Tipologia: CCNL
Data firma: 11 luglio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Poste Italiane e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Post, Failp-Cisal, Ugl-Comunicazioni, Tecstat-Usspi, Sindipp- Quadri, Confederazione Italiana Unionquadri*
Settori: Servizi, Poste Italiane
Fonte: CNEL
Note*: Tecstat-Usspi, Sindipp- Quadri, Confederazione Italiana Unionquadri sottoscrivono l'accordo in data 11 settembre 2003, aggiungendo una Nota a verbale della Confederazione Italiana Unionquadri del 25.7.03 sui Quadri

Sommario:

  Dichiarazione congiunta.
Dichiarazione a verbale.
Dichiarazione programmatica.
Premessa
Capitolo I - Disciplina del sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Sistema di relazioni Industriali.
Art. 2 - Assetti contrattuali.
• A) - Contrattazione nazionale
• B) - Contrattazione di 2° livello
Art. 3 - Procedure per il rinnovo del CCNL.
Art. 4 - Indennità di vacanza contrattuale.
Art. 5 - Informazione.
• A) - Livello nazionale.
• B) - Livello regionale.
• C) - Livello di unità produttiva.
Art. 6 - Consultazione.
• A) - Livello nazionale.
• B) - Livello regionale.
• C) - Livello di unità produttiva.
Art. 7 - Partecipazione.
• Osservatorio paritetico nazionale
o Composizione.

o Funzionamento.
o Materie.
o Iniziative.
• Ente bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale
• Comitato per le pari opportunità
Art. 8 - Delegazioni sindacali territoriali .
Capitolo II - Diritti sindacali
Art. 9 - Assemblea.
Art. 10 - Referendum.
Art. 11 - Locali delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Art. 12 - Contributi sindacali.
Art. 13 - Diritto di affissione.
Art. 14 - Attività sindacale.
Art. 15 - Tutela dei Dirigenti delle RSU.
Art. 16 - Istituti di patronato.
Art. 17 - Agibilità sindacali.
Art. 18 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
• A) - Controversie collettive.

• B) - Conflitti di lavoro.
o 1) - Livello di unità produttiva.

o 2) - Livello regionale.
o 3) - Livello nazionale.
Disciplina del rapporto di lavoro
Premessa.
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Periodo di prova.
Art. 21 - Classificazione del personale.
• Commissione paritetica per la classificazione professionale.

Art. 22 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 23 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 24 - Apprendistato.
• Assunzione.
• Limiti di età.
• Trattamento normativo.
• Trattamento economico.
• Formazione.
• Contenuti della formazione.
• Tutor.
• Sfera di applicazione.
• Proporzione numerica.
• Durata.
• Informativa.
• Dichiarazione a verbale. Parametro di ingresso apprendisti.
Art. 25 - Lavoro temporaneo.
Art. 26 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 27 - Telelavoro.
Art. 28 - Orario di lavoro.
Art. 29 - Regimi di orario e sistemi di flessibilità.
• 1) Orario a turno unico.
• 2) Orario su turni.
• 3) Flessibilità multiperiodale.
• 4) Flessibilità in ingresso.
Art. 30 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
• Lavoro straordinario.
• Lavoro festivo.
  • Lavoro notturno.
Art. 31 - Conto ore individuale.
Art. 32 - Reperibilità.
Art. 33 - Permessi.
Art. 34 - Aspettativa.
Art. 35 - Ferie.
Art. 36 - Giorni festivi.
Art. 37 - Trasferimenti.
Art. 38 - Trasferimenti collettivi.
Art. 39 - Trasferta.
Art. 40 - Assenze per malattie - Trattamento.
Art. 41 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio.
Art. 42 - Tutela della maternità e della paternità.
• Congedo di maternità e paternità.
• Norme finali
Art. 43 - Tutela dei portatori di handicap.
Art. 44 - Tutela dei tossicodipendenti.
Art. 45 - Tutele legali.
Art. 46 - Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 47 - Lavori usuranti.
Art. 48 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 49 - Indumenti di lavoro.
Art. 50 - Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori.
Art. 51 - Doveri del dipendente.
Art. 52 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 53 - Codice disciplinare.
• Devoluzione delle ritenute per multe.
• Concorsi di mancanze.
Art. 54 - Procedimento disciplinare.
Art. 55 - Provvedimenti cautelari non disciplinari.
Art. 56 - Sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione.
Capitolo IV - Trattamento economico
Art. 57 - Struttura della retribuzione
Art. 58 - Minimi tabellari e indennità di contingenza.
Art. 59 - Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria.
Art. 60 - Pagamento della retribuzione.
Art. 61 - Tredicesima mensilità.
Art. 62 - Quattordicesima mensilità.
Retribuzione variabile
Art. 63 - Premio di produttività .
Art. 64 - Indennità di funzione Quadri.
Art. 65 - Indennità portalettere.
Art. 66 - Maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario.
• Lavoro festivo.
• Lavoro notturno.
• Lavoro straordinario.
Art. 67 - Indennità per servizi viaggianti.
Art. 68 - Indennità di cassa.
Art. 69 - Assegno per il nucleo familiare.
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 71 - Previdenza Integrativa.
Capitolo V - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 73 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica.
Art. 74 - Modalità di risoluzione.
Art. 75 - Preavviso.
Disposizioni finali
Art. 76 - Ritenute per quote assicurative e associative.
Art. 77 - Politiche sociali.
Art. 78 - Sistema di refezione.
Art. 79 - Formazione.
Art. 80 - Durata e applicazione.
Allegati
Allegato 1 Poste Italiane a OO.SS.(Assunzione familiari di dipendenti deceduti o inabili)
Allegato 2 Disposizioni per l'attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale
Allegato 3
Allegato 4 Poste Italiane a OO.SS.(Festività Patrono)
Allegato 5 A
• Aumenti mensili dei minimi tabellari
• Minimi tabellari in vigore
• Indennità di contingenza
Allegato 5 B Competenze contrattuali arretrate
Allegato 6 Percentuali di maggiorazione giornaliera od oraria
Allegato 7 Incrementi lordi annui riconosciuti a decorrere dall'1.7.03 sui valori delle indennità di funzione previste dal CCNL 11.1.01
Allegato 8 Poste Italiane a OO.SS. (Indennità di cassa)
Allegato 9 Verbale di accordo11 luglio 2003

