Tribunale di Cuneo, 07 maggio 2019, n. 470 - Infortunio mortale durante il getto dello spritz beton nella galleria. Condotta estemporanea ed imprevedibile del lavoratore


 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo

 

 

Il Tribunale di Cuneo, in persona del giudice dottoressa Elisabetta F. Meinardi, all'udienza del giorno 16 aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la presente

 

 

 

SENTENZA

 

nei confronti di: 
M.M., nato a OMISSIS, ivi res. in ..., fiduciariamente difeso dall'Avvocato del Foro di Torino

 

presente

 


C.A. nato a OMISSIS, res. in , fiduciariamente difeso dall'Avvocato del Foro di Torino unitamente all' Avvocato del Foro di Torino
 

 

assente ex art. 420 bis cpp

 

L.P. nato a OMISSIS, elett. dom. ex art. 161 c.p.p. in , fiduciariamente difeso dall'Avvocato del Foro di LaSpezia

 

assente ex art. 420 bis cpp

 

P.M. nato a OMISSIS, elett. dom. ex art. 161 c.p.p. in  fiduciariamente difeso dall’ Avvocato del Foro di Milano unitamente all' Avvocato del Foro di Milano

 


presente

 

C.P. nato a OMISSIS, elett. dom. ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore fiduciario Avvocato del Foro di Milano unitamente all'Avvocato del Foro di Milano
 

 

presente
 

 

 

 

IMPUTATI
 

 

per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 113, 589, comma 2, c.p,, in relazione agli articoli del D.Lvo n. 81/2008 meglio di seguito specificati con riferimento a ciascuna delle ditte intervenute, per avere, in cooperazione tra loro, nelle rispettive e sotto indicate qualifiche:
- M.M., quale amministratore unico e legale rappresentante della impresa affidataria “C.E.M. S.r.l.” con sede in OMISSIS, responsabile dei lavori, nonché socio della ditta “Electriber”;
- C.A., quale direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (“CSP” e “CSE”), nonché relatore della tavola di progetto del tratto di galleria ove è avvenuto l'evento;
- L.P., quale amministratore unico della impresa esecutrice ‘M.G.A. S.r.l.” Manutenzioni Generali Autostrade avente sede legale in Licciana Nardi (MS) Fraz. Piano di Quercia Via Canale Scuro (impresa mandataria ATI ditte M.G.A. - SE.MA. - MBM) e datore di lavoro della P.O. impiegata nel cantiere in Bastia Mondovì (CN) Località Isola;
- P.M., quale consulente dell'impresa esecutrice “M.G.A. S.r.l.”, nonché dirigente e direttore di fatto di cantiere ex artt. 2 e 299 D.Lvo 81/2008;
- C.P., quale amministratore unico dell'impresa esecutrice “SE.MA S.r.l.”, avente sede legale in Genova Via Fegino n. 3/1 e con cantiere sito in Bastia Mondovì (CN) Località Isola, nonché responsabile dei lavori in galleria e preposto di fatto al cantiere ex artt. 2 e 299 D.Lvo 81/2008;
cagionato colposamente ad AN.S., dipendente della “M.G.A. S.r.l” Manutenzioni Generali Autostrade, ed in servizio presso il cantiere di Bastia Mondovì (CN) Località Isola ed impiegato nella fattispecie nelle operazioni di getto dello spritz beton all'interno della galleria sita nel predetto cantiere, lesioni tali da provocarne il decesso (sfondamento del torace e della regione cervicale anteriore da schiacciamento), per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:
non impedendo che si verificasse un distacco di una consistente porzione di spritz avente forma ellittica, dalla parte alta lato sinistro in corrispondenza della dodicesima intercentina a partire dall’imbocco centrale della detta galleria, che andava a colpire AN.S. causandogli le lesioni mortali di cui sopra, distacco dovuto all’eccessiva massa del beton ed all’assenza di struttura atta a costituire armatura (rete);
- M.M., per non aver verificato la qualità del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (C. S.P. e C.S. E.), nella fattispecie non verificando nei fatti l’adeguatezza del progetto esecutivo modificato senza relazione di calcolo rispetto al progetto statico in violazione dell’art. 90 del D.Lvo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. Inoltre, quale datore di lavoro dell’impresa affidataria C.E.M. per non aver verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle seppur scarne prescrizioni del piano di sicurezza e in violazione delTart. 97 comma primo del D.Lvo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.
- L.P., per non aver:
• nel documento di dettaglio Piano operativo di Sicurezza valutato il pericolo di possibile caduta e conseguente investimento degli operatori addetti alle attività in galleria di materiale dall’alto. Nel documento non sono presenti misure preventive e cautelative specifiche a protezione collettiva da attuarsi durante le pericolose operazioni di spritz - beton. Allo stringato capitolo specifico (spritz - beton) del predetto documento sono altresì indicate modalità operative nella pratica non attuate e/ o attuabili, Ad esempio viene indicata:
* in questa fase vengono impiegati n. 4 operai specializzati...”,. In data 22.03.2013 era addetto il Sig. AN.S. e part-time il sig. T.. La scheda bibliografica di riferimento 2.1.71 pompa per spritz beton indica durante l’uso: “utilizzare piattaforme o castelli sviluppabili dotati di protezione contro lo schiacciamento per la spruzzatura in quota; impugnare saldamente la pistola...Queste indicazioni di dettaglio sono addirittura riferibili ad un altro tipo di attrezzatura probabilmente priva di braccio meccanico a comando idraulico che invece nella pratica i lavoratori avevano a disposizione. Pertanto pare evidente che la valutazione del rischio da investimento durante le operazioni di spritz beton non sia stata effettuata, o almeno sia del tutto superficiale e generica contenendo indicazioni preventive e protettive per i lavoratori del tutto altrettanto generiche e non riferibili alle condizioni reali del cantiere e delle attrezzature in utilizzo. Il datore di lavoro non avendo valutato correttamente il rischio non ha di conseguenza imposto ai lavoratori misure idonee e/o procedure operative che garantissero lo svolgimento delle attività di lavoro in sicurezza. Una valutazione dei rischi corretta avrebbe imposto ai lavoratori addetti allo spritz beton modalità operative differenti da quelle in esecuzione al momento dell’evento infortunistico. In particolare avrebbe sicuramente vietato l’attività di posa dello spritz-beton procedendo con la pompa in marcia avanti (come chiaramente risulta dalle tracce dei pneumatici sul terreno e come confermato dalle dichiarazioni del sig. T. ), con la conseguenza di lasciarsi il materiale umido ed appena spruzzato sulla testa esponendosi al rischiò di investimento per crolli intempestive del medesimo in violazione dell’art. 96 comma primo lett. g) con riferimento all’art. 89 comma primo lett. h) in relazione al punto g) dell’allegato XV - contenuti minimi del piano operativo di sicurezza del D.Lvo 09.04.2008 n. 81;
• attuato anche quelle poche e generiche misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza predisposto. Nella fattispecie nel Piano di Coordinamento e Sicurezza al capitolo: “Pompa per spritz- beton nelle misure preventive e protettive relative all’attrezzo viene evidenziato: “....1) delimitare l'area operativa esposta al rumore ed al microclima; 2) operare con il telecomando sostandoci di fuori della zona di lavorazione;...”. Anche nel Piano Operativo di Sicurezza al capitolo: “Rivestimento con spritz- beton” si legge: “...Gli operatori non devono sostare nei pressi delle macchine operatrici...”. In base alla situazione riscontrata nell’immediatezza dell’accaduto tali misure preventive, nella pratica, non sono state attuate dalla ditta esecutrice in violazione dell’art. 100 comma terzo del D.Lvo 09.04.2008 n. 81 s.m.i.
• provveduto per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione ed in uso dei lavoratori, idonee e sufficienti informazioni, istruzioni nonché formazione ed addestramento in rapporto all’uso in sicurezza delle attrezzature; nello specifico relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature per compiere le operazioni del cosiddetto spritz- beton. Le sole informazioni fomite in modo verbale dai soggetti titolari di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro non sono stati sufficienti a far compiere ai lavoratori le predette operazioni seguendo cautele e misure idonee al fine di operare in sicurezza. Anche l’esperienza lavorativa maturata nel corso degli anni, dallo stesso sig. AN.S., non è stata garanzia dell’acquisizione di informazioni e formazione in materia di sicurezza sul lavoro in violazione del combinato disposto degli artt. 18, 36 comma secondo lett. a), 37 comma primo lett. b) e comma 4, e 73 comma primo del D.Lvo 09/04/2008 nr. 81 e s.m.i.;
- P.M., in qualità di consulente della ditta e di fatto (ai sensi art. 299 del D.Lvo 81/08) per non aver:
• attuato anche quelle poche e generiche misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel piano Operativo di Sicurezza predisposto. Nella fattispecie nel Piano di Coordinamento e Sicurezza al capitolo “Pompa per spritz- beton" nelle misure preventive e protettive relative all’attrezzo viene evidenziato: “...1) delimitare l’area operativa esposta al rumore ed al microclima; 2) operare con il telecomando sostando al di fuori della zona di lavorazione;...”. Anche nel Piano operativo sì Sicurezza al capitolo; “rivestimento con spritz- beton” si legge “...gli operatori non devono sostare nei pressi delle macchine operatrici,..”. In base alla situazione riscontrata nell’immediatezza dell'accaduto tali misure preventive, nella pratica, non sono state attuate dalla ditta esecutrice in violazione dell’art. 100 comma terzo del D. Lvo 09.04.2008 n. 81 s.m.i.
• provveduto, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione ed in uso dei lavoratori, idonee e sufficienti informazioni, istruzioni nonché formazione ed addestramento in rapporto all’uso in sicurezza delle attrezzature, nello specifico relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature per compiere le operazioni del cosiddetto spritz- beton. Le sole informazioni fomite in modo verbale dai soggetti titolari di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro non sono stati sufficienti a far compiere ai lavoratori le predette operazioni seguendo cautele e misure idonee al fine di operare in sicurezza. Anche l’esperienza lavorativa maturata nel corso degli anni, dallo stesso sig. AN.S., non è stata garanzia dell’acquisizione di informazioni e formazione in materia di sicurezza sul lavoro in violazione del combinato disposto degli artt. 18, 36 comma secondo lett. a), 37 comma primo lett. b) e comma 4 e 73 comma primo del D.Lvo 09/04/2008 nr. 81 e s.m.i.;
C.P., di fatto soggetto preposto alle attività di cantiere (ai sensi art.299 del D.Lvo 81/08) per non aver vigilato sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro in violazione dell'art.19 comma 1° lettera a) del D.Lvo 09/04/08 nr. 81 e s.m.i.
- C.A., per non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Nello specifico le operazioni di spritz- beton venivano effettuate con procedure non conformi a quelle, seppur generiche, indicate nel documento; inoltre venivano utilizzati macchinari ed attrezzature non rispondenti alle vigenti legge di sicurezza sul lavoro in violazione dell’art. 92 punto 1. lett. a) del D.Lvo 09.04.2008 nr. 81 e s.m.i.
Commesso in Bastia Mondovì (CN) in data 22.03.2013
 

