Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare

PROT. n° P571/4122 sott. 66/A

Roma, 08 maggio 2007
 

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. Chiarimenti.


Con la lettera circolare prot. P694/4122 sott. 66/A del 19 giugno 2006, sono stati forniti i primi indirizzi in merito all’applicazione della regola tecnica indicata in oggetto. Facendo seguito alle predette indicazioni e sulla base dei quesiti pervenuti alla scrivente Direzione, si riportano di seguito ulteriori chiarimenti su taluni punti del decreto.
L’articolo 1, inerente l’oggetto ed il campo di applicazione, stabilisce che le norme per uffici di nuova costruzione previste ai Titoli II e III dell’allegato in funzione del numero di presenze complessive, si applicano anche agli edifici e/o locali esistenti, già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto, in caso siano oggetto di interventi comportanti modifiche sostanziali, per le quali devono intendersi gli interventi di ristrutturazione edilizia. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
Il provvedimento, tuttavia, non si pronuncia in merito ad interventi parziali, non qualificabili come ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici esistenti che comportino la sostituzione o la modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti. In tale eventualità, in analogia a quanto previsto in altre regole tecniche per l’edilizia civile (strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo, attività ricettive, ecc.) ed al fine di privilegiare un’attuazione graduale della normativa commisurata al tipo di intervento, si ritiene che le disposizioni tecniche di cui ai citati Titoli II e III debbano essere applicate limitatamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica.
Il punto 3.1, comma 3, prevede che gli uffici di tipo 4 (da 501 a 1000 presenze), se di altezza antincendio superiore a 18 metri, e quelli di tipo 5 (oltre 1000 presenze), devono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ossia destinati unicamente ad uffici ed alle eventuali attività ad essi pertinenti. Trattandosi di una regola tecnica di tipo prescrittivo, si è infatti ritenuto di non poter prevedere, a carattere generale, la coesistenza in un unico volume edilizio di uffici ad elevato affollamento di persone con altre attività che, quand’anche non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, potrebbero presentare elementi di rischio di incendio non compatibili con gli stessi uffici. Ciò premesso si è del parere che alcune specifiche attività, pur se non strettamente riconducibili a quelle pertinenti ma in ogni caso funzionali e compatibili con la destinazione d’uso ad ufficio, potrebbero essere ammesse nel medesimo volume edilizio semprechè tipologia e dimensioni non determinino un’alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio globali. Pertanto potrà essere valutata caso per caso, facendo ricorso all’istituto della deroga e applicando i criteri di cui all’allegato I al DM 4 maggio 1998, la compresenza nel medesimo ufficio di attività a destinazione diversa, comunque comparabili come tipologia di rischio a quella degli uffici, quali, ad esempio, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, piccole attività commerciali prive di materiali infiammabili o di quantitativi significativi di materiali combustibili, ecc..
Si chiarisce che le usuali armadiature e le pareti mobili con capacità di contenimento, configurandosi come elementi di arredo o pareti attrezzate aventi profondità ordinariamente non superiore a 0,60 m, non rientrano nella fattispecie di archivi o depositi e di conseguenza non sono soggetti all’applicazione delle misure previste al punto 8.3, quand’anche di superficie in pianta eccedente 1,5 m². Resta inteso, ovviamente, che ai fini della determinazione del carico di incendio dei locali occorre considerare il contributo apportato sia dai suddetti arredi, qualora combustibili, che dei materiali in essi conservati.
Si precisa, infine, che le pareti divisorie non a tutta altezza, ossia gli schermi usualmente utilizzati per separare postazioni di lavoro non fissati al soffitto né al pavimento, sono da considerare assimilabili agli arredi per ufficio e pertanto non devono soddisfare i requisiti di reazione al fuoco di cui al punto 5.2.