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Poste Italiane

In data 11 luglio 2003 tra Poste Italiane SpA, in rappresentanza di Poste Italiane Trasporti SpA, Postel SpA, Postel Print SpA, Docutel SpA, Poste Vita SpA, Postecom SpA, Securipost SpA, BancoPosta Fondi SpA Sgr, Attività Mobiliari SpA, EGI SpA, PT Shop SpA, SDA Express Courier SpA, Postetutela SpA e Slc/Cgil, Slp/Cisl, Uil/Post, Failp/Cisal, Ugl/Comunicazioni è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il presente contratto viene applicato alle seguenti aziende:
Poste Italiane SpA, Postel SpA, Postel Print SpA, Docutel SpA, Poste Vita SpA, Postecom SpA, Securipost SpA, BancoPosta Fondi SpA Sgr, Attività Mobiliari SpA, EGI SpA, PT Shop SpA, Postetutela SpA.
Le Parti confermano le discipline contrattuali in atto nelle Società di cui al presente punto, derivanti da precedenti processi di armonizzazione compatibili con il presente CCNL.
Inoltre, con riferimento alle modifiche intervenute ad opera del presente CCNL e che necessitano di un relativo adattamento della normativa, le Parti si danno atto che nelle aziende medesime tale adattamento si realizzi entro 3 mesi.

Capitolo I - Disciplina del sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Sistema di relazioni Industriali.

1) In coerenza con quanto sancito nella Dichiarazione programmatica e nella Premessa del presente contratto, le Parti stipulanti, fermi restando i rispettivi ruoli, ritengono necessario definire un complessivo sistema di Relazioni industriali che garantisca, attraverso un insieme organico e articolato di regole certe e condivise, fattivamente orientato alla prevenzione e al superamento dei possibili motivi di conflitto e finalizzato a favorire il conseguimento degli obiettivi competitivi dell'Azienda, la qualità del lavoro e il valore delle persone, nonché la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità.
2) Le Parti medesime, nell'assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire ai diversi livelli, nel rispetto delle modalità e degli ambiti temporali di seguito previsti, convengono sulla necessità di adottare un sistema complessivo di relazioni industriali che si articoli attraverso specifici momenti di informazione, consultazione, contrattazione e partecipazione.
Nell'ambito del predetto sistema, tale articolazione viene orientata alla creazione di condizioni tali da favorire la crescita della professionalità e la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa, riguardanti in particolare i mutamenti e l'evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi, di mercato e del lavoro, in una logica di efficienza e competitività internazionale.

Art. 2 - Assetti contrattuali.
Il sistema contrattuale si articola su 2 livelli, come di seguito individuati:

A) - Contrattazione nazionale
Il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici del personale, in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabiliti dal Governo e dalle Parti sociali.
Il presente contratto individua, per il 2° livello, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del primo livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati.
[…]
Fanno parte dell'ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale:
- recepimento delle intese Governo-Parti sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta;
- politiche occupazionali;
- sistema di relazioni industriali;
- diritti sindacali;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- disciplina del lavoro atipico;
- nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;
- trattamenti retributivi ed economici;
- nuovi regimi d'orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento.
Alla contrattazione di cui alla presente lett. A) viene altresì ricondotta, secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che segue, la gestione delle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva.
Riguardo a quanto precede, l'Azienda fornirà alle OOSS nazionali stipulanti il presente CCNL, una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell'avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra.
Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla suddetta data di fissazione dell'incontro, durante i quali l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti e le OOSS si asterranno da ogni azione diretta.
All'esito positivo del predetto confronto, in difetto del quale le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni, il medesimo proseguirà per ciascuna delle regioni interessate nel rispetto della seguente ulteriore procedura.
A tal fine l'Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione con contestuale indicazione della data dell'avvio del confronto, anche in tal caso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, per quanto demandato dall'accordo nazionale.
Il negoziato di cui al comma che precede si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro e ove il confronto medesimo non si sia concluso positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
Durante lo svolgimento della predetta procedura l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti per la parte riguardante la specifica regione e le OOSS si asterranno da ogni azione diretta.
In relazione alla procedura sopra descritta la competente Delegazione sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell'art. 8.

B) - Contrattazione di 2° livello
La contrattazione di 2° livello riguarda materie e istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.
Le Parti stipulanti s'impegnano affinché le richieste nella sede di contrattazione di 2° livello, così come disciplinata dal presente articolo, siano conformi ai rinvii stabiliti a livello nazionale.
[…]
Inoltre, sempre per Poste Italiane SpA, la contrattazione di 2° livello si svolge in sede regionale cui viene rimandato il confronto sulle seguenti materie:
[…]
(b) la definizione e applicazione dei nuovi regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni derivanti dall'introduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione a livello nazionale;
(c) le materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;
(d) l'incremento delle percentuali di ricorso al lavoro a tempo determinato secondo le previsioni di cui all'art. 22 del presente CCNL;
(e) la gestione di conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro , ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una sola Regione, secondo criteri e modalità che seguono.
Riguardo alla lett. e) che precede, l'Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell'avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.
Il confronto, in ordine alle materie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) che precedono, si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro.
Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l'intera materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello nazionale, su richiesta anche di una sola delle OOSS nazionali stipulanti, da presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura regionale.
L'esame a livello nazionale dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 10 giorni dalla data di fissazione dell'incontro nazionale da parte dell'Azienda.
Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti e le OOSS si asterranno da ogni azione diretta.
Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
In relazione alla procedura a livello regionale disciplinata dal presente articolo la competente Delegazione sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell'art. 8.
Le Parti stipulanti si danno atto reciprocamente che la risoluzione delle problematiche rinviate alla contrattazione di 2° livello dovrà, comunque, realizzarsi salvaguardando l'unitarietà e la titolarità del momento relazionale, secondo modalità e criteri coerenti con i Protocolli 23.7.93 e 22.12.98, in modo da non determinare ripetitività e sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal CCNL.

Art. 5 - Informazione.
L'informazione si articola su 3 livelli:
A) nazionale
B) regionale
C) unità produttiva

A) - Livello nazionale.
Con periodicità semestrale, l'Azienda fornisce alle OOSS stipulanti, non prima di aprile e ottobre, un'informativa sugli argomenti appresso specificati, con riferimento al personale destinatario del presente CCNL.

1)Scelte strategiche e programmi inerenti:
- situazione economica della Società e relativi piani economici e di investimento;
- andamento economico e produttivo con riguardo anche ai più significativi indicatori di bilancio e alle prospettive di sviluppo;
- processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all'innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico con specifico riguardo agli orientamenti e alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
- tipologia delle attività in appalto;
- distribuzione territoriale degli Uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi.

