Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 14 giugno 2019, n. 26271 - Infortunio e omessa formazione. Reato permanente


Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 07/05/2019

 

Fatto

 

 

 

1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 7 giugno 2018, ha condannato R.A. alla pena di € 3.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli art, 55, comma 5, lettera C, in relazione all'art. 36, comma 1 lettera A - capo C -, 55, comma 5, lettera C, in relazione al 36, comma 2 lettera A - capo D -, 55, comma 5, lettera C, in relazione al 37 comma 1, lettera B del d. lgs. n. 81/2008 - capo E reati accertati il 2 aprile 2013. Per i reati di cui ai capi A e B dell'imputazione (art. 159, comma 1 in relazione al 96, 87, comma 2 lettera C in relazione al 71, comma 1, d. lgs. 81/2008) è stata dichiarato di non doversi procedere per estinzione degli stessi per prescrizione.
2. L'imputato ha proposto appello trasmesso a questa Corte di Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge, art. 159, cod. proc. pen. e art. 81 cod. pen. e vizio della motivazione per omessa dichiarazione della prescrizione anche per i reati di cui ai capi C, D ed E dell'imputazione e per l'omessa unificazione degli stessi, comunque, con la continuazione.
Sin dall'aprile del 2013 erano adempiuti gli obblighi imposti per l'eliminazione delle violazioni di cui ai capi A e B dell'imputazione, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata.
Anche i restanti reati per i quali è intervenuta la condanna avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per prescrizione poiché il lavoratore S.R. al quale dovevano essere impartite le istruzioni per la sicurezza sul lavoro non aveva mai ripreso il servizio dopo l'infortunio, con cessazione dell'attività al 10 aprile 2015.
In via subordinata in considerazione del fatto che con una sola azione l'imputato aveva violato più disposizioni di legge si prospettava l'applicazione dell'art. 81, comma 1, cod. pen. o del comma 2.
Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso risulta inammissibile, in quanto generico ed in fatto, non si confronta con le motivazioni della sentenza e non prospetta vizi di legittimità avverso le motivazioni della decisione del Tribunale.
Il lavoratore infortunato, S.R., non aveva mal ricevuto formazione specifica sui rischi per gli infortuni sul lavoro. Mentre per il P.O.S. e per la scala il datore di lavoro immediatamente ottemperava, predisponendo il P.O.S. e sostituendo la scala con un idoneo ponteggio, con la cessazione della permanenza del reati; per la formazione del lavoratore, invece, niente era stato effettuato. Il datore di lavoro aveva ottenuto delle proroghe fino al 10 aprile 2015; conseguentemente come evidenziato dalla sentenza impugnata la cessazione della permanenza del reati in oggetto è avvenuta solo alla data del marzo 2015, con la cessazione dell'attività.
Infatti, il reato in oggetto deve ritenersi permanente (vedi per la permanenza già Cass. Sez. 3, 18 giugno 2012, n. 24085, Macovei, incidentalmente, Cass. Sez. 3A 4.10.2007 n. 4063, Franzoni, Rv. 238540; v. anche Cass. Sez. 4, 8.6.2010 n. 34771, Orazzini) in quanto gli obblighi inerenti l'informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l'Incolumità del lavoratore permane nel tempo, e continua in capo al datore di lavoro l'obbligo all'Informazione e alla corretta formazione. L'obbligo di formazione del resto non è limitato solo al momento dell'assunzione ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro; la cessazione della permanenza conseguentemente si verifica o alla concreta formazione o all'interruzione del rapporto di lavoro (eliminazione concreta del rischio).
I reati, quindi, non risultavano prescritti alla data della sentenza.
4. Del tutto generico il motivo sull'applicazione dell'art. 81, cod. pen.
Era onere del ricorrente specificare in fatto ed allegare davanti al giudice di merito gli elementi utili per la sussistenza del medesimo disegno criminoso o del concorso formale: « Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull’interessato l’onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l’identità del disegno criminoso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione non avendo l’appellante né prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unico disegno criminoso, limitandosi a richiedere l’acquisizione della pronunzia al collegio)» (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 - dep. 19/01/2018, Pellicoro, Rv. 27176801).
Il ricorrente si è limitato alla richiesta dell'applicazione dell'art. 81, cod. pen., in sede di legittimità.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma deH’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna pagamento delle spese processuali e della somma di € 2 della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/05/2019