Cassazione Penale, Sez. 3, 03 luglio 2019, n. 29068 - Responsabilità del capo condominio in qualità di committente per l'infortunio mortale del dipendente dell'impresa affidataria


Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 20/03/2019

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza del 4 giugno 2018 la Corte d'appello di Palermo, provvedendo a seguito dell'annullamento con rinvio della propria precedente sentenza del 22 gennaio 2016, disposto da questa Corte con la sentenza n. 5281 del 2017, ha respinto l'impugnazione proposta da M.L. nei confronti della sentenza del 11 aprile 2014 del Tribunale di Palermo, con cui lo stesso era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen. (ascrittogli per avere, quale capo condominio dell’edificio sito in Palermo, via Scillato 56, e, quindi, committente dei lavori di rifacimento della facciata di tale condominio, omettendo di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, in particolare per aver omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice, causato la morte di S.S., dipendente dell'impresa aggiudicataria dei lavori, che era precipitato a terra dall’altezza del 2° - 3° piano, nell’atto di scendere dal ponteggio metallico montato per la realizzazione delle suddette opere di rifacimento).
La Corte territoriale, nel prendere atto di quanto indicato nella sentenza di annullamento con rinvio (nella quale è stata sottolineata l'assenza di contestazioni circa: il fatto che il M.L., al momento del verificarsi dell’infortunio, rivestisse la qualifica di committente dei lavori; gli obblighi che su di lui incombevamo, con la conseguente responsabilità per culpa in eligendo, per avere affidato i lavori a impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico organizzativa, e, a titolo di culpa in vigilando, per avere omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure antinfortunistiche; la sussistenza del necessario nesso causale tra l’evento letale e i ritenuti profili di colpa), riguardo alla necessità per il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado, non solo di delineare le basi strutturali poste a sostegno del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché ritenuta preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato, ha escluso che, come invece affermato nella precedente sentenza di secondo grado oggetto dell'annullamento, potesse considerarsi non provata la valida stipulazione di un accordo tra l’imputato e l'impresa esecutrice dei lavori (e, conseguentemente, non autorizzata la messa in opera del ponteggio, dal quale era poi caduto S.S.).
In particolare la Corte d'appello, nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, ha evidenziato che: il preventivo di spesa presentato il 6 novembre 2006 dall'impresa di S.B. per l'esecuzione di detti lavori era stato approvato dall'assemblea condominiale, come si ricavava tra l'altro dal fatto che sul testo era stata apposta la dicitura manoscritta "approvato", tanto che proprio in concomitanza con la verificazione dell'infortunio l'imputato si era recato presso lo studio contabile che si occupava del condominio per far predisporre le ricevute delle spese relative a tali lavori da ripartire tra i condomini, condotta spiegabile solo con l'avvenuto affidamento dei lavori; l'approvazione nella assemblea dei condomini del preventivo presentato dal S.B. e l'affidamento a costui dei lavori erano state confermate nel corso delle indagini dai condomini G. e I., le cui parziali rettifiche nel corso del dibattimento sono state giudicate scarsamente credibili, alla luce degli elementi obiettivi evidenziati, nonché dell'inizio del montaggio del ponteggio, non spiegabile se non con la conclusione dell'accordo circa l'affidamento dei lavori, anche in considerazione delle non modeste dimensioni di tale ponteggio; lo stesso S.B. nel corso del suo esame aveva riferito che il giorno in cui si era verificato l'infortunio si era incontrato all'ora di pranzo con il M.L., il quale aveva avuto modo di vedere il ponteggio in corso di montaggio e non aveva obiettato alcunché (come, invece, avrebbe dovuto fare se l'accordo non si fosse perfezionato e i lavori non fossero stati affidati all'impresa del S.B.).
