Cassazione Penale, Sez. 4, 03 luglio 2019, n. 28883 - Non esiste nessun esonero dalle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 per il corpo dei Vigili del Fuoco: responsabilità del caposquadra che invita a non usare la corda di sicurezza


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 11/06/2019

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza in data 06/06/2018, il Tribunale di La Spezia dichiarava B.P.P. colpevole del reato al medesimo ascritto e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali oltre che la somma ritenuta di giustizia in favore delle parti civili costituite.
1.1. B.P.P. era stato rinviato a giudizio per violazione dell'art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. perché, in qualità di caposquadra nonché preposto del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di La Spezia e nello specifico quale "responsabile della manovra", non sovrintendendo e non vigilando sulla osservanza dei lavoratori dei loro obblighi di legge nonché dell'uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, nel caso in esame, addirittura invitando gli stessi lavoratori ad omettere l'adozione della corda di sicura per imprudenza e negligenza ed in, particolare, in violazione dell'art. 19, comma 1 lett. a) ed e), D.Lgs. 81/08, cagionava la caduta di G.S. -Vigile Esperto in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia con abilitazione SAF 1A- impegnato in una esercitazione di discesa mediante fune da un'altezza di circa 11 metri da una torre di addestramento (castello di manovra), cagionandogli così lesioni (frattura costale multipla sx, contusione polmonare sx, frattura seno mascellare sx con emoseno) giudicate guaribili in giorni superiori a 365. Nella specie, il G.S., comandato dal capo squadra di compiere per esercitazione una manovra di discesa dal terzo piano del "castello" mediante corda singola utilizzando il sistema di discensione denominato gri-gri ma senza corda di sicurezza e quindi comandato di compiere una manovra addestrativa non riscontrabile tra quelle previste nel "manuale operativo SAF per 1 livello", ovvero il livello operativo per il quale il Vigile era abilitato, per cause non accertate (non corretto inserimento del dispositivo gri-gri nella fune o bloccaggio aperto della maniglia dello stesso dispositivo gri-gri durante la caduta), precipitava al suolo. Fatto accertato a La Spezia il 29/08/2012.
1.2. Con sentenza n.2012/18 del giorno 06/06/2018, la Corte di Appello di Genova, adita dall'Imputato, In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità della sentenza in relazione alla condanna del Ministero dell'interno, riduceva la pena inflitta al B.P.P. a mesi cinque di reclusione ed eliminava la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale. Infine, riduceva la provvisionale a favore di G.S. ad euro 100.000, confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione B.P.P., a mezzo dei propri difensori lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta applicabilità del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e alla ritenuta irrilevanza della deroga di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo provvedimento, oltre che manifesta illogicità della motivazione, emergente dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla cogente prevalenza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 rispetto ad ogni diversa indicazione offerta dal legislatore. Deduce che la irrazionalità del criterio inferenziale adottato nella sentenza -secondo cui non vi è distinzione tra il Vigile del Fuoco e gli altri lavoratori e vi è un generale principio di applicabilità al lavoro dei Vigili dei Fuoco del D.Lgs. 81/2008- proprio perché determinato da un'erronea lettura del compendio normativo, ha prodotto una motivazione illogica fondata sull'elusione ingiustificata delle deroghe introdotte dal legislatore.
II) violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento al valore da attribuire all'omesso inserimento nel documento di valutazione delle attività svolte sul c.d. castello di manovra nonché alla ritenuta compatibilità tra il mancato inserimento nel documento di valutazione dei rischi del castello di manovra e la generale applicabilità del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Deduce che erra la sentenza nell'applicazione della legge, nella parte in cui priva il documento dei rischi delle caratteristiche e finalità che ad esso lo stesso legislatore attribuisce; erra altresì nella parte in cui, assumendo quale criterio inferenziale la indiscriminata cogenza delle norme in materia di sicurezza ai Vigili del Fuoco, ne elude -peraltro immotivatamente- il contenuto, con esclusivo riferimento al documento valutativo dei rischi. Sostiene l'erroneità della conclusione della Corte del merito secondo la quale gli enti che possono invocare effettive particolari esigenze connesse al servizio e alle peculiarità operative e organizzative da un lato sarebbero obbligati al rispetto dei precetti indicati dal D. Lgs. 81/2008, e tuttavia sarebbero dispensati dalla rilevazione del rischio e dalla redazione del relativo documento (che costituisce il fondamento dell'intero sistema della sicurezza). Afferma che la sentenza, recependo ciò che emerge in larga parte dall'Istruttoria dibattimentale, dapprima premette che le aree operative sono escluse dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza; quindi riconosce che l'area addestrativa ove ha operato il G.S. è da parificarsi alle zone operative, ma inspiegabilmente conclude in termini incompatibili con le premesse, ritenendo cogenti gli obblighi in materia di sicurezza; gli stessi obblighi che però sono ritenuti obliteragli rispetto al documento valutativo dei rischi. 
III) vizi motivazionali in relazione alle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai testi , U.R., L.C. ed E.R. con riferimento all'insussistenza di obblighi di uso della corda di sicura. Deduce che il Giudice dell'appello, nella motivazione, sorvola sul contenuto delle testimonianze riportate nell'atto di impugnazione, le riferisce a "prassi precedenti" anziché a "prassi coeve" alla data dell'infortunio, liquidando l'assenza di una regola generale per cui "obbligo di adottare la corda di sicura in ogni circostanza e per tutti i tipi di lavoratori" a mera "usanza". Sostiene che, sul punto, la sentenza travisa le risultanze delle fonti di prova testimoniale, tanto con riferimento alla natura delle prassi (non usanze, ma prassi istituite in conseguenza di precise indicazioni del vertice di comando, locale e nazionale) quanto con riferimento al contesto cronologico nel quale si collocano (ampiamente successivo all'infortunio in esame): in sintesi, l'intero compendio istruttorio, nega recisamente l'esistenza di una regola che imponesse l'utilizzo della corda di sicura.
