lavoro ed ai progetti di azioni positive.

C) Compiti
1. I Comitati per le pari opportunità:
a) promuovono, ricerche ed analisi anche in collaborazione con altri Enti, Istituti, Associazioni ed Organismi paritetici locali e nazionali, finalizzate fra l'altro a promuovere iniziative tese ad armonizzare i tempi di vita con quelli del lavoro, dei servizi e delle città, pubblicizzando periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
b) promuovono iniziative volte alla formulazione di piani di azioni positive e all'attuazione della legge n. 125/91 e di Risoluzioni e Direttive CEE;
c) valutano, su segnalazione, azioni di discriminazione sul piano professionale, dirette ed indirette e formulano proposte in merito;
d) svolgono le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, comma IV, della legge 125/91;
e) relazionano entro il 31 Ottobre di ogni anno all'Amministrazione, alle Organizzazioni Sindacali in relazione all'attività svolta;
f) in materia di molestie sessuali, svolgono funzioni di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che subiscono atti di molestia o ricatti sessuali; propongono iniziative ed interventi rivolti alla rimozione dello stesso, nonché programmi formativi di tipo propedeutico; elaborano criteri, norme e comportamenti cui conformare i contenuti delle proprie attività per quanto riguarda la prevenzione sulla materia specifica; si avvalgono anche del supporto di consulenti o esperti esterni.
2. Al Comitato per le Pari Opportunità al livello nazionale sono demandati tutti i compiti di cui ai punti precedenti e inoltre:
a) coordina gli interventi che i Comitati realizzano in sede periferica e cura la circolazione delle informazioni tra i Comitati;
b) convoca, al fine di favorire lo scambio al livello nazionale tra i CPO territoriali, almeno una volta l'anno, i CPO predetti; a dette riunioni parteciperanno due membri dei CPO territoriali individuati di volta in volta.
3. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti o comportamenti sul luogo di lavoro, gli estremi della discriminazione a proprio danno, ai sensi dell'art. 4, commi I e II, della legge n. 125/91 può anche per il tramite dell'organizzazione sindacale cui conferisce mandato, investire del caso i Comitati Pari Opportunità.

Art. 46 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di molestie sessuali e di mobbing
1. Considerata la necessità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene alla sfera sessuale e che i problemi correlati alle situazioni di cui sopra debbano essere governati attraverso la costruzione di un quadro di valori ed una strumentazione culturale, formativa e preventiva che, all'occorrenza, sia atta a reprimere forme di prevaricazione.
2. Fermo restando il divieto di ogni forma di discriminazione, l'Anas si impegna a prevenire e contrastare, anche attraverso l'instaurazione di procedimenti disciplinari a carico dei responsabili, eventuali fenomeni comportamentali riconducibili a forme di molestie sessuali e mobbing come di seguito definite ai punti 3 e 6. Le attività di prevenzione saranno disciplinate da apposito protocollo.
3. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento. anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che, di per sé, sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.
4. Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale secondo quanto contenuto nel comma precedente, l'Anas ha l'obbligo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti avvalendosi per assistenza e consulenza anche dei CPO aziendali. L'Anas provvederà, altresì, alla diffusione di campagne di informazione promosse dal CPO e dalle istituzioni preposte.
5. Funzioni di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che subiscano atti di molestia o ricatti sessuali possono essere svolti, su richiesta della parte interessata, dagli stessi CPO. Tali funzioni devono essere portate a conoscenza di tutti a cura dell'Anas.
6. Costituisce mobbing ogni forma di violenza psicologica o morale, attuata in maniera sistematica duratura o reiterata nel tempo nei confronti di un lavoratore o di una lavoratrice.

Art. 47 - Formazione del personale
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i lavoratori, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità, previsti dal presente CCNL.
2. Entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, l'Anas produrrà il programma formativo, comprensivo di quello previsto dall'art. 69 e secondo le procedure previste dall'art. 65, che costituirà oggetto di confronto ai sensi dell'art. 3 punto 1 lett. B del presente contratto, nel quale vengono definiti:
a) gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalle diverse strutture dell'Anas, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
b) gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo;
c) indicazioni circa il supporto, la assistenza e la valutazione degli interventi formativi;
d) indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione;
e) le azioni positive in materia di formazione previste dalla legge 125/91.
f) definizione dei criteri per l'individuazione dei destinatari della formazione.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Anas è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Anas. Qualora detti corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il trattamento di missione e il rimborso delle spese sostenute.