 

 

 

L.P. Rg. Trib. 613/16 (Riunito)
a) del reato di cui agli artt. 96 c. 1 1. g) in relazione all'art. 159 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità di amministratore della M.G.A. S.r.l. Manutenzioni Generali Autostrade con sede in Licciana Nardi - Frazione Piano di Quercia, Via Canale Scuro snc, ometteva di redigere il piano operativo dall’art. 89 c. 1 1. h) del suddetto D.Lvo (nel caso di specie, non vi è alcun riferimento al pericolo di possibile caduta e conseguentemente investimento degli operatori addetti alle attività in galleria di materiale dall’alto).
b) del reato di cui all’art. 100 c. 3 in relazione all’art. 159 c.2 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di dare attuazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento capitolo “pompa per spritz-beton” nella parte in cui si dice 1. Delimitare l'area operativa esposta al rumore ed al microclima; 2. Operare con il telecomando sostando al di fuori della zona di lavorazione” e al Piano Operativo di Sicurezza capitolo” rivestimento con spritz-beton” nella parte in cui si dice “gli operatori non devono sostare nei pressi delle macchine operatrici”.
c) del reato di cui agli artt. 36 c. 2 lett. a), 37 co. 1 lett. b) e c. 4, 73 c. 1 in relazione all’art, 55 c.4 lett. a) D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di formare e di impartire idonee e sufficienti istruzioni in ordine all’uso in sicurezza delle attrezzature atte a compiere il cosiddetto spritz-beton.
d) del reato di cui all’art, 108 in relazione all'art. 159 c. 1 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di dotare di apposito sistema di protezione i tondini metallici da armatura che sporgevano dal pavimento del lato centrale della galleria,
e) del reato di cui all'art. 70 c. 2 in relazione all'art. 87 c.2 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di dotare la macchina pompa per spritz-beton autocarrata su Astra BM21 Putzmeister tipo BSF 1002 D matr, 2544 di alcune necessarie ed elementari misure protettive quali:
- dispositivi di comando del gruppo pompa per lo spritz- beton chiaramente visibili;
- struttura di protezione al posto guida che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro;
- sedile dotato di sistema di ritenzione;
- misure di protezione appropriate del posto guida al fine di garantire all’autista condizioni di lavoro sicure in presenza di perìcoli di caduta o proiezione di oggetti;
- idonee protezione degli elementi mobili.
i) del reato di cui all'art. 80 c. 3 in relazione all'art. 87 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub. a), ometteva di adottare le necessarie misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre il rischio elettrico della galleria.
In Bastia Mondovì (CN) Loc. Isola il 23/3/13 con permanenza sino al 21/11/13

 


P.M. Rg. 966/16 (Riunito)
a) del reato di cui all'art. 100 c. 3 in relazione all'art. 159 c. 2 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità di direttore di cantiere/consulente della M.G.A. S.r.l. Manutenzioni Generali Autostrade con sede in Licciana Nardi - Frazione Piano di Quercia, ometteva di dare attuazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento capitolo "pompa per spritz-beton” nella parte in cui si dice “ 1. delimitare l’area operativa esposta al rumore ed al microclima; 2. Operare con il telecomando sostando al di fuori della zona di lavorazione” e al Piano Operativo di Sicurezza capitolo “rivestimento con spritz-beton” nella parte in cui si dice “gli operatori non devono sostare nei pressi delle macchine operatrici”,
b) del reato di cui agli artt. 36 c. 2 1. a), 37 c. 1 lett. b) e c. 4,73 co, 1 in relazione all’art. 55 c. 4 1, a) D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a) ometteva di formare e di impartire idonee e sufficienti istruzioni in ordine all’uso in sicurezza delle attrezzature atte a compiere il cosiddetto spritz - beton.
c) del reato di cui all’art. 108 in relazione all’art. 159 c. 1 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di dotare di apposito sistema di protezione i tondini metallici da armatura che sporgevano dal pavimento del lato centrale della galleria.
d) del reato di cui all’art. 70 c. 2 in relazione all’art. 87 c. 2 c. 2 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di dotare la macchina pompa per sprìtz-beton autocarrata su Astra BM21 Putzmeister tipo BSF 1002 D di matr. 2544 di alcune necessarie ed elementari misure protettive quali:
- dispositivi di comando del gruppo pompa per lo Spritz¬beton chiaramente visibili;
- struttura di protezione al posto guida che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro;
- sedile dotato di sistema di ritenzione;
- misure di protezione appropriate del posto guida al fine di garantire all’autista condizioni di lavoro sicure in presenza di perìcoli di caduta o proiezione di oggetti;
- idonee protezione di elementi mobili.
e) del reato di cui all’art. 80 c. 3 in relazione all’art. 87 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub. a), ometteva di adottare le necessarie misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre il rischio elettrico della galleria.
In Bastia Mondovì (CN) Loc. Isola il 23/3/13 con permanenza sino al 21/11/13

 


Conclusioni delle parti:

Il PM chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati, e ne chiede la condanna alla pena di mesi diciotto di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa di M.M. chiede assolversi 1'imputato con la formula meglio vista.
La difesa di C.A. chiede assolversi l'imputato con la formula meglio vista.
La difesa di L.P. chiede assolversi con la formula meglio vista.
Le difese di C.P. e P.M. chiedono assolversi entrambi gli imputati ex art. 530 co. 1 c.p.p. per non aver commesso il fatto; in subordine condannarsi al minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti; benefici di Legge ove concedibili.
 

