MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE ENERGIA E RISORSE MINERARIE
 

31/03/2006 - 0006004
PROT. N. D.G.E.R.M.
UFF. C4
 

OGGETTO: Decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 52, legge 23 agosto 2004, n. 239.
 

Il decreto legislativo in materia di GPL, promulgato dal Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74, in data 29 marzo 2006, da attuazione alla delega contenuta nella legge 23 agosto 2004, n. 239 e reca il riordino delle norme relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gpl, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di gpl in recipienti.
Lo spirito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo è quello di garantire un ulteriore innalzamento degli standard di sicurezza e di qualità del servizio reso al consumatore finale di GPL.
Il decreto legislativo prevede, nelle diverse disposizioni, alcuni adempimenti che devono essere attuati sia dalle aziende distributrici di GPL, che dai gestori degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL.
Al fine di meglio evidenziare i diversi termini entro i quali devono essere posti in essere i nuovi adempimenti previsti dal decreto legislativo in argomento, si riportano di seguito le scadenze stabilite dal provvedimento, con l’invito a codeste Associazioni di categoria a volerne dare la più ampia diffusione tra i propri iscritti ed associati.
1. Dal 30 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto, l’importo del deposito cauzionale infruttifero che deve essere versato dall’utente, a garanzia della restituzione della bombola, deve essere adeguato a quanto stabilisce l’articolo 10 del decreto legislativo, vale a dire a 6 euro.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento e cioè entro il 30 maggio 2006 le imprese distributrici di GPL in bombole ed in serbatoi di cui al decreto del Ministero dell’interno del 14 maggio 2004 devono comunicare a questa Amministrazione, gli estremi della polizza di assicurazione stipulata in base ai nuovi massimali indicati nell’art. 16, comma 2 del decreto legislativo.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento e cioè entro il 27 settembre 2006 il titolare della concessione per l’esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto, qualora non sia già sottoposto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n° 238) provvede, pena la decadenza del titolo, agli adempimenti previsti dall’articolo 5, redigendo un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre per gli stessi impianti “visite ispettive svolte dall’ente competente”. Appare evidente, a tale riguardo, che l’ente competente all’effettuazione delle previste verifiche ispettive è quello indicato nell’art. 25 del D.Lgs. 334/99.
4. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento e cioè entro il 30 marzo 2007 i titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 (e successive modificazioni ed integrazioni) devono comunque assicurare la disponibilità di stoccaggio di cui agli articoli 9, comma 1, lettera a) e 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo anche attraverso contratti, di durata non inferiore ad un anno, di movimentazione di prodotto presso impianti di terzi.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento e cioè entro il 30 marzo 2009 i titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 (e successive modificazioni ed integrazioni), pena la decadenza del titolo, devono conseguire i requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione all’ente competente.
Per quanto concerne le previsioni di cui ai citati articoli 8 e 13, comma 2, punti 3) e 4) del comma 2, si evidenzia che i requisiti ivi previste sussistono qualora l’operatore abbia stipulato un contratto di locazione o di comodato d’uso in esclusiva dell’impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, così come individuato ai sensi della definizione di cui all’art. 2 del decreto legislativo. Ciò in linea con gli obiettivi del decreto legislativo e della relativa legge di delega, volti a garantire che l’azienda distributrice sia responsabile dell’attività da un punto di vista fiscale, sia di prevenzione incendi sia di gestione degli adempimenti in materia di attività a rischio di incidente rilevante.
Si desidera poi richiamare l’attenzione su alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo che modificano alcune fattispecie giuridiche rilevanti a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento.
Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni di seguito indicate e che andranno regolate sulla base del principio generale del “tempus regit actum” secondo il quale ciascun atto della serie procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui viene adottato.
- L’articolo 4 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazione all’installazione ed esercizio di nuovi impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, di cui all’articolo 1, comma 56, lettera a) della legge 23 agosto 2004, n. 239, possono essere rilasciate solo per impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di capacità non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi.
Di conseguenza, nel caso in cui fossero state presentate all’Ente competente istanze volte ad ottenere l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di capacità inferiore a 100 mc in serbatoi fissi ed il relativo iter istruttorio sia ancora in corso, l’Ente competente comunicherà all’interessato l’impossibilità di procedere al rilascio dell’autorizzazione, dandone informativa anche alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, a meno di eventuali modifiche del progetto originario, volte ad aumentare la capacità di stoccaggio fino a giungere al limite minimo consentito di 100 mc.
- L’articolo 6 prevede alcune esenzioni ed in particolare, al comma 1, stabilisce che non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 3, i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi privati, industriali ed agricoli e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva non superiore a 26 mc. Di conseguenza, qualora fossero state presentate istanze di autorizzazione per i suddetti depositi aventi capacità complessiva non superiore a 26 mc, l’Ente competente non darà seguito alla istruttoria già avviata, segnalando all’interessato ed alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento che l’istruttoria non avrà seguito, fermi restando gli adempimenti dovuti in materia di prevenzione incendi.
- Il comma 4 dell’articolo 6 prevede poi che l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in bombole è necessaria solo qualora la capacità di accumulo sia superiore a chilogrammi 1000 di prodotto ( anziché chilogrammi 500 come stabilito precedentemente). Pertanto, anche in tale ipotesi, l’Ente competente non darà seguito alla istruttoria già avviata per eventuali istanze di autorizzazione per depositi con capacità di accumulo inferiore al nuovo limite pari a 1.000 chilogrammi di prodotto, fermi restando gli adempimenti dovuti in materia di prevenzione incendi.
Si evidenzia infine che:
- entro il 28 febbraio di ogni anno gli operatori terzi, facenti parte integrante dell’organizzazione commerciale delle aziende distributrici, e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprietà di tali aziende, devono inviare all’Ente competente apposita sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale con le suddette aziende distributrici.
- ogni anno, inoltre, le aziende distributrici di GPL comunicheranno al Ministero delle attività produttive, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le sue successive variazioni, secondo le indicazioni che saranno contenute nell’accordo di programma cha sarà stipulato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo in argomento, in materia di monitoraggio.