Accordo di collaborazione tra
INAIL Basilicata e AIDII

tra
 

Inail - Direzione regionale per la Basilicata, con sede in Potenza, Via Vincenzo Verrastro 3/C, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore dr.ssa Lucia Carmen ANGIOLILLO ***

e

AIDII - Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (ente no profit) con sede In Milano, Via Giovan Battista Morgagni 32, rappresentata dal Dott. Raffaele d'Angelo Presidente AIDII Sezione Sud, all'uopo delegato dal Presidente AIDII con apposita delega agli atti, ***

Premesso che:
- l’INAIL, nell'ambito della mission istituzionale volta a realizzare la tutela globale del lavoratore dai rischi derivanti dal lavoro, svolge un ruolo essenziale in materia di sicurezza, secondo il quadro normativo di riferimento, assicurando lo sviluppo della prevenzione sui luoghi di lavoro;
- gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. assegnano all'Inail compiti per lo svolgimento, anche mediante convenzioni, di attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- le "Linee di Indirizzo 2019 - sistema di gestione dei piani per la prevenzione” individuano, tra le attività che si collocano nelle macro-aree "promozione e informazione" e "assistenza e consulenza", gli interventi che abbiano ad oggetto la individuazione di soluzioni concrete finalizzate alla riduzione dei livelli di rischio nelle diverse realtà produttive;
- Il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sodale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, attribuisce all'Inail un ruolo specifico in materia di salute, prevenzione e sicurezza, da espletare soprattutto in forma coordinata con altri Enti ed Istituzioni con analoghe competenze, con l'obiettivo di supportare lo sviluppo della prevenzione, verificare l'adeguatezza dei sistemi adottati e proporre soluzioni tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ;
- l'AIDII è un'associazione scientifica senza fini di lucro nata con lo scopo di divulgare la cultura dell'igiene industriale e dell'ambiente;
- l'AIDII ha manifestato l'interesse a organizzare il 36° congresso nazionale che si terrà a Matera nelle giornate del 26, 27 e 28 giugno 2019.
Considerato che:
- la suddetta manifestazione convegnistica si pone l'obiettivo di approfondire scientificamente le seguenti tematiche: nuovi metodi e approcci per la valutazione dell'esposizione; agenti cancerogeni: novità ed esempi applicativi; il settore chimico e petrolchimico: rischi occupazionali e ambientali; aggiornamenti in tema di rumore e salute; la valutazione del rischio e la tutela ambientale in scenari insoliti; promozione della salute In agricoltura; temi liberi di igiene industriale e ambientale;
- in particolare, tra le tematiche suesposte, la promozione della salute e sicurezza in agricoltura, data la specificità del territorio lucano, potrebbe essere oggetto di uno specifico focus di studio e confronto dedicando all'uopo un'intera sessione scientifica che introduca le giornate congressuali a carattere nazionale; il seminario pre-congressuale sarà aperto a tutti con iscrizione gratuita in modo da consentire la massima partecipazione dei soggetti territorialmente coinvolti nell'ambito della salute e sicurezza dei lavoratori (es. Regione Basilicata, Prefetture, Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, ANMIL, Patronati, ecc.);
- tale obiettivo è coerente con la mission istituzionale dell'Inail in quanto finalizzata alla promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, alla crescita dei livelli di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia nonché all'aggiornamento professionale;
 

LE PARTI DEFINISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:


Art. 1 Finalità

Il presente Accordo è finalizzato alla co-organizzazione Inail Direzione Regionale Basilicata/AIDII del seminario pre-congressuale del 36° congresso nazionale che si terrà a Matera, nelle giornate del 26, 27 e 28 giugno 2019.
 

Art. 2 Oggetto delle collaborazione

A tal fine l’Inail - Direzione Regionale Basilicata e l'AIDII si impegnano a:
a) definire i componenti del Comitato Organizzatore e del Comitato Scientifico;
b) definire il programma del Seminario pre-congressuale che si terrà nella giornata del 26 Giugno 2019;
c) gestire la promozione dell'iniziativa;
d) garantire la partecipazione dei relatori;
e) garantire ogni adempimento per il corretto svolgimento dei lavori congressuali.
 

Art. 3 Compiti delle Parti

L'INAIL s'impegna a coadiuvare l'AIDII fornendo:
a) competenze amministrative, tecniche e scientifiche sia nei Comitati di cui all'art. 2 sia nei lavori del seminarlo pre-congressuale;
b) compartecipare finanziariamente - con un importo di Curo 6.000,00 (seimila/00) - alla realizzazione delle attività previste.
L'Aidii s'impegna a:
a) fornire le proprie competenze per le attività previste;
b) curare le diverse fasi organizzative legate alla realizzazione della manifestazione congressuale;
c) garantire l'iscrizione gratuita all'intera manifestazione congressuale, con attribuzione dei crediti formativi, alle figure professionali dipendenti dell’Inail Basilicata interessate ai temi del Convegno nella misura massima di n°10 persone;
d) assicurare, nella scelta dei fornitori, procedure selettive che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza e di Imparzialità della pubblica amministrazione.
 

