MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI


Lettera Circolare
PROT. n° P572/4106 sott. 55/B

Roma, 17 maggio 2006
 

OGGETTO: Attuazione degli articoli 8 e 13 del D.Lgs. n. 128/2006. Chiarimenti sugli aspetti procedurali di prevenzione incendi.
 

In seguito all’emanazione del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante: “Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239” si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi connessi con l’attuazione degli artt. 8 e 13, comma 2, lett. c) e d), che stabiliscono i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso gli operatori per poter svolgere l’attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e serbatoi.
In particolare, tra i suddetti requisiti soggettivi, è richiesta la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, come definito all’art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo.
La “disponibilità di impianto” si può ottenere anche tramite la stipula di un contratto, avente durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d’azienda ai sensi dell’art. 2562 C.C. ovvero di locazione o di comodato d’uso in esclusiva, di un impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l’imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento, così come definiti dall’art. 2 del D.M. 13 ottobre 1994.
Pertanto oggetto dei citati contratti di affitto, locazione o comodato potrà essere l’intero impianto oppure, più frequentemente, una parte dello stesso costituita da singoli serbatoi e relative connessioni impiantistiche.
Ciò premesso, ed in analogia a quanto stabilito per casi simili con la lettera-circolare prot. n. 113/4101 sott. 72/E del 31 luglio 1998, si ritiene che ai fini della corretta attuazione degli adempimenti procedurali previsti dal DPR 12 gennaio 1998, n. 37, e dal connesso D.M. 4 maggio 1998, il certificato di prevenzione incendi debba essere in ogni caso unico ed intestato al titolare dell’impianto, ossia al titolare delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività.
Appare tuttavia evidente che l’attuazione di alcuni obblighi gestionali, di cui all’art. 5 del DPR n. 37/98, nonché l’osservanza di talune disposizioni di esercizio e dei divieti e limitazioni previsti dal D.M. 13 ottobre 1994, dovranno essere affidati al locatario o comodatario in quanto gestore dell’intero impianto o di una sua porzione.
In tale circostanza gli accordo contrattuali tra le parti dovranno dettagliatamente evidenziare quali adempimenti ricadono sul titolare e quali sul gestore, redigendo al riguardo apposite dichiarazioni a firma di quest’ultimo attestanti l’assunzione delle connesse responsabilità e l’attuazione dei relativi obblighi.
Copia di tale documentazione dovrà essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio per essere acquisita agli atti della pratica.