Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 luglio 2019, n. 17995 - Responsabilità per malattia professionale determinata da esposizione ad amianto


Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Relatore: AMENDOLA FABRIZIO Data pubblicazione: 04/07/2019

 

 

Rilevato che
1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 545/2010, accolse la domanda proposta dagli eredi di G.V. indicati in epigrafe nei confronti dell'Autorità Portuale di Venezia (d'ora in poi APV), accertando la responsabilità dell'ente per la malattia professionale sofferta dal dante causa (mesotelioma pleurico) determinata dalla esposizione all'amianto, con condanna dell'ente al risarcimento del danno subito dal de cuius; in accoglimento della domanda azionata dall'Inail nel medesimo giudizio, il Tribunale condannò l'APV in via di regresso per la rendita erogata;
2. la Corte di Appello, con sentenza pubblicata in data 7 dicembre 2013, dichiarata la estromissione dal giudizio di Italia Marittima Spa, ha riformato solo in parte la pronuncia di primo grado limitatamente agli accessori sul capitale riconosciuto in favore degli eredi, confermando per il resto la sentenza impugnata;
la Corte, in particolare, ha ritenuto che la quantificazione del danno non patrimoniale subito dal dante causa tra la diagnosi della malattia ed il decesso, calcolata su base giornaliera (pari alla somma di euro 150,00, incrementata sino a 270,00 euro per il criterio di personalizzazione previsto dalle tabelle in uso presso il locale tribunale), risultasse equitativamente adeguato alle risultanze del caso di specie;
3. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso principale l'Autorità Portuale di Venezia con unico articolato motivo; resistono gli eredi dei G.V. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo; resiste con controricorso anche l'Inail; Italia Marittima Spa ha depositato controricorso al fine di far confermare l'estraneità al giudizio, con compensazione delle spese; gli eredi hanno comunicato memoria; .

 

 

 