Art. 55 - Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto nell'art. 7 delle legge 20.5.1970, n. 300, si precisa quanto segue:
-l'entità di ciascuna delle sanzioni sarà determinata anche in relazione:
a) alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
b) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
c) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, di cui al sopra richiamato art. 7 L. 300/70.
2. Si applicano, secondo i predetti criteri di graduazione, le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto al lavoratore che:
a) non osservi le disposizioni di servizio;
[…]
e) non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l'uso o se ne avvalga abusivamente;
f) si presenti al lavoro o si trovi durante l'orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
g) in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme antinfortunistiche portate a sua conoscenza.
3. Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione:
a) per recidiva entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
j) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
[…]
4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a cinque giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
d) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
[…]
g) per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia dell'Anas che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
j) per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona umana;
k) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
l) per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana o per forme di violenza psicologica e morale attuate nei confronti di subordinati o di colleghi;
[…]
5. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a dieci giorni:
a) per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo.

Art. 57 - Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
1. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere ed a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell'art. 41;
b) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni ai beni dell'Anas o di terzi, o anche con gravi danni alle persone;
[…]
e) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio.
2. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
[…]
3. Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 54, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di all'art. 53 e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di correlazione.

Titolo III - Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Art. 62 - Lavori usuranti

In materia di lavori usuranti, valgono le disposizioni contenute nel D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni.

Art. 63 - Organismi paritetici
1. L'Anas assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di quanto disposto anche dall'art. 9 della L. 300/70, nonché del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
2. Fatte salve le prerogative delle parti, tanto a livello centrale quanto a livello periferico gli Organismi paritetici, la cui composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale, hanno il compito di:
a) costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio malattie derivanti dal servizio;
b) proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia nei confronti dei lavoratori, a norma anche dell'art. 20 del D. Lgs. 626/94;
c) avviare studi, ricerche e proposte per l'individuazione degli ambiti di applicazione del decreto 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni, sia per l'individuazione di soluzioni interne, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti.
d) dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
3. Il funzionamento degli Organismi paritetici predetti è disciplinato da apposito Regolamento di cui all'accordo del 17/5/2000 I componenti di detti organismi e le OO.SS. secondo la propria competenza territoriale, ricevono costante informazione sull'attività svolta dall'Anas sulla materia della salute e sicurezza del lavoro e su quella che possa determinare modificazioni delle condizioni di lavoro.

Art. 64 - Indumenti di lavoro
1. L'Anas fornisce ai dipendenti adibiti a particolari mansioni o ruoli, idonei indumenti di lavoro che garantiscano in quanto a tipologia, funzione, periodicità e quantità, il rispetto delle norme di igiene, salute, sicurezza ed identificazione.
Il personale destinatario di detti indumenti, salvo ulteriori individuazioni che si dovessero rendere utili, è quello che esplica la sua attività:
a) su strada
b) alla guida di autoveicoli ed automezzi
c) nelle officine
d) presso i laboratori
e) presso le anticamere, i portierati, le guardianie, i servizi fotocopie.
2. L'Anas fornisce, altresì, adeguati dispositivi individuali e collettivi di protezione previsti dalla normativa per le attività a rischio.
3. L'Anas si impegna ad emanare, previo confronto con le OO.SS., entro 180 gg. dalla stipula del presente CCNL, un Regolamento che disciplini la materia di cui al presente articolo.

Art. 65 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle OO.SS.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come sotto individuata, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in Azienda e nel numero definito dalle disposizioni contenute nell'art. 18 del D. Lgs. n. 626/94.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU così come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 19 del citato D. Lgs. n. 626.
5. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile.
6. È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
7. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le due annue.
8. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art. 7 ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.

Art. 66 - Unità produttive
Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le unità produttive sono individuate come segue:
a) il livello provinciale, con tutte le sedi di lavoro ricadenti in tale ambito;
b) i centri manutentori la cui attività non coincide con l'ambito provinciale, raggruppati o distinti con un criterio di omogeneità, in rapporto all'estesa chilometrica;
c) i centri manutentori che svolgono la loro attività su un'estesa chilometrica anche minore rispetto alla due fattispecie precedenti, ma con la presenza di tipologie lavorative da considerarsi peculiari sul piano della sicurezza del lavoro (es. Autostrade);
d) l'intero ambito compartimentale o dell'Ufficio Speciale;
e) il Centro Sperimentale di Cesano;
f) la Direzione Generale, relativamente a tutte le altre sedi, oltre quelle del Centro Sperimentale.

Art. 67 - Contrattazione decentrata
1. La contrattazione decentrata a livello periferico confermerà o individuerà per ogni tornata elettorale le unità produttive ed il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza necessari, tenuto conto del numero minimo fissato dall'art. 18, comma 6, del D. Lgs. n. 626 stabilito per ciascuna unità produttiva individuata secondo modelli di cui all'articolo precedente e di eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es.: grandi autofficine ed autoparchi) anche in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione nel frattempo intervenuti.
2. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della sede compartimentale potrà coincidere con uno o più Rappresentanti delle unità produttive individuate secondo i modelli sopra descritti, previsti per ciascun Compartimento o Ufficio Speciale.
3. Presso la Direzione Generale la contrattazione decentrata potrà individuare la provenienza dei Rappresentanti in relazione alla diversa dislocazione delle sedi.

Art. 68 - Monte ore retribuito e strumenti operativi
1. Per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è prevista l'assegnazione di un monte ore pari a tre ore annue per ciascun lavoratore da determinarsi sulla base della composizione numerica di ciascuna unità produttiva, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19, comma 1°, punti a) e n) del D. Lgs. n. 626/95, escludendo i tempi di percorrenza necessari per raggiungere le squadre di manutenzione o di emergenza, i centri squadra e le altre sedi di lavoro.
2. Nel caso in cui l'unità produttiva individuata coincida con un'unica sede di lavoro (es.: la sede compartimentale, le sedi della Direzione generale o un'autofficina) fermo restando quanto stabilito dal capoverso precedente, il monte ore per ciascun Rappresentante non potrà superare complessivamente il numero di cento ore annue.
3. L'Anas metterà a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per il tempo necessario per recarsi presso le squadre o le sedi di lavoro distribuite lungo le strade statali ed autostrade, un mezzo di trasporto da individuarsi di volta in volta tra quelli disponibili.
4. Il Rappresentante è personalmente responsabile della corretta utilizzazione del mezzo a lui assegnato.

Art. 69 - Formazione
Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno l'Anas fornirà alle OO.SS. Nazionali la proposta relativa al piano di formazione generale sui rischi sulla sicurezza e la salute destinata ai seguenti soggetti:
a) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
b) Responsabili e componenti del Servizio di prevenzione e protezione, se individuati all'interno dell'Anas;
c) Singoli lavoratori e preposti;
d) Lavoratori incaricati dell'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione.

Art. 70 - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro
Il sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'Anas è orientato secondo i contenuti della Uni/Inail del 28/09/2001 il quale costituisce il modello di riferimento.
L'adozione di tale sistema sarà attuata previo confronto con le OO.SS.

Art. 71 - Infortuni e malattie professionali
[…]
2. Al termine del periodo relativo di assenza, nel caso in cui risultino dagli accertamenti sanitari danni prodotti dall'infortunio o dalla infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, che non consentano al lavoratore di svolgere le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza, questi è assegnato, nell'ambito della stessa sede di lavoro o in subordine nell'ambito della stessa provincia, a mansioni diverse riconducibili ai profili ascrivibili al livello retributivo - funzionale di appartenenza.
3. La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei a svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza, a seguito della visita preventiva periodica prevista dalla normativa vigente.
[…]

Titolo V - Rapporti di natura economica
Art. 88 - Indennità di rischio - Indennità di maneggio valori

Gli istituti dell'indennità di rischio e dell'indennità di maneggio valori sono disciplinati dall'apposito protocollo stipulato il 14 febbraio 1997.

Art. 95 - Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente CCNL, le parti concordano di fare riferimento alle procedure previste dal precedente art. 3.

Organismo bilaterale
Il giorno 5 giugno 2002 tra l'Ente Anas, […] ed i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uil - Anas, Cisal - Sada, Snala - Confsal e Ugl, è stato raggiunto il seguente accordo:
1) Le parti ritengono che è essenziale il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali ed assumono la concertazione quale strumento necessario a favorire il confronto attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori nel processo di trasformazione in atto;
2) A completamento dei reciproci impegni assunti con l'art. 3, punto 4 del CCNL stipulato il 17 maggio 1999 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del D. P. R. 21 settembre 2001, n. 389 (Statuto dell'Ente), è istituito l'Organismo Bilaterale permanente a carattere consultivo, chiamato ad esprimere il proprio parere preventivo, di natura obbligatoria e non vincolante sui temi aventi rilevanza strategica per l'Ente, ferme restando le competenze e l'autonomia delle rispettive parti che lo costituiscono.
3) L'attività dell'Organismo Bilaterale è disciplinata dal Regolamento di seguito riportato.