 

FattoDiritto

 


Al'esito dell'udienza preliminare del 23/10/15 gli odierni imputati erano rinviati a giudizio avanti al Tribunale per rispondere dei reati in epigrafe descritti. P.M. e L.P., inoltre, erano citati con distinti decreti per le contravvenzioni al T.U. 81/08.
Nel corso della stessa udienza preliminare le pp.oo. R.G. e C.A.E. si costituivano parti civili; il GUP era quindi chiamato a risolvere una questione afferente le eccezioni sollevate dalle difese degli imputati in merito alla correttezza degli atti di costituzione (mancanti - secondo le difese - della causa petendi e, quanto alla costituzione del R.G., priva di legami con la posizione dell’imputato C.A.), questione che veniva risolta con l’ammissione di tutte le costituzioni, ad eccezione di quella del R.G. nei confronti dell’imputato C.A.,
La p.c. C.A.E., inoltre, chiedeva il sequestro dei beni degli imputati, istanza sulla quale il GUP si riservava. All’udienza del 29/11/16, veniva disposta la riunione dei proc. nn. 3740/13 e 3741/13, pendenti nei confronti di L.P. e P.M.; la p.o. AN.D. depositava atto di costituzione di parte civile, che veniva però rigettata per tardività.
Venivano quindi ammesse le prove richieste dalle parti, e nelle successive udienze si dava corso all’istruzione dibattimentale,
Successivamente, con atti separati (rispettivamente, in data 9 e 23 aprile 2018), entrambe le parti civili dichiaravano di revocare la costituzione.
All’esito, le parti concludevano come sopra.
 

 

