Regione Campania
Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13.
Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso
B.U.R. 15 luglio 2019, n. 40

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
La seguente legge:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Campania assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 ed in coerenza con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili), con la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, con il principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza.
 

Art. 2
(Piano regionale radon)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato, di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR).
2. La Giunta regionale predispone il Piano con il supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAC) e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), avvalendosi anche dell’eventuale collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca pubblici competenti in materia. Il Piano può̀ essere redatto per stralci territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio.
3. Il Piano, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dispone:
a) l’aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;
b) l’individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;
c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di risanamento degli edifici esistenti a rischio;
d) i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, con particolare riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);
e) le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon ed in particolare un sistema per la riduzione dell'esposizione al radon ed ai prodotti del decadimento del radon di vita lunga, anche nell’utilizzo di acqua potabile per uso domestico;
f) il monitoraggio e la prevenzione dei rischi da esposizione al radon anche nell’ambito dell’utilizzo dell’acqua potabile per uso domestico in ambienti confinati che costituisce, insieme al rilascio dal sottosuolo e dai materiali di costruzione, la terza possibile via di esposizione;
g) la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di prevenzione;
h) studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del gas radon rispetto all’insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico regionale (OER) e l’ISS;
i) la definizione di un sistema di informazione e divulgazione tra la popolazione, dei rischi connessi all’esposizione al gas radon e delle misure di prevenzione;
l) il procedimento di monitoraggio anche differenziato e sua periodicità per destinazioni urbanistiche e grado di pericolosità dell’esposizione al rischio e modalità di realizzazione di eventuali e necessarie iniziative di risanamento.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa del Piano, costituisce un gruppo di lavoro, a titolo gratuito, composto da rappresentanti di ARPAC, ASL ed Università, che redige le Linee guida relative all’informativa radon.
5. Entro un anno dall’approvazione del Piano, anche per stralcio, i Comuni, la Città metropolitana, le Province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale. Nelle more dell’adeguamento, le prescrizioni del Piano, anche per stralcio, prevalgono su quelle difformi e integrano le relative norme tecniche.
 

Art. 3
(Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni)

1. Fino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m³), misurato con strumentazione passiva e attiva.
2. Il progetto edilizio per le nuove costruzioni di cui al comma 1 deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente:
a) indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
b) indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
c) soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l’accumulo di gas radon nei diversi locali.
3. Entro e non oltre sei mesi dal deposito della segnalazione certificata presentata ai fini della agibilità devono essere avviate su ogni locale della nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
4. Le caratteristiche tecniche derivanti dalla relazione di cui al comma 2 devono essere mantenute in caso di successivi interventi edilizi.
5. L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull’uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica.
 

Art. 4
(Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti)

1. Fino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere a) e b), sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:
a) per gli edifici strategici di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, n. 29581 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/m³, misurato con strumentazione passiva e attiva;
b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m³, misurato con strumentazione passiva.
2. Gli esercenti attività di cui al comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera- estate e autunno-inverno) ovvero in più misure la cui somma sia pari ad un anno e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
3. Qualora all’esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dal comma 1, il proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.
4. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi sessanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l’autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell’immobile deve avviare l’esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purchè compatibili con quelli previsti dalla presente legge e dalla normativa in vigore. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le opere previste dal piano di risanamento, approvato con il procedimento di cui ai commi 2 e 3, devono essere concluse nel termine indicato dall’autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e comunque in un termine non superiore a quello previsto dal comma 3, salvo proroga per un tempo non superiore a ulteriori sei mesi per comprovati motivi oggettivi.
6. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al Comune, con relazione sottoscritta da un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon che ne acquisisce la responsabilità, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.
7. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull’osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l’espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall’ordinamento statale in materia di agibilità.
8. Se il proprietario dell’immobile è lo stesso Comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente con l’incarico di datore di lavoro dello stesso ente.
 

Art. 5
(Progetti di recupero e di risanamento)

1. I Comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti individuati come a rischio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo.
2. In attesa dell'adozione del piano regionale i progetti di cui al comma l sono predisposti in attuazione dei piani stralcio adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. Con successiva deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, determina i criteri per la valutazione dei progetti e la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità che tenga conto del livello del rischio.
 

Art. 6
(Norme finali)

1. In conformità con i principi contenuti nell’articolo 1 e fino all’approvazione del Piano previsto dall’articolo 2, la Giunta regionale può ampliare la protezione e la tutela della salute pubblica da rischi derivanti dalla vita negli edifici come individuati con la presente legge, per l’esposizione a radionuclidi differenti dal radon, indicando i livelli limite di concentrazione di attività da radiazioni ionizzanti, anche con differenziazione rispetto alla destinazione e agli usi degli immobili interessati. Il provvedimento della Giunta regionale deve conseguire il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione, trascorso il quale si intende espresso favorevolmente.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale può modificare i livelli limite di riferimento per la concentrazione di attività del gas radon di cui agli articoli 3 e 4, in conseguenza di sopravvenute disposizioni comunitarie e nazionali e di evidenze scientifiche e provvedere a differenziare il procedimento di monitoraggio e di risanamento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, con riferimento alle eventuali ulteriori fonti di radiazione individuata e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità, efficacia e non aggravamento del procedimento amministrativo.
3. La Regione Campania è autorizzata a stipulare protocolli d'intesa con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per la diffusione sul territorio regionale di "Sportelli radon" in grado di rispondere ad ogni necessità del cittadino riguardante il problema radon attraverso i servizi di informazione, misurazione e valutazione del rischio.
 

Art. 7
(Norma Finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
 

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca