Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 luglio 2019, n. 17707 - Responsabilità di Ferrovie dello Stato per la malattia denunciata dal dipendente come conseguenza del mancato spostamento ad altra funzione. Non sussiste


Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 02/07/2019

 

 

Rilevato che:
1. con sentenza del 17.4.2014, la Corte di appello di Bari respingeva il gravame proposto da P.D. avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città, che aveva rigettato la domanda proposta dal predetto, intesa ad ottenere la declaratoria di responsabilità della società Ferrovie dello Stato per inadeguata o assente tutela e sorveglianza sanitaria, per mancata assegnazione a mansioni confacenti allo stato di salute, e la conseguente condanna della società al risarcimento del danno biologico, quantificato in € 129.911,60, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2. la Corte rilevava che l'accertamento operato dalla sentenza n. 14187/2003 richiamata dall'appellante aveva avuto ad oggetto l'accertamento della dipendenza della patologia da causa di servizio e non concerneva inadempimenti imputabili ex art. 2087 c.c. al datore di lavoro; osservava che dalla documentazione esibita dall'appellante era emerso che lo stesso, in data 18.6.1984, aveva proposto ricorso giudiziario per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'artrosi cervico lombare; che, in data 15.7.1991, aveva chiesto il riconoscimento dei danni fisici subiti a causa della predetta patologia, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e che, in data 20.5.2000, aveva promosso il T.O.C. dinanzi alla competente commissione U.P.L.M.O. per il danno biologico denunziato;
3. il giudice del gravame evidenziava che dalla documentazione prodotta dalla società era emerso che nelle visite mediche di controllo eseguite non erano state riscontrate patologie del P.D. incompatibili con le mansioni svolte o che lasciassero prevedere un aggravamento delle stesse, che, allorché era intervenuto un giudizio di incompatibilità al lavoro, erano state assegnate altre mansioni e che il predetto non aveva contestato le risultanze dei controlli medici effettuati, né la palese devianza dei giudizi dei sanitari dalle regole scientifiche. Osservava che, in ogni caso, l'esposizione alle vibrazioni costituiva una modalità intrinseca della prestazione lavorativa rientrante nelle mansioni svolte e che, rispetto a tali lavori, non risultava configurabile una responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore, se non nel caso di comportamenti specifici ed anomali addebitabili al predetto, e che il P.D. non si era lamentato di essere stato impiegato in compiti nocivi per il suo stato di salute;
4. era evidenziato come determinati lavori comportavano per loro natura rischi per la salute del lavoratore (ricollegati alle intemperie, umidità etc. dell'ambiente) ineliminabili dal datore di lavoro e che, rispetto ad essi, non era configurabile una responsabilità del datore ex art. 2087 c.c.; si aggiungeva che anche la dedotta mancata informazione dei rischi (neanche specificati) connessi alle mansioni poteva essere acclarata come causa dei danni fisici denunciati, non potendo un presunto omesso obbligo di informazione di per sé esporre il lavoratore all'evento lesivo concreto, che richiedeva la configurazione del danno biologico e della colpa datoriale ex art. 2087 c.c. e che, in ogni caso, il lavoratore stesso avrebbe dovuto segnalare eventuali situazioni di pericolo ai sensi della normativa di riferimento (art. 6 D.P.R. n. 303/56);
5. inoltre, il dedotto aggravamento delle patologie era asseritamente provato da un certificato cui non poteva attribuirsi il valore voluto dal P.D., sia per non essere stato lo stesso emesso da strutture pubbliche, sia perchè non evidenziava alcun rapporto tra patologie artrosiche diagnosticate e causa lavorativa (mansioni gravose), laddove, in base alla natura della responsabilità di cui all'art. 2087 c.c., occorreva pur sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto, o di una regola di esperienza, che nella specie non era stata dedotta; la società aveva, poi, rispettato le prescrizioni del D.P.R. 547/55 e del D.P.R. 302/56 riguardo alle visite mediche ed ai controlli sulla situazione fisica del lavoratore e non aveva violato alcuna regola di esperienza, per essersi rivolta a medici la cui capacità professionale non era stata messa in discussione;
6. di tale decisione ha domandato la cassazione il P.D., affidando l'impugnazione a cinque motivi, illustrati in memoria, cui ha resistito, con controricorso, la società.
 

