Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 2 luglio 2009
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2010
Parti: Anica, Uir e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Cinema

Sommario:

 Costituzione delle parti
Sistema di relazioni industriali
Premessa
Informazioni art. 63
Informazione in sede nazionale
Informazioni a livello territoriale
CAE
Assetti contrattuali
Contratto nazionale
Secondo livello di contrattazione
Prevenzione del conflitto (sostituisce art. 49)
Pari opportunità
Salute, sicurezza e tutela ambientale
Formazione
Mercato del lavoro
 Premessa
Articolo 15 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Contratto a termine - Deroga assistita
Lavoro notturno
Riposo giornaliero
Articolo 10 - Classificazione del personale
Conglobamento nei minimi contrattuali
Indennità maneggio denaro e cauzione
Tabella A - Paga al 30 giugno 2009 e aumenti rinnovo contrattuale
Parte III impiegati
Tabella B - art. 3 indennità per maneggio denaro o cauzione
Una tantum
Decorrenza e durata
Nota al verbale di rinnovo contrattuale per il settore doppiaggio

Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudiovisiva

Costituzione delle parti
Il 2 luglio 2009 tra: l'Anica, la Uir e la Slc-Cgil, la Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil è stato rinnovato il Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale del 7 marzo 2005 per i dipendenti d'aziende dell'industria cineaudiovisiva.

Sistema di relazioni industriali
Informazioni art. 63

Le direzioni delle imprese che occupano almeno 50 lavoratori, in conformità alla direttiva 2002/14/CE, forniranno annualmente in apposito incontro alle RSU ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, tramite l'associazione territoriale di competenza, informazioni su:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le parti si danno atto che le procedure previste dalla legge n. 223/91 e dalle legge n. 428/90 nonché del DPR n. 218/2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informazione e consultazione in materia.
Su richiesta scritta dalle RSU o in mancanza dai sindacati stipulanti presentata nei 7 giorni dal ricevimento delle informazioni, l'azienda è tenuta ad avviare un esame congiunto, nel livello di pertinenza di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato.
I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata.
La consultazione deve concludersi decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza delle informazioni fornite in via riservata e qualificate come tali dalla direzione aziendale.
Eventuali contestazioni sulla riservatezza delle informazioni sono deferite ad una Commissione di conciliazione composta da 6 membri di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali e tre da Anica.
La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.

Informazione in sede nazionale
L'Anica, nel corso di apposito incontro con cadenza annuale fornirà anche con riferimento agli elementi e valutazioni provenienti dall'Osservatorio, alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti i dati aggregati riferiti alle seguenti tematiche:
a) linee essenziali delle strategie e piani di investimento del settore;
b) andamento dei livelli occupazionali disaggregati per sesso, tipologie, fasce d'età e relative dinamiche;
c) prospettive dei singoli comparti del settore;
d) tipologie delle attività conferite in appalto, localizzazione, entità dei lavoratori interessati.

Informazioni a livello territoriale
Le associazioni imprenditoriali territoriali competenti forniranno alle corrispondenti organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni di cui ai punti da a) a d) del precedente paragrafo riferite al contesto territoriale considerato.

CAE
Le parti fanno riferimento all'Accordo Interconfederale 26.11.1996 di recepimento della direttiva dell'Unione Europea 45/1994 ed al D.Lgs. 2.4.2002 n. 74 concernente l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensione comunitaria.

Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale è articolato su due livelli:
- contratto collettivo nazionale di categoria con durata triennale sia per la parte economica che per la parte normativa;
- II livello di contrattazione aziendale con vigenza triennale.

Contratto nazionale
Regola il sistema delle relazioni industriali e i diritti di informazione a livello nazionale, territoriale e aziendale, individua per la contrattazione aziendale (II livello) i soggetti abilitati, le materie e le voci su cui la stessa si articola, nonché la relativa tempistica secondo il principio dell'autonomia dei cicli contrattuali.
Definisce forme di bilateralità e le tematiche relative alle pari opportunità ed alla previdenza complementare.

Secondo livello di contrattazione
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate dal presente CCNL e dalla legge e non può avere come oggetto materie e istituti già negoziati a livello nazionale.
[…]
La contrattazione di secondo livello è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riferimento alle piccole imprese e dovrà svolgersi nel rispetto dell'autonomia dei cicli negoziali.
[…]
Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 20.12.1993.
[…]

Prevenzione del conflitto (sostituisce art. 49)
Per le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori si applicherà la presente procedura:
su istanza scritta della RSU aziendale relativa alla materia oggetto del contenzioso verrà esperito un primo tentativo di composizione a livello aziendale entro 7 giorni dalla richiesta.
In difetto di accordo, entro i successivi 5 giorni, la controversia sarà portata all'esame delle competenti associazioni territoriali imprenditoriali e segreterie territoriali/nazionali sindacali stipulanti il CCNL. In caso di esito negativo restano ferme le rispettive prerogative.
Le controversie per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno portate all'esame delle organizzazioni stipulanti.