IV) vizi motivazionali in relazione al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche. Deduce che il Giudice ha omesso ogni valutazione circa i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
2.1. Con memoria pervenuta il 29/05/2019, le parti civili hanno proposto puntuali argomentazioni avversative.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
3.1. Va premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
3.2. Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
3.3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
3.4. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e varie, cfr. sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016). 
3.5. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
3.6. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
3.7. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
3.8. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
4. Ciò posto, in ordine alle doglianze sub I), II) e III) -da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinte-, occorre evidenziare che l'intero ricorso si basa sulla interpretazione dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ove dispone che «nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,... le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate ... entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati dai Ministri competenti». Conseguentemente, secondo la tesi difensiva, in sostanza, ai vigili del fuoco che si addestrano in strutture per ciò predisposte non si applica la normativa a tutela della sicurezza di cui D.L.gs citato.
4.1. Mette conto rilevare che i Giudici del merito hanno - ineccepibilmente in questa sede- ritenuto che detta tesi difensiva risulta contrastata dal combinato disposto degli artt. 1 D.M. 14/6/1999 n. 450 (secondo cui «Nelle strutture ... del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa...») e 304, comma 3, D.Lgs. 81/2008 (secondo cui «Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui ai comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvìi si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo»). In buona sostanza deve convenirsi con la Corte territoriale allorché afferma: «La regola generale è che i Vigili del Fuoco ed i corpi ad esso assimilati rischiano solo quando ciò non può essere evitato: non esiste come vorrebbe la difesa uno status per cui si può prescindere dalla sicurezza anche quando ciò non sia assolutamente indispensabile».
4.2. La Corte territoriale, logicamente, afferma che i dispositivi di protezione fanno parte delle misure di sicurezza per lavoratori e il richiamo all'applicabilità del D.Lgs. 81/2008 rende palese che non vi è distinzione tra il Vigile del Fuoco e gli altri lavoratori, salvo che per essi possono verificarsi situazioni operative che differenziano la loro posizione, in correlazione con l'accettazione del rischio tipico della professione, «Ma, fatte salve tali peculiarità, il Vigile non è un lavoratore sottoposto immotivatamente ad un maggiore rischio solo per l'appartenenza a tale corpo». Conseguentemente, quindi, non vi è alcuna norma che stabilisca l'esonero dalle misure di prevenzione nel caso in cui si è infortunato il G., ove l'addestramento si poteva compiutamente realizzare anche con la corda di sicurezza, che non rendeva più agevole la manovra (nel senso di non compromettere il fine dell'addestramento, che era quello di acquisire la capacità di scendere da un'altezza servendosi solo di una fune), né era incompatibile con la stessa, ma semplicemente impediva danni in caso di errori.
4.3. Appare opportuno rilevare, sul punto, che non è revocabile in dubbio che nelle pubbliche amministrazioni, la qualifica di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro deve intendersi attribuita al dirigente (nella specie al ricorrente) al quale spettano poteri di gestione, compresa la titolarità di autonomi poteri decisionali (cfr. tra le tante Sezione 3, 4 marzo 2003, Fortunato). Ebbene la sentenza, rispettando tale ovvia indicazione di principio, ha evidenziato la carenza comportamentale del B.P.P., il quale non sovrintendendo e non vigilando sulla osservanza dei lavoratori dei loro obblighi di legge nonché dell'uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, nel caso in esame, addirittura invitando gli stessi lavoratori ad omettere l'adozione della corda di sicura, cagionava l'evento. Rispetto a tale carenza sono stati basati gli addebiti, che tengono in conto del fatto che fosse proprio l'imputato, in ragione della qualità, ad avere il preposto alla sicurezza sul luogo di lavoro.
4.4. La decisione sotto questo profilo regge al vaglio di legittimità, nel suo complesso, anche laddove motiva il giudizio di responsabilità valorizzando i comportamenti cautelari che ben avrebbero potuto impedire la realizzazione della condizione di pericolo e, tra questi, proprio l'uso della corda di sicura (cfr. anche sez. 4, 24/01/2013, ud. 24/01/2013, dep. 11/03/2013-, n.11489). Qui, vale il principio secondo cui, in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (art. 41 c.p., comma 2), una norma asseritamente interpretabile nel senso indicato dalla difesa, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo consentendo (ed, anzi, obbligando) il dipendente di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo, (v. Sezione 4, 25 marzo 2011, D'Acquisto). Ed è proprio ciò che qui si è verificato, in ragione del mancato intervento cautelare preventivo, che si sarebbero dovuto sostanziare nell'imposizione dell'uso della corda di sicura, senza che possa valere come causa interattiva neppure la pretesa particolare qualità professionale dell'infortunato. 
4.5. Giova, infine, rammentare che nell'ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto che gestisce il rischio" e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Nel caso che occupa l'imputato (quale onerato della "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale, come spiegato dai Giudici del merito) era il gestore del rischio e l'evento si è verificato nell'alveo della sua sfera gestoria (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261108). Nulla, poi, è emerso che possa lasciar presumere che il rispetto delle norme cautelari violate non fosse concretamente esigibile dal ricorrente, nelle condizioni date.
5. Quanto alla doglianza sub IV), basterà rimarcare che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'alt. 133 c.p. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20//06/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, rv. 245241, e sez.4, n. 43424 del 29/09/2015).
5.1. Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui alTart. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).
6. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso pone solo questioni che esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).
7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per questo grado di giudizio.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro Quattromila, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 11/06/2019