Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 21 giugno 2019, n. 27534 - Personale irregolare e inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività


 

... la successiva assoluzione dell'imputato, con la formula perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 286 del 1998 con riguardo all'assunzione del lavoratore straniero, privo di permesso di soggiorno, non esclude la sussistenza del reato qui sub iudice, perfezionatosi sin dal momento in cui l'imputato non ha ottemperato al provvedimento di sospensione dell'attività nei suoi confronti adottato.


Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 10/04/2019

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 26 settembre 2018, il Tribunale di Firenze ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di 6.400 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 14, commi 1 e 10, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver ottemperato all'ordine di sospensione dell'attività d'impresa emesso dall'organo di vigilanza a seguito di accertamento di impiego di personale irregolare in misura superiore al 20%.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione al favor rei per non aver il giudice tenuto conto che con riguardo alla pretesa, irregolare, assunzione che aveva dato origine al provvedimento di sospensione dell'attività, in separato procedimento penale l'imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. L'assoluzione per il reato "presupposto" - osserva il ricorrente - avrebbe dovuto comportare l'assoluzione anche per il reato "susseguente".
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso - pur suggestivo - non è fondato.
In fatto è pacifico che in data 5 dicembre 2014 l'Ispettorato del lavoro effettuò un ordinario controllo presso l'hotel Argentina di Firenze e sorprese al lavoro, intento a riparare una presa elettrica, il sig. E.V. cittadino albanese privo del permesso di soggiorno e non regolarmente assunto dalla società che gestiva l'albergo, la C.R. Srl, amministrata dal ricorrente. Essendo stato il predetto ritenuto lavoratore dipendente, poiché la sua irregolare assunzione determinava il superamento del limite del 20% rispetto al numero dei lavoratori regolarmente assunti, a norma dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 81 del 2008, il successivo 9 dicembre 2014 l'Ispettorato adottò il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. E' altrettanto pacifico che la società amministrata dall'imputato non si avvalse della possibilità - prevista dall'art. 14, comma 9, d.lgs. 81 del 2008 - di proporre ricorso avverso detto provvedimento, e tuttavia non vi ottemperò. Di qui la ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. 81 del 2008.
2. Ciò premesso, osserva il Collegio che - diversamente da quanto argomenta il ricorrente - la successiva assoluzione dell'imputato, con la formula perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 286 del 1998 con riguardo all'assunzione del lavoratore straniero, privo di permesso di soggiorno, E.V. non esclude la sussistenza del reato qui sub iudice, perfezionatosi sin dal momento in cui l'imputato non ha ottemperato al provvedimento di sospensione dell'attività nei suoi confronti adottato.
La fattispecie incriminatrice in parola, invero, è reato formale che si consuma, con condotta permanente, nel momento e per tutto il tempo in cui l'imprenditore non ottempera al provvedimento impartito dall'autorità di vigilanza. La tutela penale finalizzata a garantire l'osservanza del provvedimento amministrativo in parola si giustifica rispetto all'importanza dei beni protetti dalla disposizione incriminatrice, vale a dire - come agevolmente si ricava dall'art. 14, comma 1, d.lgs. 81 del 2008 - il contrasto al lavoro irregolare e la tutela e sicurezza dei lavoratori, oggetto di particolare protezione nella Carta costituzionale (artt. 35 ss. Cost.). Va al riguardo osservato che l'art. 41 Cost., pur affermando la libertà dell'iniziativa economica privata (1° comma), sancisce che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana» (2° comma). La disciplina contenuta nell'art. 14 d.lgs. 81 del 2008 realizza un equilibrato contemperamento tra gli opposti beni costituzionalmente protetti, poiché - pur prevedendo l'immediata efficacia del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dagli organi di vigilanza laddove siano accertate le violazioni alla normativa sui lavoro prese in considerazione - consente il ricorso amministrativo e prevede che se la decisione non interviene entro 15 giorni il provvedimento di sospensione perda efficacia (art. 14, comma 9, d.lgs. 81 del 2008).
3. Anche al di là (e prima) della possibilità di ricorrere avverso il provvedimento amministrativo, la necessità di interpretare le norme penali in funzione dei beni protetti e nell'ottica del principio di necessaria offensività - la cui attuazione va particolarmente considerata laddove, come nel caso di specie, si tratti di reati formali - consente tuttavia di escludere la sussistenza del reato se l'inottemperanza abbia riguardato un provvedimento amministrativo illegittimo.