***
S.G., del quale venivano acquisite le sit rese il 26/3/13 sull'accordo di tutte le parti (così come per i testi F.F., T.  e S.G.), riferiva che il giorno del fatto egli era sul cantiere, e ricordava che lo spruzzo di Spritzbeton (materiale composto di cemento, sabbia e additivi) era discontinuo e rumoroso; egli si trovava tra la betoniera e la pompa e, tirando fuori la testa, aveva avuto l’impressione di vedere qualcosa, che infatti si era rivelato essere il corpo di AN.S. riverso a terra, accanto alla pompa che ancora spruzzava. Precisava di aver visto AN.S. effettuare l’operazione di getto anche altre volte, ma (sia pure con l’aiuto di contestazioni) rammentava che quella mattina l’operaio effettuava il getto procedendo dall’esterno della galleria verso l’interno, lasciando alle spalle il materiale appena spruzzato, mentre nei giorni precedenti - allorché egli si era più volte recato all'intemo della galleria per fornire il materiale per lo spritz - tale materiale non era mai sulla testa dell’operatore, né alle sue spalle, bensì nelle zone della galleria prive di operatori.
Lo S.G., nel citato verbale di sit, aveva riferito di essere dipendente, in qualità di autista, della ditta B.E. srl di Cengio e di essere addetto alla fornitura del calcestruzzo nei cantieri. Quel giorno (22/3/13) aveva eseguito un primo viaggio nel cantiere di Bastia Mondovi , scaricando il materiale circa a metà della galleria, dove era entrato in retromarcia. Alle 11,45 si era portato nuovamente nella galleria per effettuare un'altra fornitura di calcestruzzo per lo spritzbeton e, dopo avere atteso lo scarico di altra betoniera, sempre in retromarcia si era avvicinato alla tramoggia di carico, aveva posizionato la canala nella tramoggia della pompa ed aveva atteso l'ordine di scarico. L’operatore della pompa era uscito dalla macchina ed egli, con i comandi, doveva determinare il flusso. Appena iniziato lo scarico, aveva sentito il rumore del getto e, poiché si era formata una nube, non era riuscito a vedere l’operatore della pompa e nemmeno ad intuire quale fosse la parte di galleria interessata dalle operazioni. Dopo aver scaricato 2/3 metri cubi di materiale, aveva sentito la pompa fare un rumore continuo, come se il flusso di cemento uscisse dalla lancia in modo costante in un solo punto; era quindi entrato in galleria per capire cosa fosse successo e, dietro alla pompa, aveva visto l’operatore steso a terra inerte. Ricordava ancora che quella mattina l’operatore eseguiva lo spruzzo procedendo dall’esterno verso l’interno della galleria, lasciando il pezzo spruzzato alle spalle, mentre nei giorni precedenti aveva fatto compiere all’autobetoniera pochi metri per volta, ma sempre dall’interno verso l'estemo, in modo che il materiale appena spruzzato non fosse sulla testa dell’operatore.
F.F., operaio della ditta B.E. che portava i materiali tra cui lo spritz, dichiarava (verb, sit 8/8/13, acquisito su accordo delle parti) che la procedura prevedeva che egli si posizionasse con la betoniera all’interno della galleria, procedendo in retromarcia e che le direttive gli venivano impartite da AN.S., addetto alla pompa. Egli precisava che, nella sua esperienza di oltre 15 anni nel settore, non aveva mai visto una galleria avente quella sagoma, essendosi egli reso conto che in prossimità delle zone laterali superiori c’era uno spazio sovrabbondante tra la rete della centina e la roccia, mentre sul colmo e ai lati c’era una normale aderenza. Ciò, a suo dire, aveva determinato la necessità di utilizzare una maggiore quantità di spritz per colmare i vuoti. Spiegava quindi che la sequenza prevedeva prima l’abbattimento del materiale roccioso con l’escavatore (marca KOMATSU), l’asportazione del materiale con una pala, il montaggio delle centine (3/4 al giorno, nelle ore notturne), a circa un metro di distanza l'una dall’altra, e che lo scavo avveniva a ciclo continuo, anche durante il weekend. Gli era capitato di constatare che parte del materiale del soffitto della galleria si era mosso, ma era stato trattenuto dalle reti, mentre altre volte piccole porzioni erano cadute a terra: in questi casi, il getto di spritz era sospeso, la rete ripulita e rattoppata. La lavorazione avveniva a marcia avanti, ossia lo spritz veniva spruzzato dalla centina più vicina all’imbocco della galleria a quella prossima al fronte di scavo.
Asseriva quindi che AN.S. era molto esperto nel campo, ed era lui solo a dare lo spritz. Il mezzo che utilizzava in quel cantiere era molto desueto e poco efficiente, era alimentato a gasolio anziché elettricamente, non aveva il dosatore automatico di silicato (che quindi era dosato dall’AN.S. in modo empirico).
Ricordava che nello spruzzo AN.S. partiva dal basso verso l'alto, riempiendo prima i lati e poi le zone superiori, alternando il lato destro e il sinistro: in questo modo, egli con una betoniera riempiva circa tre metri; al ritorno, procedendo a marcia indietro, spruzzava per riempire completamente gli spazi tra una centina e l’altra. La mattina del 22 marzo, invece, inspiegabilmente AN.S. si era messo a lanciare lo spritz a marcia avanti, ossia partendo dall'imbocco della galleria e, in tal modo, lo strato di spritz appena gettato era proprio sulla sua testa.
Riferiva che sul cantiere c’era una certa fretta, e spesso il C.P. diceva che i tempi erano stretti; ciò nonostante, AN.S. era autonomo e non si faceva condizionare.
Al momento del sinistro, egli era a pranzo con altri operai e C.P..
Le sit rese dal F.F. erano nella sostanza confermate al dibattimento.
S.G. confermava che AN.S. era preposto al getto dello spritz, materiale che serviva a tenere fermi i sassi per poi permettere di posare il cemento. Aggiungeva di essersi licenziato perché su quei cantiere c’era “troppa fretta di fare l'avanzamento e non riesci ad armare e a proteggerti bene come sì deve”, con il conseguente rischio di frane. Confermava che la macchina in uso all'AN.S. era molto vecchia, e che AN.S. era probabilmente l’unico in grado di farla funzionare.
Nelle sit rilasciate il 29/10/13 allo SPRESAL, egli aveva dichiarato di essere stato assunto da MGA per fare il caposquadra, e che il capocantiere (P.M.) non sapeva fare il lavoro, come pure (C.P.); inizialmente, sul cantiere c’era tal M.B., soggetto esperto di gallerie, con cui però egli aveva avuto problemi di pagamento; al M.B. erano subentrati P.M. e C.P..
C.A., funzionario SPRESAL, riferiva di essere giunto sul cantiere dopo circa un'ora dai fatti; che si trattava della costruzione di una centrale idroelettrica, e che la galleria era quasi ultimata. Il lavoratore stava utilizzando la pompa per gettare lo spritz, un macchinario complesso che miscela il cemento con l’additivo e poi lo spara ad alta pressione sulla volta della galleria per evitare il collasso di pietre o altri materiali. L’operatore aveva in dotazione un telecomando con cui pilotava il braccio meccanico, una pulsantiera con due joystick, ritrovata accanto ai suoi piedi.
Il servizio aveva constatato che il corpo della vittima era ricoperto di grumi di cemento che si erano staccati dalia volta, grumi della dimensione di un metro per due circa (sulla volta), di forma tondeggiante, più o meno intrisi di acqua.
In merito alla dinamica del sinistro, il teste ammetteva di non averla potuto ricostruire.
Riferiva quindi sulle figure e i ruoli degli imputati. La ditta committente era la “ELECTRIBER srl” facente capo a B.S.; la committenza aveva affidato in appalto alla “C.E.M. srl” (il cui legale rappresentante era M.M.) la costruzione della centrale; la “C.E.M. srl” a sua volta aveva subappaltato ad una ATI l'esecuzione dei lavori. La capofila della ATI era la “MGA srl” facente capo a L.P., il quale aveva affidato la direzione dei cantiere a P.M., Oltre alla MGA srl c’era anche la “SEMA srl”, il cui amministratore unico era il C.P., mentre il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione era C.A..
Il teste esplicitava, per ciascuna figura, le violazioni ipotizzate. Riferiva che nel documento di dettaglio del POS non c’era alcuna valutazione del rischio di caduta di materiale dall’alto, né erano descritte misure preventive e cautelative specifiche per la protezione dei lavoratori durante le operazioni di getto dello Spritzbeton, mentre il capitolo dedicato a tali operazioni era stringato e indicava modalità operative non attuabili (per es. l’impiego di 4 operai specializzati per l'esecuzione del getto). Inoltre, la scheda bibliografica di riferimento del POS prevedeva delle indicazioni riferibili ad un altro tipo di attrezzatura.
Ciò aveva portato lo SPRESAL a ritenere che la valutazione del rischio fosse stata omessa, o comunque che fosse generica e superficiale.
Ancora, egli aggiungeva che gli operai non avevano ricevuto adeguata formazione/informazione. AN.S. era certamente un operaio esperto e conoscitore della macchina, ma non era stato formato al lavoro in sicurezza.
Dichiarava che sul cantiere non erano presenti maestranze né macchinari della C.E.M. e che il M.M. si recava sovente sul luogo, per controllare lo stato di avanzamento dei lavori. Il P.M. non aveva mansioni specifiche in materia di sicurezza.
P.R., scavatorista dipendente della ditta “Alba Scavi", dichiarava di conoscere M.M., committente dei lavori, il quale spesso si recava sul cantiere e vi permaneva a lungo, occupandosi in modo particolare degli aspetti relativi alla sicurezza. Negava che il M.M. avesse mai “messo fretta” di finire il lavoro.
