Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 giugno 2019, n. 17129 - Movimentazione manuale dei pacchi. Misure di sicurezza cosiddette "innominate"


Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 26/06/2019

 

Rilevato che
1. Con sentenza n. 1604 depositata il 7.1.2019, la Corte di appello di Messina ha parzialmente accolto l'appello proposto da B.G., avverso la pronuncia del Tribunale di Patti, e per l'effetto, in riforma della suindicata sentenza, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento della complessiva somma di euro 196.218,00 a titolo di danno biologico per violazione degli obblighi di protezione nel confronti della dipendente, addetta allo smistamento della corrispondenza e, da luglio 2001, al servizio di tracciatura delle raccomandate.
2. La Corte d'appello, in sintesi, ha precisato che gli elementi istruttori avevano confermato la necessità, per lo svolgimento delle mansioni assegnate alla dipendente, della movimentazione manuale di pacchi (da luglio 1988 sino al 2003, data di adozione di uno specifico divieto tramite ordine di servizio) e che la C.T.U. disposta in sede di appello aveva rinvenuto un danno all'integrità psico-fisica nella misura del 35%.
3. Il ricorso delle Poste Italiane s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, B.G., che ha altresì depositato memoria.
 

 

Considerato che
1. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione dell'art. 437, comma 2, cod.proc.civ. (In relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, consentito il deposito tardivo (ossia solamente In sede di appello) di quattro certificati medici concernenti la lavoratrice.
2. Con il secondo ed il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 2087 cod.civ. nonché vizio di motivazione (In relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato le precauzioni adottate dal datore di lavoro al fine di evitare il pregiudizio all'integrità psico-fisica e la circostanza che la B.G. ha richiesto, nel novembre 2003, il riconoscimento della pensione di invalidità per infermità non dipendenti da causa di servizio.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi motivi.
4. La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità del motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso l'atto di appello (quantomeno in estratto) ove si indicavano i nuovi certificati medici prodotti nonché la relazione peritale elaborata dal C.T.U. ove era contenuto l'elenco del documenti valutati (al fine di apprezzare l'effettivo utilizzo, da parte del consulente, della documentazione prodotta in sede di appello), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall'art. 366, comma 1, n. 6, e dall'art. 369., comma 2, n. 4 cod.proc.civ. (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726). Del pari, la mancata trascrizione (quantomeno In estratto) del ricorso introduttivo del giudizio non consente di apprezzare se la documentazione che si deduce depositata in sede di appello era inerente a fatti tempestivamente allegati dalla parte (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. n. 20055 del 2016, Cass. n. 2577 del 2009).
5. Inoltre, il ricorrente non deduce il concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'autorizzazione - da parte della Corte distrettuale - al deposito di ulteriori quattro certificati medici, profilo che deve sempre sorreggere il censurato error in procedendo, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass. n. 26157 del 2014; Cass. n. 19759 del 2017)
6. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono Infondati.
7. La Corte distrettuale ha rilevato che la lavoratrice ha lamentato la mancata adozione di un provvedimento di esenzione dalla movimentazione manuale di pacchi sin dal 1988 (data di adibizione ai servizi interni a seguito di accertamento, da parte della Commissione medica datoriale, della inidoneità ai servizi esterni ed a mansioni gravose), indicando, la specifica misura di sicurezza dalla cui violazione è derivato il danno, e ha osservato che la società ha tollerato, sino all'agosto 2003 (data di adozione di uno specifico ordine di servizio), lo svolgimento di mansioni strumentali di rilevante impegno fisico da parte della B.G.. La società ricorrente, pertanto, nel lamentare la mancata — a suo dire — considerazione dell'adempimento, non ha dedotto di aver adeguatamente onorato la prova liberatoria consistente nell'adozione di misure volte a prevenire l'aggravamento della patologia lombare sofferta dalla dipendente.
8. Nel caso di specie, la violazione dell'art. 2087 cod. civ. — che prevede un generale "dovere di sicurezza" a carico del datore di lavoro e che deve essere interpretato in conformità con l'art. 32 Cost. (sulla tutela del diritto alla salute) e con l'art. 41 Cost. (secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana) — viene in considerazione con riguardo all'omissione di misure di sicurezza cosiddette "innominate", e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante. Rispetto a tali misure "innominate" la giurisprudenza di questa Corte, con consolidati e condivisi indirizzi, ha precisato che la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe (vedi, per tutte: Cass. nn. 34 del 2016, 15082 del 2014, 12445 del 2006).
9. La sentenza impugnata appare, quindi, conforme al consolidato orientamento sviluppato da questa Corte in ordine alla responsabilità civile per la malattia professionale determinata dalla violazione dell'obbligo di sicurezza e non è, quindi, ravvisabile alcuna lacuna o contraddizione motivazionale secondo il parametro del c.d. minimo costituzionale attualmente imposto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012.
10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.
11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, da distrarsi a favore del difensore anticipatane, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 28 marzo 2019