Pari opportunità
Le parti convengono di istituire una Commissione nazionale paritetica costituita da 6 componenti, 3 indicati dall'Anica e 3 e n. 3 nominati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil che per i propri studi si avvarrà anche dei dati conoscitivi prodotti dall'Osservatorio Nazionale.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
1) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore;
2) promuovere interventi per facilitare il rientro in servizio delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità;
3) promuovere iniziative di tutela della dignità delle donne nell'ambiente di lavoro in coerenza con i principi comunitari.
La Commissione si riunirà di norma con cadenza semestrale, o su richiesta congiunta delle parti. In tale occasione si prenderà atto degli sviluppi delle azioni/studi effettuati.

Salute, sicurezza e tutela ambientale
Il perseguimento del comune obiettivo strategico del continuo miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute nei posti di lavoro unitamente alla protezione dell'ambiente richiede l'impegno diffuso e collaborativo che coinvolga tutti i soggetti interessati con particolare riguardo agli RLS ed i responsabili del servizio di prevenzione e protezione designati dall'azienda.

Formazione
Le parti riconoscono l'importanza che la formazione riveste sia per la valorizzazione professionale delle risorse umane sia per il raggiungimento degli obiettivi di competitività aziendale nonché per la motivazione dei dipendenti.
Al fine di consentire un monitoraggio sulle attività di formazione svolte, le parti concordano di istituire un organismo bilaterale a livello nazionale comprensivo dell'intera filiera del cinema (produzione, post produzione, distribuzione, esercizio), costituito da sei componenti in rappresentanza dell'Anica e sei in rappresentanza delle organizzazioni sindacali.
Le parti si danno atto che qualora si producano le condizioni costitutive dell'organismo bilaterale nel settore cinema, si rincontreranno per definire le funzioni e i relativi oneri nell'ambito del presente CCNL.

Mercato del lavoro
Premessa
[…]
Le parti, nel sottolineare l'importanza di cogliere tutte le opportunità utili a favorire l'occupabilità dei lavoratori, convengono di realizzare nell'ambito dell'Osservatorio un monitoraggio sull'utilizzo dei diversi strumenti contrattuali e normativi, al fine di poter pervenire ad una adeguata valutazione della loro effettiva applicazione.

Articolo 15 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
[…]
Ove non ostino oggettivi impedimenti organizzativi o l'infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente raccoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, nel limite del 5% del personale in forza a tempo indeterminato.
In questo ambito le aziende fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 bis del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla L. n. 247/2007 (patologie oncologiche), tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitori, coniuge o convivente, figli o altri similari conviventi senza alcuna possibilità di assistenza gravemente ammalati o che accedano a programmi terapeutici e di abilitazione per tossicodipendenti, ovvero per accudire figli conviventi fino a 13 anni di età, ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
[…]
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, primo comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.

Riposo giornaliero
I turni di lavoro devono essere organizzati in modo da garantire a ciascun lavoratore 11 ore tra la fine di un turno e l'inizio di quello successivo.
In presenza di straordinarie esigenze tecniche-organizzative e produttive relative alle attività dei teatri di posa e di post produzione, le parti convengono la deroga al suddetto limite di 11 ore assicurando comunque un riposo giornaliero continuativo non inferiore a 9 ore. Ai lavoratori interessati, per le 2 ore residue, saranno accordati equivalenti ore di riposo con modalità di godimento da definire a livello aziendale.

Nota al verbale di rinnovo contrattuale per il settore doppiaggio
Le parti si impegnano nella ripresa post feriale ad incontrarsi per discutere in merito alla parte speciale Doppiaggio orientativamente sui seguenti punti:
1) sostituire art. 2 norma transitoria con:
le parti in sintonia operativa con gli attori - doppiatori determineranno turni di doppiaggio e combinazioni modulari tali da consentire turni programmati sulle 8 ore giornaliere del personale tecnico.
2) in coerenza con le previsioni del presente CCNL devono essere assicurate le pause pranzo (tra le 12 e le 14) e le pause cena (19-21).
3) Sull'eventuale prolungamento di orari sul normale turno giornaliero e delle eccezionali necessità tecniche, organizzative e produttive, va data preventiva informazione alle RSU o, in mancanza alle OO.SS.
4) Parimenti saranno prodotte, a consuntivo annuo, informazioni circa le ore di straordinario pro-capite lavorate dal personale tecnico.
5) Definire un art. 5 bis che per il personale tecnico delle società di doppiaggio e sincronizzazione viene istituita la sorveglianza sanitaria sui rischi acustici, uditivi e cardiovascolari.
6) Al fine di ridurre il tempo di esposizione al rischio viene garantita una pausa retribuita di 15 minuti ogni 90 di mixage e nell'avvicendamento dei turni di doppiaggio.