P.M., che lavorò nel cantiere come scavatorista alle dipendenze della SEMA di C.P., confermava l'assidua presenza del M.M. (“sempre, tutti i giorni, anche di notte...”) e il fatto che si preoccupasse della sicurezza del cantiere, come pure che mai dal M.M. stesso erano provenute sollecitazioni a terminare il lavoro. Rammentava che il sinistro, avvenuto in una zona opposta a quella dove egli lavorava, si era verificato intorno all'ora del pranzo, pranzo al quale AN.S. non aveva partecipato poiché, essendo abitante a Fossombrone, aveva manifestato ritenzione di far rientro a casa appena finito il lavoro, sfruttando anche la pausa del pranzo (“...quando ho finito, dice, manco a pranzo vado, non vengo neanche a pranzo perché vado a casa...prima mi sbrigo, prima vado a casa Il teste confermava poi che AN.S. era un operaio molto esperto in quel genere di lavorazione, che eseguiva spruzzando il cemento all’indietro, in modo da non essere mai sotto il cemento fresco.
D.B., ingegnere strutturale, riferiva di avere svolto, nel cantiere in questione, attività di collaudatore delle opere strutturali; aveva iniziato ad eseguire degli accessi intorno all’autunno del 2012, e durante tali accessi era sempre presente il C.A., con il quale egli si confrontava al termine del sopralluogo. Riguardo al giorno dell’incidente, rammentava un particolare, ossia che, mentre si trovava con il C.A. e stava osservando delle strutture all’imbocco della galleria, un operaio aveva chiesto all’operatore che stava gettando lo spritz dentro la galleria se andava a mangiare, ricevendo la seguente risposta: “no, ho ancora circa un metro di roba, finisco di sprizzare e poi voglio andare a casa subito. 
C.M., addetto alle opere di carpenteria e cemento armato del cantiere alle dipendenze della C&C Costruzioni (subappaltatrice di MGA), ricordava di essere stato avvisato da un altro operaio in merito all’incidente, non appena giunto sul cantiere; aveva visto il cadavere a terra accanto alla macchina dello spritz, ed aveva subito allertato il P.M.. Riferiva che le opere di cemento armato dovevano essere ultimate entro il successivo mese dì aprile, e che c’era dunque fretta di finire.
T. , le cui sit sono state acquisite sull’accordo delle parti, dichiarava di aver lavorato alle dipendenze della MGA e che la sua mansione era quella di aiutare AN.S. nel getto dello spritz. In precedenza, come il collega AN.S., aveva lavorato presso la ditta Gruppo FONTANA, che eseguiva la stessa attività. Egli riferiva che l’AN.S. aveva un’esperienza di oltre trentanni in quel genere di operazioni, e sempre con la medesima macchina.
In merito alla procedura esecutiva, diceva che dapprima veniva eseguito lo scavo con le frese, per circa 2 metri al giorno (nelle ore notturne), quindi venivano posate le centine (putrelle in ferro di sostegno) e la rete elettrosaldata e poi si interveniva con lo spritzbeton. Quest'ultima lavorazione avveniva inizialmente a marcia avanti, in quanto la macchina era dotata di braccio telescopico che aveva una gittata di 4-5 metri; lo spritz consolidava in circa mezz'ora e, il giorno successivo - dopo che nottetempo gli scavatoristi erano ulteriormente progrediti - si riprendeva il getto dal punto in cui erano rimasti il giorno prima. Terminato lo scavo, era necessario ripassare lo spritzbeton, e questa volta si faceva a marcia indietro, cosa che consentiva da un lato di progredire più celermente e dall’altro di non rimanere sotto il cemento fresco.
Il teste asseriva che la seconda passata di spritz era stata eseguita con quelle modalità.
Egli azionava il faro luminoso di supporto all'illuminazione già presente in galleria, dirigendo la luce dove gli diceva l'AN.S. che, da terra, utilizzava un telecomando che muoveva il braccio. Ribadiva il T. che AN.S. era operaio estremamente esperto anche della macchina, su cui eseguiva regolarmente la manutenzione.
Il giorno del fatto, intorno alle 9, avevano iniziato a spruzzare lo spritzbeton ma, inspiegabilmente, AN.S. procedeva a marcia avanti, anziché all’indietro come nei giorni precedenti. Fidandosi dell'esperienza dell’AN.S., non aveva detto nulla, e neppure gli era venuto in mente che una simile modalità operativa potesse essere pericolosa, nonostante non l’avesse mai visto eseguire il lavoro in quel modo, neppure quando entrambi lavoravano presso altra ditta.
Ricordava poi che AN.S. quel giorno - un venérdì - aveva molta premura di terminare il lavoro, poiché era sua intenzione tornare a casa, nelle Marche, ed infatti non si era fermato nemmeno per la pausa pranzo: “...mi diceva, da quello che mi ricordo, se riusciamo a finire per le due...prima delle 17 sono a Piacenza, c'ho il treno che...arrivo a casa in giornata.
Aggiungeva quindi di aver fatto corsi di formazione presso la ditta FONTANA, e che AN.S. era “molto più che formato”. Sul cantiere vedeva C.P. e P.M., mentre L.P. lo incontrava solo negli uffici.
I consulenti del P.M., ing. OMISSIS, illustravano unitariamente la relazione - poi acquisita - premettendo di aver svolto sul luogo diversi accessi finalizzati ai rilievi, ai prelievi di materiale, all'analisi del macchinario e all’acquisizione di documentazione progettuale.
L’ing. P. chiariva preliminarmente che lo spritzbeton è una miscela di acqua, cemento ed acceleranti che viene proiettata sulle pareti e la volta della galleria per costituire un consolidamento.
Dai carotaggi eseguiti nella zona di distacco era anzitutto emerso che, a fronte di uno spessore ordinariamente nell'ordine di 20 cm., lo strato di spritz rilevato era di circa 50 cm.
Inoltre, il sondaggio aveva permesso di accertare che la volta della galleria anziché essere ad arco, era quasi quadrata, il che aveva determinato l’esistenza di sovrascavi (vuoti in eccesso), che necessitavano di riempimento con una maggiore quantità di spritz.
Nel tentativo di capire quali fossero le ragioni dei sovrascavi, ed in assenza di documentazione sulle tecniche e le modalità operative di scavo, i consulenti erano giunti a ritenere che probabilmente era stata adoperata una macchina di scavo diversa da quella prevista: questa era infatti “un martellone, cioè un grosso martello demolitore idraulico, che viene normalmente adoperato montato su un braccio di un escavatore. Questo quindi da' luogo ad un'azione meccanica di demolizione puntuale che serve per abbattere la roccia e, naturalmente, siccome io posso agire puntualmente, posso, entro i limiti dello scavo di rocce naturalmente, ottenere un profilo che è più o meno quello desiderato. Invece, nella pratica era stata utilizzata verosimilmente una fresa a tamburo che, non avendo un martello ma un tamburo rotante e munito di denti, poteva realizzare solo uno scavo “somigliante” al profilo della galleria, ma in realtà con parti in esubero.
L’ipotesi formulata dai consulenti, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dagli operai, era avvalorata dalla considerazione che tale macchina era disponibile in cantiere, e ciò costituiva l’unico motivo plausibile del suo utilizzo, tenuto conto che il sovrascavo era economicamente non conveniente (per il maggiore quantitativo di materiale necessario al riempimento e per il dispendio di energie).
La macchina beton spritz, invece, era costituita da un autocarro allestito con una macchina di lancio vera e propria, alimentata con motore a diesel, datata 1989 e tuttavia marcata CE. La consolle di comando era a cavo, e l’operatore manovrava su di essa per i movimenti del braccio. Il consulente, nonostante fossero state rilevate difformità rispetto alla direttiva macchine, aggiungeva che l’argomento non era stato approfondito poiché ritenuto privo di rilevanza causale con l'evento.
Inoltre, i consulenti avevano stabilito che la porzione di materiale che si era staccata, investendo la vittima, non era stata sollecitata dall'azione del braccio della macchina: essa si trovava ad un'altezza superiore ai 4 mt., ma il braccio non poteva aver colpito la galleria, e del resto non erano state rinvenute tracce di impatto.
L'operazione di messa in opera dello spritz era stata effettuata dall’esterno verso l’interno della galleria, con l’operatore al di sotto, e ciò aveva creato degli interrogativi sulle motivazioni. di tale scelta da parte di AN.S., operaio notoriamente esperto in quel genere di attività: la prima ipotesi formulata era che, poiché nelle giornate immediatamente precedenti gli addetti stavano ancora ultimando l'"arco a rovescio”, ossia il rivestimento della platea della galleria che poi dev’essere raccordato con il rivestimento laterale, determinando la chiusura completa dello scavo, non era possibile (per l’incompletezza del pavimento) procedere verso l’esterno.
La seconda ipotesi era che, dentro la galleria, non vi fosse la necessaria ventilazione, ciò che avrebbe determinato una opacizzazione dell’area di lavoro: la scarsa visibilità sarebbe stata ancora maggiore se il lavoro fosse stato effettuato dall’interno verso l’esterno.
Una terza possibilità riguardava il fatto che, poiché nelle zone successive a quella del distacco c’erano ancora ampie parti di rete metallica in vista, con materiale appoggiato sopra, l’AN.S. potesse sentirsi più al sicuro passando sotto lo strato di spritz appena messo anziché sotto a quelle zone instabili.
Spiegavano poi che la corretta tecnica di posa in opera del rivestimento di prima fase si basava sulla disposizione delle centine (archi metallici a distanza di circa un metro l’uno dall’altro), inchiavardate per lungo in modo da evitare il loro coricarsi, quindi nel posizionamento della rete metallica che costituiva l'armatura per lo spritz. Nel caso di specie, c’erano dei vuoti, ancora dopo la prima passata di spritz. Il rivestimento definitivo previsto dal progetto era spesso 20 cm., e costituito da uno spritz “fibrorinforzato”, ossia armato al suo interno con elementi metallici.
In conclusione, i consulenti ribadivano che l'operazione era stata effettuata procedendo dall'estemo verso l’interno, condotta questa che - a differenza di quanto aveva ipotizzato lo SPRESAL - non configgeva con una procedura codificata, e che anzi era, nello specifico, dettata dallo stato della galleria.