 

Considerato che:
1. con il primo motivo, il P.D. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, e 2697, 2° co, c.c., sostenendo che sul lavoratore incomba la prova sia dell'esistenza della patologia, sia del nesso causale intercorrente tra la stessa ed il lavoro svolto e che il datore sia onerato di dimostrare di avere adottato tute le cautele atte ad impedire l'evento dannoso. Richiama nel motivo quanto affermato dalla pronuncia di questa Corte n. 17017/07 e deduce ulteriormente che il disporne l'allontanamento all'esposizione a rischio per motivi inerenti la sua persona costituisce il contenuto di un obbligo datoriale, sicché il lavoratore non aveva alcuna facoltà di chiedere di essere assegnato a mansioni diverse per ragioni di salute e la Corte del merito avrebbe dovuto orientare la sua indagine verso la valutazione dei comportamenti datoriali anche sul piano della prevenzione, esigendo la prova rigorosa di avere adottato le misure imposte dalla legge a salvaguardia della salute dei lavoratori;
2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della Carta Costituzionale, degli artt. 1218 e 2087 c.c., nonché dell'art. 4 del D.P.R. 303/1956 e degli artt. 21 e 22 del d. lgs. 626/1994 (ora artt. 36 e 37 d. lgs. 81/2008), nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ribadendo che compete al datore di lavoro e non al lavoratore l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, e tra queste, di avere vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente;
3. con il terzo motivo, il lavoratore si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 16 e 17 del d. lgs. 626/94, degli artt. 1218 e 2087 c.c., sostenendo che l'inadempienza datoriale si sia sostanziata nella mancata sottoposizione del lavoratore a visite periodiche, al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata;
4. con il quarto motivo, si ascrivono alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., sul rilievo che il lavoratore è stato utilizzato per diversi anni (3 anni e 7 mesi), pure essendo stato dichiarato inidoneo alle mansioni del proprio profilo il 18.10.1984, nelle mansioni di manovratore, prima di essere assegnato a diversi compiti;
5. con il quinto motivo, sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate;
6. con riferimento ai primi due motivi - che vanno trattati congiuntamente in ragione della connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto - le censure fanno riferimento ad una serie di previsioni normative che impongono l'adozione, da parte del datore, di lavoro di misure generali di cautela ed obblighi di individuazione di misure di protezione e prevenzione dei rischi anche specifici, nonché di sorveglianza sanitaria, ma, al di là di proposizioni generiche sulle modalità con cui era stata condotta l'indagine relativa al comportamento datoriale sul piano della prevenzione e sull'assolvimento dei doveri di accertamento della condizione fisica del dipendente in sede di controlli medici annuali, le stesse non sono idonee ad individuare una violazione, da parte della Corte del merito, dei principi affermati in tema di responsabilità del datore ai sensi dell'art. 2087 c.c., che configura una responsabilità contrattuale, ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. Cass. 12725/2013);
7. è stato evidenziato da questa Corte come l'art. 2087 cod. civ. non contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro e, solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata, come già detto, a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. Cass. 29.1.2013 n. 2038 e, successivamente, in termini analoghi, Cass. 24.10.2017 n. 25151)";
8. posto che il nesso causale attiene alla riconducibilità del danno all' inadempimento del datore e non genericamente al lavoro svolto, non rileva in termini di decisività ai fini considerati neanche la riscontrata dipendenza da causa di servizio della patologia (ernia discale L2-L3 - artrosi cervico lombare) essendo evidente che, al di là della possibilità che si realizzi una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale, che impone al giudice del merito di considerare le circostanze di fatto accertate ai fini di detti benefici, occorre comunque avere riguardo ai principi della responsabilità in tema di art. 2087 c.c.;
9. l'accertamento di circostanze rilevanti per i benefici de quibus prescinde, invero, dall'individuazione di eventuali inadempimenti imputabili al datore di lavoro ex art. 2087 c.c., norma che richiede l'accertamento di specifica e concreta violazione, da parte dello stesso, delle misure necessarie a prevenire l'evento dannoso, al riguardo diversamente atteggiandosi il contenuto dei rispettivi oneri probatori del lavoratore e del datore di lavoro, a seconda che le misure di sicurezza siano "nominate" ovvero "innominate";
10. nel primo caso - riferibile alle misure di sicurezza cosiddette 'nominate' - il lavoratore ha l'onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa - ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o contenere nonché, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l'inosservanza della misura ed il danno subito e la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e 
del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno, nel secondo caso valendo, invece, la regola che la prova liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo restando l'onere probatorio spettante al lavoratore) debba essere correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore dì lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli 'standards' di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v., da ultimo, Cass. 26.3.2019 n. 8911, con richiamo a Cass. 25 maggio 2006, n. 12445; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3033; Cass. 2 luglio 2014, n. 15082; Cass. 26 aprile 2017, n. 10319; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4084; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27964);
11. tanto premesso, nel caso di specie, avuto riguardo ai principi richiamati, non è stato dedotto e provato, secondo quanto correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, che il comportamento dell'imprenditore, in relazione ad attività che comportavano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore, fosse stato caratterizzato da condotte specifiche ed anomale idonee a determinare un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività svolta (cfr. Cass. 30.8.2000 n. 11427);
