Regione Emilia-Romagna
Delibera Giunta Regionale 12 marzo 2018, n. 351
Approvazione del documento "Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e per via aerea, indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
• il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, approvato con l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 gennaio 2017, con repertorio n. 10/CSR, che pone in evidenza, come obiettivo primario, l'armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva;
• la propria deliberazione n. 427 del 5 aprile 2017, di approvazione del Piano regionale di prevenzione vaccinale 2017, ove è previsto tra le altre azioni, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019;
• la legge 31 luglio 2017, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.”;
Viste, inoltre:
• la Circolare regionale PG/2009/0141408 del 23/06/2009 “Aggiornamento delle raccomandazioni per il trattamento delle esposizioni occupazionali e non occupazionali a HIV, HBV e/o HCV;
• la Circolare regionale PG/2014/43089 del 14/02/2014 “Casi di morbillo e varicella con interessamento di operatori sanitari non immuni verso queste malattie: rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo”;
• la nota regionale PG/2014/301130 del 26/08/2014 “Linee di Indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria degli Operatori delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna”;
Valutato che il citato Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019:
• raccomanda l'osservanza, da parte degli operatori sanitari, dell'obbligo della profilassi vaccinale in base ai rilievi del Comitato Nazionale di Bioetica, che ha posto in evidenza l'efficacia preventiva dei vaccini, caratterizzata da un rapporto rischi/benefici positivo e da un valore etico rilevante quanto alla protezione dei pazienti;
• individua, tra gli interventi prioritari, l'immunizzazione del personale sanitario per tutelare la loro salute e quella dei pazienti, indicando:
• alla sezione “Perseguire gli obiettivi del Piano nazionale dell'eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMoRc)”, che tutti gli operatori sanitari suscettibili a morbillo e rosolia dovrebbero essere vaccinati;
• alla sezione “Le vaccinazioni per soggetti a rischio per esposizione professionale”, che per gli operatori sanitari è fondamentale un adeguato intervento di immunizzazione per la prevenzione e il controllo delle infezioni (anti-epatite B, anti-influenzale, anti-morbillo, parotite, rosolia (MPR), anti-varicella, anti-pertosse), in quanto l'immunizzazione attiva riveste un ruolo non soltanto di protezione del singolo operatore, ma soprattutto di garanzia nei confronti dei pazienti, ai quali l'operatore potrebbe trasmettere l'infezione determinando gravi danni e persino casi mortali;
Valutato, inoltre, il documento denominato la “Carta di Pisa delle vaccinazioni negli operatori sanitari” del marzo 2017 - sottoscritto da Rappresentanti delle Società scientifiche e delle Istituzioni, oltreché dai professionisti del settore - ove è posta in evidenza l'esigenza che sia promossa la pratica vaccinale degli operatori sanitari per il raggiungimento del controllo delle malattie prevenibili con vaccinazione, poiché la loro vaccinazione, unitamente alle altre misure di protezione collettive e individuali, ha una valenza multipla: proteggere dal rischio infettivo l'operatore, i pazienti e i cittadini;
Valutati, altresì:
• la legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che all'art. 1, commi 1 e 2, indica la sicurezza delle cure come elemento costitutivo del diritto alla salute, alla cui realizzazione contribuiscono l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e, al successivo comma 3, prevede che tutto il personale, compresi i liberi professionisti, è tenuto a concorrere alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie in cui operano;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove:
• all'art. 20, è previsto che i lavoratori, devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
• all'art. 279, è disciplinato che, qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori, esposti ad agenti biologici, siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria e che il datore di lavoro, su parere del medico competente, adotti misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedano misure speciali di protezione, ivi comprese la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente e l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 42;
• all'art. 42 è previsto che il datore di lavoro, attui le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisca il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;
Dato atto che il Piano Regionale della Prevenzione per il quadriennio 2015-2018, approvato con propria deliberazione n. 771 del 29 giugno 2015, include al programma n. 1, Setting Ambienti di lavoro, il progetto “Tutela della salute degli operatori sanitari”, diretto ad intervenire sui principali rischi biologici ai quali sono esposti gli operatori addetti all'assistenza, con l'obiettivo di promuovere sia la sicurezza dell'operatore sia quella del paziente, attraverso la realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione della tubercolosi, delle malattie trasmesse per via ematica, delle malattie prevenibili da vaccino tramite l'estensione delle coperture vaccinali, oltre alla definizione di indicazioni e criteri per la valutazione dell'idoneità degli operatori portatori di HIV, HCV, HBV e di quelli che rifiutano le vaccinazioni;
