Tipologia: Accordo
Data firma: 9 luglio 2019
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2021
Parti: Ferrarelle e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Ferrarelle
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

 

Relazioni industriali
Occupazione
Organizzazione del lavoro
Formazione
Sviluppo professionale
Appalti
Pari opportunità
Sicurezza alimentare e ambientale
Sicurezza sul lavoro

 

Lavoratori migranti
Assenteismo
Welfare contrattuale
Convertibilità del PPR in servizi di welfare
Premio di partecipazione ai risultati (PPR 2019-2021)
Descrizione e calcolo degli indicatori
Decorrenza e durata
Ferrarelle spa - Allegato al contratto integrativo aziendale del 9 luglio 2019


Verbale di accordo

Il giorno 9 luglio 2019 presso la sede di Confindustria Caserta […], si sono incontrati: la Ferrarelle sps […], le segreterie nazionali della Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil […], le Segreterie provinciali di Brescia e Caserta Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil […], le RSU degli stabilimenti di Riardo e Boario e della sede di Riardo.
Le parti a seguito dei numerosi incontri tenutisi al fine di approfondire ed esaminare il documento presentato dalle OO.SS. in data 12 dicembre 2018 dopo ampia discussione, concordano quanto segue:

Relazioni industriali
Le parti, intendono consolidare il principio della correttezza e del reciproco rispetto dei ruoli, che ha caratterizzato i rapporti finora intercorsi, in un'ottica di miglioramento continuo del dialogo e del confronto, necessario in vista delle problematiche sempre più complesse poste dal mercato di riferimento.
Si conferma quindi l'intento reciproco, compatibilmente con il contesto sempre più concorrenziale, di improntare le relazioni industriali al rispetto dei tempi e dei modi più adeguati alle materie di volta in volta trattate, attraverso criteri di consultazione preventiva, informazione bidirezionale, ricerca di soluzioni condivise.
Con riferimento a quanto sopra, le relazioni verranno articolate come di seguito definite.
Struttura delle Relazioni Industriali
Le parti confermano l'attuale struttura di relazioni, improntata alla correttezza dei rapporti sindacali.
A tale principio saranno pertanto improntate le due informative annuali tra Azienda e Coordinamento Nazionale di Gruppo (CNG), costituito dalle Segreterie Fai - Flai - Uila Nazionali e Territoriali e dalle RSU, che avranno luogo nel periodo primaverile (per riformativa prevista dal CCNL e l'illustrazione dei risultati dell'anno precedente) e nel periodo autunnale (per l'esposizione dell'andamento dell'anno in corso e dei futuri obiettivi aziendali, sulla scorta della contestuale visibilità di orizzonte temporale).
Le parti convengono che tutte le informazioni fomite nel corso degli incontri sopra citati - la cui documentazione di supporto sarà fornita in formato elettronico dall'Azienda alle Segreterie Nazionali di categoria con un anticipo di due giorni lavorativi dalla data fissata per il CNG - saranno oggetto di massima riservatezza.
Oggetto dell'informativa saranno pertanto le tematiche di seguito riportate:
• linee strategiche di politica industriale e commerciale, anche di altre società del gruppo
• allocazioni produttive ed eventuali modifiche delle stesse
• programmi volti al miglioramento della sicurezza e dell’ambiente di lavoro
• presentazione delle linee guida del piano formativo dell’anno
• investimenti di particolare rilievo
• introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche
• andamento dei livelli occupazionali
• occupazione femminile
• appalti, formazione e sicurezza
• monitoraggio dell'andamento degli indicatori gestionali del PPR
Particolare rilievo nell'ambito di tale informativa assumeranno le azioni e i programmi perseguiti dall'azienda in relazione allo Sviluppo Sostenibile; saranno illustrate in particolare le analisi di impatto ambientale sviluppate con il sistema EPD, in grado di fornire indicatori significativi della sostenibilità dello sviluppo industriale.
Il CNG ha la competenza negoziale e consultiva per la contrattazione di secondo livello (Accordo Nazionale di Gruppo) e su eventuali tematiche che abbiano rilevanza territoriale trasversale.
L’Azienda ed il CNG possono altresì definire l’indirizzo e le linee guida e/o le soluzioni idonee relativamente alle questioni di competenza del livello locale ai sensi di legge e di CCNL, quando non definite a tale livello.
Le strutture sindacali territoriali e/o le RSU avranno come figure di riferimento per l'interlocuzione locale ricorrente le persone dei Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili Risorse umane degli Stabilimenti e delle Sedi.
Le RSU di sito hanno competenza negoziale consultiva e informativa per le tematiche specifiche del singolo sito e le materie di rilevanza locale che siano loro delegate dal CCNL e dagli accordi di gruppo vigenti, coerentemente con quanto definito in sede di incontro tra Azienda e CNG.
Sedi egli incontri
Le patti convengono che le sedi da utilizzare per gli incontri tra Azienda ed OO.SS., secondo i diversi livelli di confronto, sono le seguenti:
• Azienda-CNG: presso Confindustria Caserta
• Azienda-Strutture Sindacali Territoriali: presso Confindustria del territorio di riferimento;
• Azienda-RSU: presso il sito di appartenenza.
Esclusivamente in occasione degli incontri indetti tra Azienda e CNG, alle RSU partecipanti saranno rimborsate le spese sostenute, dietro presentazione di giustificativi fiscalmente validi e secondo le procedure amministrative in atto.