La condanna dell'imputato è stata, dunque, confermata, anche nella parte relativa al trattamento sanzionatone e ai risarcimenti dovuti alle parti civili, peraltro non oggetto di contestazione.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha nuovamente proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ne ha lamentato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ha censurato, in particolare, l'affermazione della sussistenza della prova della conclusione dell'accordo tra l'imputato, quale committente, e il S.B., quale appaltatore, in ordine ai lavori di rifacimento della facciata dell'edificio eretto in condominio e di cui il ricorrente era, pacificamente, il capo - condominio, che sarebbe stata desunta, in modo illogico, dalla annotazione a penna sul testo del preventivo della dicitura "Approvato", non riconducibile all'imputato, e dalla richiesta di predisposizione delle ricevute di pagamento dei ratei del corrispettivo dovuto dai condomini all'appaltatore, in quanto antecedente alla stipula del contratto e non a questa successiva, essendo tra l'altro stato previsto che prima di iniziare i lavori l'impresa avrebbe dovuto consegnare ulteriori documenti. 
Ha criticato anche la valutazione compiuta dalla Corte d'appello delle dichiarazioni rese dai condomini G. e I. in occasione del loro esame nel dibattimento, risultarlo illogica e immotivata la svalutazione delle loro rettifiche, e anche il rilievo attribuito al dato dell'inizio della installazione del ponteggio da utilizzare per i lavori di rifacimento della facciata (dal quale era caduto lo S.S.), non essendo stato adeguatamente considerato che tale ponteggio apparteneva in parte al S.B. e in parte a Ludovico S.S. (padre della vittima e suocero del S.B.), cosicché il suo montaggio non era produttivo di costi per l'appaltatore e quindi tale attività risultava scarsamente significativa quale indice della conclusione del contratto e dell'affidamento dei lavori.
Nel ribadire il mancato perfezionamento del contratto di appalto e la unilateralità della iniziativa del S.B. di procedere al montaggio del ponteggio da utilizzare per eseguire i lavori, con la conseguente assenza di responsabilità del ricorrente, quale amministratore del condominio, nella verificazione dell'evento, ha pertanto chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
3. L'Inail, costituito parte civile, il 14 marzo 2019 ha depositato una memoria, mediante la quale ha contestato la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, sottolineando la logicità delle considerazioni poste a fondamento della decisione impugnata e contestando la fondatezza dei rilievi sollevati dall'imputato con il ricorso, in considerazione della univocità (nel senso della avvenuta conclusione del contratto) della predisposizione delle ricevute di pagamento delle rate del prezzo da corrispondere all'impresa, della non necessarietà della forma scritta per la conclusione di un contratto di appalto, della inverosimiglianza dell'inizio della installazione del ponteggio in assenza del perfezionamento del contratto d'appalto e dell'affidamento dei lavori, di cui l'imputato era pienamente consapevole e in ordine al quale non aveva sollevato rilievi, pur avendo incontrato il S.B. nella stessa giornata in cui i lavori avevano avuto inizio.
4. Anche le parti civili OMISSIS hanno depositato, nel corso dell'udienza pubblica di discussione, una memoria difensiva, mediante la quale hanno contestato la fondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto, sottolineando la logicità della motivazione della sentenza impugnata e il carattere univoco dei vari elementi considerati per giungere alla affermazione della conclusione del contratto d'appalto e dell'affidamento dei lavori, posti a fondamento della conferma della affermazione di responsabilità dell'imputato, derivante dalla sua veste di committente e dalla colpa in eligendo e in vigilando ravvisata nella sua condotta.
 

