Cassazione Penale, Sez. 3, 11 luglio 2019, n. 30539 - Caduta mortale durante i lavori di ristrutturazione finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche di un liceo. Quando è responsabile l'impresa committente


 

... Anche nel caso in cui l'impresa subappaltatrice abbia direttamente apprestato le strutture del cantiere, sull'impresa committente grava comunque l'obbligo discendente dall'art. 91, comma 1, d.lgs. n. 81 de 2008, a tenore del quale "il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento". Un obbligo del genere riguarda solamente le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini, come appunto nel caso di specie dove mancavano parapetti e strutture elementari per fronteggiare il rischio caduta.

Per contro, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.


 

Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 30/05/2019

 

 

 

Fatto

 

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Viterbo condannava F.G. alla pena di 2.500 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 97, comma 1, e 159, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, a lui contestato per non avere verificato, quale legale rappresentate della ditta "D.A.M.I.S. di F.G. Mauro 8t c. s.r.l." - impresa affidataria dell'abbattimento delle barriere architettoniche presso il liceo ginnasio "M. Buratti" di Viterbo con contratto stipulato con l'amministrazione provinciale di Viterbo - le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 97, comma 1, e 159, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008. Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia riconosciuto, in capo all'imputato, la qualifica di "datore di lavoro", come definita dall'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto, per un verso, l'attività realizzativa-manutentiva degli ascensori era stata affidata in subappalto alla ditta "Cadetti ascensori", e, per altro verso, tale attività era stata posta in essere nell'ambito di un assetto organizzativo attribuito alla responsabilità dell'unità produttiva facente capo esclusivamente all'impresa subappaltatrice. In ogni caso, pur prescindendo da un dovere di verifica delle norme antinfortunistiche, si sostiene che in capo all'appaltatore difetterebbe una posizione di garanzia.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo quanto accertato dal Tribunale, a seguito dell'infortunio mortale occorso a un operaio, caduto al suolo dall'altezza di dodici metri mentre era intento a svolgere le sue mansioni, in data 04/06/2014 personale dell'Asl si recò presso il liceo ginnasio M. Buratti di Viterbo, dove erano in corso lavori di ristrutturazione finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche; sul posto, gli accertatori presero contatto con L.M., legale rappresentante della "Cadetti ascensori", impresa esecutrice in subappalto dei lavori affidati dall'amministrazione comunale alla società D.A.M.I.S., di cui il F.G. era amministratore. Nel corso del sopralluogo, furono riscontrate alcune violazioni in materia di sicurezza, tra cui l'assenza di precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute, essendo stati riscontrati l'utilizzo di ganci artigianali non conformi alla disposizioni vigenti e, soprattutto, la mancanza di parapetti.
3. Ciò premesso, il ricorrente contesta la riferibilità soggettiva del fatto, non rivestendo la qualifica di "datore di lavoro", considerando che i lavori erano stati affidati in subappalto alla ditta "Carletti ascensori", la quale, si sostiene, aveva autonomamente predisposto le strutture di cantiere.
4. Si tratta di una censura che non ha pregio.
4.1. Come correttamente osservato dal Tribunale, anche nel caso in cui l'impresa subappaltatrice abbia direttamente apprestato le strutture del cantiere, sull'impresa committente grava comunque l'obbligo discendente dall'art. 91, comma 1, d.lgs. n. 81 de 2008, a tenore del quale "il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento". Un obbligo del genere riguarda solamente le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Per contro, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. In questo senso è orientato l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che, pur in relazione al caso in cui dall'inosservanza della normativa antinfortunistica si sia verificato un evento lesivo a carico del lavoratore, ha costantemente affermato che il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 - dep. 14/02/2018, Bozzi, Rv. 272221; Sez. 4, n. 10608 del 04/12/2012 - dep. 07/03/2013, Bracci, Rv. 255282).
Per contro, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Sez. 3, n. 12228 del 25/02/2015 - dep. 24/03/2015, Cicuto, Rv. 262757; Sez. 4, n. 1511 del 28/11/2013 - dep. 15/01/2014, Schiano Di Cola e altro, Rv. 259086).
4.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato come la mancata adozione e l'inadeguatezza delle misure precauzionali fossero immediatamente percepibili, la cui rilevazione, perciò, non necessitava di indagini particolari, risultando mancanti addirittura i parapetti, strutture elementari - e fondamentali - per fronteggiare il rischio di caduta nel vuoto, la cui assenza era rilevabile ictu oculi. Da tale circostanza, il Tribunale ha logicamente desunto che nessuna verifica era stata compiuta dal committente in relazione al rispetto dalle condizioni minime di sicurezza del cantiere, in quanto, ove ciò fosse avvenuto, non sarebbe passata inosservata una macroscopica mancanza come quella accertata.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/05/2019.