MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

Lettera circolare
PROT. n° P1596/4106 sott. 40 A

Roma, 23 dicembre 2003
 

OGGETTO: Depositi di g.p.l. con capacità complessiva non superiore a 13 m³.
 

Si rende noto che è stato notificato alla Commissione europea, per la relativa procedura di informazione che terminerà il 26 gennaio 2004, il testo della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di g.p.l. con capacità complessiva non superiore a 13 m³ predisposto da un apposito gruppo di lavoro ed approvato dal Comitato Centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi.
La emanazione del nuovo provvedimento si rende necessaria per sanare la notevole frammentazione del quadro normativo che dal 1984 si è determinata con la emanazione di svariate disposizioni riferite soprattutto alle modalità di interramento dei serbatoi, nonché per la necessità di armonizzare dette disposizioni con la direttiva 97/23/CE sulle attrezzature in pressione e con gli standard costruttivi europei dei serbatoi che, fra l’altro, hanno determinato la necessità di ridefinire il campo di applicazione della normativa prevedendo tre diverse soglie: fino a 3 m³ da 3 m³ fino a 5 m³, da 5 m³ fino a 13 m³.
L’emanando decreto si applica, quindi, ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m3 destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali ed agricoli con esclusione dei depositi per uso commerciale (imbottigliamento e travaso in recipienti mobili). Pertanto, con l’entrata in vigore di tale decreto, verranno abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate con: il D.M. 31 marzo 1984, il D.M. 15 ottobre 1992, il D.M. 20 luglio 1993 ed il D.M. 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m³ non adibiti ad uso commerciale.
In particolare per tale ultimo aspetto è necessario evidenziare che il decreto che verrà emanato stabilisce che i depositi in possesso del nulla osta provvisorio, di cui alla legge 818/84, devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre per quelli in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto, non sussiste alcun obbligo di adeguamento. E’ necessario altresì richiamare l’attenzione sulla circostanza che il termine per la realizzazione delle opere di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al paragrafo 15.2.1 titolo XV, dell’allegato al D.M. 13 ottobre 1994 scadrà il 31 dicembre 2003.
Considerato che i depositi da 5 m³ fino a 13 m³ con l’emanazione del nuovo decreto, che si presume possa avvenire entro febbraio del 2004, non dovranno più sottostare agli obblighi di adeguamento al D.M. 13 ottobre 1994, si sottolinea la opportunità che i Comandi provinciali nel corso della attività di prevenzione incendi tengano in debito conto che per la predetta fascia di depositi non dovranno più essere applicate le disposizioni del decreto del 1994 con le relative scadenze temporali, ma quelle contenute nel decreto in corso di emanazione con i relativi termini di adeguamento.