Tipologia: CCNL
Data firma: 11 luglio 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Poste Italiane e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Post, Failp-Cisal, Sailp-Confsal, Ugl-Comunicazioni
Settori: Servizi, Poste Italiane
Fonte: CNEL

Sommario:

Dichiarazione programmatica congiunta
Premessa
Capitolo I - Disciplina del sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Sistema di Relazioni Industriali
Art. 2 - Assetti contrattuali
• A) Contrattazione nazionale
• B) Contrattazione di secondo livello
Art. 3 - Procedure per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Art. 4 - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 5 - Informazione e Consultazione.
• A) Livello Nazionale
• B) Livello Regionale
• C) Livello di Unità Produttiva
Art. 6 - Partecipazione
• Osservatorio paritetico nazionale
o Composizione

o Funzionamento
o Materie
o Iniziative
• Ente bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale
• Comitato per le pari opportunità
• Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 7 - Delegazioni Sindacali Territoriali
Art. 8 - Informazioni Riservate
Capitolo II - Diritti sindacali
Art. 9 - Assemblea
Art. 10 - Referendum
Art. 11 - Locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 12 - Contributi sindacali
Art. 13 - Diritto di affissione
Art. 14 - Attività sindacale
Art. 15 - Tutela e agibilità delle rappresentanze sindacali unitarie e dei Dirigenti nazionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali
Art. 16 - Istituti di patronato
Art. 17 - Diritti sindacali dei Telelavoratori
Art. 18 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
• A) Controversie collettive
.
• B) Conflitti di lavoro
o 1) Livello di unità produttiva.

o 2) Livello regionale
o 3) Livello nazionale
Capitolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Premessa
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Classificazione del personale
• Mobilità Professionale
• Criteri di accesso ai livelli professionali
• Mutamento temporaneo di mansioni
• Commissione Paritetica per la Classificazione Professionale
Art. 22 - Quadri
Art. 23 - Valorizzazione e sviluppo professionale
Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 25 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 26 - Apprendistato Professionalizzante
• Assunzione

• Limiti di età
• Trattamento normativo
• Sfera di applicazione
• Proporzione numerica
• Durata
• Inquadramento
• Formazione
• Contenuti della Formazione Formale
• Impresa Formativa
• Tutor
• Informativa
• Dichiarazione a verbale
Art. 27 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma di laurea o per percorsi di alta formazione
Art. 28 - Contratto di somministrazione a tempo determinato
Art. 29 - Contratto di Inserimento Lavorativo
Art. 30 - Telelavoro
Art. 31 - Orario di lavoro
Art. 32 - Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità
• I. Orario a turno unico

• II. Orario su turni
• III. Flessibilità Multiperiodale
• IV. Flessibilità in ingresso
Art. 33 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
• Lavoro straordinario
• Lavoro festivo
• Lavoro notturno
Art. 34 - Conto ore individuale
Art. 35 - Reperibilità
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Aspettative per motivi di famiglia, richiamo alle armi, volontariato e servizio civile, cariche pubbliche elettive
Art. 38 - Ferie
Art. 39 - Giorni festivi
Art. 40 - Trasferimenti
Art. 41 - Trasferimenti collettivi
Art. 42 - Trasferta
Art. 43 - Assenze per malattie - Trattamento
Art. 44 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 45 - Tutela della maternità e della paternità
• Congedo di maternità e paternità
• Congedo parentale
• Trattamento economico
• Norme finali
Art. 46 - Tutela dei portatori di handicap
Art. 47 - Tutela delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcooliche
Art. 48 - Tutele legali
Art. 49 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 50 - Lavori usuranti
Art. 51 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 52 - Indumenti di lavoro
Art. 53 - Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori
Art. 54 - Doveri del dipendente
Art. 55 - Provvedimenti disciplinari
Art. 56 - Codice disciplinare
• Devoluzione delle ritenute per multe
• Concorsi di mancanze
Art. 57 - Procedimento disciplinare
Art. 58 - Provvedimenti cautelari non disciplinari
Art. 59 - Sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione
Capitolo IV - Trattamento economico
Art. 60 - Struttura della retribuzione
Art. 61 - Minimi tabellari e Indennità di contingenza
Art. 62 - Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria
Art. 63 - Pagamento della retribuzione
Art. 64 - Tredicesima mensilità
Art. 65 - Quattordicesima mensilità
Art. 66 - Premio di Risultato
Art. 67 - Incentivazione commerciale
Art. 68 - Indennità di posizione
Art. 69 - Indennità portalettere
Art. 70 - Maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario
• Lavoro festivo
• Lavoro notturno
• Lavoro straordinario
Art. 71 - Indennità per servizi viaggianti
Art. 72 - Indennità di cassa
Art. 73 - Assegno per il nucleo familiare
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
Art. 75 - Previdenza complementare
Capitolo V - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 76 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 77 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica
Art. 78 - Modalità di risoluzione
Art. 79 - Preavviso
Disposizioni finali
Art. 80 - Ritenute per quote assicurative e associative
Art. 81 - Politiche Sociali
Art. 82 - Sistema di refezione
Art. 83 - Formazione
Art. 84 - Durata e applicazione
Allegati
Allegato 1 Verbale di Accordo15 settembre 2006
Premessa
• Uffici postali
o 1. Organico e Sportellizzazioni
o 2. Formazione
o 3. Modello organizzativo/cluster
o 4. Sicurezza
• Recapito
o 1. 1Organizzazione
o 2. Prestazione di lavoro
▪ 2. 1Articolazione Recapito Universale
▪ 2. 2Articolazione Recapito Dedicato
▪ 2. 3Articolazione Consegne Speciali
o 3. Copertura del servizio Articolazione Recapito Universale
o 4. Orario di lavoro del portalettere
o 5. Principi di comportamento con i terzi
• Organici e fondo di solidarietà
o 1. Stabilizzazione e mobilità professionale
o 2. Fondo di solidarietà
• Sistema di relazioni industriali
o Livello Nazionale
o Livello Regionale
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4 Livello ruoli figure professionali di riferimento
Allegato 5 Ambiti di applicazione reperibilità tecnico-operativa
Allegato 6
Allegato 7
• Aumenti mensili dei minimi tabellari
• Minimi tabellari in vigore
• Indennità di contingenza
Allegato 8 Competenze contrattuali arretrate
Allegato 9 Percentuali di maggiorazione giornaliera od oraria
Allegato 10

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane spa

In data 11 luglio 2007 tra Poste Italiane spa, anche in rappresentanza di Postel spa, Postel Print spa, Docutel spa, Poste Vita spa, Postecom spa, BancoPosta Fondi spa Sgr, EGI spa, PosteShop spa, Postetutela spa, Poste Mobile spa, Poste Assicura spa, Poste Tributi Scpa e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Post, Failp-Cisal, Sailp-Confsal, Ugl-Comunicazioni; è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il presente contratto viene applicato alle seguenti aziende:
Poste Italiane spa, Postel spa, Postel Print spa, Docutel spa, Poste Vita spa, Postecom spa., BancoPosta Fondi spa Sgr, EGI spa, Poste Shop spa, Postetutela spa, Poste Mobile spa, Poste Assicura spa, Poste Tributi scpa.

Capitolo I - Disciplina del sistema di relazioni industriali
Art. 2 - Assetti contrattuali

Il sistema contrattuale si articola su due livelli, come di seguito individuati:

A) Contrattazione nazionale
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici del personale, in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabiliti dal Governo e dalle Parti Sociali.
Il presente contratto individua, per il secondo livello, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del primo livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati.
[…]
Fanno parte dell'ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale:
- recepimento delle intese Governo- Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta;
[…]
- sistema di relazioni industriali;
- diritti sindacali;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- disciplina del lavoro atipico;
- nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;
[…]
- nuovi regimi di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento.
Alla contrattazione di cui alla presente lettera A) viene altresì ricondotta, secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che segue, la gestione delle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva.
Riguardo a quanto precede, l'Azienda fornirà alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL, una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell'avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra.
Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall'Azienda per il primo incontro, durante i quali l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
All'esito positivo del predetto confronto, in difetto del quale le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni, il medesimo proseguirà per ciascuna delle regioni interessate nel rispetto della seguente ulteriore procedura.
A tal fine l'Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione con contestuale indicazione della data dell'avvio del confronto, anche in tal caso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, per quanto demandato dall'accordo nazionale.
Il negoziato di cui al comma che precede si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall'Azienda per il primo incontro e ove il confronto medesimo non si sia concluso positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
Durante lo svolgimento della predetta procedura l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti per la parte riguardante la specifica regione e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
In relazione alla procedura sopra descritta la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell'art. 7.

B) Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le Parti stipulanti, nel confermare la centralità della contrattazione di secondo livello per quanto demandato dal presente CCNL e dagli accordi intervenuti a livello nazionale, s'impegnano affinché le richieste nella sede di contrattazione di secondo livello, cosi come disciplinata dal presente articolo, siano conformi al rinvii stabiliti a livello nazionale.
[…]
Per Poste Italiane spa la disciplina di cui al comma III lettera B) del presente articolo resta individuata all'art. 66 del presente CCNL.
Per le Aziende del Gruppo Poste Italiane diverse da Poste Italiane spa, viene assegnata alla contrattazione di secondo livello aziendale la materia di cui alla lettera A), comma 4 ultima alinea del presente articolo, fermi restando gli accordi intervenuti al riguardo.
Inoltre, sempre per Poste Italiane spa, la contrattazione di secondo livello si svolge in sede regionale e di Direzione Generale Corporate, fermi restando i livelli di interlocuzione e rappresentanza previsti dal presente CCNL in sede di Unità Produttiva.
In tali sedi viene rimandato il confronto sulle seguenti materie:
[…]
b) la definizione e applicazione dei nuovi regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni derivanti dall'introduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione a livello nazionale;
c) le materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;
d) le materie individuate dalle intese intervenute a livello nazionale, in attuazione degli accordi medesimi e secondo i rinvii in essi contenuti;
e) l'incremento delle percentuali di ricorso al lavoro a tempo determinato secondo le previsioni di cui all'art. 24 del presente CCNL;
f) la gestione di conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una sola regione, secondo criteri e modalità che seguono.
Riguardo alla lettera f) che precede, l'Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell'avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare le ricadute sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.
Il confronto, in ordine alle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) che precedono, si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall'Azienda per il primo incontro.
Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l'intera materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello nazionale, su richiesta anche di una sola delle OO.SS. nazionali stipulanti o dell'Azienda, da presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura regionale.
L'esame a livello nazionale dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 10 giorni dalla data fissata dall'Azienda per il primo incontro.
Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
In relazione alla procedura a livello regionale disciplinata dal presente articolo la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell'art. 7.
Le Parti stipulanti si danno atto reciprocamente che la risoluzione delle problematiche rinviate alla contrattazione di secondo livello dovrà, comunque, realizzarsi salvaguardando l'unitarietà e la titolarità del momento relazionale, secondo modalità e criteri coerenti con i Protocolli del 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998, in modo da non determinare ripetitività e sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le Parti si danno altresì atto che, nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio Paritetico Nazionale di cui all'art. 6 del presente CCNL, viene prevista una attività di complessivo monitoraggio sull'andamento della contrattazione di cui alla lettera B) del presente articolo.

Art. 5 - Informazione e Consultazione.
In relazione a quanto previsto all'art. 1 del presente CCNL le Parti, nell'assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire in ambito non negoziale i comuni contenuti di conoscenza.
Il predetto sistema di informazione e consultazione si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori di seguito indicati:

A) Livello Nazionale
a) Con periodicità semestrale, non prima dei mesi di aprile e di ottobre di ciascun anno, l'Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti, una informativa sugli argomenti appresso specificati, con riferimento al personale destinatario del presente CCNL:
[…]
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico:
- revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, con particolare attenzione all'innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti,
[…]
6. tipologie e procedure delle attività in appalto;
7. distribuzione territoriale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
8. dati dell'occupazione anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
9. interventi normativi connessi al rapporto di lavoro derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo; possibilità di intervento su organismi istituzionali.
L'Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull'Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l'Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro (anche derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull'occupazione.
c) L'Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva.
In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa. La consultatone si svolgerà nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio Paritetico Nazionale previsto dall'art. 6 del presente CCNL.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall'Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla lettera b), non si darà luogo all'attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.

B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, non prima dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, l'Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all'art. 7, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
[…]
4. distribuzione regionale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
5. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
6. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza.
Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l'Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all'art. 7, lett. b) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l'Azienda intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro (anche derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull'occupazione nella regione di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione di riferimento la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede.
In relazione all'informativa di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all'art. 7, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell'informativa cui farà seguito un incontro per l'esame delle relative materie.
La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi dalla data fissata dall'Azienda per l'incontro, durante i quali non si darà luogo all'attuazione dei progetti di cui trattasi.

C) Livello di Unità Produttiva
a) Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui al livello regionale, l'Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 7, lett. a) del presente CCNL, una informativa riguardante:
[…]
3. i dati di cui all'art. 33 - lavoro straordinario - III capoverso.
Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l'Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 7 lett. a) del presente CCNL, una adeguata informativa in ordine alle materie di seguito specificate riguardanti l'Unità Produttiva qualora non abbiano costituito oggetto di informativa a livello regionale:
1. decisioni e provvedimenti che l'Azienda intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti (anche derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull'occupazione nell'Unità Produttiva di riferimento;
2. piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione, nell'Unità Produttiva di riferimento, abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. linee generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede.
In relazione all'informativa di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, la Delegazione Sindacale di cui all'art. 7, lett. a) del presente CCNL, può formulare richiesta di consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell'informativa cui farà seguito un incontro per l'esame delle relative materie.
La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi dalla data fissata dall'Azienda per l'incontro, durante i quali non si darà luogo all'attuazione dei progetti di cui trattasi.
Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale e di Unità Produttiva disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane spa fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo.
Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure.
Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punti 1 e 2, e sub b), punti 1 e 3; C) sub a), punti 1 e 2 e sub b) punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all'art. 8 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007.
Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell'ambito dell'Osservatorio Paritetico di cui all'art. 6 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull'andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L'esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione, realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra.
Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all'interno del Comitato Nazionale per le Pari Opportunità e dei Comitati Regionali per le Pari Opportunità di cui all'art. 6 del presente CCNL.
Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.

Art. 6 - Partecipazione
In coerenza con la Dichiarazione Programmatica e la Premessa al presente contratto e con l'art. 1, le Parti stipulanti assumono la partecipazione ai diversi livelli e nei diversi luoghi del sistema delle Relazioni Industriali quale metodo per il miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del clima interno, nonché per la condivisione degli obiettivi di sviluppo dell'Azienda e di prevenzione del conflitto.
In tale contesto, le Parti convengono di consolidare e sviluppare le attività dell'Osservatorio Paritetico Nazionale, dell'Ente Bilaterale per la formazione e la riqualificazione professionale, dei Comitati per le Pari Opportunità e degli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di favorire la costruzione di una consapevole partecipazione dei lavoratori ai processi di cambiamento in atto sia all'interno che all'esterno dell'Azienda, nel condiviso presupposto che l'integrazione e la collaborazione sviluppino i livelli di efficacia e di efficienza aziendali e determinino un miglioramento complessivo della qualità del lavoro.

Osservatorio paritetico nazionale
Composizione

L'Osservatorio è composto da due membri per ogni Organizzazione Sindacale stipulante e da una adeguata rappresentanza per Poste Italiane spa I componenti dell'Osservatorio restano in carica fino alla data del rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e possono essere sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Funzionamento
L'Osservatorio si riunisce due volte l'anno, di norma nei mesi di gennaio e luglio, su convocazione della Direzione aziendale. Eventuali sessioni straordinarie su tematiche specifiche possono essere attivate su richiesta della Direzione aziendale o di almeno la maggioranza dei componenti.
Sulle materie oggetto dell'Osservatorio possono essere emesse osservazioni e raccomandazioni, prevalentemente indirizzate alle parti in quanto titolari della contrattazione collettiva.
Con le osservazioni le parti assumono posizioni in merito alle tematiche trattate.
Attraverso le raccomandazioni l'Osservatorio esprime indirizzi sugli argomenti all'ordine del giorno che, pur non avendo carattere vincolante, hanno la finalità di orientare e rendere coerente razione delle parti. Le raccomandazioni sono deliberate all'unanimità e sono portate a conoscenza dell'intero personale.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Osservatorio sono a carico di Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.

Materie
L'Osservatorio svolge funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta sia in ordine allo scenario competitivo del settore, sia in ordine alle condizioni di lavoro in Italia ed all'estero.
In particolare, costituiscono oggetto di analisi:
[…]
- gli impatti derivanti dai processi di integrazione Europea sul rapporto di lavoro;
- la situazione occupazionale nel settore e le relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- lo sviluppo delle tecnologie e il loro eventuale effetto sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali e sui cicli produttivi;
[…]
- la rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alla categoria dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello Europeo, nazionale e regionale.