Rilevato che in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati e del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, è stato predisposto il documento “Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica (HBV, HCV, HIV) e per via aerea (tubercolosi, morbillo, parotite, rosolia e varicella), indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario”;
Dato atto che il citato documento presenta le seguenti articolazioni:
• rischio biologico da agenti emotrasmessi (HBV, HCV, HIV), misure di prevenzione, criteri per l'idoneità alla mansione specifica dell'operatore sanitario portatore di infezione HBV, HCV, HIV;
• rischio biologico da agenti aerotrasmessi, tubercolosi, varicella, morbillo, rosolia, varicella/zoster (HZV), parotite epidemica, misure di prevenzione, criteri per l'idoneità alla mansione specifica;
• rischio biologico da contatto diretto, misure di prevenzione, criteri per l'idoneità alla mansione specifica;
• misure di prevenzione, criteri per l'idoneità alla mansione specifica dell'operatore sanitario in condizioni di immunodepressione, in terapia farmacologica, in condizioni che richiedono attenzione;
Ritenuto pertanto necessario:
• approvare il documento il “Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica (HBV, HCV, HIV) e per via aerea (tubercolosi, morbillo, parotite, rosolia e varicella), indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario”, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• dare mandato alle Aziende Sanitarie della Regione di attuare quanto stabilito dal documento sopra citato;
• stabilire che le linee di indirizzo e le indicazioni previste dal citato documento, saranno oggetto di monitoraggio al fine di valutarne l'applicazione;
Acquisito il parere favorevole espresso, nella seduta del 28 settembre 2017, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS, trattenuto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;
Valutato opportuno, come indicato dall'allegato alla citata DGR 771/2015, prevedere la istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico composto oltreché da medici delle Aziende sanitarie esperti nella materia di cui si tratta, da referenti regionali per l'ambito tecnico-giuridico, diretto al coordinamento, monitoraggio e consulenza scientifica delle azioni pianificate in attuazione del documento di cui sopra, nonché di valutare eventuali proposte di aggiornamento dei contenuti del documento in base agli esiti del monitoraggio, all'aggiornamento scientifico e all'evoluzione normativa;
Ritenuto che il Gruppo di lavoro tecnico di cui al punto precedente sia costituito con provvedimento del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Precisato che dalla costituzione e funzionamento del Gruppo di lavoro tecnico non derivano oneri di spesa aggiuntivi per la Regione;
Visti:
• la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;
• la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
• la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia- Romagna” e s.m.i. ed in particolare l'art. 40, co. 1, lett. m) che attribuisce al Direttore Generale la funzione di costituire gruppi temporanei di lavoro secondo gli indirizzi fissati dalla DGR n. 2416/2008;
• la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;
• la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 20922 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “Incarichi dirigenziali e assegnazione funzionale di posizioni organizzative presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i., nonché la determinazione n. 12096/2016 e le proprie deliberazioni n. 89/2017 e n. 486/2017;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
• n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile e n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
• n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016 e n.3 dell'11 gennaio 2017;
• n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
 

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
• di approvare il documento il “Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica (HBV, HCV, HIV) e per via aerea (tubercolosi, morbillo, parotite, rosolia e varicella), indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario”, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare mandato alle Aziende Sanitarie della Regione di attuare quanto stabilito dal documento di cui al precedente punto 1;
• di stabilire che le linee di indirizzo e le indicazioni previste dal documento di cui al precedente punto 1, saranno oggetto di monitoraggio e di eventuali aggiornamenti;
• di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare, di costituire un Gruppo di lavoro tecnico diretto al coordinamento, monitoraggio e consulenza scientifica delle azioni pianificate in attuazione del documento di cui al punto 1, nonché di valutare eventuali proposte di adeguamento dei contenuti del documento in base agli esiti del monitoraggio, all'aggiornamento scientifico e all'evoluzione normativa;
• di prevedere che dalla costituzione e funzionamento di tale Gruppo di lavoro tecnico non derivino costi per l'Amministrazione;
• di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Allegato
Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica (HBV, HCV, HIV) e per via aerea (tubercolosi, morbillo, parotite, rosolia e varicella), indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario.