PROTOCOLLO D'INTESA
per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti
tra
Inail - Direzione regionale Abruzzo, con sede in L'Aquila, via Vetoio snc Loc. Coppito, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore, dr. Nicola Negri,
E
la Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare (nel seguito Regione) con sede a Pescara in Via Conte di Ruvo 74, rappresentata dall'Assessore alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità, Dott. ssa Nicoletta Verì, di seguito dette anche “le Parti”.
PREMESSO CHE
- il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'Inail in attuazione del d.lgs. 38/2000 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h, del d.lgs. 81/2008;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, in attuazione delle indicazioni comunitarie, prorogato al 31/12/2019 con Intesa Stato - Regioni Rep. Atti n. 247/CSR del 21/12/2017, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008, ;
- il Piano regionale della prevenzione 2014/2018, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 56/2015 del 29 maggio 2015, così come modificato con Decreto del Commissario ad Acta n. 65/2016 del 29/06/2016 e successivamente prorogato al 31/12/2019 con D.G.R. n. 630 del 7/08/2018, in recepimento dell'Intesa Stato - Regioni Rep. Atti n. 247/CSR del 21/12/2017, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del d.lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale.
CONSIDERATO CHE
o le Parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa si pongono l'obiettivo di realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell'ambito del “sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro”;
o tali azioni potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una “rete” integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i;
o il coordinamento e l'integrazione delle azioni che si intendono realizzare, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, trovano, pertanto, nel Comitato regionale di coordinamento il luogo di confronto e sintesi, per individuare le priorità, i piani operativi e le risorse per l'attuazione e la valutazione delle politiche regionali di salute e sicurezza sul lavoro;
o la Regione Abruzzo e l'Inail Direzione regionale per l'Abruzzo riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
o la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Abruzzo e Inail Direzione regionale Abruzzo, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Finalità)
1. Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Art. 2
(Oggetto della collaborazione)
1. Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (formazione, assistenza e consulenza, promozione e informazione: conferenze, seminari, ecc.);
• predisposizione ed attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
• scambio di informazioni, dati, flussi informativi per la Prevenzione così come elencati nell'accordo quadro di collaborazione tra INAIL, Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e Province autonome, protocollo n. 451 del 01/12/2015, recepito con D.G.R. n. 351 del 01/06/2016 su materie di reciproco interesse che di seguito vengono riportate:
- Flussi informativi per la Prevenzione;
- Sistema Informativo per la comunicazione da parte del medico competente di dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio;
- Sistema informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione;
- Sistema Informativo per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Sistema informativo riferito alla banca dati delle prescrizioni, come risulta nell'atto di indirizzo per l'anno 2014 del Comitato ex. art. 5 del D.lgs. n. 81/08;
- Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle attività dei Comitati regionali di Coordinamento;
- Sistema Informativo nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
- Sistema Informativo relativo alla registrazione degli esposti a cancerogeni;
- Sistema informativo per la sorveglianza delle malattie professionali MAL.PROF;
- Sistema informativo per la sorveglianza degli infortuni mortali e gravi InforMO;
- Sistema informativo integrato per il monitoraggio della salute dei lavoratori WHIP, Work History Italian panel - Salute;
- Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale (Registro Nazionale dei mesoteliomi - ReNaM, registro Nazionale Tumori Naso - Sinusali; ReNaTuNS, Registro Nazionale dei casi di neoplasia a bassa frazione eziologica);
Lo scambio di informazioni, dati e flussi informativi della prevenzione dovranno avvenire nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.
Art. 3
(Modalità di attuazione)
1. Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
2. La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l'intera durata del Protocollo, da un Comitato paritetico di coordinamento composto da uguale numero di membri qualificati per parte, che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l'elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall'Accordo attuativo.
Art. 4
(Accordi attuativi)
1. Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel “prospetto di analisi preventiva” che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.
Art. 5
(Impegni delle Parti)
1. Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all'art.4.
2. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
3. Gli eventuali oneri, da intendersi quelli a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente atto.
Art. 6
(Proprietà intellettuali)
1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
3. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli Accordi attuativi.
4. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli Accordi attuativi.
Art. 7
(Tutela dell'immagine)
1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. Il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
3. L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
4. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Art. 8
(Trattamento dei dati)
1. I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione, previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.
2. Le parti dichiarano che le operazioni di trattamento dati, sia su supporto cartaceo che attraverso modalità automatizzate, saranno svolte da personale appositamente designato “Incaricato del trattamento” ed edotto in merito alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice Privacy, garantendo agli interessati l'esercizio dei diritti loro conferiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
3. Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
Art. 9
(Recesso unilaterale)
1. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 10
(Durata)
1. Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
Art. 11
(Foro competente)
1. Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo di Intesa.
2. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di L'Aquila.
Art. 12
(Firma digitale)
1. Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990.
L'Aquila, 09 luglio 2019.
Per la Regione Abruzzo
L'Assessore alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità
d.ssa Nicoletta Verì
Per l'Inail - Direzione regionale Abruzzo
Il Direttore Regionale
dr. Nicola Negri
Fonte: inail.it