Iniziative
L'Osservatorio, nell'ambito delle materie di cui sopra e con particolare riferimento al mercato del lavoro, agli scenari competitivi ed alle principali esperienze dei diversi operatori postali Europei ed internazionali, può promuovere:
- convegni su tematiche economico- giuridiche che prevedano la partecipazione ed il contributo di esperti esterni;
- sessioni di work- shop finalizzati a favorire momenti di incontro tra il management aziendale e la dirigenza sindacale e ad approfondire tematiche macro sugli scenari evolutivi della Società e del settore;
- benchmarking sugli scenari Europei e sull'evoluzione dei principali operatori postali, che prevedano anche appositi momenti di verifica e confronto attraverso approfondimenti, studi e visite di realtà estere.
L'Osservatorio può deliberare la costituzione di un apposito organismo che, ferme restando le materie di cui agli assetti negoziali, abbia il compito di monitorare lo stato di realizzazione ed avanzamento dei principali progetti di sviluppo aziendali.
L'Osservatorio Paritetico Nazionale costituisce inoltre sede di consultazione a norma dell'art. 5 lettera A) del presente CCNL.

Ente bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale
I. Le Parti stipulanti, nell'intento di promuovere ed attuare iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e di riqualificazione professionale in Poste Italiane spa, convengono di sviluppare ed arricchire le attività dell'Ente Bilaterale a livello nazionale avente la finalità principale di sostenere, in materia di formazione, il dialogo sociale tra le Parti medesime.
II. Il funzionamento dell'Ente Bilaterale è disciplinato dal proprio regolamento interno.
III. Le Parti, all'interno dell'Ente Bilaterale, promuovono congiuntamente attività in tema di formazione e di riqualificazione professionale, ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 sia quanto rinveniente da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale ovvero dall'introduzione di innovazioni tecnologiche. A tal fine l'Ente Bilaterale ha, in particolare, la funzione di:
- elaborare proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici analizzandone i relativi impatti;
- promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
- promuovere ed assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in Poste Italiane spa, l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.
[…]

Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
Allo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori le Parti, considerata la rilevanza attribuita al ruolo della sicurezza sul piano della moderna organizzazione del lavoro, confermano la costituzione degli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, a livello nazionale e regionale.
Il funzionamento degli Organismi Paritetici di cui al comma che precede resta disciplinato dagli accordi tempo per tempo intervenuti tra le Parti.

Art. 7 - Delegazioni Sindacali Territoriali
I. Ai fini di quanto previsto in materia di composizione delle Delegazioni Sindacali territoriali, le Parti convengono quanto segue:
a) a livello di unità produttiva la Delegazione Sindacale è costituita da non più di 1 dirigente RSU eletto in rappresentanza di ciascuna lista che ha ottenuto seggi presso la UP, congiuntamente a non più di 1 dirigente sindacale delle strutture territoriali di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL;
b) a livello regionale la Delegazione Sindacale è costituita nel modo che segue:
- per le Regioni: Valle d'Aosta, Molise. Basilicata, Trentino Alto Adige, Umbria, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 9 dirigenti delle RSU eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;
- per le Regioni: Friuli Giulia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Liguria, Calabria, Puglia, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 12 dirigenti delle RSU eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;
- per le Regioni: E. Romagna, Veneto, Sicilia, Toscana, Campania, Piemonte, Lazio, Lombardia, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 15 dirigenti delle RSU eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;
- per la Direzione Generale Corporate, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma VII del presente CCNL, la Delegazione Sindacale è costituita dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 9 dirigenti delle RSU eletti nella unità produttiva, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti nell'unità produttiva medesima da ciascuna Organizzazione.
Al fine di consentire il dispiego dei modelli relazionali previsti dal presente CCNL, i nominativi dei componenti RSU della delegazione di cui alla precedente lettera b), verranno comunicati all'Azienda congiuntamente dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Le Parti si danno atto che il numero dei dirigenti sindacali territoriali della Delegazione Sindacale di cui alla lettera b) del presente articolo, non supererà il numero massimo di due dirigenti per ciascuna sigla firmataria del CCNL.
II. Il presente articolo costituisce ad ogni conseguente effetto parte integrante degli accordi in materia di costituzione e funzionamento delle RSU.

Capitolo II - Diritti sindacali
Art. 9 - Assemblea

Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalla RSU, nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
[…]
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell'anno di scadenza e rinnovo del CCNL.
[…]
La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell'ufficio postale con meno di 5 dipendenti.
In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell'unità produttiva nella quale si svolge l'assemblea, l'elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l'indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell'unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.

Art. 13 - Diritto di affissione
La Società colloca all'interno dei luoghi di lavoro, ed in ambienti accessibili a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle Rappresentanze sindacali per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili dei medesimi organismi sindacali.
I contenuti dell'informazione dovranno riguardare la materia sindacale e del rapporto di lavoro e devono rispettare le disposizioni di legge generali sulla stampa.
[…]
Dichiarazione a verbale
[…]
Le Parti, inoltre, in riferimento all'esercizio del diritto di affissione per i lavoratori che svolgono la loro attività nella forma del telelavoro, convengono di istituire, nell'ambito dell'Osservatorio Paritetico Nazionale di cui all'art. 6 del presente CCNL, una Commissione di studio finalizzata ad analizzare condizioni di fattibilità ed attuazione, in via sperimentale, di modalità di divulgazione delle comunicazioni di carattere sindacale attraverso l'utilizzo del sistema telematico di bacheca informatica.
La Commissione, all'esito delle analisi effettuate, potrà valutare l'eventuale estendibilità, anche in via sperimentale, delle soluzioni individuate pure in ulteriori ambiti organizzativi aziendali.
Nota a verbale
In considerazione delle importanti modifiche organizzative intervenute nelle strutture aziendali, l'Azienda effettuerà un monitoraggio sulla presenza e disponibilità degli albi di affissione nei luoghi di lavoro.

Art. 14 - Attività sindacale
Lo svolgimento dell'attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi coerenti con le prerogative sindacali necessarie a garantire la massima informazione dei lavoratori e nel rispetto della normativa vigente, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale e senza venir meno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa.
I dirigenti delle RSU, nonché i dirigenti nazionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL potranno accedere, durante l'orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa nell'ambito dell'Unità Produttiva, nel rispetto di modalità che non pregiudichino l'ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società stessa.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che, con riferimento al secondo comma del vigente articolo, individueranno, entro il 31 dicembre 2007, in un apposito regolamento le specifiche modalità di accesso ai differenti luoghi di lavoro

Art. 17 - Diritti sindacali dei Telelavoratori
In relazione a quanto previsto al comma 13 dell'art. 30 del presente contratto, ai dipendenti che svolgono la propria prestazione nella forma del telelavoro, verrà assicurata la piena partecipazione alle attività ed alle iniziative di natura sindacale svolte in Azienda, garantendo le comunicazioni con i rappresentanti dei lavoratori.
In particolare, sarà assicurata ai telelavoratori:
- l'informazione in merito alle comunicazioni di carattere sindacale fornite dalle Rappresentanze sindacali unitarie e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti. Le predette comunicazioni, in fase di prima applicazione, verranno effettuate a cura delle strutture aziendali mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici e secondo modalità condivise tra le Parti;
- la partecipazione alle assemblee indette nell'unità produttiva di appartenenza. A tal riguardo, l'unità produttiva di appartenenza del telelavoratore verrà precisata sin dall'inizio in sede di perfezionamento dell'accordo individuale, in coerenza con gli accordi che verranno definiti tra le Parti in merito all'attivazione di specifici progetti di telelavoro;
- i telelavoratori saranno inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori assicurando loro le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità (elettorato attivo e passivo) alle elezioni per tutte le istanze rappresentative dei lavoratori.

Art. 18 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
A) Controversie collettive.

Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.
È esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la Legge n. 223 del 1991.
Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A) , ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art. 2, lett. A), del presente CCNL.

B) Conflitti di lavoro
1) Livello di unità produttiva.

Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una unità produttiva, la RSU interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del Sindacato, darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell'unità produttiva, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con i richiedenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti, si darà luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a livello regionale, secondo una procedura che si articolerà e concluderà nei tempi e modi previsti dai commi I, II e III del presente punto 1).
Ai fini della presente procedura la Delegazione Sindacale resta individuata come indicato nell'art. 7 al presente CCNL.
La procedura, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa decorsi quindici giorni dal suo avvio.
Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.

2) Livello regionale
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più unità produttive di una stessa regione, ciascuna RSU interessata, unitamente alle competenti strutture territoriali del Sindacato, darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura RU di regione dell'Azienda, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con i richiedenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti la procedura si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ai fini della presente procedura la Delegazione Sindacale a livello regionale resta individuata come indicato nell'art. 7 del presente CCNL.

