Cassazione Penale, Sez. 4, 18 giugno 2019, n. 26898 - Caduta mortale da una scala priva dei ganci di trattenuta e antiscivolo. Responsabilità del committente dei lavori di manutenzione del tetto anche in assenza di contratto di appalto


 

Questa Corte di legittimità ha, in più occasioni, ribadito che é titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità (vedasi la recente Sez. 4 n. 32228 del 20/6/2018, Trovato, non mass.; conf. Sez. 4, n. 35534 del 14/5/2015, Gallone, Rv. 264405 nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 del 1978, impone l'utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell'impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro; Sez. 4, n. 42465 del 9/07/2010, Angiulli, Rv. 248918). E, ancora, in un caso con molte similitudini con quello che ci occupa, è stato ribadito che il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (così Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744).


Va aggiunto che il contratto concluso tra le parti è, senz'altro, un contratto avente ad oggetto la esecuzione di lavori edili in economia, assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto, e per il quale trova applicazione il  D.L.vo n. 81/2008; la posizione che l'imputato ha assunto nei confronti della vittima è, quindi, quella di committente ai sensi dell'art. 26 del  D. L.vo n. 81/2008.
Peraltro, è pacifico che, in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per "culpa in eligendo" nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016 dep.il 2017, Lentini, Rv. 269342).


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 15/05/2019

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente, P.A., con sentenza del 18/6/2018, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Crotone, emessa in data 22/3/2016, appellata dall'Imputato.
Il giudice di primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, assolti i coimputati P.E. e P.S., aveva dichiarato P.A. responsabile del reato previsto dall'art. 589 cod. pen. perché, quale committente del lavori di ristrutturazione del tetto del fabbricato sito in Crotone alla piazza Immacolata n. 19, in cui trovasi l'attività commerciale denominata "Ottica P.", per colpa consistita nell'inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di seguito specificate, concorreva a cagionare la morte di M.A., il quale scivolava da una scala in ferro sul luogo di esecuzione dei predetti lavori rovinando al suolo; in particolare in violazione dell'art. 90 comma 9 lett. a) D. L.vo n. 81/2008, poiché si avvaleva di soggetto privo dei requisiti tecnico professionali per portare a termine quanto pattuito, nonché in violazione dell'art.113 comma 3 lett, b), comma 5 e 6 lett. d), posto che la scala da cui cadeva M.A. era priva dei ganci di trattenuta alle estremità superiori e di sistemi antisdrucciolevoli, non era legata a parte stabile al fine di impedirne lo sbandamento laterale e, di conseguenza, la caduta, oltre ad essere lunga mt. 3,80 circa e dunque non sporgente almeno un metro oltre il piano da raggiungere. In Crotone, il 28/11/2012
L'imputato veniva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della penale non menzione, con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, P.A., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo di ricorso il ricorrente deduce mancanza, mera apparenza o comunque illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello fondato sulle sommarie informazioni testimoniali rese da M.S. e R.D. e in relazione alla violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio.
Il ricorrente riporta il motivo di appello fondato sull'omessa valutazione delle sommarie informazioni rese da M.S. ai difensori dell'imputato evidenziando la mera apparenza della motivazione fornita sul punto dalla corte di appello.
Nessuna considerazione sarebbe stata fatta sulle s.i.t. rese al difensore, dal M.S. figlio della vittima, in data 25/5/2015 e sulla necessità di un confronto con le altre sue dichiarazioni e con quelle rese in data 25/5/2015 dalla persona informata dei fatti R.D..
La Corte territoriale non avrebbe spiegato la preferenza accordata alle dichiarazioni contraddittorie precedenti dello stesso M.S. rispetto a quelle del 2015.
Dette dichiarazioni, concordanti con quelle rese dall'imputato nell'immediatezza dell'evento e con quelle rese dalla cognata di M.S., R.D., escludevano che il P. avesse conferito l'appalto al M.A..
Evidenzia ancora il ricorrente di avere lamentato che la sentenza di primo grado non solo trascurava il verbale del 25/5/2015, ma risolveva l'evidente contraddittorietà delle affermazioni dello stesso M.S. con congetture e opinioni personali, rappresentando, tra l'altro, anche il sospetto di pressioni esercitate sullo stesso M.A. non avvalorate da alcun elemento.