In sede di controesame, i consulenti riferivano poi che tra il giorno del sinistro e il primo sopralluogo (effettuato il 29/3, ossia dopo una settimana), c’era stata una piena del fiume Tanaro, oltre all’effettuazione di prove idrauliche all'intemo della galleria; che non erano state fatte specifiche analisi sull’accelerante impiegato nella miscela (poiché del silicato era stata fornita la scheda tecnica); che la porzione di materiale si era staccata a causa del sovrascavo.
Il consulente della difesa C.A., ing. OMISSIS, riferiva di aver ricostruito l'evento - pacificamente avvenuto per caduta di una lastra di spritzbeton tra la dodicesima e la tredicesima centina a partire dall'imbocco della galleria, ossia a circa 9,5 mt. dall'imbocco stesso - in primo luogo misurando la larghezza della galleria (5 mt.) e determinando la dimensione del braccio della pompa (3,80 mt.). Considerando la posizione di AN.S. al momento del fatto, ossia sotto la placca di spritz collassata, la distanza ipotizzabile tra il lavoratore e l’ugello dal quale usciva il materiale, era di circa 1,30 mt.
Riferiva quindi di concordare con i consulenti del PM in merito al fatto che l'operazione che in quel momento si stava eseguendo in galleria era “la seconda passata del rivestimento di prima fase con lo spritzbeton, e questa prima fase doveva servire a riempire gli spazi tra le centine". ciò veniva eseguito dopo la prima passata di spritz, gettata al momento dello scavo. Terminato lo scavo e rotto il diaframma (ossia quella porzione di terreno o di roccia che separa i due lati della galleria), “si tratta di tornare indietro consolidando e-continuando, ovviamente, tutte le lavorazioni, ma mentre prima si va in avanti, in questo caso si va all'indietro, e quindi è un momento completamente diverso. Descriveva quindi la tecnica utilizzata, ossia la realizzazione di spritzbeton attraverso la miscelazione di spritz con il calcestruzzo, riversato in una tramoggia e pompato attraverso le tubazioni fino all'ugello e, qui, miscelato con l’accelerante. Per poter gettare il materiale con la pompa, era necessario essere molto esperti, “perché questo prodotto riesce a rimanere attaccato alla superfìcie, ma per rimanere attaccato alla superficie non puoi mettere degli spessori eccessivi perché, intuitivamente, oltre un certo spessore di materiale fresco, cadè". A suo dire, quindi l’abilità del lancista consisteva nel dosare in modo appropriato la quantità di prodotto, che non poteva essere troppa per non frustrare la sua capacità di aderenza (anche in verticale) alla parete.
La letteratura, infatti, indicava di non superare la soglia dei 10 cm. di spessore nell’applicazione.
Il lancista, poi, aveva il compito di miscelare lo spritz e di regolare il flusso di accelerante, tenendo conto di variabili quali la temperatura, la presenza di acqua, il grado di umidità.
In merito ai rilievi formulati dai consulenti del PM relativamente alla mancanza di armatura all’intradosso delle centine (ossia sotto di esse, verso l’interno della galleria) nonché al problema dei sovrascavi, il perito osservava che il giorno del fatto - a differenza di quanto accaduto in quelli precedenti - anziché procedere dall'interno della galleria verso l’esterno, l’AN.S. aveva proceduto in senso inverso, e ciò aveva determinato che, anziché trovarsi sempre sotto una zona non spruzzata, egli si era ritrovato in un punto non ancora consolidato, “ovviamente, rischiando perché andava ad avere sulla testa quello che aveva spruzzato poco prima e che purtroppo gli è caduto addossò. Illustrava la situazione servendosi delle fotografie contenute nella relazione, dalle quali poteva vedersi la differenza tra la parte spruzzata quel giorno ("molto piena nella superficie e molto regolare e non presenta grandi asperità”) e quelle invece trattate nei giorni precedenti, dove la presenza dì armatura legata alle centine "è in grado di dare un supporto su cui lo Spritzbeton...non riesce più a cadere”, per concludere sul punto che, anche intuitivamente, senza la rete di armatura e con un eccesso di Spritzbeton esisteva il rischio effettivo di caduta.
Sempre dalle fotografie (nn. 8, 9 e 10) si poteva apprezzare che nei giorni precedenti era stato gettato un giusto quantitativo di Spritzbeton.
Quanto ai sovrascavi, premetteva il consulente che nel caso di specie la roccia era stata scavata con un martello demolitore applicato ad un escavatore e che la presenza di sovrascavi doveva considerarsi fatto consueto (soprattutto in presenza di materiali sabbiosi come nel caso in esame), attesa la tendenza del materiale di staccarsi a blocchi e la conseguente necessità di riempire i vuoti mediante lo spritz, aggiunto a rete di armatura.
I sovrascavi venivano consolidati al momento dello scavo, giorno per giorno, compiendo in media tre metri al giorno, il che, a detta del consulente, era un’operazione che andava eseguita al momento del posizionamento delle centine, sicché non era matematicamente possibile che il calcestruzzo che si è staccato, cioè quella placca di spritzbeton che si è staccata, avesse a che fare con un possibile sovrascavo che era già stato consolidato venti giorni, un mese prima di quel giorno. Rilevava quindi che i consulenti del PM non avevano compiuto accertamenti sull'accelerante (regolato come prima detto dall’AN.S.), mentre non era da escludere che potesse esserci stato un problema di produzione, discorso questo valevole anche per lo stesso calcestruzzo.
Infatti, poneva l’accento sui tempi, a suo dire di fondamentale importanza nella vicenda, poiché la premura manifestata dalla vittima proprio quel giorno, poteva averlo indotto a regolare la macchina in modo che procedesse più velocemente, o a consumare meno accelerante.
Affrontava quindi ulteriori profili considerati dai consulenti del PM: 1) la contemporaneità delle lavorazioni dello spritzbeton e dell’arco rovescio (pavimento) della galleria; 2) i problemi di ventilazione e di illuminazione all’interno della galleria; 3) la sussistenza, a una ventina di metri dall’imbocco della galleria, di una “sacca” costituita da una porzione di rete su cui era caduto del materiale.
Quanto al primo punto, il consulente spiegava che il pavimento viene realizzato con un “beton car” che, per mezzo di un canale di acciaio (denominato “canala”), scarica il calcestruzzo fuori dalla betoniera. Per realizzare Parco rovescio, dunque, la betoniera entra in retromarcia nella galleria e, tramite la “canata” che si muove anche orizzontalmente, distribuisce il calcestruzzo. La lavorazione - a dire del consulente - era particolarmente veloce e quindi, considerando che l’ultimo beton car era giunto in cantiere intorno alle ore 8, poteva aver finito al massimo verso le 8,30, mentre il getto di spritz era iniziato sicuramente dopo le 9. Non era pertanto possibile iniziare a fare lo spritz quando le betoniere erano ancora all’interno della galleria, poiché in tal caso esse avrebbero dovuto passare sopra il calcestruzzo appena gettato, e ciò permetteva di escludere la contemporaneità delle lavorazioni.
Quanto alla ventilazione, riferiva che, una volta rotto il diaframma, si era verificato un “effetto camino” dovuto alla rilevante differenza di temperatura tra l’imbocco esposto a sud (costantemente al sole) e quello esposto a nord, per il fenomeno naturale per cui i gas caldi vanno, verso la zona fredda, con il risultato che dentro la galleria c’era una corrente d’aria.
In merito all’illuminazione, vi era un proiettore fissato al paraurti della macchina dello spritz, ed un altro su un cavalletto. Mentre il primo seguiva il movimento della macchina, il secondo veniva manualmente spostato da T.. Non era possibile installare un sistema fisso di illuminazione, poiché si doveva gettare lo spritz sulle pareti, e ciò avrebbe richiesto ogni volta di smontare l’impianto stesso. Né era verosimile che l’operatore fosse rimasto abbagliato dalla luce solare proveniente dall'imbocco, poiché sia procedendo in avanti sia procedendo all’indietro, egli non poteva che guardare sempre verso l'interno della galleria.
Per quanto riguarda poi il problema della “sacca” di materiale, che secondo i consulenti del PM avrebbe potuto causare dei problemi di passaggio, osservava che la fotografia menzionata dai consulenti, che ritraeva appunto la sacca, era stata scattata nel successivo mese di agosto, dopo che erano state eseguite le prove d’acqua.
Prendeva quindi in esame la questione relativa alla macchina dello spritz, che gli stessi consulenti del PM avevano constatato essere dotata di marcatura CE, riferendo che nessun problema di malfunzionamento era stato ipotizzato. OMISSIS, consulente della difesa L.P., in merito agli aspetti di colpa specifica ascritti allo stesso, dichiarava di aver preso visione del POS, che prevedeva espressamente i rischi derivanti dalla caduta di materiale dall'alto, nonché i problemi legati all'utilizzo della macchina. Spiegava che il POS della M.G.A. era più cautelativo in quanto prendeva in esame una macchina che necessitava del contemporaneo utilizzo di quattro persone, mentre quella effettivamente usata poteva essere maneggiata da una sola persona che aveva i comandi a distanza, e che quindi non si trovava accanto alla potenziale area di pericolo.
AN.S., poi, era soggetto espertissimo, che comunque aveva ricevuto una formazione specifica ed era stato addestrato prima di essere assunto.
OMISSIS, consulente della difesa M.M., dichiarava che il M.M. possedeva tutte le qualità per essere nominato responsabile dei lavori, avendo - al pari del C.A., sia il necessario titolo di studio, sia l'esperienza professionale. Il primo, inoltre, si recava frequentemente sul cantiere. Spiegava poi che l’operazione di lancio dello spritzbeton richiedeva l’adozione di generali principi di tutela, tra cui quello di far sì che il lancista stia sempre in posizione protetta, ossia non dove viene sprizzata la massa cementizia. Confermava che di tale norme di cautela l’AN.S. era assolutamente a conoscenza.