Considerato che:
1. con l'unico motivo di ricorso principale l'APV denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 20 legge 28 gennaio 1984, n. 84, in relazione all'art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.", sostenendo con varie argomentazioni che le disposizioni citate avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ad accogliere "l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierna ricorrente";
2. il motivo, oltre il profilo di inammissibilità derivante dal carattere di novità della questione sollevata (atteso che il motivo di appello dell'ente sul difetto di legittimazione passiva riguardava tutt'altro aspetto), di certo implicante accertamenti di fatto in ordine all'individuazione del soggetto responsabile, non può trovare accoglimento sulla scorta dei precedenti di questa Corte che hanno disatteso analoghe censure sollevate dalla medesima Autorità Portuale (Cass. n. 49 del 2017; Cass. n. 3333 del 2018; Cass. n. 30624 del 2018; Cass. n. 1555 del 2019; Cass. n. 4501 del 2019);
in particolare si è data specifica continuità al principio, già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 5352 del 2004; conf. Cass. n. 10977 del 2005), in base al quale: "A seguito della istituzione delle Autorità portuali, che succedono alle preesistenti organizzazioni portuali secondo la disciplina dettata dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84, il personale già dipendente da tali organizzazioni è trasferito ex lege ai nuovi organismi, con la conseguenza che questi ultimi devono ritenersi inderogabilmente gli esclusivi titolari dei relativi rapporti di lavoro, a prescindere dalla ricorrenza degli elementi tipici di meccanismi negoziali quali la cessione del contratto e il trasferimento d'azienda";
nelle pronunce citate si rammenta che la legge 28 gennaio 1994 n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, ha istituito con effetto dal 1° gennaio 1995 le Autorità portuali, prevedendo la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante trasformazione delle stesse in società (art. 20, comma 3, nel testo originario) ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonché in altri settori del trasporto o industriali (art. 20, comma 2, nel testo introdotto dall'alt. 2, comma 19, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 647); le Autorità portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarità dei beni e nella totalità dei rapporti attivi e passivi (art. 20, comma 6, del testo originario) e "il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle autorità portuali, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonché, ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento" (art. 23, comma 2, della stessa legge); pertanto si configura il trasferimento ex lege alle autorità portuali dell'intero personale dipendente delle organizzazioni portuali, con l'ulteriore previsione che l'eventuale personale in esubero è posto in soprannumero e impiegato in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco presso le società di cui all'art. 20, comma 3, della stessa legge, con oneri retributivi e previdenziali gravanti sull'Autorità portuale, la quale è altresì onerata della gestione e della mobilità del personale in esubero (v. art. 23, commi 2 e 3, l. n. 84 del 1994);
in definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legge in esame, regolando il fenomeno successorio nel complesso dei rapporti giuridici e non trovando applicazione i limiti di responsabilità propri della cessione del contratto o del trasferimento aziendale, chiama l'Autorità Portuale a dover rispondere delle obbligazioni, anche di garanzia ex art. 2087 c.c. (v. amplius Cass. nn. 17092, 17172 e 17334 del 2012 con la stessa Autorità Portuale di Venezia) nascenti dal rapporto di lavoro, pure per il periodo antecedente al formale trasferimento;
3. con l'unico motivo di ricorso incidentale gli eredi G.V. denunciano violazione degli artt. 1218, 2087, 1223, 1226, 2059 c.c. nell'adozione di un criterio di risarcimento del danno da malattia terminale o "catastrofale" in "misura risibile" nonché "carenza di motivazione su tale liquidazione", non considerando l'effettiva intensità delle sofferenze subite, il decorso della malattia, la ragionevole prevedibilità dell'esito letale, il concreto livello di consapevolezza dell'assenza di ogni speranza, le condizioni personali soggettive, le ripercussioni sulla vita del danneggiato, le cure praticate e ogni altra circostanza rilevante;
4. il motivo non è meritevole di accoglimento;
esso, oltre l'inammissibilità derivante dalla denuncia di un vizio di inadeguata motivazione non più prospettabile nel vigore del novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c. cosi come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, solo formalmente lamenta violazioni di legge, con riferimento alla liquidazione equitativa operata dalla Corte territoriale circa il danno non patrimoniale subito dal dante causa tra il momento della diagnosi della malattia ed il decesso, che si traduce piuttosto in una richiesta di rivalutazione delle conseguenze dannose che appartengono all'accertamento dei fatti e sono precluse in sede di legittimità, tanto che gran parte dell'illustrazione del motivo riproduce "i punti salienti dell'appello incidentale" degli eredi G.V., senza tenere in adeguato conto che l'impugnazione in Cassazione non può tradursi in un generico gravame con riproposizione dei motivi d'appello;
i giudici del merito hanno utilizzato nella specie un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato con un aumento dell'80% per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto (con una quantificazione quotidie ben superiore a quella rilevata nei precedenti citati dai ricorrenti incidentali), in coerenza con la giurisprudenza di legittimità che avalla tecniche di liquidazione del danno biologico commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione" che tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491 del 2014; Cass. n. 23053 del 2009; Cass n. 3549 del 2004).
invero, esclusa da Cass. SS.UU. n. 15350 del 2015 la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, questa Corte ha ritenuto configurabile e trasmissibile il danno subito dalla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta (Cass. n. 26727 del 2018; Cass. n. 21060 del 2016; Cass. n. 23183 del 2014; Cass. n. 22218 del 2014), e di danno morale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (Cass. n. 13537 del 2014; Cass. n. 7126 del 2013; Cass. n. 2564 del 2012);
pertanto la decisione impugnata da un lato è conforme all'indirizzo di questa Corte che commisura la componente del danno biologico "terminale" all'indennizzo giornaliero da invalidità temporanea assoluta e, dall'altro, ha provveduto a valutare la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che ha espressamente confermato la liquidazione del primo giudice che aveva tenuto conto per il G.V. "delle sofferenze patite ... come rappresentate dal CTU", quindi scevra da automatismi e correlata alle circostanze del caso concreto, con criterio equitativo ragionevole la cui misura non è suscettibile di sindacato ad opera di questa Corte senza sconfinare in una sostituzione nell'apprezzamento riservato ai giudici del merito;
quanto all'invocato utilizzo delle "tabelle milanesi" del 2018, richiamate nella memoria conclusiva dei ricorrenti incidentali, al di là della palese tardività, vale la pena ribadire che dette tabelle quale criterio guida per la liquidazione del danno alla persona (riconosciuto dalla sentenza n. 12408 del 2011 come valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalità del giudice) non possono avallare l'idea che esse stesse e i loro adeguamenti siano divenute una normativa di diritto, che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata dall'art. 1 preleggi, bensì nel senso che integrano i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c. (da ultimo v. Cass. n. 1553 del 2019; conf. Cass. n. 4470 del 2014); in particolare non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione (Cass. n. 913 del 2018); sicché incombe su chi ricorre in cassazione dedurre e provare che la liquidazione operata secondo una diversa tabella in uso in altro distretto giudiziario conduca ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consenta di pervenire (cfr. Cass. n. 14402 del 2011; Cass. n. 16992 del 2015; Cass. n. 21059 del 2016; Cass. n. 17018 del 2018);
5. conclusivamente entrambi i ricorsi vanno respinti, con compensazione delle spese tra dette parti per reciproca soccombenza; l'APV va condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente Inail liquidate come da dispositivo;
nulla per le spese nei confronti di Italia Marittima Spa rispetto alla quale la notificazione del ricorso per cassazione ha operato come litis denuntiatio; invero, in un giudizio che si svolge con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di "litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza; in tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (cfr. Cass. n. 2208 del 2012; Cass. n. 13355 del 2015; Cass. n. 5508 del 2016);
occorre dare atto della sussistenza per entrambe le parti ricorrenti dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012;
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese; condanna l'Autorità Portuale di Venezia al pagamento delle spese liquidate in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese, in favore dell'Inail.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.