Nessuna valutazione sarebbe stata espressa dalla corte d'appello su tali censure limitandosi la stessa Corte catanzarese ad affermare falsità della ricostruzione offerta sul punto.
Vengono riportate, integralmente, le stesse dichiarazioni, evidenziando ancora una volta l'importanza di una loro valorizzazione integrale e non parziale come avvenuto, invece, in primo grado.
In sostanza, la Corte territoriale, secondo le doglianze di cui al ricorso, avrebbe omesso di pronunciarsi, illustrando il ragionamento logico seguito, sulla confutazione delle prove a discarico che avrebbero escluso l'esistenza di un contratto d'appalto o comunque di un incarico ad eseguire lavori.
In tal modo sarebbe stato violato anche il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mancando la verifica dell'ipotesi accusatoria al fine di superare i dubbi relativi alla ricostruzione dei fatti, essendosi limitata l'impugnata sentenza ad affermazioni prive dell'elaborazione delle prove contrarie, richiamate nell'atto di appello.
Infine, il ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza avrebbe richiamato le dichiarazioni rese da M.S. in data 19/12/2013, senza valutare le incon-gruenze con le dichiarazioni precedenti e con quelle del 2015.
Il tutto nonostante nell'atto di appello fosse stata evidenziata l'evidente con-traddittorietà sul punto fondamentale rappresentato dall'esistenza o meno di un contratto di appalto tra le parti.
Vengono richiamati, inoltre, dal ricorrente, precedenti di questa Corte di le-gittimità sulla necessità di adeguata e convincente motivazione nel caso di stridenti ed evidenti contraddizioni.
Ancora, la Corte di appello di Catanzaro avrebbe tacciato di inverosimiglianza la ricostruzione difensiva, senza fondare il proprio convincimento su di una massima di esperienza ma fondandosi una mera congettura. 
Con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di legge in relazione agli articoli 25 Cost., 40 e 43 cod. pen., 89 co. 1 lett. b e 90 co. 9 lett. a D. Lgs. 81/2008.
Il ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza, a prescindere dall'esistenza di un contratto di appalto o quanto meno di un'autorizzazione a svolgere i lavori o anche di un semplice sopralluogo, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di un mero contatto avvenuto con soggetti privi dei necessari requisiti professionali, indipendentemente poi dallo svolgimento o meno dei lavori.
Tale impostazione configgerebbe con l'articolo 25 della costituzione e con le norme di cui agli articoli 40 e 43 del codice penale nonché col decreto legislativo 81 del 2008 laddove definisce la figura del committente e ne delinea i compiti.
Nessuna di tali norme sanzionerebbe l'ipotesi del mero contatto cui non consegua un negozio giuridico o venga rilasciato un permesso per visionare i luoghi e predisporre i lavori.
Si evidenzia la mancanza di un nesso di causalità tra un colloquio preliminare e l'infortunio mortale accaduto ad un soggetto che di propria iniziativa sia giunto sul posto al fine di aiutare il figlio intervenuto autonomamente in assenza di accordi o autorizzazioni e prima di predisporre finanche un preventivo.
Ritiene il ricorrente che non possa configurarsi negligenza ai sensi dell'articolo 43 cod. pen. ad un soggetto che abbia semplicemente contattato un potenziale fornitore privo dei requisiti necessari, senza affidargli lo svolgimento delle opere o di alcuna utilità.
Il ricorrente contesta l'avvenuta anticipazione della tutela penale al momento del contatto ed indipendentemente dall'avvenuto affidamento delle opere e quindi dallo svolgimento dei lavori.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata adottando i prov-vedimenti conseguenti.
 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato rigettato.
2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata con cui, in concreto, il mezzo di impugnazione odierno non pare confrontarsi.
Il ricorrente si duole, ingiustificatamente, che né il primo né il secondo giudice di merito abbiano tenuto conto delle dichiarazioni rese da M.S., figlio della vittima, in sede di indagini difensive il 25/5/2015 e depositate in atto, su cui si era fondato il gravame nel merito.
In realtà, la lamentata valutazione parziale del narrato del figlio della vittima non sussiste.