2)Atti di portata generale che riguardano la gestione dei rapporti di lavoro:
- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro derivanti dall'integrazione europea;
- possibilità di intervento su Organismi pubblici ai fini del migliore raccordo tra le esigenze dell'Azienda con le infrastrutture esistenti (es. problemi della scuola e dei giovani).

3)Dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro:
- situazione occupazionale dell'Azienda e relative linee di tendenza con particolare riguardo all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
- linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Gli Organismi sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento;
- dati occupazionali inerenti il personale in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento precedente;
- andamento delle assunzioni a tempo parziale (e trasformazioni), relativa tipologia e ricorso al lavoro supplementare.
L'Azienda fornirà altresì alle OOSS stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa, al verificarsi di eventi straordinari destinati ad incidere sull'Azienda nel suo complesso.

B) - Livello regionale.
Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui alla precedente lett. A) l'Azienda fornisce alla Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 8, un'informativa sugli argomenti appresso specificati con riferimento al personale destinatario del presente CCNL, di cui al territorio interessato:
[…]
- situazione occupazionale e relative linee di tendenza con particolare riguardo all'occupazione giovanile, a quella femminile, ai CFL, ai contratti a tempo determinato, ai contratti di apprendistato;
- pari opportunità;
[…]
- linee generali della formazione e riqualificazione professionale.
Gli Organismi sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento;
- distribuzione regionale degli Uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi.

C) - Livello di unità produttiva.
Con periodicità semestrale e in coerenza con la tempistica di cui alla precedente lett. B), ad iniziativa della Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 8, l'Azienda fornirà, entro 1 mese dalla richiesta, informazioni in ordine agli argomenti di cui alla lett. B) del presente articolo per quanto di competenza della singola unità produttiva.
Le disposizioni previste alle precedenti lett. B) e C) del presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane SpA.

Art. 6 - Consultazione.
La consultazione ha lo scopo di arricchire i comuni contenuti della conoscenza, ha carattere non negoziale ed interviene prima della fase esecutiva dei provvedimenti che l'Azienda intende adottare alle condizioni e secondo le modalità appresso specificate.
La consultazione si articolerà su 3 livelli:
A) nazionale
B) regionale
C) unità produttiva

A) - Livello nazionale.
La consultazione si realizza nell'ambito dei lavori di cui all'Osservatorio Paritetico Nazionale, all'Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, nonché al Comitato Paritetico per le Pari Opportunità.

B) - Livello regionale.
La consultazione riguarderà progetti esecutivi inerenti l'introduzione di innovazioni tecnologiche, anche con riguardo a programmi di intervento ambientale di sicurezza del lavoro, processi significativi di riorganizzazione, con particolare riguardo alle iniziative di formazione e riqualificazione professionale, piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo.
In relazione a quanto precede l'Azienda darà preventiva informativa alla Delegazione sindacale individuata secondo le norme contenute nell'art. 8, cui farà seguito - a richiesta della delegazione medesima da avanzarsi entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un incontro per l'esame dei progetti esecutivi.
La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro i 9 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro durante i quali l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti di cui trattasi.

C) - Livello di unità produttiva.
La consultazione avrà per oggetto quanto previsto al comma 1, lett. B), laddove i profili applicativi riguardino una sola unità produttiva.
In relazione a quanto precede, l'Azienda darà preventiva informativa alla Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto nell'art. 8, cui farà seguito - a richiesta della delegazione medesima da avanzarsi entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un incontro per l'esame dei progetti esecutivi.
La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro i 9 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro durante i quali l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti di cui trattasi.
La procedura prevista alle precedenti lett. B) e C) del presente articolo si applica esclusivamente a Poste Italiane SpA.
La presente procedura si pone come autonoma rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e pertanto non si cumula con le relative procedure.

Art. 7 - Partecipazione.
In coerenza con la Dichiarazione Programmatica e la Premessa al presente contratto e con l'art. 1, le Parti stipulanti assumono la partecipazione ai diversi livelli e nei diversi luoghi del sistema delle Relazioni industriali quale metodo per il miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del clima interno, nonché per la condivisione degli obiettivi di sviluppo dell'azienda e di prevenzione del conflitto.
In tale contesto, le Parti convengono di consolidare e sviluppare le attività dell'Osservatorio paritetico nazionale, dell'Ente bilaterale per la formazione e la riqualificazione professionale e del Comitato per le pari opportunità allo scopo di favorire la costruzione di una consapevole partecipazione dei lavoratori ai processi di cambiamento in atto sia all'interno che all'esterno dell'Azienda, nel condiviso presupposto che l'integrazione e la collaborazione sviluppino i livelli di efficacia e di efficienza aziendali e determinino un miglioramento complessivo della qualità del lavoro.

Osservatorio paritetico nazionale
Composizione.

L'Osservatorio è composto da 2 membri per ogni OS stipulante e da un'adeguata rappresentanza per Poste Italiane SpA.
I componenti dell'Osservatorio restano in carica fino alla data del rinnovo del presente CCNL e possono essere sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stipulanti il presente CCNL.

Funzionamento.
L'Osservatorio si riunisce 2 volte l'anno, di norma a gennaio e luglio su convocazione della Direzione aziendale. Eventuali sessioni straordinarie su tematiche specifiche possono essere attivate su richiesta della Direzione aziendale o di almeno la maggioranza dei componenti.
Sulle materie oggetto dell'Osservatorio possono essere emesse osservazioni e raccomandazioni, prevalentemente indirizzate alle parti in quanto titolari della contrattazione collettiva.
Con le osservazioni le parti assumono posizioni in merito alle tematiche trattate.
Attraverso le raccomandazioni l'Osservatorio esprime indirizzi sugli argomenti all'ordine del giorno che, pur non avendo carattere vincolante, hanno la finalità di orientare e rendere coerente l'azione delle parti. Le raccomandazioni sono deliberate all'unanimità e sono portate a conoscenza dell'intero personale.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Osservatorio sono a carico di Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.

Materie.
L'Osservatorio svolge funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta sia in ordine allo scenario competitivo del settore, sia in ordine alle condizioni di lavoro in Italia e all'estero.
In particolare, costituiscono oggetto di analisi:
[…]
- gli impatti derivanti dai processi d'integrazione europea sul rapporto di lavoro;
- la situazione occupazionale nel settore e le relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- lo sviluppo delle tecnologie e il loro eventuale effetto sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
[…]
- la rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate a una migliore integrazione delle persone appartenenti alla categoria dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti d'intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale e regionale.