 

***

 


Ciò che è emerso in modo pacifico dall'istruttoria dibattimentale, è che AN.S. il giorno del fatto, anziché eseguire il getto dello spritz procedendo con la macchina a marcia indietro, come aveva fatto nei giorni precedenti l’infortunio, si muoveva a marcia avanti, finendo per trovarsi, man mano che avanzava, al di sotto dell'area appena interessata dal getto.
Altrettanto pacifica è la causa del decesso, ossia l’investimento di una pesante lastra di calcestruzzo staccatasi dalla volta.
La ragione per cui ciò accadde, è stata sunteggiata da T. , unico tra gli operai ad essere stato accanto all’AN.S. quel giorno, il quale riferì (cfr. verb. ud. 16/10/18): “in quel giorno ha iniziato andando in avanti, non più all'indietro come avevamo fatto nei giorni precedenti..da quello che sapevo io non voleva neanche andare a mangiare, che voleva che finisse quel pezzo là in modo...era, mi ricordo, un giorno di venerdì, che voleva che...finiva...massimo...alle ore 14, in modo che poteva andare a casa...so che abitava a Fano...mi diceva, da quello che mi ricordo, mi diceva se riusciamo a finire per le due.. .prima delle 17 sono a Piacenza, c'ho un treno che...arrivo a casa in giornata”.
Data la pluriennale esperienza dell’AN.S. in quel genere di mansione - così elevata da rappresentare egli stesso un punto di riferimento per gli altri operai - il T. non pensò di chiedergli delucidazioni in merito alla decisione di procedere a macchina avanti.
I consulenti del PM hanno scritto che “ovviamente in fase di avanzamento dello scavo la corretta procedura è proprio muoversi in avanti, garantendosi una volta già oggetto di applicazione dello spritz”, ma l’assunto è stato smentito sia dalle dichiarazioni di T., che ha riferito che nei giorni precedenti la macchina procedeva in retromarcia, sia dalle deposizioni di F.F.: “praticamente quando che dava il cemento, lui spruzzava, intanto che dava il cemento sopra non camminava mai sotto il cemento fresco, ma bensì lo faceva sempre all'indietro”, mentre quel giorno una mattina del 22 marzo l'AN.S., contrariamente a quanto fatto in precedenza, si mise a effettuare il lancio dello spritz a marcia avanti, ovvero partendo dall'imbocco della galleria lato centrale e proseguendo in direzione presa...in pratica la mattina del 22 marzo l'AN.S. aveva lo strato di spritz appena gettato sulla propria testa”.
Anche il teste S.G. confermò che i giorni precedenti AN.S. procedeva a ritroso, mentre quella mattina in cui si è verificato l'incidente l'operatore effettuava la spruzzatura partendo dall’esterno e andando verso l'intemo della gallerie.
Del resto, in sede di esame dibattimentale, lo stesso consulente del PM sottolineò l’anomalia costituita dall'aver scelto, quel giorno, di procedere a marcia avanti, tanto da ammettere di essersi posto il problema:
“allora abbiamo cercato di capire un momento cosa poteva avere determinato questa scelta da parte dell’operatore...perché mai una persona esperta lavora mettendosi lo spritz sulla testa, invece di lavorare lasciandoselo dall’altra parte?’.
Questo lascia intendere - ciò che del resto pare anche di intuitiva evidenza - che l'esatta effettuazione dell'operazione fosse proprio quella scelta ed attuata nei giorni precedenti, ossia che il getto di spritz, nella seconda passata susseguente allo scavo, avvenisse procedendo in retromarcia.
La risposta che i consulenti intesero dare al predetto quesito, risiede nei profili di colpa specifica ascritti a ciascuno degli imputati: premesso infatti che “la causa dell’infortunio è ascrivibile a distacco di una consistente porzione di spritz di forma pressoché ellittica...dalla parte alta della parete,., che ha urtato violentemente la p.o. provocando lesioni mortali, ed escluse sollecitazioni anomale della zona del distacco, i consulenti hanno attribuito la responsabilità: al committente e responsabile dei lavori (nella specie, B. - giudicato separatamente - e M.M.), al datore di lavoro (L.P.), al direttore dei lavori, CSP e CSE (C.A.), al direttore di cantiere (P.M.) ed al preposto di fatto C.P.. Hanno invece escluso, come detto, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta della p.o. e l'evento, anche perché “la scelta di procedere dall’imbocco verso l’interno non è collegabile a violazione di procedure definite per il cantieri. 
Il Tribunale ritiene che l'analisi della specificità delle figure delineate in imputazione, corredata dai profili di colpa a ciascuno (anche cripticamente, in certi casi) addebitati, ceda il passo alla questione preliminare costituita dalla valenza che la condotta tenuta dall’AN.S. ha avuto sull'evento, poiché solo se potesse ravvisarsi un collegamento tra questa e i profili di colpa individuati, si potrebbe affermare la penale responsabilità degli imputati per le omissioni descritte.
Ora, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sul punto enucleato il ben noto principio per cui, quando la condotta del lavoratore è non soltanto imprevedibile, ma tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, il nesso di causalità tra la condotta (omissiva) di quest’ultimo e l’evento lesivo resta escluso (cfr. Cass. 13/12/16 n. 15124). Nello specifico, poi, la giurisprudenza ha via via raffinato il concetto, da un lato ribadendo che l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione della normativa antinfortunistica e l’evento dannoso occorso al lavoratore, può essere esclusa solo nei casi in cui sia provato che il comportamento da quest’ultimo tenuto fu abnorme, e che proprio l’abnormità diede causa all’evento, dall’altro lato definendo come “abnorme” il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti che rivestono posizioni di garanzia (Cass. 28/4/11 n. 23292).
Ancora, ha sostenuto la Corte che può considerarsi come abnorme quel comportamento che sia consistito in qualcosa di radicalmente ed ontologicamente lontano dalle ipotizzabili (e prevedibili) imprudenti scelte del lavoratore: “Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass. 10/1/18 n. 7188).
Dalle pronunce testé citate, emerge dunque che soltanto quando il lavoratore pone in essere un comportamento del tutto eccezionale, esorbitante rispetto alle direttive ricevute e del tutto imprevedibile, può ritenersi escluso il nesso di causalità tra le omissioni attribuite ai soggetti investiti di posizioni di garanzia e l'evento verificatosi.
Peraltro, la Corte ammonisce ancora che va sempre ritenuto prevedibile uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia, poiché esso deve ritenersi immanente nella stessa organizzazione del lavoro: di qui, la necessità di enucleare tutte le circostanze peculiari che connotano la condotta dell’infortunato, in modo che essa si collochi al di fuori dell’area di rischio non perché eccezionale, bensì perché eccentrica rispetto a ciò che il garante è chiamato a governare (Cass. 23/11/12 n. 49821). La giurisprudenza di legittimità infatti ravvisa la sussistenza di nesso causale tra evento lesivo e responsabilità del datore di lavoro persino quando vi sia una condotta colposa del lavoratore, dovendo in tal caso il datore di lavoro non soltanto adottare le idonee misure protettive, ma altresì vigilare che di queste misure venga fatto effettivo uso da parte del lavoratore, in modo che soltanto la deviazione arbitraria dalle normali modalità lavorative, che comporti rischi diversi da quelli inerenti le usuali procedure esecutive della prestazione, vada a costituire un rischio elettivo.

Tale genere di rischio si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico o estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Calando le suesposte considerazioni nel caso che ci occupa, deve ritenersi che AN.S. abbia, il giorno del fatto, tenuto una condotta non soltanto gravemente imprudente, ma altresì eccentrica rispetto al rischio lavorativo. Non sì trattò, cioè, di un minimo discostamento da uno standard di piena prudenza, come tale eventualmente prevedibile da chi rivestiva una posizione di garanzia, bensì di una decisione unilaterale, assunta per motivi personali certamente sconosciuti agli imputati, ed attuata precipitosamente, unilateralmente e senza dame avviso ad alcuno.
Del resto, le ipotesi formulate dai consulenti del PM in merito alle ragioni sottostanti alla decisione dell'AN.S., tali sono rimaste, ed hanno ricevuto una plausibile smentita dai consulenti delle difese.
Si ricorderà infatti che la prima di tali ipotesi riguardava il fatto che nei giorni subito precedenti all'evento si stavano ultimando le operazioni di rivestimento della platea della galleria, e che ciò poteva aver determinato la chiusura completa dello scavo, e la conseguente impossibilità - per l’operatore della macchina - di procedere verso l'esterno.
La seconda ipotesi era che, a causa di insufficiente ventilazione all'interno della galleria, l'area di lavoro sarebbe stata scarsamente visibile anche marciando in avanti, e dunque - a maggior ragione - se il lavoro fosse stato effettuato dall'interno verso l'esterno.
La terza ipotesi era che AN.S. si fosse deciso a passare sotto lo strato di spritz appena gettato poiché nelle zone immediatamente adiacenti vi erano ancora reti metalliche con del materiale appoggiato, e dunque che il lavoratore avesse optato per una soluzione che, benché rischiosa, poteva offrire maggiori garanzie.
Tutte tali ipotesi sono state confutate dai consulenti della difesa: la prima perché la posa della pavimentazione era un’operazione non soltanto molto veloce, ma sicuramente era stata ultimata ben prima dell'inizio del getto di spritzbeton. La seconda perché la rottura del diaframma della galleria aveva determinato un “effetto camino” in grado di assicurare per vie naturali una corrente d’aria dentro la galleria stessa. La terza perché la fotografia che ritraeva la “sacca” di reti e materiale era stata scattata successivamente e ciò non poteva quindi legittimare un dubbio in merito alla possibilità che AN.S. avesse voluto, con quella particolare procedura, evitare dei problemi di passaggio.
In ogni caso, al di là delle congetture che possono avanzarsi sul punto, c’è da dire che l’unica prova acquisita con certezza è costituita dalle dichiarazioni - più volte citate - di T. , il quale ha ben espresso il concetto per cui AN.S. quel giorno aveva premura di finire il lavoro per poter tornare a casa, nelle Marche, e che per poter fare ciò, del tutto inopinatamente e senza dare alcuna spiegazione in merito, decise di gettare lo spritz con una procedura in tutto difforme da quella adottata nei giorni precedenti: una procedura che gli permetteva, ad esempio, di ridurre il numero degli avanzamenti della macchina (applicando una quantità di spritz superiore), di non fermare la macchina e sottoporla alle normali operazioni di pulizia (infatti AN.S. aveva deciso di non pranzare, cosa che avvalora l’ipotesi del consulente ing. F.), ovvero ancora di terminare il lavoro più velocemente procedendo a marcia avanti.
Un ulteriore spunto di riflessione riguarda l’elevata competenza di AN.S., da tutti riconosciuta, che fu la ragione per cui il T., seppur stupito dalla decisione assunta di procedere a marcia avanti, non ritenne di chiedere alcunché: “...non lo so...non gli ho chiesto mai perché.. avendo molta più esperienza...non mi sono permesso di chiederlo, a dire perché non cominci come al solito perché... non mi sono mai permesso...".
Ritiene pertanto il Tribunale che non vi siano sufficienti elementi per ritenere che i profili di colpa partitamente ascritti agli imputati abbiano cagionato l'evento mortale occorso all’AN.S..

Profili di colpa che, in qualche caso, possono dirsi alquanto peculiari, quale ad esempio quello ascrìtto a M.M. (non aver verificato la qualità del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), poiché mal si comprende quali sarebbero state le qualità mancanti del C.A.. Quest’ultimo, poi, come CSP e CSE, aveva si una funzione di alta vigilanza, ma certamente l’aveva con riguardo agli eventi riconducibili alla configurazione complessiva della lavorazione, e non già a quelli scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori e, meno che mai, a quelli originati da decisioni improvvide e unilaterali, sorte in quel preciso giorno sulla base di una necessità personale del lavoratore.
Contraddittoria è inoltre l’imputazione elevata a carico di C.A. (non aver verificato l’applicazione delle disposizioni del POS) e quella a carico di L.P. e P.M. (non aver valutato, nel POS, i rischi di quella lavorazione e non aver apprestato adeguate misure preventive), poiché o il POS comprendeva le necessarie procedure - quelle di cui C.A. avrebbe dovuto verificare l’applicazione - o non le comprendeva.
La posizione più delicata, ad avviso del Tribunale, è quella del C.P., nella sua qualità di preposto (di fatto?) alle attività di cantiere.
Tale sua qualifica è stata dedotta dallo SPRESAL, e ricavata dalle dichiarazioni di S.G. e T..
Senonché: S.G. (sit 29/10/13) sostenne che C.P., subentrato a M.B., non si intendeva di quel lavoro, ed esemplificando, disse: “ad esempio, P. voleva scavare per due intercentina e poi armare, io invece gli dicevo di armare ad ogni centina. Due gallerie non le aveva mai fatte e diceva sempre (vai avanti vai avanti\ Il C.P., inoltre, lo aveva richiamato al lavoro a gennaio 2013 dopo un periodo di sospensione a causa di infiltrazioni di acqua. T. disse poi “penso che gli ordini provenissero dal capocantiere, ovvero C.P. Disse anche che era sempre AN.S. a decidere quanto spritz spruzzare sulle centine, ed era solo lui che spruzzava, manuteneva la macchina, si occupava del silicato. C.P. era spesso presente sul cantiere e controllava l’andamento dei lavori.
Ora, gli elementi per dire che C.P. fosse preposto paiono alquanto esigui.
Intanto si rileva come al C.P. sia stata addebitata la violazione dell’art. 299 D.Lgs. 81/08, ma nessuna prova utile è stata raccolta in merito al fatto che egli abbia mai esercitato in concreto i poteri giuridici riferiti agli altri soggetti: tale prova, infatti, non può essere costituita dalle laconiche dichiarazioni - sopra riportate - di S.G. e T..
La definizione della figura del preposto, contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, è quella di “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Del resto, C.P. era amministratore unico della “SEMA srl”, ossia di una ditta che faceva parte dell'ATI costituita per l’appalto relativo alla costruzione della centrale: non vi sono in atti contratti, né conferimenti d’incarico, né investiture formali del C.P. in qualità di preposto.
Paradigmatica sul punto la stessa deposizione del tecnico SPRESAL C.A., il quale ha confermato che la valutazione compiuta in tal senso della figura del C.P. discendeva da ipotesi, a loro volta ritratte dalle dichiarazioni dei lavoratori, e che nessuna prova documentale era stata invece acquisita.
In ultimo, e attribuendo un significato ultimativo a tale elemento, dovendo procedere con ragionamento controfattuale, e dunque ipotizzandosi come realizzato il comportamento invece omesso, deve ritenersi che l’evento si sarebbe comunque verificato.
Seguendo la falsariga dell’imputazione, se M.M. avesse verificato la qualità del coordinatore della sicurezza ed avesse verificato l’adeguatezza del progetto esecutivo, se L.P. avesse valutato nel POS di MGA il pericolo di caduta, se P.M. avesse attuato anche quelle poche e generiche misure previste nel piano di sicurezza e se C.A. avesse verificato l’applicazione delle disposizioni contenute nel POS, l’evento - cagionato in via esclusiva da una decisione imprevedibile dell’esperto lavoratore - si sarebbe ugualmente realizzato.
Il fatto che la Suprema Corte abbia enucleato il principio sopra riportato nell'ambito di un sistema che, in via generale, considera il datore di lavoro responsabile anche degli incidenti che derivino da imprudenza o negligenza del lavoratore, e che considera immanenti al processo produttivo anche degli scostamenti agli standard di sicurezza assoluta, impone di esaminare attentamente proprio la condotta del lavoratore, per verificare se essa presenti i caratteri di abnormità ed eccezionalità, definiti secondo i parametri ricordati dalla pronuncia.
Il Tribunale ritiene che la natura dell'iniziativa assunta dall'AN.S. integri quei parametri, sia per la specie di manovra eseguita, estemporanea ed imprevedibile, sia perché AN.S. non solo conosceva le procedure corrette da seguire (ed infatti le aveva sempre seguite nei giorni precedenti all'evento), ma rappresentava egli stesso un punto di riferimento di assoluta competenza e autorevolezza per tutti gli altri addetti al getto di spritz.
Se si sostenesse il contrario, non si potrebbe conferire un significato alla citata giurisprudenza, la quale invece si è preoccupata di stabilire un limite alla responsabilità del datore di lavoro: del resto, affinché la posizione di garanzia rivestita abbia un reale contenuto, occorre che essa possa essere concretizzata e non rimanga una mera previsione, con esclusione cioè di qualsivoglia possibilità di intervento preventivo che sia davvero efficace.
E' infatti impensabile che nell’organizzazione aziendale si preveda che il singolo addetto sia seguito capillarmente nella sua attività per ogni singola lavorazione e in ogni singolo momento della giornata lavorativa, ciò che non potrebbe in nessun caso realizzarsi (anche proprio per ragioni di sicurezza, non potendosi prevedere la contemporanea presenza sul luogo di talune lavorazioni dell’esecutore e di colui che dovrebbe controllarne l'operato) e che svuoterebbe, in ultimo, di significato l’intero sistema di sicurezza e prevenzione.
Né può attribuirsi a coloro che rivestono posizioni di garanzia una responsabilità per la condotta del lavoratore che violi consapevolmente le cautele, ponendo in essere una situazione di pericolo che non può essere prevista e, quindi, neppure evitata. 
In conclusione, il Tribunale ritiene che tutti gli imputati vadano assolti, essendo difettata la prova del nesso causale tra le omissioni rispettivamente loro ascritte (con i limiti di cui si è detto) e l’evento verificatosi.
 

 

P.Q.M.

 


visto l’art. 530 cpp
ASSOLVE
M.M., C.A., L.P., P.M. e C.P. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste; visto l’art. 544 cpp
INDICA
in giorni 30 il termine per il deposito dei motivi. Cuneo, 16/4 /19