3) Livello nazionale
Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Umane chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di "procedure di raffreddamento e di conciliazione" di cui alla Legge n. 83 del 2000.

Capitolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione

[…]
IV. All'atto dell'assunzione al lavoratore viene consegnata tutta la documentazione essenziale ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro - ivi compresa quella in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/1994 - moduli informativi relativi alla Previdenza Integrativa e quelli utili alla scelta relativa alla destinazione del TFR.
V. Ai fini dell'assunzione il dipendente deve presentare i seguenti documenti:
[…]
- certificato medico non anteriore a tre mesi dal quale risulti l'idoneità al lavoro rilasciato dall'ASL territoriale ovvero dal medico competente nei casi previsti dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche.
[…]

Art. 21 - Classificazione del personale
Commissione Paritetica per la Classificazione Professionale

[…]
La Commissione proseguirà inoltre nell'attività di osservazione e studi sull'evoluzione delle professionalità esistenti all'interno delle aziende, anche attraverso progetti ed analisi comparate sui principali scenari di riferimento.
Infine, nell'ambito delle proprie competenze, la Commissione - in coerenza con la nascita dei nuovi progetti sperimentali e dei processi di innovazione tecnologica/organizzativa - potrà formulare proposte per favorire l'avvio di progetti formativi inerenti lo sviluppo e l'evoluzione delle figure professionali.

Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
[…]
VII. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di lavoro a tempo determinato è vietato:
[…]
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.
VIII. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno - in tempo utile, anche al fine di prevenire rischi connessi al lavoro svolto - di interventi informativi/formativi, in materia di sicurezza nonché relativi al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.
[…]
X. L'Azienda informerà le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, sia a livello nazionale che territoriale, in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente CCNL.
[…]

Art. 26 - Apprendistato Professionalizzante
Assunzione

[…]
II. Il rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza con la presente disciplina contrattuale, finalizzata all'accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell'assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
III. Nel contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo di prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la qualifica da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso di apprendistato, nonché il relativo trattamento economico.
[…]

Limiti di età
I. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Trattamento normativo
I. L'apprendista ha diritto nel periodo dell'apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale compie il tirocinio, ivi comprese in particolare le previsioni in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e ferie.
Restano confermati i divieti e le limitazioni previsti dalla legislazione vigente.
[…]

Formazione
I. Le Parti condividono la necessità di valorizzare la formazione svolta all'interno dell'impresa anche attraverso verifiche che tengano conto delle esigenze di adeguamento rispetto alle regolamentazioni regionali.

Contenuti della Formazione Formale
I. Per formazione formale deve intendersi la formazione prevista da un programma preventivamente definito ed accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del Tutor.
II. Il percorso formativo dell'apprendista, definito nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con la qualifica di destinazione e la professionalità posseduta, è strutturato nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) l'impegno formativo dell'apprendista si articola in 120 ore annue di formazione formale, interna o esterna all'Azienda, destinate all'acquisizione di competenze di base e tecnico- professionali.
b) La formazione potrà essere erogata, fino ad un massimo dell'80% del monte ore complessivo, all'interno dell'Azienda o presso altra struttura di riferimento sempre che sia assicurata la disponibilità di locali idonei alla finalità formativa, la presenza di risorse umane in grado di trasferire competenze e l'affrancamento di un tutor. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning o on the job nella misura massima del 50%.
III. Le ore di formazione formale, nei limiti sopra detti, sono comprese nell'orario normale di lavoro.
IV. Le attività formative, in relazione alla qualificazione da conseguire, comprenderanno i seguenti contenuti rispetto ai quali potranno anche essere definiti, in sede di Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, eventuali adeguamenti e integrazioni:
[…]
d. prevenzione e sicurezza sul lavoro;
[…]
g. conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro;
h. conoscenza ed utilizzazione di strumenti e tecnologie di lavoro anche con riferimento all'area informatica;
i. conoscenza ed utilizzazione di misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
[…]
V. Le ore dedicate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro saranno erogate all'inizio del rapporto di lavoro.
VI. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile. La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata sul "Libretto Formativo del cittadino" sulla base di un'attestazione dell'Azienda che tenga conto delle esperienze maturate nell'intero periodo di apprendistato.

Impresa Formativa
I. Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è espressa, oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di Tutor, dalla capacità dell'Azienda stessa di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, interventi formativi.
In particolare tale capacità deriva:
- quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in Azienda o in aziende del gruppo di locali idonei;
- quanto alla formazione teorica e/o on the job, dalla presenza in Azienda o in aziende del gruppo di formatori interni, con esperienza o titoli di studio adeguati ed in grado di trasferire competenze.

Tutor
I. È prevista, in coerenza con quanto stabilito dal D. M. 28/02/2000, la nomina di un Tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. In particolare nell'ambito dell'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale sarà curata la predisposizione di un apposito modulo formativo finalizzato a trasferire la conoscenza del contesto normativo di riferimento e delle metodologie.
Ciascun Tutor non potrà affiancare più di cinque apprendisti.

Informativa
I. La Società, nell'ambito degli incontri previsti all'art. 5 del vigente CCNL, informerà le OO.SS. stipulanti il CCNL, la Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero le Rappresentanze Aziendali, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante e delle relative attività formative.

Dichiarazione a verbale
Le Parti, al fine di agevolare la piena operatività del contratto di apprendistato professionalizzante, si impegnano ad individuare, entro il 31 dicembre 2007, nell'ambito dei lavori dell'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, i profili formativi di riferimento in coerenza con gli indirizzi e le linee guida sopra definite, nonché tenendo conto anche di quanto previsto nel Repertorio delle Professioni istituito presso il Ministero del Lavoro.
Contestualmente, sarà cura dell'Ente Bilaterale definire competenze e modalità per pervenire ad intese con le Regioni e le Province autonome, atte a garantire la coerenza e l'omogeneità della suddetta regolamentazione rispetto a quanto definito in materia di profili formativi dai soggetti competenti per legge.

Art. 28 - Contratto di somministrazione a tempo determinato
I. La Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
[…]
IV. L'Azienda provvederà a comunicare alle OO.SS. stipulanti il CCNL, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Aziendali:
- il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
- ogni dodici mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
V. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.
VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita - anche in relazione ad eventuali rischi connessi - la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario.
VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l'esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL.
VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano di effettuare un monitoraggio periodico in ordine all'applicazione dell'istituto anche in relazione alle eventuali evoluzioni legislative che dovessero intervenire sulla materia, al fine di apportare i conseguenti adeguamenti.

Art. 29 - Contratto di Inserimento Lavorativo
[…]
III. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[…]
V. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore, in coerenza con quanto previsto dal presente CCNL, e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
VI. Nel progetto verranno indicati:
[…]
- la durata e le modalità della formazione.
[…]
IX. Il progetto deve prevedere una formazione teorica minima di 16 ore, tetto eventualmente ampliabile in relazione a valutazioni di opportunità in merito alle modalità di erogazione della formazione aziendale e ad eventuali proposte/percorsi formativi individuati da parte dell'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
X. La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata sul "libretto formativo del cittadino".
[…]
XVII. L'Azienda informerà le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, sia a livello nazionale che territoriale, in merito ai contratti di inserimento lavorativo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente CCNL.

Art. 30 - Telelavoro
Le Parti, nel richiamarsi all'Accordo Interconfederale sottoscritto in data 9 giugno 2004 per il recepimento dell'Accordo Quadro Europeo sul telelavoro, concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di flessibilità organizzativa e di produttività dell'Azienda, coniugandole con la vita sociale e familiare dei lavoratori in relazione al contesto ambientale nonché alle condizioni territoriali ed alle esigenze di mobilità.
Il telelavoro viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei lavoratori disabili e dei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di lunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Le Parti convengono pertanto, che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita priorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di telelavoro.
Il telelavoro, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce una forma di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il prevalente utilizzo di strumenti telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale.
Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, secondo modalità logistico- operative riconducibili alle seguenti tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente presso il proprio domicilio;
- telelavoro da remoto, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali;
- telelavoro mobile, nei casi in cui l'attività viene resa prevalentemente all'esterno della struttura aziendale di appartenenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa.
Le differenti modalità di esecuzione dell'attività lavorativa non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato dal presente CCNL.
[…]
L'attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione, alla pianificazione del lavoro, ed alle ulteriori occasioni di integrazione e comunicazione diretta all'interno della struttura di appartenenza.
[…]
Ai dipendenti che svolgono prestazioni di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che operano in Azienda.
[…]
Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il profilo professionale di appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi formativi e di comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di prestazione.
Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
[…]
Sin dall'avvio del primo progetto sarà costituito un Osservatorio Paritetico con il compito di monitorare e valutare i risultati dei progetti applicati al termine della fase di sperimentazione degli stessi, anche al fine di verificarne gli effetti sulle condizioni personali e professionali del lavoratore.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio Paritetico saranno oggetto di confronto tra le Parti, che valuteranno eventuali interventi di adeguamento dell'istituto.
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono di realizzare, entro il mese di dicembre 2007, incontri finalizzati all'avvio di progetti di attuazione del telelavoro.