Iniziative.
L'Osservatorio, nell'ambito delle materie di cui sopra e con particolare riferimento al mercato del lavoro, agli scenari competitivi e alle principali esperienze dei diversi operatori postali europei e internazionali, può promuovere:
- convegni su tematiche economico-giuridiche che prevedano la partecipazione e il contributo di esperti esterni;
- sessioni di workshop finalizzati a favorire momenti d'incontro tra il management aziendale e la dirigenza sindacale e ad approfondire tematiche macro sugli scenari evolutivi della Società e del settore;
- benchmarking sugli scenari europei e sull'evoluzione dei principali operatori postali, che prevedano anche appositi momenti di verifica e confronto attraverso approfondimenti, studi e visite di realtà estere.
L'Osservatorio può deliberare la costituzione di un apposito Organismo che, ferme restando le materie di cui agli assetti negoziali, abbia il compito di monitorare lo stato di realizzazione e avanzamento dei principali progetti di sviluppo aziendali.

Ente bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale
1) Le Parti stipulanti, nell'intento di promuovere e attuare iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e di riqualificazione professionale in Poste Italiane SpA, convengono di sviluppare e arricchire le attività dell'Ente bilaterale a livello nazionale avente la finalità principale di sostenere, in materia di formazione, il dialogo sociale tra le Parti medesime.
2) Il funzionamento dell'Ente bilaterale è disciplinato dal proprio regolamento interno.
3) L'Ente bilaterale ha in particolare la funzione di:
- promuovere attività in tema di formazione e di riqualificazione professionale ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94, sia quanto rinveniente da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale ovvero dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- elaborare a tal fine proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici;
- promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
- promuovere e assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività indicate nelle alinee precedenti e per le attività formative svolte in Poste Italiane SpA, l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

Art. 8 - Delegazioni sindacali territoriali .
1) Ai fini di quanto previsto in materia di composizione delle Delegazioni sindacali territoriali, le Parti convengono quanto segue:
(a) a livello di unità produttiva la Delegazione sindacale è costituita da non più di 1 dirigente RSU eletto in rappresentanza di ciascuna lista che ha ottenuto seggi presso la UP, congiuntamente a non più di 1 dirigente sindacale delle strutture territoriali di ciascuna delle OOSS stipulanti il presente CCNL;
(b) a livello regionale la Delegazione sindacale è costituita da non più di 24 dirigenti sindacali, dei quali:
-12 dirigenti sindacali delle strutture territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL, nella misura di 2 dirigenti per ciascuna delle predette OOSS;
-12 dirigenti delle RSU eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OOSS stipulanti il presente CCNL.
2) Il presente articolo costituisce ad ogni conseguente effetto parte integrante degli accordi in materia di costituzione e funzionamento delle RSU.

Capitolo II - Diritti sindacali
Art. 9 - Assemblea.

Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle RSU, nonché dalle strutture territoriali delle OOSS nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale o del lavoro.
[…]
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell'anno di scadenza e rinnovo del CCNL.
[…]

Art. 13 - Diritto di affissione.
La Società collocherà all'interno dei luoghi di lavoro, ed in ambienti accessibili a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili dei medesimi Organismi sindacali.
I contenuti dell'informazione dovranno riguardare la materia sindacale e del rapporto di lavoro e devono rispettare le disposizioni di legge generali sulla stampa.
[…]

Art. 14 - Attività sindacale.
Lo svolgimento dell'attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi coerenti con le prerogative sindacali necessarie a garantire la massima informazione dei lavoratori e nel rispetto della normativa vigente, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale e senza venir meno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa. I Dirigenti delle RSU, nonché i dirigenti nazionali e territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL potranno accedere, durante l'orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa nell'ambito dell'Unità produttiva, nel rispetto di modalità che non pregiudichino l'ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società stessa.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti si danno atto che, con riferimento al comma 2 del vigente articolo, individueranno in un apposito regolamento le specifiche modalità di accesso ai differenti luoghi di lavoro.

Art. 18 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
A) - Controversie collettive.

Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società e le OOSS stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.
È esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223/91.
Al realizzarsi della fattispecie di cui al comma 1 della presente lett. A), ad iniziativa delle OOSS nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art. 2, lett. A) del presente CCNL.

B) - Conflitti di lavoro.
1) - Livello di unità produttiva.

Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una unità produttiva, la RSU interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del Sindacato, darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell'unità produttiva, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i 3 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con i richiedenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 3 giorni successivi alla data del 1° incontro tra le Parti, la procedura s'intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti, si darà luogo a un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a livello regionale, secondo una procedura che si articolerà e concluderà nei tempi e modi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente punto 1).
Ai fini della presente procedura la Delegazione sindacale resta individuata come indicato nell'art. 8 al presente CCNL.
La procedura, in tutte le sue fasi, s'intende comunque esaurita e conclusa decorsi 15 giorni dal suo avvio.
Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.

2) - Livello regionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più unità produttive di una stessa Regione, ciascuna RSU interessata, unitamente alle competenti strutture territoriali del Sindacato, darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura RU di regione dell'Azienda, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i 3 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con i richiedenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 10 giorni successivi alla data del 1° incontro tra le Parti la procedura s'intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ai fini della presente procedura la Delegazione Sindacale a livello regionale resta individuata come indicato nell'art. 8 del presente CCNL.

3) - Livello nazionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni la Segreteria nazionale della OS stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OOSS stipulanti, alla struttura centrale di Risorse umane chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i 3 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 10 giorni successivi alla data del 1° incontro tra le Parti, la procedura s'intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lett. B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di "procedure di raffreddamento e di conciliazione" di cui alla legge n. 83/00.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione.

