MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

Lettera Circolare

PROT. n° P717/4106 sott. 40/A

Roma, 30 giugno 2006


OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.


La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, prevede, al numero 28 dell’Allegato A, tra i procedimenti da semplificare, quelli inerenti le procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.
Al fine di dare attuazione alla citata legge n. 340/2000 è stato emanato il regolamento riportato in oggetto (che entra in vigore il 1° luglio) il cui campo di applicazione è ristretto ai depositi che alimentano utenze che non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DM 16 febbraio 1982. Tale limitazione è motivata da una duplice necessità: garantire un’effettiva semplificazione amministrativa e non abbassare il livello di controllo in presenza di installazioni complesse. Nel caso di depositi a servizio di attività obbligate a richiedere il CPI, infatti, il responsabile è tenuto in ogni caso a seguire le procedure previste dagli artt. 2 e 3 del DPR n. 37/98; pertanto, in tale circostanza, da un lato non avrebbe significato estendere l’intervento di semplificazione, in quanto riguarderebbe soltanto una delle attività per le quali deve essere rilasciato il certificato, e d’altro canto è essenziale, nell’ambito dell’espressione del parere di conformità sul progetto, poter valutare ogni possibile interazione tra diversi fattori di rischio, ivi compreso il deposito di GPL.
La semplificazione introdotta si sostanzia nell’eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell’adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi, che, una volta rilasciato, conserva la periodicità stabilità dal DM 16 febbraio 1982 per l’attività 4b). Si fa notare come con l’emanazione del DM 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva fino a 13 metri cubi, tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche costruttive delle attrezzature a pressione costituenti il deposito (serbatoio, tubazioni, accessori, ecc.) sono demandati all’osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva 97/23/CE (c.d. direttiva PED), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 93/2000, ed attestati dalla presenza della marcatura CE. Ne discende una significativa riduzione dei controlli che il personale VV.F. deve svolgere in fase di esame dei progetti poiché questi si limiterebbero, sostanzialmente, ad una verifica di corretta installazione dei depositi sul territorio.
La documentazione allegata all’istanza deve comprendere:
una certificazione di corretta installazione del/i serbatoio/i rilasciata ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’art. 5 del DPR n. 37/1998;
una planimetria del deposito;
l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto per l’effettuazione del sopralluogo determinato in base alla tariffa oraria prevista per i servizi a pagamento resi dal C.N.VV.F. e alla durata del servizio stabilita dal DM 4 maggio 1998.
Al riguardo si allega alla presente lettera circolare il modello di richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi (ex mod. PIN3-2004), opportunamente rivisto e semplificato per adattarlo al caso specifico e nell’ambito del quale, sempre al fine di agevolare la compilazione ed il controllo anche formale degli atti, è stata ricompresa la dichiarazione di inizio attività (conseguentemente entrambe le copie dovranno essere rese in bollo). Analogamente è stato predisposto il modello di certificazione di corretta installazione rielaborando il fac-simile allegato alla lettera circolare P1212/4104 sott. 40/A, del 22 luglio 2004, cui sono state apportate talune modifiche eliminando, nel contempo, l’obbligo di allegare la documentazione comprovante la conformità dei serbatoi alle vigenti disposizioni di prodotto, documentazione che comunque dovrà essere conservata presso l’azienda distributrice di GPL o presso il proprietario del serbatoio, se diverso dall’azienda distributrice, e resa disponibile per eventuali controlli. Per quanto concerne, infine, la documentazione grafica da allegare all’istanza, considerato che la stessa deve rappresentare l’osservanza delle disposizioni relative alla collocazione del deposito sul territorio, si ritiene che la scala della planimetria non debba essere inferiore a 1:100.
Si ribadisce, in quanto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione sottesi dal regolamento, che il Comando all’atto del ricevimento dell’istanza, dovrà rilasciare contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione effettuando un mero controllo sulla completezza formale degli atti allegati in modo da consentire l’esercizio del deposito in attesa di effettuare il sopralluogo.
In conclusione si auspica che la semplificazione delle incombenze, e dei relativi oneri, a carico dei titolari dei “piccoli” depositi di GPL, possa fungere da stimolo per migliorare le condizioni di sicurezza sul territorio. Peraltro ai sensi dell’art. 5 del DPR 214/2006 il Ministero dell’interno dovrà provvedere al monitoraggio, con metodi statistici, dei risultati raggiunti con la prevista semplificazione procedurale, anche in termini di pratiche presentate ai Comandi provinciali VV.F.; per tale aspetto verranno successivamente fornite a codesti Uffici indicazioni inerenti l’acquisizione dei dati.
Si raccomanda la puntuale applicazione di quanto previsto nella presente disposizione.

 

Allegato


V. Ministero dell'interno, dd 31 ottobre 2012, n. 200 - Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012