12. diversamente da quanto assume il ricorrente, che ha fatto riferimento ad obblighi datoriali di allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona, ad obblighi di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, al contenuto degli obblighi di sorveglianza ed all'adempimento anche di obblighi informativi nei confronti dei lavoratori, consacrati nelle norme di cui al DPR 626/1994 e nel DPR 303/56, è stato evidenziato come nel corso dell'attività lavorativa del P.D., la società abbia sempre controllato il suo stato di salute e la sua idoneità fisica all'espletamento delle mansioni affidategli, senza che venissero riscontrate patologie che risultassero incompatibili con le mansioni svolte o che lasciassero ritenere come probabili un aggravamento delle malattie da cui il lavoratore era affetto ed, anzi, provvedendo alla modifica delle mansioni assegnate in relazione al giudizio di incompatibilità espresso con riguardo alle precedenti mansioni di manovratore;
13. il nucleo della decisione va ravvisato, dunque, nell'esclusione di ogni denunzia da parte del lavoratore di un comportamento anomalo delle Ferrovie e nella mancata contestazione, da parte dello stesso, delle risultanze dei controlli medici eseguiti o della adibizione a compiti nocivi ed incompatibili per il suo stato di salute, ciò che avrebbe integrato un inadempimento datoriale - invece escluso anche alla stregua della inconcludenza delle prove articolate al riguardo - cui fosse causalmente collegato il danno di cui era richiesto il risarcimento, e rispetto alla cui dimostrazione il datore avrebbe dovuto dimostrare di essersi invece attivato in conformità alle prescrizioni dei doveri su di esso ricadenti;
14. in ogni caso, anche avendo riguardo agli accertamenti compiuti in relazione alla riconosciuta dipendenza della causa di servizio e ritenendo che, in virtù di tale emergenza, gli oneri probatori ricadessero prevalentemente sul datore, con un alleggerimento della prova per il lavoratore, l'accertamento della Corte territoriale, non sindacabile in questa sede quanto alla valutazione di merito, ha consentito di ritenere che siano state adottate tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr., da ultimo, Cass. 19.10.2018 n. 26495, Cass. civ. n. 10319/2017);
15. in particolare, è stato conferito risalto ai detti fini alla prova documentale fornita dalla società, comprovante il controllo eseguito nel corso degli anni dello stato di salute del dipendente e della sua idoneità ovvero inidoneità fisica all'espletamento delle mansioni affidategli, al mancato riscontro di patologie incompatibili o che lasciassero ritenere come probabili un aggravamento delle malattie da cui era risultato affetto, alla modifica della mansioni a seguito del giudizio di incompatibilità;
16. sotto questo profilo si rivelano, pertanto, infondati i rilievi diretti a far valere una sovrapponibilità della fattispecie a quella scrutinata da questa Corte nella sentenza n. 27964/2018, di accoglimento del conseguenza dell'attività lavorativa svolta ha l'onere di provare il fatto che costituisce l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra tale inadempimento ed il danno, anche avuto riguardo ai principi stabiliti nella pronuncia di questa Corte 17017/2007, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2087 c.c. (cfr., in tali termini Cass. 8.2.2017 n. 3366 e Cass. 19.5.2017 n. 12713);
18. la Corte di Bari ha esplicitato le ragioni per le quali il riconoscimento della causa di servizio opera soltanto nel caso in cui l'accertamento giudiziale del nesso eziologico tra patologia e ambiente di lavoro sia utilizzabile, ad avviso del giudice di merito, in sede di domanda di risarcimento dei danni per malattia. Ha valutato — ed esaustivamente motivato ( pag. 7 della sentenza impugnata) — riguardo al fatto che l'esito giudiziale dell'accertamento de quo non fosse utilizzabile ai fini del diverso risarcimento ai sensi dell'art. 2087 c.c., essendo il nesso di causalità non oggetto di semplice presunzione, ma di concreta e specifica dimostrazione;
19. il principio applicato è conforme a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la dipendenza della malattia del lavoratore da una "causa di servizio" non implica, né può far presumere, che l'evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, essendo possibile che la patologia accertata debba essere collegata alla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa ed al logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo. In detto ultimo caso si resta al di fuori dell'ambito dell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. Cass. 24.10.2017 n. 25151, Cass. 29.1.2013 n. 2038);
20. con il terzo motivo si contesta l'operato della società contrapponendo ad una ricostruzione dei fatti relativi alla sorveglianza sanitaria ed alle visite periodicamente effettuate operata dalla Corte del merito una diversa prospettazione degli stessi, secondo cui il contenuto dei certificati provava che le visite erano state distanziate e non periodicamente eseguite e si richiamano altre disposizioni che non vi è prova che siano state poste dal ricorrente a fondamento della pretesa azionata già in primo grado e adeguatamente richiamate nell'atto di appello;
21. analogamente, in relazione al quarto motivo, a prescindere dall'ambito valutativo riservato al giudice del merito, non è dato comprendere in che termini una questione relativa al protrarsi delle mansioni in relazione alle quali era stata accertata l'inidoneità lavorativa del P.D. fosse stata specificamente posta nei gradi di merito, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso;
22. con riferimento al quinto motivo, il ricorrente ha trascritto i capitoli di prova di cui chiedeva l'ammissione, ma non ha dimostrato sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. 23194/2017);
23. alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;
24. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
25. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002.

 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1 bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 aprile 2019