[…]
4) Ai fini dell'assunzione il dipendente deve presentare i seguenti documenti:
[…]
-certificato medico non anteriore a 3 mesi dal quale risulti l'idoneità al lavoro rilasciato dalla ASL territoriale ovvero dal medico competente nei casi previsti dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche.
[…]

Art. 21 - Classificazione del personale.
Commissione paritetica per la classificazione professionale.
In relazione al nuovo sistema di classificazione professionale e all'esigenza condivisa dalle parti di curarne lo sviluppo, in coerenza con la nascita e l'evoluzione di nuove figure professionali, si conviene di istituire, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, una Commissione paritetica per la classificazione professionale, composta da 6 membri per ciascuna parte.
Alla Commissione è demandato il compito di condurre attività di osservazione e studi sull'evoluzione delle professionalità esistenti all'interno delle aziende, anche attraverso progetti e analisi comparate sui principali scenari di riferimento.
Nell'ambito delle proprie competenze la Commissione, in coerenza con la nascita dei nuovi progetti sperimentali e dei processi di innovazione tecnologica/organizzativa, potrà formulare proposte per favorire l'avvio di progetti formativi inerenti lo sviluppo e l'evoluzione della figura professionale del portalettere.
Le Parti rinviano a un successivo accordo la definizione delle modalità di funzionamento della Commissione, necessarie a garantirne la piena operatività.

Art. 22 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.
[…]
5) I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia di attività.
[…]
7) L'Azienda informerà le OOSS stipulanti il presente contratto in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 5, del presente CCNL.
[…]

Art. 24 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle leggi in materia.

Assunzione.
[…]
2) Il rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitaria finalizzata all'accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell'assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
[…]

Limiti di età.
1) Le Parti stipulanti convengono che, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, legge n. 196/97, possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi n.1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

Trattamento normativo.
1) L'apprendista ha diritto nel periodo dell'apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale compie il tirocinio, ivi comprese in particolare le previsioni in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e ferie.
Restano confermati i divieti e le limitazioni previsti dalla legislazione vigente.
[…]

Formazione.
1) L'impegno formativo dell'apprendista esterno all'Azienda, di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97, è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

titolo di studio ore formative medie annue
scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica professionale 100
diploma di scuola media superiore 80
diploma universitario e/o laurea 60

2) Le attività formative, ancorché svolte presso istituti di formazione o altre entità, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3) È in facoltà dell'Azienda anticipare parte delle ore di formazione previste per gli anni successivi. 4) Le ore di formazione, nei limiti sopra detti, sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Contenuti della formazione.
1) La formazione degli apprendisti ai sensi dei decreti attuativi dell'art. 16, legge n. 196/97, riguarderà contenuti di carattere generale inerenti le principali aree di funzionamento aziendale e contenuti che consentano l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
2) Le attività formative, in relazione alla professionalità da acquisire, rientrano tra quelle di seguito riportate:
[…]
(d) sicurezza sul lavoro;
[…]
(g) conoscenza e utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro;
(h) conoscenza e utilizzazione di strumenti e tecnologie di lavoro anche con riferimento all'area informatica;
(i) conoscenza ed utilizzazione di misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
[…]

Tutor.
1) Le Parti stipulanti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 3, comma 3, DM 28.2.00, per i lavoratori impegnati in qualità di tutor.

Informativa.
La Società, nell'ambito degli incontri previsti all'art. 5, informerà le RSA stipulanti, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e delle relative attività formative.

Art. 25 - Lavoro temporaneo.
[…]
3) […]
L'Azienda provvederà a comunicare alle OOSS stipulanti il CCNL il numero dei contratti di fornitura conclusi, l'inquadramento ricoperto, e le relative causali, specificando la relativa durata media. Provvederà inoltre a fornire alle RSU dell'Unità produttiva interessata, ovvero in mancanza alle RSA, congiuntamente alle strutture territoriali delle OOSS stipulanti il CCNL, le comunicazioni previste nell'art. 7, comma 4, lett. a) e b) della citata legge.

Art. 26 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Alle assunzioni con CFL si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché le previsioni di cui agli Accordi interconfederali 18.12.88 e 31.1.95.
1) Possono essere stipulati, in conformità ai progetti formativi all'uopo predisposti, CFL mirati:
(a)all'acquisizione di professionalità intermedie, con una durata massima di 24 mesi;
(b)all'acquisizione di professionalità elevate, con una durata massima di 24 mesi;
(c)all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e produttivo, con una durata massima di 12 mesi.
2) Ai giovani assunti con CFL di cui ai punti a) e b) del comma precedente, sono garantite rispettivamente 120 e 140 ore di formazione teorica e pratica.

  durata professionalità intermedie professionalità elevate
formazione teorica 18 mesi 60 h 100 h
  24 mesi 80 h 100 h
formazione pratica   40 h 40 h
       
totale 18 mesi 100 h 140 h
totale 24 mesi 120 h 140 h

3) Ai giovani assunti con contratto di inserimento lavorativo di cui al punto c), comma 1, è garantita una formazione teorica di 20 ore.
4) La valutazione di conformità dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica, è affidata alle Commissioni paritetiche istituite a livello territoriale dagli Accordi interconfederali vigenti in materia.
5) I lavoratori assunti con CFL sono inquadrati a un livello inferiore rispetto a quello di destinazione, per un periodo definito nell'ambito degli specifici progetti formativi approvati dagli Organi competenti.
I suddetti progetti formativi non potranno comunque prevedere l'inserimento del lavoratore al livello più basso del sistema di classificazione del personale.
[…]
9) I progetti di formazione e lavoro saranno oggetto di specifica informativa nei confronti delle OOSS.
In particolare, i progetti potranno essere oggetto di approfondimento nell'ambito delle attività e delle funzioni demandate all'Ente Bilaterale per la formazione e la riqualificazione professionale di cui all'art. 7 del presente CCNL, anche al fine di promuovere ed attuare iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione in Poste Italiane SpA.
10) Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le vigenti previsioni di legge e di contratto.

Art. 27 - Telelavoro.
Le Parti concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di flessibilità organizzativa e di produttività dell'Azienda coniugandole con quelle dei lavoratori.
Il telelavoro, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce una forma di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il prevalente utilizzo di strumenti telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale.
Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, secondo modalità logistico-operative riconducibili alle seguenti tipologie:
-telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente presso il proprio domicilio;
-telelavoro da remoto, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali;
-telelavoro mobile, nei casi in cui l'attività viene resa prevalentemente all'esterno della struttura aziendale di appartenenza , attraverso l'utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa.
Le differenti modalità di esecuzione dell'attività lavorativa non incidono sull'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato dal presente CCNL.
[…]
L'attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione, alla pianificazione del lavoro, e alle ulteriori occasioni d'integrazione e comunicazione diretta all'interno della struttura di appartenenza.
[…]
Ai dipendenti che svolgono prestazioni di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che operano in Azienda.
[…]
Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il profilo professionale di appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi formativi e di comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di prestazione.
Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
[…]
Sin dall'avvio del primo progetto sarà costituito un Osservatorio paritetico con il compito di monitorare e valutare i risultati dei progetti applicati al termine della fase di sperimentazione degli stessi, anche al fine di verificarne gli effetti sulle condizioni personali e professionali del lavoratore.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio paritetico saranno oggetto di confronto tra le Parti, che valuteranno eventuali interventi di adeguamento dell'istituto.