Art. 4 Costi ammissibili e finanziabili

Un costo è ammissibile se riguarda un'operazione approvata e finanziata con atto della Direzione regionale Basilicata. Di conseguenza il costo deve essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, al progetto. Nel caso di connessione non esclusiva e/o parziale, deve essere data dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione.
Inoltre il costo deve essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato ed essere giustificato da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Ogni spesa dovrà essere :
- Comprovabile: la documentazione relativa alle spese progettuali deve essere prodotta in originale. I giustificativi di spesa devono contenere, nella descrizione delle prestazioni del beni e servizi, il riferimento allo specifico progetto;
- Tracciabile: deve essere garantita la tracciabilità dei movimenti anche per Importi inferiori alla soglia normativamente fissata;
- Legittima: deve essere conforme alla normativa europea e nazionale;
- Contabilizzata: deve aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, cioè conformi alle disposizioni dì legge.
Non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni mobili e terreni.
La liquidazione di ogni spesa avverrà previa verifica della completezza della documentazione, della regolarità, anche contributiva (DURC), e dell'attestazione della regolare esecuzione del progetto, oltre che del rispetto della normativa, da parte del competente processo Prevenzione della Direzione regionale Basilicata.
L'importo a carico dell’Inail sarà corrisposto previa presentazione di relazione) finale delle attività svolte corredata dalla documentazione giustificativa dei costi sostenuti (preventivi di spesa, fatture, Durc, ecc....).
Tale importo non potrà essere utilizzato per l'erogazione di emolumenti di qualsiasi natura ai dipendenti Inali impegnati nelle attività del Convegno.
 

Art. 5 Liquidazione, verifica dei risultati, spese ammissibili.

Si ribadisce che ai fini della liquidazione delle spese e della verifica dei risultati, i soggetti partner nella realizzazione del progetto dovranno presentare un rendiconto analitico delle entrate e delle spese sostenute, la copia conforme della documentazione di spesa e ogni altro documento utile alla verifica.
Le modalità di gestione delle spese ammissibili assumono particolare rilevanza! sia in sede di progettazione degli interventi sia In sede di rendicontazione in corso d'opera o a conclusione degli stessi.
È escluso qualsiasi rimborso a compensazione delle spese che possa comprendere un margine di profitto.
Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, in relazione ai principi ed ai criteri generali relativi all'ammissibilità e alla regolarità della spesa, per le voci di spesa ammissibili ed i massimali di costo, si farà esclusivo riferimento alle disposizioni contenute nella Circolare n°2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro (cfr. 4°cpv: "Le disposizioni di cui alla presente Circolare possono essere recepite, attraverso opportuni atti, anche da altre Amministrazioni centrali e territoriali").
Le parti concordano che le procedure di affidamento delle attività a terzi, se necessario, saranno conformi ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza proporzionalità ecc. richiamati dall'art. 2 del decreto legislativo 50/2016, in considerazione della natura pubblicistica delle finalità perseguite e delle risorse finanziarie da utilizzare.
Qualora per l'esecuzione delle attività progettuali fosse necessario ricorrere all'acquisto di beni strumentali il Partner si impegna ad utilizzare procedure selettive che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità così come previsto dal d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Rispetto ai costi sostenuti per l'acquisto di materiale di consumo, necessario per le attività progettuali, i Partner si impegnano a produrre in sede di verifica amministrativo contabile la seguente documentazione:
• prospetto riepilogativo delle fatture di acquisto del materiale di consumo, suddiviso in voci e sotto-voci, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
• singoli giustificativi di spesa;
• prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;
• prospetto del materiale consegnato ai partecipanti all'attività progettuale, con ricevute di consegna sottoscritte dagli stessi;
Per i costi relativi al personale interno e/o esterno al beneficiario, gli stessi devono essere attribuiti in proporzione all'impegno lavorativo del riferito allo specifico progetto finanziato.
In sede di verifica amministrativo contabile i Partner si impegnano a produrre la seguente documentazione:
• spese relative al personale interno vds. Paragrafo B.1) Circolare n°2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro;
• spese relative al personale esterno vds. Paragrafo B.2) Circolare n°2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro;
• prospetto di calcolo relativo alla ripartizione pro-quota dei costi.
 