Occupazione
L'Azienda porrà particolare attenzione all'occupazione femminile, garantendone pari opportunità nelle assunzioni, evitando ogni forma di discriminazione nelle attività formative, in modo da garantire le stesse possibilità.
Le parti ribadiscono che la stabilizzazione dei rapporti di lavoro rimane un obiettivo condiviso, e la capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze di mercato (con particolare riferimento alla flessibilità e al periodo stagionale) costituisce sempre più un fattore strategico di particolare rilievo. […]
Con riferimento alla gestione dei rapporti a tempo determinato, le parti riconoscono come riferimento principale gli Accordi di Settore del 10 ottobre 2013 e del 7 novembre 2014.
L'Azienda nel corso degli incontri già previsti con le OO.SS. provvedere ad illustrare l'andamento degli organici, ripartiti tra tempi indeterminati e tempi determinati.
[...]
Il periodo di stagionalità, il numero di lavoratori stagionali e la relativa durata dei periodi di impiego, definiti annualmente, saranno preventivamente oggetto di esame congiunto a livello di sito; sulla scorta di eventuali modifiche di esigenze produttive nel corso del periodo stagionale, le parti si rincontreranno per un nuovo esame congiunto, ridefinendo tali elementi.
[…]

Organizzazione del lavoro
Le parti condividono il principio che una corretta organizzazione del lavoro è un obiettivo imprescindibile per perseguire finalità di miglioramento competitivo; in tale ambito, l'azienda concorderà con le RSU eventuali casi che possano comportare temporanee modifiche dell'orario di lavoro individuale, al fine di realizzare una migliore conciliazione tra esigenze aziendali e di vita del lavoratore, nonché ad incontrarsi a livello territoriale per valutare e sviluppare proposte in tema di orari di lavoro.
Le parti convengono pertanto che a livello dei siti industriali il calendario annuo di produzione sarà oggetto di esame congiunto preventivo con le RSU, di norma entro il mese di gennaio di ciascun anno, per quanto consentito dagli orizzonti previsionali offerti da un mercato sempre più complesso e turbolento. Eventuali variazioni o scostamenti saranno esaminate all'occorrenza e sarà comunque effettuata una verifica con cadenza trimestrale con le RSU di sito.

Formazione
[…]
L'Azienda conferma inoltre particolare attenzione alla formazione del personale coinvolto in specifiche innovazioni tecnologiche e/o profonde modifiche organizzative, nonché del personale di nuovo inserimento, anche stagionale, affinché apprenda la necessaria pratica allo svolgimento della mansione assegnata, alla sicurezza sul lavoro ed ogni altro aspetto attinente la propria attività.
[…]

Sviluppo professionale
Le parti concordano sull'opportunità di continuare a svolgere l'attività di monitoraggio sull'inquadramento professionale sui singoli siti produttivi tra RSU e Direzione aziendale.
Qualora, a seguito di innovazioni tecnologiche e/o di profonde modifiche organizzative, dovesse rendersi necessaria l'istituzione di nuove posizioni di lavoro rispetto all'attuale organizzazione del lavoro, Direzione ed RSU si incontreranno al fine di valutare eventuali percorsi di sviluppo professionale dei lavoratori, compatibili con quanto previsto dal CCNL.

