ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 71, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 9 APRILE 2008, N. 81
 

TRA
 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, ***, con sede e domicilio fiscale in via IV novembre, 144, Roma (di seguito “INAIL”), nella persona del Direttore Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Dott. Fabio Lo Faro, domiciliato per la carica presso la sede di via Galatti 1/1, Trieste

E

Azienda per Assistenza Sanitaria n. 5 - Friuli Occidentale di Pordenone ***, con sede e domicilio fiscale in Via Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone -, (di seguito “AAS n. 5 Friuli Occidentale”), nella persona del Direttore Generale, Dott. Giorgio Simon domiciliato per la carica presso la sede di Via Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone -
Di seguito “INAIL” e “AAS n. 5 Friuli Occidentale” sono anche dette “Parti”.
 

Premesso che:
• l'INAIL è un istituto pubblico a cui è attribuita la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al quale sono affidate, tra l'altro, competenze in materia di prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 aprile 2011;
• le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo centrale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro svolgendo, attraverso le Aziende Sanitarie locali, le attività di vigilanza e le azioni di supporto dirette a lavoratori, imprese, organizzazioni di rappresentanza e tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti;
• il D.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, al citato articolo 71, comma 11:
- affida all'INAIL la titolarità della prima delle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al decreto stesso, stabilendo in particolare che “per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13”;
- prevede, altresì, che: “Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13”;
• il D.M. 11 aprile 2011 recante la “ Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto”, in particolare all'art. 2, comma 3, prevede che: “L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione”;
• l'articolo 3 del sopra citato decreto ministeriale prevede che nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, del medesimo D.M., una quota pari al 15% delle tariffe è destinata a coprire costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata, la rimanente quota (85%) resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.
 

CONSIDERATO CHE
• nell'ambito del processo evolutivo del sistema nazionale della prevenzione, per il perseguimento di efficaci politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro, è interesse condiviso valorizzare e sviluppare le interazioni e le sinergie tra le istituzioni nel rispetto dei propri ruoli e competenze;
• le Parti si impegnano ad assicurare che le attività di verifica periodica siano condotte entro i termini stabiliti dalla normativa vigente anche attraverso sinergie tra i soggetti pubblici che possano garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità di azione, anche mettendo reciprocamente a disposizione le competenze e professionalità sviluppate nei numerosi anni di attività di effettuazione di tali verifiche periodiche;
• lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo è condizionato per entrambe le Parti dalla disponibilità sul territorio di risorse professionali qualificate ad effettuare le verifiche per le differenti tipologie di attrezzature comprese nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
• l'INAIL svolge le attività oggetto del presente Accordo tramite il proprio personale qualificato disponibile presso l'Unità Operativa Territoriale di Udine (di seguito UOT di Udine).
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
 

Art. 2
(Oggetto)

Il presente Accordo disciplina le modalità di affidamento tra le Parti delle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.lgs. n. 81/08.
 

Art. 3
(Modalità esecutive)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.M. 11 aprile 2011, con il presente Accordo l'INAIL - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia affida alla ASS5 di Pordenone la prima delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'All. VII al D.lgs. n. 81/08.
Il presente Accordo è attuabile sul territorio dei comuni di competenza della AAS n. 5 Friuli Occidentale.
Andreis
Arba
Aviano
Azzano Decimo
Barcis
Brugnera
Budoia
Caneva
Casarsa della Delizia
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Chions
Cimolais
Claut
Clauzetto
Cordenons
Cordovado
Erto e Casso
Fanna
Fiume Veneto
Fontanafredda
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Morsano al Tagliamento
Pasiano di Pordenone
Pinzano al Tagliamento
Polcenigo
Porcia
Pordenone
Prata di Pordenone
Pravisdomini
Roveredo in Piano
Sacile
San Giorgio della
Richinvelda
San Martino al
Tagliamento
San Quirino
San Vito al Tagliamento
Sequals
Sesto al Reghena
Spilimbergo
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vajont
Valvasone Arzene
Vito d'Asio
Vivaro
Zoppola
Le verifiche assegnate in conformità al presente Accordo sono svolte autonomamente dal soggetto affidatario AAS n. 5 Friuli Occidentale che vi provvede con proprio personale adeguatamente qualificato nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali. Deve, pertanto, essere garantita dall'affidatario la disponibilità del personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento delle verifiche oggetto del presente Accordo. In particolare, l'AAS n. 5 Friuli Occidentale assicura che il personale incaricato di eseguire le verifiche oggetto di affidamento abbia i requisiti di cui all'Allegato I del DM 11 aprile 2011 (Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008).
L'affidatario consegna al concedente proprio organigramma aggiornato con l'indicazione del nominativo del personale tecnico adibito all'attività di verifica oggetto del presente accordo.
L'affidatario si impegna ad effettuare le verifiche entro 45 giorni dalla richiesta per un numero massimo di verifiche come da prospetto sotto riportato:
 