Art. 31 - Orario di lavoro
I. Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale utilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.
II. L'orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive.
Conseguentemente, in tale ambito, fatto salvo quanto definito tra le Parti in relazione alle esigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure professionali, l'orario giornaliero è, di norma, rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.
[…]
VI. L'orario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al sabato.
VII. L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un intervallo da 30 a 60 minuti in relazione alle esigenze di servizio che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo; in questa tipologia di orario il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide con il sabato. La determinazione della durata di detto intervallo oltre i 30 minuti ed entro il limite di 60 minuti, formerà oggetto di confronto con la delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell'incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
VIII. Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli interessati. Detta soluzione, ove impegni un arco temporale superiore a 30 giorni, formerà oggetto di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell'incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
IX. Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a undici ore consecutive ogni ventiquattro ore.
Per esigenze legate all'articolazione di lavoro su turni, le Parti, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, potranno stabilire durate inferiori di riposo giornaliero, fino ad un minimo di otto ore consecutive, ferma restando la misura minima di undici ore medie nell'arco del mese.
[…]

Art. 32 - Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità
I. Orario a turno unico

Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio, il personale può essere chiamato ad osservare in via alternativa:
a) orario sfalsato:
anticipando o posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera e correlativamente anticipando e posticipando il termine della stessa, fino ad un massimo di due ore rispetto al normale orario di lavoro;
b) orario spezzato:
è attuato nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato in 5 giorni; la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori, con un intervallo giornaliero pari ad almeno un'ora e non superiore a due ore.
Prima di dare attuazione ai regimi sub a) e b) i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 7, nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL.

II. Orario su turni
Si considera lavoratore turnista colui che normalmente effettua la sua prestazione lavorativa in qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro (anche a squadre) in base al quale diversi lavoratori sono successivamente occupati negli stessi posti di lavoro secondo un determinato ciclo (compreso quello rotativo).
In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e della correlata necessità di garantire i prefissati standard di qualità, può essere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) articolazione dell'orario di lavoro su due o più turni giornalieri, la cui durata non può superare le 8 ore;
b) possibilità di istituire e modificare turni per periodi non superiori ad un mese ed a fronte di particolari esigenze, sentita la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'ad. 7 del presente CCNL;
c) attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai flussi di traffico, sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro che la composizione degli stessi;
d) determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di un arco temporale di più settimane fino ad un massimo di 1 mese, fermo restando il limite di 36 ore settimanali. In tal caso il superamento del limite del normale orario contrattuale settimanale di 36 ore non dà luogo a compenso per lavoro straordinario purché mediamente, nel periodo di riferimento, il limite stesso venga rispettato. Ove ciò non si verifichi, eventuali differenze in più o in meno, daranno luogo ai trattamenti contrattualmente previsti. Prima di dare attuazione a detto regime, i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 7 nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL. Ove tale regime di orario riguardi, per ragioni contingenti legate all'operatività del servizio, un periodo di applicazione contenuto nel limite di un mese, detta procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di fissazione dell'incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni;
[…]
f) la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le ipotesi in cui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti, obblighi e divieti previsti dalla legge;
g) in relazione a sopravvenute esigenze operative di carattere straordinario, la variazione del turno giornaliero assegnato nonché lo spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale verranno comunicati al lavoratore con un preavviso di 48 ore;
h) i casi di limitazione e di esclusione dal turno notturno verranno regolati dalla legislazione vigente;
i) in ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale da favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.
In tutti i casi di lavoro a turno, il personale del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro soltanto quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

III. Flessibilità Multiperiodale
1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative, commerciali e produttive programmabili, tali da comportare una variazione d'intensità dell'attività lavorativa, con accordo tra le Parti, nell'ambito del secondo livello di contrattazione, potranno essere introdotte forme di flessibilità multiperiodale in cui la durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 31 del presente CCNL, può risultare anche da una media plurisettimanale in un arco temporale di quattro mesi.
In tali casi, l'orario di lavoro sarà distribuito in maniera tale da non superare le 9 ore giornaliere e le 42 ore settimanali nei periodi di maggior lavoro e da non risultare inferiore a 4 ore giornaliere e 30 ore settimanali nei periodi di prestazioni ridotte.
Tale orario di lavoro rappresenta normale orario di lavoro purché venga rispettata la media nei termini suddetti.
Le Parti concordano che durante i periodi di flessibilità multiperiodale al lavoratore interessato non saranno richieste prestazioni di lavoro straordinario.
2. Nell'ambito degli accordi di cui sopra, saranno definiti gli specifici trattamenti connessi alla realizzazione delle forme di flessibilità multiperiodale ivi comprese le modalità di programmazione e fruizione delle ferie; sarà inoltre valutata l'esistenza di particolari condizioni di disagio di natura personale e familiare delle quali tenere conto nell'attivazione di regimi di orario multiperiodale.
[…]
4. Fermo restando la definizione delle articolazioni orarie multiperiodali nell'ambito dei richiamati accordi, l'Azienda comunicherà ai lavoratori interessati con anticipo non inferiore a 15 giorni la suddetta articolazione oraria per l'intero periodo considerato. Eventuali modifiche dovranno essere concordate con l'interessato.
5. L'osservanza dei turni di lavoro in regime di orario multiperiodale è dovuta da parte di tutto il personale interessato, fatti salvi comprovati impedimenti.
[…]
7. Forme di flessibilità multiperiodale non potranno essere attivate nei confronti di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, per i quali trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 25 del presente CCNL.

Art. 33 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
I. Il personale, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, non può esimersi, salvo dichiarato e oggettivo motivo di impedimento, dall'effettuare lavoro straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto dalla Società.
[…]

Lavoro straordinario
[…]
II. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea.
III. Fermi restando i limiti di legge vigenti in materia di lavoro straordinario, viene fissato un limite massimo complessivo di 250 ore annue per ciascun lavoratore. Detti limiti, anche in analogia con quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere superati quando sussistano eccezionali esigenze tecnico- produttive e/o nei casi di forza maggiore.
In caso di superamento non occasionale del citato limite massimo, le misure, idonee a garantirne il relativo contenimento, saranno oggetto di confronto tra la Direzione dell'unità produttiva interessata e le RSU competenti alle quali saranno semestralmente forniti i dati del lavoro straordinario effettuato nell'unità produttiva medesima.
IV. Il lavoratore chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie deve esserne informato almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro e, compatibilmente con le esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza soluzione di continuità con il lavoro ordinario.
[…]
VI. Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.
VII. I dati relativi al lavoro straordinario, aggregati a livello nazionale e disaggregati a livello regionale, formeranno oggetto di analisi ed approfondimenti a livello nazionale e regionale con cadenza semestrale.

Lavoro festivo
[…]
III. Per il lavoro straordinario pari ad almeno 4 ore prestato nelle festività infrasettimanali il dipendente può scegliere, in luogo del compenso straordinario, di fruire di un giorno di riposo compensativo.

Lavoro notturno
[…]
Il limite delle 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni è calcolato come media nelle ventiquattro ore.
Il divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale. La non obbligatorietà del lavoro notturno, prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per:
- lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, lavoratore padre convivente con la stessa;
- lavoratrice o lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni; riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.
Ai sensi delle previsioni legislative di cui agii articoli 14 e 15 del D.lgs 66/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese del datore di lavoro viene effettuata la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni - per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente - attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.

