Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2019, n. 30489 - Operaio travolto dal cedimento franoso durante i lavori di scavo per la posa di tubazioni sotterranee. Responsabilità del RSPP per inidonea formazione


 

 

Ai sensi dell'art. 33, lett. d ed f, d.lgs. n. 81 del 2008 il r.s.p.p. provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 su rischi connessi all'attività lavorative e sulle misure e attività di protezione e prevenzione adottate.
Va ricordato che il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

A ciò si aggiunga che la sussistenza di altri soggetti titolari di potere di formazione non esonera il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi la sicurezza, il quale, comunque, ha poteri di ausilio ed affianca, senza sostituire, il datore di lavoro (Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013 ud. - dep. 16/12/2013, Rv. 258125 - 01) e, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018 ud. - dep. 18/03/2019, Rv. 275279 - 01).

La Corte afferma in conclusione che la formazione non può essere limitata ai rischi ordinari, ma deve investire anche quelli eccezionali e, nel caso di specie, i corsi di formazione, pur presenti, mancavano totalmente di formazione in ordine al rischio da scavo.


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 18/06/2019

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato C.G., concesse le attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod.pen., riconosciute equivalenti rispetto all'aggravante, e la riduzione per il rito, alla pena sospesa di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 113 e 589 cod.pen., perché in cooperazione con G.B., D.T., G.D.,, M.S., cagionava il decesso di M.B. (dipendente del Consorzio Bonifica Navarolo Agro Cremonese), travolto da un cedimento franoso, durante i lavori di scavo per la posa di tubazioni sotterranee di irrigazione nell'apprezzamento agricolo sito in Tornata, Via San Lorenzo, in quanto, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, non formava adeguatamente i dipendenti, limitando ad 8 ore (di cui 4 ore per rischi generici), i corsi, senza alcuna preparazione rispetto al rischio di eventuale seppellimento legato alle attività di scavo (in particolare senza l'illustrazione del contenuto delle procedure di sicurezza, contenute nel documento aziendale) - 23 maggio 2013.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, C.G., che ha dedotto: 1) l'assoluta mancanza di motivazione in relazione ad alcune doglianze formulate in appello e dotate del requisito di decisività, consistenti nell'espletamento dell'attività di formazione da parte di altri soggetti (a), oltre al r.s.p.p., che era un collaboratore esterno, senza alcun potere di spesa (b), e nel carattere eccezionale e non routinario del rischio di seppellimento rispetto all'attività del consorzio; 2) la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'erronea valutazione della prova e al travisamento delle risultanze testimoniali, in quanto dalle dichiarazioni di A. e di D. si evince che le procedure di sicurezza erano state correttamente condivise, mentre è stata travisata la dichiarazione di B., che non ha affatto affermato di non aver ricevuto formazione idonea, circostanza, del resto, contraddetta dalla documentazione in atti relativa al corso del 26 ottobre 2012, avente ad oggetto anche la specifica procedura in merito ai rischi legati agli scavi; 3) la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e l'omessa motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena, nonostante, con la sentenza di secondo grado, sia stata esclusa una delle condotte colpose affermate dal giudice di primo grado, consistente nell'omessa collaborazione con il datore di lavoro per la predisposizione del piano operativo di sicurezza, e sia, quindi, diminuito il grado della colpa, che, ai sensi dell'art. 132, primo comma, n. 3, cod.pen., deve orientare la quantificazione della sanzione.
 

 

Diritto

 

1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Le censure difensive relative alla mancanza di autonomia di spesa dell'imputato e al carattere eccezionale del rischio di seppellimento non risultano proposte in appello, sicché si tratta di doglianze nuove ed inammissibili, riguardo alle quali, peraltro, non può configurarsi il vizio di omessa motivazione.
Ad ogni modo, nessuna delle deduzioni difensive evidenziate con il primo motivo ha il carattere decisivo attribuitole dal ricorrente, alla luce dell'art. 33, lett. d ed f, d.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi del quale, il r.s.p.p. provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 su rischi connessi all'attività lavorative e sulle misure e attività di protezione e prevenzione adottate.
Va, difatti, ribadito che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Sez. 4, n. 1834 del 16/12/2009 ud. - dep. 15/01/2010, Rv. 245999 - 01; v. anche più recentemente Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018 ud. - dep. 18/03/2019, Rv. 275279 - 01). A ciò si aggiunga che la sussistenza di altri soggetti titolari di potere di formazione non esonera il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi la sicurezza, il quale, comunque, ha poteri di ausilio ed affianca, senza sostituire, il datore di lavoro (Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013 ud. - dep. 16/12/2013, Rv. 258125 - 01) e, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018 ud. - dep. 18/03/2019, Rv. 275279 - 01). Infine, la formazione non può essere limitata ai rischi ordinari, ma deve investire anche quelli eccezionali.
Parimenti non si ravvisa alcuna illogicità o contraddittorietà della motivazione o alcun travisamento della prova, essendo, al contrario, nella sentenza impugnata riportate le specifiche dichiarazioni dei lavoratori ed indicato il preciso contenuto dei corsi di formazione, ivi compreso quello del 26 ottobre 2012, da cui si è desunta la totale assenza di formazione in ordine al rischio da scavo ed alla procedura che pure era stata elaborata a fini preventivi: invero, come evidenziato nella sentenza, solo D. era a conoscenza - quantomeno dopo il sinistro - delle corrette modalità di scavo, ma non anche i lavoratori impegnati nell'opera.
3. L'ultima censura è, invece, fondata, risultando manifestamente illogica la mancata rideterminazione della pena, nonostante l'esclusione, da parte del giudice di appello, della prima delle condotte colpose contestate al ricorrente, che, invece, era stata affermata dal giudice di primo grado.
Del resto, la conferma della pena originariamente applicata, che non è stata giustificata in alcun modo, non risulta conforme all'art. 133, primo comma n. 3, cod.pen., laddove l'entità della reclusione resta invariata sebbene il grado della colpa accertata sia scemate;.
Occorre, difatti, affermare che la valutazione relativa al quantum della pena deve essere rivalutata d'ufficio dal giudice di appello qualora, all'esito del giudizio di secondo grado, sia stata esclusa una delle condotte contestate ed accertate in primo grado, in quanto la determinazione del trattamento sanzionatorio è consequenziale rispetto all'affermazione della responsabilità e risente, quindi, necessariamente dell'annullamento della statuizione pregiudiziale. Tale principio è sotteso all'art. 597, quarto comma, cod.proc.pen., che prevede espressamente che, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche unificati per la continuazione, la pena complessivamente irrogata è corrispondentemente diminuita.
Né risulta pertinente il principio affermato da Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014 ud. - dep. 23/02/2015 ) Rv. 262455 - 01, secondo cui, in base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell’impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto tale principio è stato affermato in un caso in cui il giudice di secondo grado ha confermato integralmente la sentenza di primo grado in punto di responsabilità.
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Il ricorso va rigettato nel resto.
Va dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen., l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale, atteso che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, si forma il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 ud. - dep. 03/01/2019, Rv. 274828 - 01).
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 18.6.2019