Art. 28 - Orario di lavoro.
1) Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale a un ottimale utilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.
2) L'orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive.
Conseguentemente, in tale ambito, fatto salvo quanto definito tra le Parti in relazione alle esigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure professionali, l'orario giornaliero è, di norma, rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.
[…]
6) L'orario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al sabato.
7) L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un intervallo da 30 a 60 minuti in relazione alle esigenze di servizio che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo; in questa tipologia di orario il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide con il sabato. La determinazione della durata di detto intervallo oltre i 30 minuti ed entro il limite di 60 minuti, formerà oggetto di confronto con la delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente CCNL. La relativa procedura s'intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell'incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
8) Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli interessati. Detta soluzione, ove impegni un arco temporale superiore a 30 giorni, formerà oggetto di confronto con la Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente CCNL. La relativa procedura s'intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell'incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
9) Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive ogni 24 ore.
Per esigenze legate all'articolazione di lavoro su turni, le Parti, nell'ambito della contrattazione di 2° livello, potranno stabilire durate inferiori di riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nell'arco del mese.
[…]

Art. 29 - Regimi di orario e sistemi di flessibilità.
1) Orario a turno unico.

Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio, il personale può essere chiamato ad osservare in via alternativa:
(a) orario sfalsato:
anticipando o posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera e correlativamente anticipando e posticipando il termine della stessa, fino ad un massimo di 2 ore rispetto al normale orario di lavoro;
(b) orario spezzato:
è attuato nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato in 5 giorni; la durata di ciascuno dei 2 periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori, con un intervallo giornaliero pari ad almeno 1 ora e non superiore a 2 ore.
Prima di dare attuazione ai regimi sub a) e b) i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 8, nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL.

2) Orario su turni.
In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e della correlata necessità di garantire i prefissati standard di qualità, può essere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
(a) articolazione dell'orario di lavoro su 2 o più turni giornalieri, la cui durata non può superare le 8 ore;
(b) possibilità di istituire e modificare turni per periodi non superiori a 1 mese e a fronte di particolari esigenze, sentita la Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente CCNL;
(c) attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai flussi di traffico, sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro che la composizione degli stessi;
(d) determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di un arco temporale di più settimane fino ad un massimo di 1 mese, fermo restando il limite di 36 ore settimanali. In tal caso il superamento del limite del normale orario contrattuale settimanale di 36 ore non dà luogo a compenso per lavoro straordinario purché mediamente, nel periodo di riferimento, il limite stesso venga rispettato. Ove ciò non si verifichi, eventuali differenze in più o in meno, daranno luogo ai trattamenti contrattualmente previsti.
Prima di dare attuazione a detto regime, i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 8 nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL. Ove tale regime d'orario riguardi, per ragioni contingenti legate all'operatività del servizio, un periodo di applicazione contenuto nel limite di un mese, detta procedura s'intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell'incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni;
[…]
(f ) la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le ipotesi in cui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti, obblighi e divieti previsti dalla legge;
(g) in relazione a sopravvenute esigenze operative di carattere straordinario, la variazione del turno giornaliero assegnato, nonché lo spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale verranno comunicati al lavoratore con un preavviso di 48 ore;
(h) i casi di limitazione e di esclusione dal turno notturno verranno regolati dalla legislazione vigente;
(i) in ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale da favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.

3) Flessibilità multiperiodale.
Forme di flessibilità multiperiodale potranno essere introdotte, in relazione a specifici progetti organizzativi, per un periodo non superiore a due mesi, a seguito di accordo tra le Parti nell'ambito del 2° livello di contrattazione.
Nell'ambito degli accordi di cui sopra, saranno definiti criteri e modalità di attuazione con particolare riferimento ai limiti minimi e massimi di durata della prestazione giornaliera e settimanale, nonché a eventuali specifici trattamenti connessi alla realizzazione dei richiamati progetti organizzativi.

Art. 30 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
1) Il personale, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, non può esimersi, salvo giustificato motivo di impedimento, dall'effettuare lavoro straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto dalla Società.
2) Per il lavoro straordinario, festivo e notturno sono corrisposti i compensi stabiliti nella parte economica del presente contratto.

Lavoro straordinario.
1) È considerato straordinario il lavoro eseguito oltre il normale orario contrattuale di lavoro, autorizzato dal responsabile dell'ufficio/unità di appartenenza per accertate esigenze di servizio e registrato come tale, anche in conformità con le previsioni di cui al precedente art. 28, nei sistemi di documentazione dell'orario di lavoro.
2) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea.
3) Fermi restando i limiti di legge vigenti in materia di lavoro straordinario, viene fissato un limite massimo complessivo di 250 ore annue per ciascun lavoratore. Detti limiti, anche in analogia con quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere superati quando sussistano eccezionali esigenze tecnico-produttive e/o nei casi di forza maggiore.
In caso di superamento non occasionale del citato limite massimo, le misure, idonee a garantirne il relativo contenimento, saranno oggetto di confronto tra la Direzione dell'unità produttiva interessata e le RSU competenti alle quali saranno semestralmente forniti i dati del lavoro straordinario effettuato nell'unità produttiva medesima.
[…]
6) Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.
7) I dati relativi al lavoro straordinario, aggregati a livello nazionale e disaggregati a livello regionale, formeranno oggetto di analisi e approfondimenti a livello nazionale e regionale con cadenza semestrale.

Lavoro festivo.
[…]
10) Per il lavoro straordinario pari ad almeno 4 ore prestato nelle festività infrasettimanali il dipendente può scegliere, in luogo del compenso straordinario, di fruire di 1 giorno di riposo compensativo.