Appalti
Fermo restando il rigoroso rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalle leggi vigenti in materia di appalti e terziarizzazioni, le Parti concordano che in sede di informativa al CNG la Direzione aziendale fornirà adeguate informazioni aggregate sulle attività date in appalto ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 4 CCNL. Tali informazioni saranno fomite semestralmente a livello di sito alle RSU.
L'Azienda continuerà ad inserire nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino l'impresa appaltatrice all'osservanza degli obblighi derivanti da norme in materia di previdenza e assistenza, al rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del vigente CCNL, nonché delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, verificandone il corretto adempimento con specifici controlli eseguiti in corso d'amo dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In caso di mancato rispetto di quanto sopra verrà valutata la possibilità di rescissione del contratto.
In caso di eventuali terziarizzazioni o internalizzazioni di attività significative l'Azienda consulterà le OO.SS.
L'Azienda, su richiesta a1 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), fornirà aggiornamenti in materia.

Pari opportunità
Le Parti convengono di attribuire particolare valore alle politiche indirizzate alla conciliazione dei tempi di vita privata e lavorativa.
Il benessere dei lavoratori è un valore chiave della strategia aziendale e del successo dell'Azienda.
Per tali ragioni le Parti convengono sulle iniziative di seguito riportate:
1. In via sperimentale, le Parti hanno inteso definire la possibilità di attivare il Sistema di Cessione Ore (SCO), basato sulla volontarietà e sul sostegno reciproco tra i dipendenti, per far fronte a situazioni legate a problematiche di salute dei familiari dei dipendenti. Per tutti gli aspetti gestionali e le condizioni previste per l'utilizzo di tale strumento si fa riferimento allo specifico allegato che è parte integrante del presente contratto integrativo aziendale.
2. Le parti confermano l'importanza del pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della L. 125/91 riguardo l'obbligo di comunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali della composizione di genere anche con riferimento ai livelli di inquadramento e retributivi.
3. L'Azienda, inoltre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative, favorirà eventuali richieste di part-time provenienti da dipendenti genitori fino ai tre anni di età del figlio.
4. In caso di lavoratrici che hanno usufruito di congedi parentali, l'Azienda predisporrà, in funzione delle mansioni svolte, adeguate iniziative formative e/o di affiancamelo al fine di un più agevole reinserimento nelle ordinarie attività lavorative.
5. I dipendenti genitori, inoltre, in caso di patologie di particolari gravità del figlio (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie), potranno fruire di tre giorni di permesso retribuito anziché due previsti dall'art. 40-bis lett. A del CCNL, alle medesime condizioni disciplinate dalla normativa vigente in materia.
[…]

Sicurezza sul lavoro
L'Azienda, dando pieno riconoscimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, garantirà la piena applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riferimento alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da redigersi previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a cui, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, verrà consegnato copia del documento finale. L'Azienda incontrerà il RLS di sito per valutare eventuali interventi a fronte del Decreto suddetto sia in termini di investimenti che di formazione.
Su richiesta di una delle parti, queste si incontreranno a livello di sito per un'analisi congiunta dell'andamento degli infortuni e delle condizioni di lavoro afferenti la sicurezza e la salubrità dei lavoratori, anche al fine di individuare soluzioni per un continuo miglioramento delle condizioni ambientali.
L’Azienda, nel riconfermare il riconoscimento dell’importante ruolo degli RLS, su richiesta di questi, avvalendosi del parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), incrementerà di ulteriori otto ore le iniziative formative degli RLS in presenza di tematiche di particolare rilievo. Tali interventi saranno tenuti di norma dal RSPP.
L'Azienda, su richiesta dell'RLS di sito, si impegna a gestire eventuali punti di attenzione in materia di Sicurezza, segnalati e condivisi, con le ditte appaltatrici ed a restituirne tempestivo riscontro.
In occasione della giornata annuale intitolata alla Sicurezza, l'Azienda, oltre a tutte le pratiche ed attività già messe in campo, in un'ottica di continua sensibilizzazione del personale, si impegna a produrre e distribuire a tutti i dipendenti un opuscolo informativo sulle buone pratiche per la gestione della Sicurezza in Azienda.