I giudici di merito, infatti, offrono una valutazione globale delle stesse, dando maggior peso alle dichiarazioni rese il 19/12/2013, in ragione del supporto logico alle stesse reso dai comportamenti in concreto accertati.
A ben guardare, infatti, il tema proposto è sempre lo stesso, ovvero l'asserita circostanza che quella di andare a riparare il tetto dell'odierno imputato sarebbe stata un'iniziativa spontanea da parte di M.S., presa all'insaputa del P. e prima ancora di accordarsi con lo stesso.
E già il giudice di primo grado nel ricordare le dichiarazioni rese dal figlio della vittima il 19/12/2013 e poi quelle, diverse, del 29/10/2012, aveva argomentatamente confutato sia tale tesi, nella pur lievemente divergente versione del mero sopralluogo, che quella del lavoro gratuito.
Davvero ininfluente, dunque, appare, che prendesse in considerazione una terza versione dei fatti.
I giudici di merito, con motivazione priva di aporie logiche, rilevano l'assoluta inverosimiglianza della circostanza che i M. si trovassero sul tetto, in abiti da lavoro, solo per concordare un preventivo con il P. e addirittura senza il suo consenso.
Va ricordato, in proposito, che il giudice di secondo grado, nell’effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv.254107).
3. Da quanto emerso in sede di giudizio abbreviato, e quindi dalla copiosa documentazione in atti, si rileva che in data 29/12/2012, M.A. cadde da una scala in ferro mentre aiutava il figlio, M.S., nei lavori di manutenzione del tetto di un fabbricato sito in Crotone, Piazza Immacolata n. 19, di proprietà dell'odierno ricorrente, titolare dell'Ottica P..
Peraltro, come ricordava già il giudice di primo grado, che ci si fosse rivolti al M.S. per i lavori che ci occupano era stato riconosciuto da subito dall'odierno ricorrente che, in presenza del suo difensore, aveva dichiarato di avere contattato, per il tramite del fratello E., M.S., "sapendolo" erroneamente (ma non lo era più da due anni ed è difficile ipotizzare che il P. non lo sapesse, visto che il M.A. ha ricordato di essergli diventato amico perché aveva gestito con la moglie il bar proprio di fronte l'Ottica P.) titolare di una ditta che operava nel campo dell'edilizia, per risolvere un problema causato al suo immobile da infiltrazioni.
Il giorno dell'incidente - a suo dire - il M.A. si era recato presso il suo esercizio commerciale, ma la presenza di diversi clienti lo aveva costretto a rinviare l'incontro ("dicevo al M.S. di ripassare nei prossimi giorni per richiedergli un preventivo di spesa per i lavori da effettuare"). E sempre nella stessa circostanza il M.A., ex barista suo dirimpettaio, gli avrebbe riconfermato di essere titolare di regolare ditta edile.
Peraltro, come correttamente evidenziano i giudici di merito, se anche cosi fosse, il P., prima di affidargli dei lavori, che andavano consacrati in un contratto di appalto, avrebbe dovuto sincerarsene.
Il P., a tali ammissioni di avere comunque contattato un soggetto inidoneo, sempre secondo quanto ricostruisce il GUP crotonese, aveva poi fatto seguire l'inverosimile tesi secondo cui alle 13.00 avrebbe chiuso l'attività per farvi rientro alle 15.00 quando la tragedia era già compiuta. E aveva aggiunto di non avere commissionato alcunché, né di avere autorizzato alcuno a salire sul suo tetto. Aveva spiegato, inoltre, che la scala da cui sarebbe caduta la vittima non era poggiata sulla sua proprietà e che il M. (non si specifica se padre o figlio) era impegnato in lavori diversi ("per quanto è a mia conoscenza so che si stavano facendo altri lavori edili che sicuramente non riguardavano l'immobile di mia proprietà").
I fatti, in realtà, dicono che il P., per risolvere il problema delle infiltrazioni dal tetto, nella sua qualità di committente dei detti lavori, non si avvale di una ditta provvista di idoneità tecnico-professionale. M.S., infatti, non è iscritto alla CCIIAA, non è titolare di alcuna ditta abilitata ed è un semplice barista, per come egli stesso asserisce. E nemmeno di soggetti che hanno a disposizione mezzi tecnici adeguati e a norma. La scala utilizzata, infatti, oltre ad essere priva di ganci di trattenuta e di sistemi antisdrucciolevoli, non risultava legata a parte stabile all'estremità superiore. La sua lunghezza (mt. 3,80), inoltre, non sporgeva, come previsto dalla normativa vigente, oltre un metro il piano da raggiungere, in violazione dell'art. 113 lettera b) del Dlgs. 81/08.