Art. 34 - Conto ore individuale
I. Le Parti si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono di demandare ad accordi specifici di secondo livello, che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori di riferimento, la definizione della disciplina di dettaglio e delle modalità applicative dell'istituto.
II. Gli accordi di secondo livello dovranno essere definiti sulla base dei criteri di carattere generale di seguito enunciati:
- per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 10 ore delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, che sono pertanto soggette al recupero in forma specifica;
- per il lavoratore che esprima la volontà di optare per il meccanismo del conto ore individuale è previsto il diritto al recupero delle ore effettuate oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di ulteriori 110 ore annue;
- l'opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l'anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi. Ulteriori cadenze di esercizio dell'opzione potranno essere fissate dalla contrattazione di secondo livello;
- parimenti nell'ambito del secondo livello di contrattazione saranno definite le modalità di recupero delle ore che confluiscono nel conto ore individuale;
[…]

Art. 35 - Reperibilità
I. La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, fuori dal normale orario di lavoro e ferma restando l'osservanza del riposo settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità.
[…]
III. Per l'individuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà a predisporre opportune turnazioni che favoriscano la più ampia rotazione del personale interessato, fatta salva la possibilità, nell'ambito dei lavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro che abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.
[…]

Art. 38 - Ferie
[…]
X. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno […]

Art. 39 - Giorni festivi
[…]
IV. I lavoratori che effettuino prestazioni lavorative nel normale giorno di riposo settimanale per almeno 4 ore, hanno diritto ad un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso di cui al precedente comma III.
[…]

Art. 45 - Tutela della maternità e della paternità
Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità e della paternità.

Congedo di maternità e paternità
I. Fermo restando il periodo di congedo di maternità, riconosciuto durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre successivi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
II. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
[…]

Norme finali
VIII. L'Azienda garantisce la tutela della lavoratrice madre, che abbia informato il datore di lavoro del proprio stato, in conformità alle previsioni di legge in materia con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo II "Tutela della salute della lavoratrice" del Testo Unico, alle previsioni del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e al documento di Valutazione dei Rischi. Per i periodi in cui vigono le tutele, è vietato adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui si evidenziano:
- i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro (All. A lettera G) Testo Unico);
- i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro (All. A lettera O) Testo Unico).
Per i periodi per i quali è previsto il divieto la lavoratrice è addetta ad altre mansioni, così come nei casi in cui i Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
Ferme restando le lavorazioni vietate di cui agli allegati A e B Testo Unico, il datore di lavoro è tenuto, nell'ambito e agli effetti del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, a valutare i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, con particolare riferimento ai processi o alle condizioni di lavoro di cui all'Allegato C Testo Unico, nel cui ambito si segnalano:
- movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari (All. C lettera B) Testo Unico);
- movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica ed altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici (All. C lettera G) Testo Unico).
Nel caso in cui i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie, quali la variazione temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro, al fine di evitare l'esposizione ai rischi derivanti dall'ambiente di lavoro.
IX. Qualora durante l'assenza per congedo di maternità o paternità della lavoratrice o del lavoratore, l'unita presso la quale prestava servizio abbia subito modifiche strutturali di carattere organizzativo, la Società, anche in conformità con quanto previsto dall'art. 56 del Testo Unico, provvederà a collocare l'interessato, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nell'unità più vicina e, ove necessario, a realizzare interventi formativi finalizzati al reinserimento del dipendente.
X. Per quanto riguarda le altre disposizioni in materia di riposi, permessi e congedi, parto plurimo, adozioni e affidamenti, divieto di discriminazione, recesso dal rapporto di lavoro, anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto e quant'altro non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente a quanto previsto dal Testo Unico.
[…]

Art. 46 - Tutela dei portatori di handicap
I. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art, 33 della Legge medesima come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 151 del 2001 ed ai commi 3, 5 e 6, dagli art. 19 e 20 della Legge n. 53/2000.
II. I permessi mensili di cui all'art. 33, terzo comma, della citata Legge possono essere fruiti in forma oraria (razionata, nella misura di 18 ore mensili - successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, dalla lavoratrice madre o, in alternativa, dal lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché da colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado preventivamente concordate con il datore di lavoro.
III. La modalità di fruizione, continuativa o frazionata a giorni o ad ore, dei permessi di cui all'art. 33, della L. 104/92, deve essere comunicata per iscritto all'Azienda unitamente al calendario delle giornate/ore di permesso entro il mese precedente a quello di utilizzo. È consentita la variazione, nell'ambito dello stesso mese, della modalità o del calendario di fruizione dei permessi per sopravvenute esigenze preventivamente e tempestivamente comunicate alla Società.
IV. A livello regionale saranno individuate ed intraprese le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, a migliorare l'accesso, l'agibilità e la vivibilità dei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori diversamente abili.
Dichiarazione a verbale
In relazione ai criteri adottati in merito all'accertamento dei requisiti della continuità ed esclusività, l'Azienda terrà conto delle disposizioni amministrative intervenute nel maggio 2007, nonché di eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Le Parti, inoltre, si impegnano a seguire e monitorare l'evoluzione legislativa in materia di tutela dell'handicap al fine di individuare gli interventi che si rendessero necessari.

Art. 49 - Igiene e sicurezza sul lavoro
La Società riconosce la priorità della tutela della Salute dei lavoratori e dell'Igiene e Sicurezza del Lavoro all'interno dei processi produttivi.
A tal fine, la Società - in virtù delle norme vigenti in materia, nonché di quelle derivanti dalla regolamentazione Europea - adotterà, anche attraverso il contributo dei soggetti normativamente preposti nonché l'apporto degli Organismi Paritetici previsti in materia dal presente CCNL e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, particolari misure atte a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti e a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ivi ricomprendendo la Direttiva CEE n. 89/391 del 12/6/1989.
In materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro, l'Azienda conferma e rinnova la propria attenzione ed impegno a favore del miglioramento continuo del Sistema di Prevenzione, al fine di diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione delle strutture aziendali nel processo di evoluzione della materia.
In tal senso, le Parti ribadiscono che la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce obiettivo condiviso dall'Azienda e dai lavoratori.
Coerentemente con tale obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, i medici competenti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), gli Organismi Paritetici previsti dal presente CCNL collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare e ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro.
La Società tutelerà - in modo specifico ed in coerenza con le specifiche disposizioni legislative sul tema - la salute delle lavoratrici madri, secondo quanto previsto dalla disciplina legislativa vigente, anche segnatamente in materia di lavoro notturno; durante il periodo di gestazione, la Società eviterà di adibire le medesime ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, assicurando altresì il rispetto della normativa vigente in materia di uso dei videoterminali.
Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la Salute e l'Integrità psicofisica dei lavoratori, la Società, nel rispetto delle previsioni di legge - in particolare dell'art. 4 D.Lgs. 19 settembre 1994, n, 626 - provvederà, tra l'altro, a:
- predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive e controlli periodici secondo la normativa vigente;
- fornire tutte le indicazioni atte ad un efficace prevenzione attuando interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio;
- assicurare idonee iniziative per mantenere l'igiene industriale negli ambienti di lavoro;
- attivare tutte le iniziative necessarie finalizzate a migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali ed alle visite sanitarie sui lavoratori;
- assicurare il rispetto dei principi ergonomici nella concezione delle postazioni di lavoro;
- fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività della Società, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale nonché sulle disposizioni aziendali adottate in materia;
- garantire, durante l'orario di lavoro e senza oneri a carico dei dipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e di salute secondo le previsioni di cui alla normativa vigente;
- nel confermare i sistemi di pronta assistenza medica precedentemente previsti, l'Azienda garantirà altresì, anche attraverso specifiche convenzioni, il servizio di soccorso medico d'urgenza in favore dei dipendenti.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94, i lavoratori avranno cura della propria sicurezza e salute, come anche di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla formazione ed istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In tale contesto i lavoratori:
- osserveranno le disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi responsabili ai fini della protezione collettiva e individuale;
- si sottoporranno ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- utilizzeranno correttamente gli strumenti, i mezzi di trasporto, i macchinari, le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro di competenza, nonché i dispositivi di sicurezza (compresi quelli protettivi) forniti dall'Impresa in dotazione personale, curandone la corretta conservazione;
- segnaleranno immediatamente ai responsabili le inefficienze degli strumenti, mezzi di trasporto, macchinari, apparecchiature ed altre attrezzature di lavoro in dotazione, nonché dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese eventuali possibili altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi - in caso d'urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità - per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia al RLS.
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono che, entro la fine del 2007, verranno regolamentate con specifico accordo le attribuzioni degli Organismi Paritetici di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la procedura riguardante la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza coerentemente con l'articolazione organizzativa del datore di lavoro.