Regolamento dell'organismo bilaterale di cui all'art. 3, punto 4.
Composizione dell'Organismo Bilaterale

Per l'Anas: L'Amministratore dell'Ente o il Direttore Generale e i cinque Direttori Centrali.
Per le OO.SS.: per ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL un rappresentante del sindacato nazionale di categoria e un rappresentante del sindacato confederale con i rispettivi supplenti.
Le OO.SS. indicheranno i loro rappresentanti con designazione scritta delle strutture nazionali di categoria e confederali, e l'indicazione sarà valida fino ad eventuale revoca.
L'Organismo Bilaterale svolgerà la propria attività e si riunirà alle scadenze previste anche se non siano state effettuate tutte le designazioni previste dal Regolamento.
Sia l'Ente che le OO.SS. potranno integrare la loro rappresentanza con la partecipazione di competenze specifiche riferite ai temi in discussione.
La convocazione dell'Organismo, di competenza dell'Amministratore con le scadenze previste dal CCNL, potrà avvenire anche dietro richiesta motivata delle parti.
L'Organismo Bilaterale sarà dotato di un ufficio di segreteria che avrà i compiti di convocazione delle riunioni, della tenuta dei verbali, di predisposizione della documentazione utile.

Funzionamento dell'Organismo Bilaterale
Le riunioni dell'Organismo Bilaterale si terranno normalmente entro la prima quindicina di ogni trimestre solare.
Le materie oggetto di esame vengono indicate, di norma, nella riunione precedente, salvo richiesta di integrazione di una delle parti e, correlativamente, si definisce anche il materiale di documentazione utile all'esame e l'eventuale presenza di esperti sulle materie in discussione.
La documentazione deve essere prodotta dall'Ufficio di segreteria nelle forme e con i contenuti definiti nella riunione precedente, e posta a disposizione dei singoli componenti l'Organismo almeno 15 giorni prima della riunione.

Ruolo dell'Organismo Bilaterale nelle relazioni industriali dell'Ente
L'Organismo Bilaterale, in quanto strumento di partecipazione delle organizzazioni sindacali al processo gestionale ed organizzativo dell'Anas, è un mezzo efficace al fine del miglioramento delle relazioni industriali nell'Ente.
Decisiva in tale direzione è la volontà delle parti di favorirne il funzionamento in termini di reale coinvolgimento e di responsabilizzazione rispetto agli indirizzi fondamentali e ai momenti importanti di programmazione e gestione dell'attività dell'Ente. Un'ottica, quindi, non burocratica e ristretta, ma, al contrario, aperta alla ricerca del confronto trasparente di opinioni anche diverse.
In questo senso appare utile proporre una lettura dinamica delle disposizioni contrattuali e definire un ruolo dell'Organismo Bilaterale come sede importante del processo decisionale dell'Ente sui temi che sono stati definiti nel contratto come oggetto dell'informazione a livello nazionale.
Si ritiene, pertanto, di proporre la definizione di un ruolo dell'Organismo Bilaterale così configurato:
a) fornisce pareri obbligatori e non vincolanti su:
-bilancio preventivo e consuntivo;
-costituzione di nuove società da parte dell'ente, anche in forma partecipata, o partecipazione dell'Ente a società già operanti;
b) assume le informazioni utili alla definizione del processo decisionale, evidenziando esigenze, criticità e opportunità; valuta l'utilità di studi, analisi e acquisizioni di conoscenze; formula pareri e indirizzi su:
-progetti di intervento sugli assetti organizzativi;
-livelli occupazionali;
-programmi di formazione e/o addestramento del personale;
-progetti di intervento in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro;
-programmi, progetti e interventi in materia di azioni positive e pari opportunità.
c) valuta l'utilità di studi, analisi e acquisizioni di conoscenze su:
-accordo di programma, di cui all'art. 3 del D. Legs.vo 26/2/1994, n. 143, nonché sulle eventuali modifiche introdotte;
-stato degli investimenti, della progettazione, delle gare esperite;
-attività di manutenzione ordinaria e straordinario;
-appalti di rilievo nazionale;
-sicurezza stradale e qualità del servizio viario.
Il ruolo dell'Organismo Bilaterale sui temi di cui al punto b) non deve essere inteso come sostitutivo della sede del confronto sindacale, ma anzi come momento istruttorio e di preparazione della normale dialettica Ente - OO.SS.