Art. 31 - Conto ore individuale.
1) Le Parti si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono di demandare ad accordi specifici di 2° livello, che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori di riferimento, la definizione della disciplina di dettaglio e delle modalità applicative dell'istituto.
2) Gli accordi di 2° livello dovranno essere definiti sulla base dei criteri di carattere generale di seguito enunciati:
- per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 10 ore delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, che sono pertanto soggette al recupero in forma specifica;
- per il lavoratore che esprima la volontà di optare per il meccanismo del conto ore individuale è previsto il diritto al recupero delle ore effettuate oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di ulteriori 110 ore annue;
- l'opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore 3 volte l'anno, e s'intende fissata per i successivi 4 mesi. Ulteriori cadenze di esercizio dell'opzione potranno essere fissate dalla contrattazione di 2° livello;
- parimenti nell'ambito del 2° livello di contrattazione saranno definite le modalità di recupero delle ore che confluiscono nel conto ore individuale;
- per le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiscono sul conto ore individuale viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all'art. 66, da liquidarsi secondo le procedure in atto;
- a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.

Art. 32 - Reperibilità.
1) La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, fuori dal normale orario di lavoro e ferma restando l'osservanza del riposo settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità.
[…]
3) Per l'individuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà a predisporre opportune turnazioni che favoriscano la più ampia rotazione del personale interessato, fatta salva la possibilità, nell'ambito dei lavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro che abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.
[…]

Art. 35 - Ferie.
[…]
9) Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo quanto specificato al comma successivo.
[…]

Art. 42 - Tutela della maternità e della paternità.
Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità e della paternità.

Congedo di maternità e paternità.
1) Fermo restando il periodo di congedo di maternità, riconosciuto durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 successivi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2) Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
[…]

Norme finali.
8) Nei primi 3 mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. L'Azienda garantisce, in conformità alle previsioni di legge in materia, la tutela della lavoratrice madre.
9) Qualora durante l'assenza per congedo di maternità o paternità della lavoratrice o del lavoratore, l'unità presso la quale prestava servizio abbia subito modifiche strutturali di carattere organizzativo, la Società, anche in conformità con quanto previsto dall'art. 56 del Testo Unico, provvederà a collocare l'interessato, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nell'unità più vicina e, ove necessario, a realizzare interventi formativi finalizzati al reinserimento del dipendente.
10) Per quanto riguarda le disposizioni in materia di riposi e permessi, parto plurimo, recesso dal rapporto di lavoro e quant'altro non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente a quanto previsto dal Testo Unico.
[…]

Art. 43 - Tutela dei portatori di handicap.
1) Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5.2.92 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima come modificato e integrato, ai commi 3, 5 e 6, dall'art 19, legge n. 53/00.
2) I permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 della citata legge possono essere fruiti in forma oraria frazionata, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'unità lavorativa di appartenenza.
3) A livello regionale saranno individuate e intraprese le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, a migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap.

Art. 46 - Igiene e sicurezza sul lavoro.
1) La Società riconosce la priorità della tutela della salute dei lavoratori e dell'igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei processi produttivi.
A tal fine la Società, in virtù delle norme vigenti in materia, nonché di quelle derivanti dalla regolamentazione europea, adotterà, anche attraverso il contributo dei soggetti normativamente preposti, particolari misure atte a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti e a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ivi ricomprendendo la direttiva CEE n. 89/391 del 12.6.89.
2) La Società tutelerà in modo particolare ed in coerenza con le specifiche disposizioni legislative sul tema, la salute delle lavoratrici madri, segnatamente a quanto previsto in materia di lavoro notturno dalle leggi nn. 903/77 e 25/99; durante il periodo di gestazione, la Società eviterà di adibire le medesime ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri, assicurando altresì il rispetto della normativa vigente in materia di uso dei videoterminali.
3) Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, la Società, nel rispetto delle previsioni di legge, provvede tra l'altro a:
- predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive e controlli periodici secondo la normativa vigente;
- fornire tutte le indicazioni atte a un'efficace prevenzione attuando interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio;
- assicurare idonee iniziative per mantenere l'igiene industriale negli ambienti di lavoro;
- attivare tutte le iniziative necessarie finalizzate a migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio e alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali e alle visite sanitarie sui lavoratori;
- assicurare il rispetto dei principi ergonomici nella concezione delle postazioni di lavoro;
- fornire un'adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività della Società, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale, nonché sulle disposizioni aziendali adottate in materia;
- garantire, durante l'orario di lavoro e senza oneri a carico dei dipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e di salute secondo le previsioni di cui alla normativa vigente;
- istituire negli edifici a maggiore concentrazione di personale, e comunque con un numero di dipendenti superiore a 1000, posti di pronta assistenza medica onde assicurare ai lavoratori la possibilità di avvalersi di un adeguato supporto sanitario, ferma restando la possibilità di esaminare, nell'ambito delle previsioni di cui al D.lgs. n. 626/94, eventuali specificità in relazione alla complessità organizzativa e alla natura dei relativi rischi.
4) Le Parti, in particolare per quanto attiene alla elezione/designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), alle loro agibilità e ai relativi interventi formativi, nonché agli Organismi paritetici di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94, s'impegnano a promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a dare attuazione alle disposizioni normative in vigore e a quelle che saranno emanate.
5) Le Parti concordano di affidare a un'apposita Commissione di studio il compito di analizzare l'evoluzione legislativa di carattere nazionale e comunitario, monitorando e approfondendo le tematiche di igiene e sicurezza sul lavoro in ambito aziendale, con particolare riguardo agli infortuni e alle malattie professionali. Sulla base dei lavori della Commissione, le Parti definiranno un apposito Protocollo finalizzato ad adeguare la presente disciplina contrattuale alle eventuali modifiche legislative che interverranno.

Art. 47 - Lavori usuranti.
Ferma restando la normativa vigente in materia di lavori usuranti, le Parti s'impegnano ad analizzare eventuali aspetti ad essa collegati, nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio paritetico nazionale di cui all'art. 7 del presente CCNL, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 48 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
[…]
2) In caso d'infortunio anche se di lieve entità, il lavoratore ha l'obbligo di darne immediata notizia al proprio responsabile.
3) Nel caso in cui l'infortunio si verifichi al di fuori dei locali della Società, nello svolgimento delle attività cui il lavoratore è preposto, la denuncia deve essere presentata presso il più vicino pronto soccorso.
[…]