Art. 50 - Lavori usuranti
Ferma restando la normativa vigente in materia di lavori usuranti, le Parti si impegnano ad analizzare eventuali aspetti ad essa collegati, nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio Paritetico Nazionale di cui all'art. 6 del presente CCNL, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 51 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
[…]
II. In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore ha l'obbligo di darne immediata notizia al proprio responsabile.
III. Nel caso in cui l'infortunio si verifichi al di fuori dei locali della Società, nello svolgimento delle attività cui il lavoratore è preposto, la denuncia deve essere presentata presso il più vicino pronto soccorso.
[…]

Art. 52 - Indumenti di lavoro
I. La Società richiede ai lavoratori, in relazione a specifiche attività lavorative, di indossare indumenti ed oggetti di vestiario forniti dalla stessa, secondo modalità definite in apposito regolamento aziendale.
II. Per quanto riguarda l'utilizzo di specifici indumenti di lavoro, funzionali a garantire la tutela del lavoratore nell'espletamento della propria attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 53 - Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori
I. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi ove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme di legge.
II. Sia la Società che i lavoratori devono adottare nei reciproci rapporti comportamenti coerenti con il pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
III. Al fine di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività ed allo scopo di evitare, in particolare, comportamenti, anche a connotazione sessuale, che possano indurre disagi di natura psicologica e morale, lesivi della dignità della persona o in contrasto con il regolare svolgimento del rapporto di lavoro, in vista di una compiuta legislazione in materia, verranno comunque assicurati comportamenti coerenti con i principi enunciati nelle Direttive e nelle Raccomandazioni dell'Unione Europea nonché con gli orientamenti contenuti nell'Accordo Quadro tra i Partners Sociali Europei in materia di molestie e violenza sul luogo di lavoro del 15 dicembre 2006 (ufficializzato il 26 aprile 2007).
IV. Allo scopo di prevenire e rimuovere ogni comportamento teso a discriminare il lavoratore nel proprio "status" e nella dignità ed integrità della persona, con particolare attenzione alle situazioni di disagio provocate al lavoratore dall'ambiente di lavoro che possano pregiudicarne la personalità morale e l'equilibrio psicologico, in coerenza con le linee guida definite nel Protocollo d'Intesa sulla Responsabilità Sociale, le Parti si impegnano in particolare a:
- seguire l'evoluzione della legislazione comunitaria e nazionale di riferimento;
- avviare iniziative di analisi e verifica delle tematiche sopra evidenziate;
- formulare eventuali proposte di azioni positive sulla base delle risultanze delle iniziative di cui al precedente alinea;
- adottare misure di sensibilizzazione volte ad incidere sul sistema sociale interno e migliorare le relazioni interpersonali per il benessere dei dipendenti nell'ambiente di lavoro;
- promuovere nei confronti del personale di Poste Italiane, nel contesto di cui all'alinea che precede, l'adozione di adeguate iniziative di informazione e formazione.
V. Nel quadro del sistema di partecipazione definito all'art. 6 del presente CCNL, le azioni di cui al comma che precede verranno definite anche nell'ambito del Comitato Nazionale per le Pari Opportunità, dell'Ente Bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale, dell'Osservatorio Paritetico Nazionale, nonché dell'Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 54 - Doveri del dipendente
Il dipendente é tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del codice civile, deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli;
[…]
e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela una condotta improntata a principi di correttezza e trasparenza, non attendere ad occupazioni estranee al servizio nonché astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti ed automezzi a lui affidati;
[…]
h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali della Società da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 56 - Codice disciplinare
I. Si applicano le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o dell'ammonizione scritta al lavoratore che:
a) non osservi le disposizioni di servizio;
b) non rispetti l'orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle presenze; si trattenga oltre l'orario di lavoro senza autorizzazione e senza giusto motivo nei locali di lavoro;
[…]
d) esegua la prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
e) non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l'uso o se ne avvalga abusivamente;
f) tenga un comportamento scorretto durante l'orario di servizio, nei locali di lavoro o in situazioni connesse alla attività lavorativa (es. mensa);
g) si presenti al lavoro o si trovi durante l'orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
h) non osservi le norme antinfortunistiche portate a sua conoscenza in assenza di situazioni oggettive di pericolo.
II. Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione:
a) per recidiva entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
III. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione fino a quattro giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
e) per inosservanza di doveri previsti da leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
[…]
IV. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
c) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
[…]
f) per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
i) per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona anche in ragione della condizione sessuale;
j) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
[…]
Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo;
b) per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere ed a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell'art. 47;
c) per irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi, o anche con gravi danni alle persone;
[…]
g) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio.
VI. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
[…]
c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
[…]
Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione, verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 55 del presente CCNL facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'art. 54 del medesimo CCNL e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai criteri di correlazione.

Capitolo IV - Trattamento economico
Art. 69 - Indennità portalettere

Ai lavoratori che svolgono attività di portalettere, è attribuita, esclusivamente in ragione della particolare onerosità connessa alla natura della prestazione, una specifica indennità nella misura lorda giornaliera di 0,58 Euro.
Tale indennità viene percepita per ogni giornata di effettivo servizio.

Art. 71 - Indennità per servizi viaggianti
[…]
VIII. Al personale chiamato ad operare sottobordo degli aerei per almeno due ore al giorno, per effettuare la movimentazione dei dispacci postali in pista, compete l'importo giornaliero di 6,20 Euro.
[…]

Capitolo V - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 76 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme del presente contratto, può avvenire:
[…]
d) per invalidità totale e permanente;
[…]

Art. 77 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica
I. Il dipendente di cui sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'inidoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate in base al livello di inquadramento di appartenenza, può essere licenziato, con preavviso o con il pagamento dell'indennità sostitutiva, nel rispetto di quanto previsto ai commi che seguono.
II. Prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica la Società si impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano di impiegare il lavoratore in altre mansioni del livello di inquadramento di appartenenza, compatibilmente con le relative condizioni di inidoneità, presso la sede di lavoro più vicina in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
III. In subordine, la Società si impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano l'impiego dell'interessato, ad ogni conseguente effetto, in mansioni del livello di inquadramento inferiore, anche in deroga a quanto disposto nell'art. 2103 codice civile, presso una sede di lavoro collocata preferibilmente nell'ambito del Comune o della Provincia, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.
IV. Nei casi di cui ai commi II e III che precedono, il personale interessato, ove necessario, sarà avviato a specifici interventi formativi.
V. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti che versano in una delle condizioni di seguito descritte:
- vittime di infortuni sul lavoro accertati dall'Inail;
- affetti da malattie professionali riconosciute dagli organi competenti;
- personale invalido assunto in applicazione delle leggi n. 482/68 e n. 68/99 e che abbia subito un aggravamento dell'invalidità;
- affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all'art. 43, comma I, del presente CCNL.

Disposizioni finali
Art. 83 - Formazione

Le Parti considerano determinante l'impegno in materia di formazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse umane e, attraverso questa, al potenziamento delle competenze dell'Azienda e della propria competitività, al fine di creare un circolo virtuoso di ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali.
La formazione pertanto:
- concorre alla crescita ed all'arricchimento - personale e professionale
- delle risorse umane, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato;
- costituisce lo strumento essenziale per il miglioramento e la tutela della occupabilità;
- assume ruolo determinante rispetto alle esigenze di sviluppo della cultura d'impresa in termini di responsabilizzazione, partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori sui risultati e di miglioramento complessivo del clima aziendale;
- rappresenta un aspetto strategico per sostenere la realizzazione delle trasformazioni in atto nel sistema di riferimento.
L'Azienda punta a favorire un ampio accesso alle opportunità formative da parte di tutta la popolazione aziendale attraverso attività di addestramento, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione - per mezzo dei consueti meccanismi di apprendimento tradizionali (quali ad esempio seminari, formazione in aula, ecc. ) nonché di strumenti alternativi, privilegiando la formazione a distanza rispetto a forme di auto apprendimento - distinguendo, con riguardo all'articolazione del personale, la formazione di base dalla formazione specifica e dalla riqualificazione.
Nella realizzazione degli interventi formativi e di sviluppo professionale di cui ai commi precedenti, saranno valorizzate le proposte e gli interventi assunti dall'Ente Bilaterale, valutando - ove necessario - il possesso di conoscenze professionali specifiche, con particolare riferimento ad iniziative di alto contenuto specialistico.
In presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie capacità/competenze, sarà favorito lo sviluppo professionale delle risorse interne alla Società.
Le Parti si danno atto che sono fatte salve le discipline specifiche in materia di formazione previste in relazione a singoli istituti.