Art. 6 Prestazioni di servizi o forniture a soggetti terzi

Ciascuna parte è tenuta a garantire l'osservanza delle procedure di evidenza pubblica qualora (indipendentemente dall'importo) attivi percorsi di utilizzo delle risorse pubbliche che si configurino come appalti (esempio appalti di sevizi o di forniture con conseguente scelta del fornitore).
 

Art. 7 Ulteriori obblighi soggetto proponente

L'AIDII dichiara espressamente:
• di aver preso visione del "Patto di Integrità" (approvato con determinazione del Presidente dell'Inail n. 524 del 17 dicembre 2018) all'indirizzo: https://www.inail.lt/cs/internet/i5tituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti- prevenzione-corruzrone.html, Impegnandosi a rispettarlo;
• di aver preso visione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2019/2021" (approvato con determinazione del Presidente dell'Inail n. 86 del 14 marzo 2019), all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevezione- corruzione/altri-contenuti-prevezione-corruzione-piani-triennali.html, impegnandosi a rispettarlo;
• di aver preso visione del "Codice di Comportamento" (approvato con determinazione del Presidente dell'Inail n. 15 del 21 gennaio 2015), consultabile all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/intemet/istituto/amministrazione- trasparente/disposizioni-generaii/atti-generali/codice-di-comportamento.html, e di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3, comma 4, detto Codice si applica anche nei confronti soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo dipendenti da questi, cui conseguentemente l'AIDII si impegna a notificare lo stesso codice.
 

Art. 8 Obbligo di manleva

I soggetto proponente nell'esecuzione del presente accordo, assume In proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni e si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Inail D.R. Basilicata da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione del suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente accordo.
 

Art. 9 Durata

Le attività avranno inizio a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo e si concluderanno con la fine delle attività previste e la valutazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti.
 

Art. 10 Proprietà

La proprietà intellettuale del risultati dell'accordo appartiene in eguale misura alle Parti firmatarie le quali potranno farne uso in modo disgiunto per i soli scopi istituzionali, senza alcun fine di lucro.
Qualsiasi prodotto, o altro materiale acquisito, in relazione all’attuazione dell'accordo, non potrà’ essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali sono stati forniti.
 

Art. 11 Organismo per l'attuazione

Per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione delle fasi progettuali è costituito il "Tavolo di governance e gestione" composto da sei componenti effettivi, di cui tre nominati dalI'Inail e tre nominati dall'AIDII.
Il coordinamento del Tavolo è affidato all'AIDII.
Il Tavolo avrà compiti di:
a) coordinamento delle fasi progettuali;
b) verifica finale delle attività progettuali;
c) verifica finale degli obiettivi previsti;
d) definizione di tutti gli aspetti legati al progetto che alla data della sottoscrizione del presente Accordo non possono essere previsti.
Il Gruppo di lavoro, così costituito, avrà il compito di organizzare e gestire le varie attività previste.
Le propedeutiche scelte di carattere scientifico ed organizzativo saranno in capo al comitato organizzatore ed al comitato scientifico, quanto relativo alle scelte di carattere scientifico si farà riferimento al comitato scientifico, ciascuno composto da almeno n. 1 referente di ciascuna parte.
 

Art. 12 Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo attuativo.
 

Art. 13 Aspetti legali

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in merito all’attuazione del presente Accordo, le parti designano fin d’ora competente il Foro di Potenza. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato e ad arbitri per la definizione delle controversie nascenti dal presente accordo ed è vietato in ogni caso il compromesso.
 

Art. 14 Consenso al trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e per il perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai regolamenti attuativi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dal Regolamento (UE) 2016 - 679 nonché dalle disposizioni emanate dal Garante e dall'Inail in materia di sicurezza.
La condivisione dei dati con terzi potrà avvenire - a titolo gratuito - solo con il consenso di tutte le parti, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente normativa in tema di riservatezza dei dati e solo per lo svolgimento di attività connesse al tema della sicurezza dei luoghi di lavoro.
 

Art. 15 Modifiche e integrazioni

Eventuali modifiche ed integrazioni del presente accordo in ordine alle modalità di attuazione potranno essere apportate solo previo consenso di entrambe le Parti, risultante da accordo integrativo scritto e firmato da rappresentanti a ciò debitamente autorizzati.
 

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente convenuto tra le Parti il presente accordo sarà disciplinato dalle vigenti normative nazionali e dai Regolamenti interni adottati dalle Parti.
Il presente Accordo è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso di uso, in base agli artt. 5, 6, 39 e 40 del DPR n°131 del 26/4/1986, a spese della parte che la richiederà.

Letto, approvato e sottoscritto.

Potenza, 02 Maggio 2019


Fonte: inail.it