PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO
E
INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con sede legale in Viale Giorgio Ribotta, 41 00144 Roma, ***, di seguito indicato come USR Lazio, rappresentato dal Direttore Generale dott. Gildo De Angelis
e
l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali - Direzione Regionale per il Lazio, con sede in Via Nomentana, 74 00137 Roma, di seguito indicata come D.R. Lazio, rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Onofri, in qualità di Direttore regionale,
in seguito denominate "Parti",
VISTI
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante in rubrica "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
-il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni recante "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro".
- i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn 88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti tecnici e dei Licei;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'INAIL in attuazione del d.lgs. 38/2000 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/ 2008 e s.m.i. l'INAIL vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h, del d.lgs. 81/2008;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il DPR n. 133 del 31 luglio 2017 con il quale sono state apportate integrazioni al DPR n. 87/2010 riguardante il riordino degli Istituti Professionali;
- il Piano Nazionale della prevenzione 2014-2018 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, in attuazione delle indicazioni comunitarie, prorogato al 31/12/2019 con Atto n. 247/ CSR, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano regionale della prevenzione 2014/2018, approvato con Decreto del Commissario ad acta n. U00309 del 6 luglio 2015 e prorogato al 31/12/2019 con DCA n . U00209 del 25/05/2018, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- le Linee di indirizzo Operative per la Prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione indicano tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino e convergano saldamente sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
PREMESSO CHE
l'USR Lazio:
- promuove la realizzazione di attività volte ad incrementare l'azione educativa e progettuale degli Istituti scolastici del territorio;
- collabora, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio ambito territoriale, al potenziamento dell'offerta formativa;
- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative per l'acquisizione di competenze professionali e trasversali, promuovendo i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento previsti dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico anche attraverso forme di partenariato con Enti pubblici;
la D.R. Lazio:
- realizza la tutela integrata del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche tramite attività di promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza;
- promuove la cultura della salute e sicurezza presso le giovani generazioni;
- promuove sinergie con il sistema scolastico regionale contribuendo, attraverso la sua attività di promozione, alla diffusione ed alla valorizzazione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Finalità)
Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di iniziative di promozione e diffusione della cultura della sicurezza nel mondo della scuola.
L'USR Lazio e la D.R. Lazio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto delle scelte di autonomia delle singole istituzioni scolastiche, intendono realizzare interventi sistematici di coinvolgimento del mondo scolastico in tutte le sue componenti principali, quali studenti, docenti, dirigenti scolastici, in sinergia e per il sostegno all'incremento della conoscenza della cultura della prevenzione.
Art. 2
(Oggetto della collaborazione)
Le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nell'attività scolastica. A tal fine collaborano nella realizzazione di iniziative congiunte di promozione, informazione e sensibilizzazione, volte a promuovere, diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza e della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
Le Parti possono, ove necessario, valutare, di volta in volta, l'eventuale coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti e Istituzioni pubbliche, in considerazione delle specificità delle rispettive competenze.
Art. 3
(Modalità di attuazione)
Le modalità ed i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) nel rispetto del presente Protocollo di Intesa e conterranno il Regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle eventuali risorse professionali e/o strumentali da coinvolgere sulla base di un principio di compartecipazione.
Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo di Intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è costituito un Comitato paritetico del quale fanno parte n. 3 (tre) rappresentanti dell' USR Lazio e n. 3 (tre) rappresentanti della D.R. Lazio.
Il Comitato paritetico curerà in particolare:
- la definizione di accordi attuativi volti a definire nel dettaglio il contenuto delle attività di cui al precedente art. 2;
- il monitoraggio dell'efficacia dei singoli interventi in termini di crescita delle competenze acquisite dagli studenti attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia degli interventi;
La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.
Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo presso gli Uffici di rispettiva dipendenza.
Art. 4
(Accordi attuativi)
Gli accordi attuativi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali ed amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente Art. 3, i cui oneri figurativi saranno specificati nel "prospetto di analisi preventiva" che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report; la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine ed al trattamento dei dati.
Art. 5
(Impegni delle Parti)
L'USR Lazio e la D. R. Lazio si impegnano a:
- attuare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione istituzionale al fine di realizzare gli obiettivi indicati nell'Art. 2;
- favorire lo scambio di dati e informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- rendere disponibili le risorse umane necessarie all'attuazione del presente Protocollo di Intesa;
- definire e condividere specifici progetti attuativi del presente Protocollo di Intesa, determinandone, di volta in volta, contenuti ed operatività;
- attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti, ai docenti e all'opinione pubblica.
Dalla stipula del presente Protocollo non deriva alcun onere finanziario per le Parti.
Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo presso gli Uffici di rispettiva dipendenza.
Art. 6
(Proprietà intellettuali)
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegne alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli Accordi attuativi.
Art. 7
(Tutela dell'immagine)
Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, il logo di Inail e di USR Lazio saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Art. 8
(Trattamento dei dati)
I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente Atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui posano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
Art. 9
(Recesso unilaterale)
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo di Intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 10
(Durata)
Il presente Protocollo ha la durata di tre armi ed è escluso il tacito rinnovo. Il rinnovo può essere richiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni.
Art. 11
(Foro competente)
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo di Intesa.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.
Roma, 09/07/2019
DIREZIONE REGIONALE |
M.I.U.R. |
Fonte: inail.it