 

Diritto

 

1. Il ricorso non è fondato.
2. Va in premessa rammentato che il controllo della logicità della motivazione deve essere esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, allo scopo di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione degli elementi a loro disposizione abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401).
Ora, nella vicenda in esame, la Corte d'appello di Palermo ha ribadito, disattendendo l'impugnazione dell'imputato, l'affermazione di responsabilità di quest'ultimo, ritenendo raggiunta la prova della conclusione del contratto d'appalto, relativo al rifacimento della facciata dell'edificio eretto in condominio e amministrato dal ricorrente e l'affidamento dei relativi lavori, con la conseguente ravvisabilità della veste di committente dell'imputato medesimo, da cui è stata fatta discendere la sua responsabilità nella causazione dell'infortunio, per colpa in eligendo e in vigilando.
La Corte territoriale è pervenuta a tale conclusione sulla base di un percorso logico corretto e immune da vizi, di cui è stata fornita illustrazione con motivazione adeguata, mediante la quale sono stati indicati gli elementi sulla base dei quali è stato, in modo logico, ritenuto provato il perfezionamento di detto contratto, confutando anche gli argomenti di segno contrario posti a fondamento della impugnazione dell'imputato.
Gli elementi considerati per giungere a detta conclusione (l'apposizione della dicitura "approvato" sul testo della proposta di contratto; l'attivazione deM'imputato, nella sua veste di amministratore, per riscuotere da ciascun condomino i contributi necessari per poter pagare il prezzo dell'appalto; quanto riferito nel corso delle indagini dai condomini G. e I., circa la decisione di affidare i lavori all'impresa del S.B., che aveva presentato il preventivo più conveniente; l'inizio della installazione del ponteggio da utilizzare per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata oggetto del contratto d'appalto; il fatto che l'imputato e il S.B. si erano incontrati proprio in concomitanza con l'avvio dei lavori di montaggio del ponteggio, che l'imputato aveva avuto modo di constatare, senza, secondo quanto riferito in dibattimento dallo stesso S.B., eccepire alcunché), sono stati valutati dai giudici del rinvio in modo logico, applicando correttamente i criteri legali, le regole razionali e comuni massime di esperienza, evidenziando:
- la non necessarietà della forma scritta per la conclusione di un contratto d'appalto (ex art. 1350 cod. civ.), e il significativo rilievo indiziario della dicitura "approvato" apposta sulla proposta contrattuale, deponente per la accettazione da parte del condominio in conformità alla stessa;
- quanto riferito dai condomini G. e I. nel corso delle indagini, che avevano anche spiegato in modo logico la scelta dell'impresa del S.B. (per avere la stessa presentato la proposta più favorevole dal punto di vista economico), e che non hanno, invece, spiegato le ragioni delle parziali rettifiche operate in dibattimento;
- il significato inequivocabile attribuito all'inizio dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, avvenuta mediante l'installazione del ponteggio da utilizzare per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dell'edificio condominiale, non spiegabile che con il perfezionamento del contratto, anche in considerazione della complessità del montaggio di un ponteggio di tali dimensioni (che richiede il trasporto sul luogo di esecuzione dei lavori di tutti i materiali necessari e l'impiego di manodopera specializzata);
- l'avallo di tale attività da parte dell'imputato, desunta dal fatto che aveva avuto modo di assistere al montaggio del ponteggio alla presenza del S.B. e non aveva sollevato rilievi, con ciò implicitamente riconoscendo l'avvenuto perfezionamento del contratto, in esecuzione del quale l'appaltatore aveva dato avvio alla installazione del ponteggio;
- l'attivazione da parte dell'imputato, nella sua veste di amministratore, per far predisporre le ricevute dei versamenti dovuti dai condomini per le quote condominiali del prezzo dell'appalto gravanti su ciascuno di essi, anch'essa non spiegabile che con il perfezionamento del contratto, alle condizioni indicate nella proposta avanzata dall'appaltatore, ivi compreso il prezzo dell'appalto.
Si tratta di considerazioni logiche e conformi alle regole razionali e a comuni massime di esperienza, di cui non sono state individuate carenze, lacune o illogicità manifeste (posto che la circostanza che l'appaltatore dovesse ancora consegnare al committente, rappresentato dall'imputato, alcuni non meglio precisati documenti, non esclude che il contratto si fosse già perfezionato, come dimostrato dall'Inizio della sua esecuzione da parte dell'appaltatore e dalla attivazione da parte dell'amministratore per riscuotere dai condomini i fondi necessari per pagare il corrispettivo dovuto all'appaltatore), con la conseguenza che le doglianze proposte dal ricorrente, in relazione alla valutazione che degli elementi a disposizione è stata compiuta dai giudici del rinvio, risultano infondate. 
3. Il ricorso in esame deve, dunque, essere respinto, resistendo la motivazione della sentenza impugnata alle censure che le sono state mosse dal ricorrente.
Al rigetto del ricorso conseguono l'onere delle spese del procedimento e la condanna alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese delle parti civili che liquida in euro 3.500,00 quanto all'INAIL e, complessivamente, in euro 4.000,00 quanto alle altre parti civili, oltre, per queste ultime, spese al 15% e accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 20.03.2019