Art. 84 - Durata e applicazione
[…]
IV. Nel caso in cui sorgano controversie in ordine alla interpretazione di clausole contenute nel presente CCNL, le Parti si incontrano, a richiesta della Società ovvero di una o più delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti, per ricercare soluzioni condivise in ordine al significato della clausola controversa. L'eventuale accordo raggiunto vale come interpretazione della stessa.
V. Ai fini dell'applicazione del presente contratto si intende:
- per unità produttiva e rappresentanze sindacali unitarie, salvo diverse specificazioni contenute nel presente CCNL, quelle previste dai relativi accordi definiti tra le Parti;
- per Organizzazioni Sindacali stipulanti, ovvero Parti stipulanti, quelle Organizzazioni Sindacali che hanno stipulato il presente CCNL.
[…]

Allegati
Allegato 1 Verbale di Accordo15 settembre 2006
Uffici postali
1. Organico e Sportellizzazioni
[…]
A tal proposito viene istituita a livello Centrale un'apposita Commissione Tecnica i cui lavori prenderanno inizio dal prossimo mese di ottobre.
Le risultanze di tali approfondimenti saranno oggetto di confronto a livello regionale anche al fine di garantire un'ottimale perequazione delle risorse a livello territoriale.
Infine, con riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, le Parti si danno atto che, entro dicembre 2006, saranno previste e calendarizzate a livello territoriale specifiche sessioni di approfondimento che consentano di avviare un percorso finalizzato ad individuare sul tema dell'orario di lavoro e del lavoro straordinario del settore le azioni utili a garantire il rispetto del CCNL.

4. Sicurezza
Le Parti concordano sulla necessità di porre in essere ogni iniziativa idonea ad elevare il grado di sicurezza all'interno dei singoli Uffici Postali sia per il personale addetto che per la clientela.
Il modello di Ufficio Postale con il nuovo lay-out, la convenzione stipulata con la Polizia Postale per la prevenzione dei reati ai danni di Poste e dei suoi clienti, l'avvio di una più stringente collaborazione con la Squadra Mobile della Polizia di Stato rappresentano le principali azioni ritenute idonee a favorire una maggiore incisività nell'attività di repressione degli eventi criminosi con particolare riferimento al fenomeno della microcriminalità.
In tal senso l'Azienda ha già espresso l'intenzione di proseguire in un significativo piano di investimenti per l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi di sicurezza, stanziando un budget per il 2006 pari a 6,3 milioni di Euro.
Le Parti, sempre al fine di elevare gli standard di sicurezza e di porre in essere azioni mirate che soddisfino le particolari esigenze dei singoli territori, concordano che le strutture aziendali competenti dovranno assicurare azioni utili e significative per il raggiungimento di crescenti standard di sicurezza sia a livello centrale che territoriale, dedicando un focus particolare nei confronti degli Uffici che sono stati più esposti ad eventi criminosi.
Quanto sopra sarà oggetto di approfondimento nell'ambito dell'Organismo Paritetico Nazionale.
La Parti si danno inoltre atto che, tra le iniziative finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di sicurezza, verranno avviati percorsi formativi ed informativi per la tutela sia dei dipendenti che dei clienti.
In particolare verrà focalizzata l'attenzione dei comportamenti più idonei da osservare prima, durante e dopo il verificarsi di una rapina.
Per quanto riguarda le ulteriori iniziative sul tema della sicurezza si fa riferimento a quanto già illustrato nel corso degli specifici incontri già effettuati.

Recapito
4. Orario di lavoro del portalettere
4. 1 Con riferimento al comma 2 dell'art. 28 e all'allegato 9 al CCNL dell'11/07/2003 che hanno rinviato ad una specifica intesa la disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro per il settore del Recapito, l'orario di lavoro del portalettere è fissato in 36 ore settimanali.
In relazione alle esigenze di qualità dell'Azienda, alla particolare natura della prestazione ed all'obiettivo di garantire il recapito dell'intero corriere in arrivo, è prevista la compensazione settimanale della prestazione giornaliera. È prevista, inoltre, in relazione alle esigenze produttive e organizzative, la modulazione oraria della prestazione giornaliera fino ad un massimo di mezzora in più rispetto alle 6 ore di riferimento al fine di garantire il recapito dell'intero corriere in arrivo, e di mezz'ora in meno rispetto alle 6 ore di riferimento, assicurando comunque gli obiettivi di qualità.
4. 2 Alla luce della necessità di garantire quanto previsto al precedente punto 4. 1, nell'ambito della prestazione di lavoro del portalettere è previsto l'adempimento della flessibilità operativa, la cui esecuzione, sul piano temporale, deve essere contenuta entro un limite individuale annuale di 120 ore ed un limite individuale mensile di 12 ore. Il superamento dei previsti limiti di flessibilità operativa, sia mensile che annuale, potrà avvenire solo a fronte della volontarietà del dipendente interessato.
[…]
Le Parti condividono che, in via ordinaria, le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere richieste per le esigenze di sostituzione del portalettere assente.
[…]
4. 7 Le Parti concordano sull'opportunità di prevedere un momento di verifica in merito alla regolamentazione dell'orario di lavoro del portalettere, così come individuata nella presente intesa, che verrà effettuata entro il 31/12/2007 e, comunque, in coerenza con i confronti sulla tematica generale dell'orario di lavoro previsti in occasione del rinnovo del CCNL.
[…]

Sistema di relazioni industriali
In relazione al carattere innovativo ed all'esigenza di implementare le necessarie procedure, le Parti convengono che i contenuti del presente Accordo, fatte salve le specifiche regolamentazioni sopra richiamate, troveranno applicazione a decorrere dai 1 ottobre 2006.
In tal senso viene affidato al sistema di relazioni industriali di livello nazionale e regionale il compito di confrontarsi in ordine all'implementazione del nuovo sistema ed alla corretta applicazione dell'assetto regolatorio definito.

Livello Nazionale
A livello nazionale viene da subito istituita la Commissione Tecnica prevista dalla presente intesa e finalizzata ad approfondire il tema del fabbisogno degli organici negli Uffici Postali. I lavori della suddetta Commissione verranno avviati dal mese di ottobre p. v.
Con riferimento al Recapito, le Parti convengono di istituire a livello nazionale un apposito Osservatorio Paritetico con il compito di recepire gli esiti dei confronti territoriali sul tema e di proporre azioni idonee alla più efficace realizzazione di quanto definito in materia.
È infine previsto un incontro di complessiva verifica sull'andamento dell'intesa da realizzarsi entro il mese di giugno 2007.
Nel contesto sopra delineato, le Parti confermano la centralità del ruolo dell'Ente Bilaterale per la Formazione nell'analizzare l'andamento dei percorsi formativi finalizzati a sostenere e sviluppare la competenza professionale delle risorse all'interno dei processi organizzativi sopra individuati.

Livello Regionale
Alla luce della particolare valenza della presente intesa e degli impatti a livello territoriale dei processi sopra delineati, avrà fondamentale rilevanza l'avvio di percorsi relazionali territoriali finalizzati a monitorare costantemente gli effetti dei piani organizzativi descritti nel presente accordo e lo stato di avanzamento delle soluzioni individuate.
In particolare, sul tema dell'equilibrio degli organici e delle evoluzioni organizzative nel settore della sportelleria, a livello regionale verranno seguiti gli avanzamenti dei lavori della Commissione Tecnica centrale e verranno effettuate le opportune analisi sulla collocazione e distribuzione dell'organico nei singoli territori, individuando le necessità di perequazione e potenziamento degli organici; contestualmente verranno analizzate le evoluzioni ed i relativi impatti connessi ai sistemi di classificazione degli Uffici Postali.
Con riferimento al settore del Recapito ed alla progressiva implementazione delle soluzioni organizzative descritte nella presente intesa, verranno realizzati a livello territoriale incontri di verifica e costantemente monitorati i piani di efficientamento della nuova rete e delle relative zone, i criteri di funzionamento della rete, l'implementazione dei centri di coordinamento territoriali, tempi e criteri delle azioni di efficientamento e sviluppo del settore. Tali confronti dovranno essere ultimati entro il 15 novembre 2006.
Sarà inoltre compito del tavolo regionale individuare, nell'ambito della prestazione di lavoro ed all'interno della regolamentazione stabilita dal presente accordo, soluzioni - se necessario - di carattere sperimentale, che nel quadro dell'intesa nazionale, valorizzino specificità e opportunità territoriali.

Allegato 2
In considerazione delle peculiarità della rete degli uffici postali, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale e tenuto conto dell'impegno aziendale ad incoraggiare nella clientela il sempre crescente utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante, l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad avviare da subito definire, d'intesa con le OO.SS. ed in coerenza con gli obiettivi del Piano di Impresa e con e normative in essere, programmi di incremento e consolidamento delle misure di sicurezza e di introduzione di misure di tutela e di sostegno al personale che subisca rapine, e ad attuare un piano di progressiva dotazione agli sportelli di strumenti per riconoscimento delle banconote false, atti a tutelare il personale dai rischi connessi al loro mancato riconoscimento.