4. Ebbene, questa Corte di legittimità ha, in più occasioni, ribadito che é titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità (vedasi la recente Sez. 4 n. 32228 del 20/6/2018, Trovato, non mass.; conf. Sez. 4, n. 35534 del 14/5/2015, Gallone, Rv. 264405 nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 del 1978, impone l'utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell'impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro; Sez. 4, n. 42465 del 9/07/2010, Angiulli, Rv. 248918). E, ancora, in un caso con molte similitudini con quello che ci occupa, è stato ribadito che il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (così Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744 in relazione alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).
Va aggiunto che il contratto concluso tra le parti è, senz'altro, un contratto avente ad oggetto la esecuzione di lavori edili in economia, assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto, e per il quale trova applicazione il Dlgs 81/2008; la posizione che il P. ha assunto nei confronti del M.S. è, quindi, quella di committente ai sensi dell'art. 26 del DLgs 81/2008.
Peraltro, è pacifico che, in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per "culpa in eligendo" nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016 dep.il 2017, Lentini, Rv. 269342).
Come ricorda la Corte territoriale, peraltro, l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato o autonomo, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro (così Sez. 4, n. 7730 del 16/01/2008, Musso, Rv. 238756 in un caso in cui è stata riconosciuta in capo ad un parroco, che aveva la direzione delle attività della parrocchia, una posizione di garanzia rispetto alla mancata adozione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro nei confronti di un soggetto che prestava, occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro all'interno della parrocchia).
5. Orbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, che certo non appaiono in contrasto con alcuna norma costituzionale, come pretende il ricorso, ma anzi tutelano valori costituzionali quali il diritto alla salute ed all'integrità fisica del lavoratore, la Corte territoriale mostra di operarne un buon governo, dando atto, con motivazione logica e congrua, che pertanto si sottrae ai denunciati vizi di legittimità, del compendio probatorio che ha ritenuto portare all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
Sarebbe stato onere del P., conformemente a quanto sancito dall'art. 26 comma 1 lett. a) n. 1 e 2 Dlgs 81/2008, appurare, in primo luogo, se il M.S. avesse effettivamente le competenze tecniche per eseguire le opere convenute. E invece emerso come il M.S. fosse un semplice barista del tutto privo di qualsiasi qualifica. Sarebbe stato, inoltre, compito dell'odierno ricorrente fornire al lavoratore "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare" e, in aggiunta, predisporre le opportune misure di protezione e prevenzione dei rischi cui lo stesso sarebbe stato esposto in ragione della attività lavorativa da svolgere.
Con tutta evidenza risulta che il M.S. non disponesse di attrezzatura idonea per i lavori in corso di esecuzione. Ci si riferisce, in particolare, come ricordato, proprio alla scala su cui si era portato l'autore dei suoi giorni che risultava priva, come appurato in sede di sopralluogo, dei ganci di trattenuta e di sistemi antisdrucciolevoli, che, all'estremità superiore, non era legata a parte stabile e la cui lunghezza (3.80) non era tale da sporgere oltre la soglia del piano da guadagnare (un metro).
Risultano dunque violate, nel caso che ci occupa, le norme prevenzionali contestate, ovvero:
1) l'art. 90, co 9 lett. a) del Dlgs. 81/2008 ("1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affi-datane, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII)";
2) l'art. 113 co. 3 lett. b, comma 5 e 6 lett d) d.lgs 81/2008 (3. Le scaie semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate alloro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala (...). 5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. rispetto alla mancata adozione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri: d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura").
I lavori commissionati dal P. al M.A., peraltro, verosimilmente dovevano essere qualificati quali lavori in quota ai sensi dell'art 107 DLgs 81/2008, norma cautelare la cui violazione, comunque, non risulta contestata.
La sentenza impugnata, dunque, offre una ricostruzione del fatto del tutto aderente alle prove acquisite. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-suali. Così deciso in Roma il 15 maggio 2019