MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. n° 23752/4122 sott. 54

Roma, 07 dicembre 1987
 

OGGETTO: Strutture in legno. Controsoffitti.


Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti intesi a conoscere l’effetto della protezione di strutture portanti in legno, utilizzando controsoffitti classificati dal Centro studi ed esperienze antincendi o da altri laboratori autorizzati, per la protezione di strutture in acciaio.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, sentito il Centro studi ed esperienze antincendi, si fa presente che i predetti controsoffitti, purché classificati per conferire alle strutture in acciaio una resistenza al fuoco uguale o superiore a 45’, non consentono il passaggio dalla potenza termica specifica sufficiente a provocare la carbonizzazione del legno e pertanto possono essere utilizzati a protezione delle strutture lignee nei casi in cui le medesime non presentino la necessaria resistenza al fuoco.
Pertanto, ove il calcolo effettuato secondo le indicazioni del D.M. 8 marzo 1985, Allegato A, punto 6.1, e del D.M. 6 marzo 1986, evidenzi l’insufficienza delle resistenze al fuoco delle strutture in legno rispetto alla classe del compartimento, è consentito l’impiego dei citati controsoffitti: in tal caso la resistenza al fuoco delle predette strutture sarà incrementata di un numero di minuti corrispondenti ai risultati delle prove riportati nel relativo certificato.
Esempio: nel caso in cui dal calcolo risulti necessaria una resistenza al fuoco di 88’ e la struttura in legno presenti una resistenza al fuoco di 56’, si può applicare un controsoffitto provato per conferire alla struttura in acciaio una resistenza al fuoco di 45’ (è la minima consentita); la resistenza al fuoco dell’elemento protetto diventa quindi 101’.
Le suddette indicazioni, valevoli sia ai fini del nulla osta provvisorio che del certificato di prevenzione incendi, si basano sul presupposto che siano escluse ipotesi d’incendio nella zona, compresa tra il controsoffitto e la struttura in legno da proteggere; in tale zona pertanto devono essere presi i provvedimenti necessari ad eliminare le cause d’incendio.