Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2019, n. 30927 - Aerazione, illuminazione e microclima inadeguati. Responsabilità del gestore della struttura alberghiera


 

 

Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 31/05/2019

 

Fatto

 

1. Con sentenza 17.04.2018, il tribunale di Foggia dichiarava l'imputato C. colpevole del reato di cui all'art. 65, co. 2 e 68, co. 1, lett. b), d. Lgs. n. 81 del 2008, per avere quale datore di lavoro omesso di assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima in locali interrati destinati ad uso spogliatoi, bagni, docce e locale macchine piscina, in relazione a fatto accertato in data 19.03.2013.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 530, cod. proc. pen. e correlato vizio motivazionale.
Si sostiene che erroneamente i giudici di merito non avrebbero assolto l'imputato per non aver commesso il fatto. Dall'Istruttoria era emerso infatti che la società di cui l'imputato è legale rappresentante, aveva preso in locazione dal fallimento Miluan s.r.l. l'azienda "Park Hotel Celano", affitto la cui durata era stata convenuta in un anno a partire dal 19.02.2013. Nel medesimo contratto di affitto d'azienda, veniva specificato che facevano parte dell'azienda tutto il patrimonio aziendale, tra cui gli immobili e le relative autorizzazioni rilasciate dal Comune, ivi compresa la piscina ed i locali interrati e/o sottostanti destinati ad uso spogliatoi, bagni, docce e locale macchine piscine nonché le relative autorizzazioni urbanistiche e sanitarie. I locali erano peraltro muniti di regolari concessioni ed autorizzazioni amministrative e sanitarie fin dalla loro costruzione e come tali pienamente utilizzabili. La società di cui l'imputato è amministratore, dunque, si sarebbe limitate solo a prendere in locazione dal Fallimento la struttura ricettiva in questione, come assentita ed autorizzata, e ad utilizzare gli immobili già assentiti in conformità alla loro destinazione urbanistica, tra cui i locali in cui sono state rilevate le criticità oggetto di contestazione. L'imputato, dunque era da ritenersi estraneo ai reati ascrittigli, dovendo la responsabilità penale ricadere in capo alla proprietaria della struttura, ossia alla Curatela fallimentare Miluan s.r.l., dovendosi tener conto della qualifica di conduttore della società amministrata dall'imputato e del fatto che i locali erano stati locati unitamente alle relative autorizzazioni, pronti all'utilizzo senza effettuare lavori di adeguamento.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 157, cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
Si rileva che il reato è stato accertato in data 19.03.2013. Tenuto conto della natura contravvenzionale, lo stesso era estinto per prescrizione alla data del 19.03.2018, dovendosi il dies a quo individuare, in quello del sequestro delle piscine, disposto a seguito di un incedente mortale verificatosi il 19.03.2013, e comunque essendo cessata la permanenza con la scadenza annuale del contratto di affitto.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133, cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
In sintesi, si rileva che il tribunale ha applicato il minimo edittale della pena pecuniaria, non riconoscendo tuttavia le attenuanti generiche con formule di stile, ritenendo non fossero emersi specifici elementi che le giustificassero. Si contesta tale affermazione ritenendo che, nella specie, vi fossero elementi validi per riconoscere le attenuanti generiche, in quanto andava opportunamente considerato che l'imputato non aveva precedenti penali ed è un onesto imprenditore del settore turistico - alberghiero.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
4. E' anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive (che, vengono, per cosi dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che il tribunale ha spiegato, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, le ragioni per le quali ha ritenuto del tutto infondate le doglianze difensive in ordine alla estraneità dell'Imputato dai fatti nonché in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
6. Quanto al primo motivo, il giudice di merito evidenzia come non potesse dubitarsi della corretta individuazione dell'odierno imputato quale soggetto responsabile di provvedere all'adeguamento delle condizioni del locale alle prescrizioni di legge, anche in ragione della presenza di un contratto di affitto di azienda, con cui la gestione dell'intera struttura era stata affidata alla C. s.r.l. di cui l'imputato era all'epoca legale rappresentante e come tale tenuto ad assumere ogni determinazione utile in tal senso.
Trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi e conforme a diritto, atteso che, attraverso la stipula del contratto di affitto d'azienda, esteso all'intera struttura (dunque anche dei locali in relazione ai quali erano emerse in sede di accertamento di p.g. carenze quanto all'illuminazione ed all'aerazione), l'imputato era subentrato nella posizione giuridica del cedente, Fallimento Miluan s.r.l., assumendone i correlativi obblighi connessi alla gestione della struttura alberghiera, a prescindere dalla circostanza che detta struttura fosse stata autorizzata o ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Ove infatti si adibiscano i locali ad attività lavorative o vi siano anche terzi estranei che ne facciano uso, entrando in contatto con detti locali, l'assolvimento dei correlati obblighi prevenzionistici grava su colui che ne ha, in quel momento la gestione, assumendo la veste di datore di lavoro e titolare della relativa posizione di garanzia. Deve, invero, ribadirsi che nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (tra le tante: Sez. 4, n. 12223 del 03/02/2015 - dep. 22/03/2016, Delmastro e altri, Rv. 266385).
Dunque, nel caso di specie, essendo il conduttore dei locali concessi in locazione la persona giuridica, trova applicazione il principio per cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario delle normativa antinfortunistica in una impresa strutturata come persona giuridica è il suo legale rappresentante, quale persona fisica attraverso cui l'ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive. Ne consegue che la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle Ipotesi di valida delega, deriva dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche (Sez. 3, n. 17426 del 10/03/2016 - dep. 28/04/2016, Tornassi, Rv. 267026).
7. Quanto all'accezione di intervenuta estinzione del reato per prescrizione, l'inammissibilità del ricorso priva di rilievo la circostanza dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione massima.
Ed invero, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dev'essere individuato non già nel 19.02.2018, avuto riguardo all'intervenuto sequestro del 19.02.2013, quanto nel 17.04.2018, ossia la data della sentenza, con conseguente maturazione del termine di prescrizione alla data del 17.04.2022, « attesa la natura permanente del reato. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che i reati contravvenzionali, previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae e persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari (nella specie, non adottate, come emerge dalla sentenza impugnata, in cui si dato atto che l'adeguamento dei locali alle condizioni di legge non è mai avvenuto) ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato (Sez. 3, n. 46340 del 27/10/2011 - dep. 14/12/2011, Farano, Rv. 251342.
Peraltro, quand'anche si ritenesse di dover ritenere, in base al principio del favor rei, quale dies a quo, quello di cessazione della durata della locazione dal fallimento Miluan s.r.l. dell'azienda "Park Hotel Celano" (affitto la cui durata era stata convenuta in un anno a partire dal 19.02.2013), individuato quale termine in quello del 19.02.2014 (data in cui sarebbe venuto meno l'obbligo di assolvimento degli adempimenti prevenzionistici conseguenti all'assunzione in gestione dell'unità immobiliare), il termine di prescrizione massima risulterebbe decorso alla data del 19.02.2019, comunque successiva alla sentenza impugnata (17.04.2018), donde la manifesta infondatezza del motivo^ osterebbe alla possibilità di rilevare il sopraggiunto decorso, alla data odierna, del predetto termine di prescrizione. Pacifico è infatti nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell 'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 
8. Infine, quanto al terzo ed ultimo motivo, il giudice di merito giustificava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rilevando come non fossero emersi elementi specifici che le giustificassero.
Trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, atteso che, come emerge dalle conclusioni della difesa all'udienza del 17.04.2018, aveva formalizzato la richiesta assolutoria per non aver commesso il fatto, in subordine insistendo per l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. ed in ulteriore subordine chiedendo il proscioglimento per intervenuta prescrizione.
Nessuna espressa e specifica richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche risulta formalizzata, donde la motivazione del giudice di merito, sul punto, è adeguata ed idonea ad assolvere l'onere motivazionale richiesto dalla legge. Ed invero, deve essere riaffermato il principio per cui il giudice di merito, tranne il caso in cui vi sia una specifica richiesta dell'Imputato, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche qualora non ravvisi elementi che, nel suo discrezionale giudizio, ne consiglino il loro riconoscimento (nella fattispecie il giudice di merito aveva esplicitamente indicato che nella valutazione dell'intero fatto circostanziato non aveva ravvisato alcun elemento che potesse essere apprezzato per concedere le attenuanti in questione, come nel caso in esame: Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987 - dep. 23/02/1988, Trocarico, Rv. 177678).
Né, si noti, l'obbligo di motivazione si estende all'esame dei fattori attenuanti ri-chiamati dall'imputato, essendo stato reiteratamente affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'Imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).
9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 31 maggio 2019