Benché l'art. 14, comma 10, d.lgs. 81/2008 - a differenza di analoghe fattispecie incriminatrici che hanno per presupposto l'inosservanza di provvedimenti amministrativi (si pensi all'art. 650 cod. pen.) - non preveda espressamente che il reato sussista soltanto laddove il provvedimento sia legalmente dato, da tempo la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il giudice penale abbia il potere di sindacare la legittimità dell'atto amministrativo che costituisce elemento di fattispecie non soltanto quando tale potere trovi fondamento e giustificazione in un'esplicita previsione legislativa, ma anche quando l’interpretazione finalistica della norma penale conduca a ritenere che la legittimità dell’atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa (cfr. Sez. U, n. 3 del 31/01/1987, Giordano, Rv. 176304). Nella nota decisione appena richiamata - relativa alla discussa possibilità di sindacare la legittimità della concessione edilizia rilasciata, per ritenere la sussistenza del reato di costruzione sine titulo - le Sezioni unite chiarirono che nel caso in cui non si tratti di provvedimento amministrativo che comporta la lesione dei diritti soggettivi, ma, per contro, di atto che rimuove un ostacolo al loro libero esercizio, come le autorizzazioni ed i nulla-osta, non può farsi richiamo al generale potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo previsto, soltanto nel primo caso, dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). Laddove il provvedimento abbia invece gli effetti di restringere e limitare i diritti soggettivi - e tale è il caso della sospensione di un'attività imprenditoriale adottata dall'organo di vigilanza sul lavoro per ritenute infrazioni alla relativa normativa - non v'è ragione di escludere che anche il giudice penale possa disapplicare l'atto amministrativo illegittimo, conseguentemente negando la sussistenza del reato previsto per sua inottemperanza. Quand'anche, poi, non si volessero richiamare le citate disposizioni della risalente legge abolitrice del contenzioso amministrativo, l'interpretazione finalistica, e costituzionalmente orientata, delle norme penali porterebbe certamente a questo risultato.
Si tratta, del resto, di principi non di rado affermati da questa Corte in casi analoghi: si pensi alla disapplicazione del provvedimento illegittimo nel reato di violazione del foglio di via obbligatorio oggi previsto dall'art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649; Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 16/09/2014, Ripa, Rv. 260515; Sez. 1, n. 4426 del 05/12/2013, dep. 2014, Tabacu, Rv. 259015), ovvero alla disapplicazione del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato quanto al reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Sez. 1, n. 28849 del 11/06/2009, Makdad, Rv. 244296). In questi casi, al pari di quanto avviene per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., il sindacato del giudice penale è tuttavia rigorosamente limitato ai profili di legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza (Sez. 1, n. 54841 del 17/01/2018, Sciara, Rv. 274555; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2010, dep. 2011, Filogamo, Rv. 249430).
Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui il reato di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'organo di vigilanza in materia di lavoro, previsto dall'art. 14, comma 10, d.lgs. n. 81 del 2008, non sussiste laddove il giudice ravvisi profili di illegittimità formale o sostanziale del provvedimento contestato come violato.
4. Ciò osservato, rileva il Collegio come il ricorrente non abbia tuttavia denunciato alcun profilo di illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dall'organo di vigilanza, peraltro neppure fatto oggetto di ricorso in via amministrativa, limitandosi a valorizzare la circostanza che l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 286 del 1998, per non essere stata riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare. Il diverso giudizio di merito dato sul punto all'esito del procedimento penale - le cui specifiche ragioni il Collegio ignora, potendo lo stesso essere stato adottato sulla scorta di elementi di prova che non erano stati nell'immediatezza sottoposti all'attenzione dell'organo di vigilanza, né erano da questo conoscibili, ovvero per ragioni processuali tipiche del processo penale (si pensi alla regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) - non vale, ovviamente, a dimostrare che il provvedimento di sospensione fosse viziato da illegittimità, né, comunque, il ricorrente ha specificamente affrontato questo profilo o ha allegato di averlo sottoposto al giudice di merito senza ottenere dal medesimo risposta. Questo, ad avviso del Collegio, era invece il punto che, nell'ottica difensiva, doveva essere sviscerato, non essendo, per contro, conforme alle esigenze di tutela sottese alla contravvenzione di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. 81 del 2008 escludere la sussistenza del reato sulla base di una valutazione sul merito del provvedimento amministrativo - peraltro effettuata ex post, magari in base ad elementi che l'organo di vigilanza non poteva conoscere - quale vorrebbe qui sostenere il ricorrente.
Il ricorso dev'essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 aprile 2019.