Cassazione Civile, Sez. 6, 21 giugno 2019, n. 16655 - Aggravamento postumi invalidanti a seguito di infortunio. Dies a qui del termine di dieci anni per la revisione della rendita


 

Il dies a quo del termine di dieci anni previsto dall'art. 83, comma 8°, d.P.R. n. 1124/1965, entro il quale può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto assicuratore, alla revisione della rendita, è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già - come ritenuto nel caso di specie dalla Corte di merito - da quella del provvedimento di liquidazione della rendita, avendo tale ultimo atto natura meramente dichiarativa e ricognitiva (cfr. da ult. Cass. n. 1497 del 2018).


 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 21/06/2019

 

Fatto

 


che, con sentenza depositata il 24.11.2016, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di F.V. volta alla corresponsione dell'indennizzo preteso per l'aggravamento dei postumi invalidanti residuatigli a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 20.12.2002;
che avverso tale pronuncia l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che F.V. ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
 

 

Diritto

 

che, con il primo motivo, l'INAIL denuncia violazione dell'art. 83, T.U. n. 1124/1965, per avere la Corte di merito ritenuto l'indennizzabilità dell'aggravamento nonostante che quest'ultimo si fosse verificato oltre un decennio dopo l'infortunio; che, con il secondo motivo, l'INAIL lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale rilevato che l'aggravamento denunciato si era verificato in data 15.4.2013, giusta le conclusioni della CTU disposta in prime cure;
che il primo motivo è manifestamente fondato, essendosi chiarito che il dies a quo del termine di dieci anni previsto dall'art. 83, comma 8°, d.P.R. n. 1124/1965, entro il quale può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto assicuratore, alla revisione della rendita, è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già - come ritenuto nel caso di specie dalla Corte di merito - da quella del provvedimento di liquidazione della rendita, avendo tale ultimo atto natura meramente dichiarativa e ricognitiva (cfr. da ult. Cass. n. 1497 del 2018); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5.12.2018.