Art. 49 - Indumenti di lavoro.
1) La Società richiede ai lavoratori, in relazione a specifiche attività lavorative, di indossare indumenti e oggetti di vestiario forniti dalla stessa, secondo modalità definite in apposito regolamento aziendale.
2) Per quanto riguarda l'utilizzo di specifici indumenti di lavoro, funzionali a garantire la tutela del lavoratore nell'espletamento della propria attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 50 - Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori.
1) I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi ove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme di legge.
2) Sia la Società che i lavoratori devono adottare nei reciproci rapporti comportamenti coerenti con il pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
3) Al fine di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, verranno assicurati comportamenti coerenti con le Direttive e le Raccomandazioni dell'Unione Europea nonché con l'evoluzione legislativa in materia, anche al fine di evitare, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale o che possano indurre disagi di natura psicologica, lesivi della dignità della persona o in contrasto con il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.
4) In tale ottica le Parti s'impegnano a prevenire e rimuovere ogni azione tesa a discriminare il lavoratore nel proprio "status" e nella dignità e integrità della persona, con particolare attenzione alle situazioni di disagio provocate al lavoratore dall'ambiente di lavoro che possano pregiudicarne la personalità morale e l'equilibrio psicologico.
5) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dai commi che precedono, le Parti concordano di avviare opportune iniziative di studio, analisi e verifica delle tematiche sopra evidenziate e di promuovere interventi e azioni di miglioramento delle condizioni di lavoro.

Art. 51 - Doveri del dipendente.
Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto, nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 CC, deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli, e in particolare:
[…]
(b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le attività assegnategli;
[…]
(e )durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela una condotta improntata a principi di correttezza e trasparenza, non attendere ad occupazioni estranee al servizio, nonché astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
(f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
[…]
(h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali della Società da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 53 - Codice disciplinare.
1) Si applicano le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o dell'ammonizione scritta al lavoratore che:
(a) non osservi le disposizioni di servizio;
(b) non rispetti l'orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione e il controllo delle presenze; si trattenga oltre l'orario di lavoro senza autorizzazione e senza giusto motivo nei locali di lavoro;
[…]
(d) esegua la prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
(e )non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l'uso o se ne avvalga abusivamente;
(f) durante l'orario di lavoro, nei locali di lavoro o in situazioni connesse alla attività lavorativa (es. mensa) tenga un comportamento scorretto;
(g) si presenti al lavoro o si trovi durante l'orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
(h) in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme infortunistiche portate a sua conoscenza.
2) Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a 4 ore di retribuzione:
(a) per recidiva entro 1 anno dall'applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
(c) per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, dipendenti o verso il pubblico;
[…]
(e) per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società;
[…]
3) Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione fino a 4 giorni:
(a)per particolare gravità o recidiva, entro 1 anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
(e) per inosservanza di doveri previsti da leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
[…]
4) Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni:
(a) per particolare gravità o recidiva, entro 1 anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
(c) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
[…]
(f) per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
(i) per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona anche in ragione della condizione sessuale;
(j) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
[…]
5)Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
(a) per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo;
(b) per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere e a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell'art. 44;
(c) per irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi, o anche con gravi danni alle persone;
[…]
(g) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio.
6) Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
[…]
(c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
[…]
Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione, verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 52 del presente CCNL facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'art. 51 del medesimo CCNL e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai criteri di correlazione.

Capitolo IV - Trattamento economico
Retribuzione variabile
Art. 65 - Indennità portalettere.

Ai lavoratori che svolgono attività di portalettere, è attribuita, esclusivamente in ragione della particolare onerosità connessa alla natura della prestazione, una specifica indennità nella misura lorda mensile di € 15 pari ad € 0,58 giornalieri.
Tale indennità viene percepita per ogni giornata di effettivo servizio.
[…]

Art. 67 - Indennità per servizi viaggianti.
[…]
8) Al personale chiamato ad operare sottobordo degli aerei per almeno 2 ore al giorno, per effettuare la movimentazione dei dispacci postali in pista, compete l'importo giornaliero di € 6,20.

Capitolo V - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme del presente contratto, può avvenire:
[…]
(d)per invalidità totale e permanente;
[…]

Art. 73 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica.
1) Il dipendente di cui sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'inidoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate in base al livello d'inquadramento di appartenenza, può essere licenziato, con preavviso o con il pagamento dell'indennità sostitutiva, nel rispetto di quanto previsto ai commi che seguono.
2) Prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica la Società s'impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano di impiegare il lavoratore in altre mansioni del livello d'inquadramento di appartenenza, compatibilmente con le relative condizioni di inidoneità, presso la sede di lavoro più vicina in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
3) In subordine, la Società s'impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano l'impiego dell'interessato, ad ogni conseguente effetto, in mansioni del livello d'inquadramento inferiore, anche in deroga a quanto disposto nell'art. 2103 CC, presso una sede di lavoro collocata preferibilmente nell'ambito del Comune o della Provincia, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.
4) Nei casi di cui ai commi 2 e 3 che precedono, il personale interessato, ove necessario, sarà avviato a specifici interventi formativi.
5) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti che versano in una delle condizioni di seguito descritte:
- vittime di infortuni sul lavoro accertati dall'Inail;
- affetti da malattie professionali riconosciute dagli Organi competenti;
- personale invalido assunto in applicazione delle leggi nn. 482/68 e 68/99 e che abbia subito un aggravamento dell'invalidità;
- affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all'art. 40, comma 1 del presente CCNL.

Disposizioni finali
Art. 79 - Formazione.

La Società riconosce la necessità di valorizzare la professionalità dei dipendenti in coerenza con gli obiettivi di sviluppo.
La formazione si realizza, pertanto, attraverso attività di addestramento, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione distinguendo, con riguardo all'articolazione del personale, la formazione di base dalla formazione specifica e dalla riqualificazione.
Nella realizzazione degli interventi formativi e di sviluppo professionale di cui ai commi precedenti, l'Azienda valuterà il possesso di conoscenze professionali specifiche.
In presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie capacità/competenze, sarà favorito lo sviluppo professionale delle risorse interne alla Società.

Art. 80 - Durata e applicazione.
[…]
4) Nel caso in cui sorgano controversie in ordine alla interpretazione di clausole contenute nel presente CCNL, le Parti si incontrano, a richiesta della Società ovvero di una o più delle OOSS nazionali stipulanti, per ricercare soluzioni condivise in ordine al significato della clausola controversa. L'eventuale accordo raggiunto vale come interpretazione della stessa.
5) Ai fini dell'applicazione del presente contratto s'intende:
- per unità produttiva e RSU, salvo diverse specificazioni contenute nel presente CCNL, quelle previste dai relativi accordi definiti tra le Parti;
- per OOSS stipulanti, ovvero Parti stipulanti, quelle OOSS che hanno stipulato il presente CCNL.
[…]