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA

NUMERO MASSIMO DI VERIFICHE/MESE

GRUPPO SC

15

GRUPPO SP

15

GRUPPO GVR

10


Il concedente inoltra, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al soggetto affidatario la richiesta di verifica pervenuta dal datore di lavoro, entro 10 gg dalla ricezione.
L'affidatario, ultimata la verifica, rilascia verbale e scheda tecnica, ove prevista, al datore di lavoro e ne invia copia al concedente, tramite PEC, entro un mese dall'effettuazione della verifica.
Nel caso ricorrano le circostanze per interrompere o sospendere i termini della prima verifica periodica (in base a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012) l'affidatario ne dà comunicazione al concedente entro 5 giorni dall'accaduto, inviando tramite PEC copia del verbale rilasciato al datore di lavoro.
In caso di esito negativo della verifica, l'affidatario ne dà comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio, a meno che non possa assolvere direttamente i compiti previsti dal punto 3.1.4 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011.
In caso di constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui alle pertinenti Direttive comunitarie di Prodotto, per le prime verifiche periodiche, la segnalazione di presunta non conformità ai sensi del punto 3.1.4 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011 va inoltrata all'UOT di Udine.
Nell'ipotesi in cui l'affidatario dovesse rilevare comportamenti anomali da parte di un soggetto abilitato deve darne comunicazione al concedente secondo la modulistica prevista nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 3 marzo 2015.
 

Art. 4
(Oneri economici)

Le verifiche si svolgeranno nel rispetto delle tariffe indicate nel Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2012 e s.m.i., concernente “Tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”.
Il soggetto affidatario effettua direttamente la riscossione e la rispettiva fatturazione al datore di lavoro della quota, stabilita nel D.M. 11 aprile 2011, pari all'85% della tariffa prevista per la verifica della specifica attrezzatura.
Il soggetto concedente provvede, invece, alla riscossione della restante quota del 15% dell'importo della tariffa prevista nel suddetto decreto dirigenziale.
 

Art. 5
(Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire un comitato di coordinamento i cui componenti saranno nominati dalle Parti in numero di uno per ciascuna di esse con il compito di monitorare l'attuazione del presente Accordo, elaborando annualmente una relazione.
 

Art. 6
(Durata)

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell'altra.
 

Art. 7
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata. In caso di recesso deve essere comunque assicurato da parte del soggetto affidatario il completamento delle verifiche già affidate e l'invio della relativa documentazione (verbali e schede tecniche, ove previste).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento delle clausole dell'Accordo, la parte adempiente potrà intimare all'altra parte per iscritto di adempiere entro 30 giorni, con espressa previsione che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, l'Accordo si intenderà risolto di diritto.
 

Art. 8
(Copertura assicurativa)

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.
In particolare, l'affidatario garantisce di aver attivato la polizza assicurativa di responsabilità civile prevista dall'Allegato I, comma 1, punto e) del DM 11 aprile 2011.
Copia della polizza è parte integrante del presente accordo.
 

Art. 9
(Sicurezza sul lavoro)

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.
L'affidatario garantisce che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
 

Art. 10
(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, etc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, a non divulgare a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'Accordo stesso.
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, oggetto del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto dell'Accordo stesso, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018). Le Parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.
 

Art. 11
(Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
 

Art. 12
(Modifiche e integrazioni)

Ogni eventuale variazione al presente Accordo che intervenga successivamente alla sua stipula deve essere concordata tra le Parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
 

Art. 13
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Trieste.
 

Art. 14
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
 

Per INAIL
Il Direttore Regionale Dott. Fabio Lo Faro

Per AAS5 - Friuli Occidentale
Il Direttore Dott. Giorgio Simon


Fonte: inail.it