MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

Lettera Circolare
PROT. n° P1155/4106 sott. 40/A
Allegati: 1

Roma, 02 novembre 2006
 

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi - Chiarimenti in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi.

Come è noto con la lettera circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A dello scorso 30 giugno, questa Direzione ha fornito i primi indirizzi applicativi in merito all'attuazione della semplificazione procedurale introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, per i serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³. In allegato alla lettera circolare è stato altresì trasmesso il modello PIN3 GPL-2006 per la richiesta di sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevedendo che l'istanza fosse sottoscritta dal proprietario del serbatoio che usualmente coincide con l'azienda distributrice di GPL.
Trattandosi in gran parte di depositi ad uso domestico e similare, infatti, è frequente il ricorso al comodato quale modalità di offerta del serbatoio da parte della ditta distributrici di GPL all'utente finale, in accordo con quanto previsto all'art. 10 del d.lgs. n. 32/1998. In tal caso, pertanto, è possibile identificare due soggetti (il proprietario del serbatoio/azienda distributrice di GPL, e l'utilizzatore finale dell'attività), ai quali fanno capo responsabilità e obblighi distinti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi:
- il comodante (ditta distributrice di GPL), proprietario del serbatoio, che è responsabile della manutenzione dello stesso, ha l'obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi accessori, ma che non ha diritto di accesso alla proprietà privata ove il deposito è installato né ha la possibilità di vigilare sul rispetto delle misure di esercizio;
- il comodatario (utente finale) che ha la piena disponibilità del bene ottenuto in comodato e del prodotto in esso depositato (GPL) e risulta, quindi, responsabile dell'osservanza degli obblighi di esercizio e del rispetto dei divieti, limitazioni e misure di sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni.
In tal caso, l'impostazione più corretta sembrerebbe quella che prevede una cointestazione del certificato di prevenzione incendi, così da chiamare in causa entrambi i soggetti interessati, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. All'uopo, tuttavia, si renderà necessaria un'esplicita previsione legislativa che, allo stato, né il d.lgs. n. 139/2006, a valenza generale, né il D.P.R. n. 214/2006, relativo ai depositi di GPL, contemplano. Il certificato di prevenzione incendi, infatti, come disciplinato dall'art. 16 del menzionato d.lgs. n. 139/2006, individua un unico responsabile dell'attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco - sia per gli aspetti costruttivi che gestionali - titolato a richiedere il sopralluogo e a sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività: tale soggetto diverrà, in caso di esito positivo, l'intestatario del certificato.
Nelle more di apportare le necessarie integrazioni ai provvedimenti citati, si ritiene che la richiesta di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi e la connessa dichiarazione di inizio attività debbano essere rese dall'utilizzatore finale/titolare dell'attività e in tal senso è stato impostato il nuovo PIN che si trasmette, e che sostituisce quello allegato alla lettera circolare del 30 giugno 2006. Ciò anche in ragione dell'esigenza di predisporre un unico modello che soddisfi l'ipotesi di comodato sopra prospettata, ma che ben si adatti anche nel caso in cui il titolare dell'attività sia il proprietario del serbatoio.
Si soggiunge che, in presenza di contratto di comodato, viene richiesto alla ditta distributrice di GPL, l'impegno ad effettuare i rifornimenti previa verifica non solo della corretta manutenzione del serbatoio e della funzionalità dei relativi dispositivi accessori, ma anche del possesso, da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, sottoscrivendo l'apposito campo nella seconda pagina del modello. I dati della ditta distributrice di GPL, ivi presenti, dovranno essere correttamente riportati nella sezione a ciò dedicata, e che sarà inserita nel programma di gestione informatizzata dei procedimenti di prevenzione incendi al fine di poter disporre dei riferimenti necessari ad attuare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 214/2006.
Infine, per venire incontro, alle esigenze dell'utenza, un apposito spazio nella prima pagina del modello contempla la possibilità, a cui il titolare discrezionalmente potrà ricorrere, di delegare alla stessa ditta distributrice di GPL la presentazione della pratica presso il competente Comando provinciale VV.F.

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