Lavoratori migranti
L'Azienda, in caso di impiego di lavoratori migranti, in base alle esigenze tecnico/organizzative e su specifica richiesta, potrà accordare l'uso cumulativo delle ferie al fine di agevolare il rientro del dipendente nel paese di origine.
Ai lavoratori con distacco transnazionale, si applicano tutte le condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori italiani, così come previsto dalla normativa vigente.

Assenteismo
Le Parti confermano l'impegno di monitorare e di contenere il fenomeno dell'assenteismo e, a tal fine nei vari siti aziendali vi sarà un periodico confronto tra Azienda e RSU allo scopo di approfondire i dati relativi, monitorare gli andamenti del fenomeno, analizzarne le cause e proporre possibili soluzioni.

Welfare contrattuale
[…]
Il riconoscimento del valore della tutela della salute trova concreta applicazione nell'elevazione, su esplicita richiesta del lavoratore, fino a 18 mesi complessivi del termine previsto dall'art. 47 del vigente CCNL, punto 1), quarto comma, in caso di lavoratori affetti da neoplasie, patologie gravi afferenti il sistema nervoso centrale, l'apparato muscolo-scheletrico, il sistema cardio vascolare o da malattie derivanti da incidenti e/o interventi chirurgici con esiti invalidanti sulle capacità fisico-motorie ed intellettuali del lavoratore.
L'Azienda fornirà su richiesta delle OO.SS. in formazioni relative all'applicazione della Cassa Rischio Vita prevista dall'art. 74-ter del vigente CCNL.

Decorrenza e durata
[…]
Le parti si danno atto che, per quanto espressamente disciplinato dal presente accordo, quest'ultimo annulla e sostituisce le precedenti intese in materia.
Eventuali controversie applicative che dovessero insorgere durante la validità del presente accordo saranno oggetto d'esame tra le Segreterie Fai - Flai - Uila Nazionali e la Direzione Aziendale, con l'assistenza di Confindustria Caserta.

Ferrarelle spa - Allegato al contratto integrativo aziendale del 9 luglio 2019.
Il presente allegato è parte integrante del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 9 luglio 2019.
In via sperimentale, le Parti hanno inteso definire la possibilità di attivare il Sistema di Cessione Ore (SCO), basato sulla volontarietà e sul sostegno reciproco tra i dipendenti, per far fronte a situazioni legate a problematiche di salute dei familiari nelle occasioni in cui un dipendente si trovi in condizione di saldo ferie/permessi azzerato considerando anche le richieste già avanzate ed approvate. Il Sistema può essere attivato per la fattispecie di lavoratori che siano nella necessità di prestare assistenza a figli, genitori e coniuge affetti da patologie elencate nell'art. 2 del DM 278/2000 come di seguito elencate:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell’infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
I lavoratori potranno manifestare in forma scritta la volontà di cedere fino a sei giornate di ferie e l'intera quota annua dei permessi individuali (escluso ROL) per ogni anno di maturazione; le quote di ferie e permessi cedibili possono riferirsi all'anno in corso e all'anno precedente. Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale e saranno a disposizione dei colleghi che ne avranno bisogno ed in possesso dei requisiti per richiederle e fruirne.
Inoltre; per ogni caso coincidente con una delle fattispecie precedentemente elencate, l'azienda parteciperà allo SCO con un contributo pari ad 8 ore. Tale quota aggi unti va sarà fruita prioritariamente rispetto alle ore cedute dai lavoratori.
I lavoratori in possesso dei requisiti per la fruizione, devono manifestare La volontà, previa fornitura all'azienda di liberatoria relativa alla vigente normativa sulla Privacy, di accedere allo SCO. A supporto della richiesta, il lavoratore deve produrre documentazione rilasciata dal medico specialista della struttura ospedaliera o della ASL, che rechi, oltre l'indicazione della patologia diagnosticata, anche l'attestazione di grave infermità.
Il numero massimo fruibile da ciascun lavoratore avente diritto è pari a 30 giornate lavorative non frazionabili ma ripetibili mediante successiva e nuova domanda; nell'evasione delle richieste verrà attribuita priorità in base alla cronologia delle singole domande.
Le quote di ferie e di permessi ceduti e confluiti nello SCO sono valorizzati sulla base della retribuzione oraria del lavoratore cedente a Lui spettante al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore a cui egli avrà diritto.
Al termine del singolo caso trattato, in caso che le ore fruite siano inferiori a quelle disponibili, i residui saranno nuovamente attribuiti ai cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute.