DIRETTIVA 2006/117/EURATOM DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/

 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 31, secondo comma, e l’articolo 32,

vista la proposta della Commissione, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri in conformità dell’articolo 31 del trattato e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerato quanto segue:

(1)

Le operazioni necessarie per la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito sono soggette ad una serie di prescrizioni stabilite da strumenti normativi comunitari e internazionali, concernenti in particolare la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi e le condizioni di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese di destinazione.

(2)

Oltre a queste prescrizioni, la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione impone di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito tra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario ad un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva.

(3)

Come dichiarato nella risoluzione del Consiglio, del 22 maggio 2002, sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri (3), è importante ridurre al minimo i rischi radiologici derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio.

(4)

La direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa (4) ha istituito un sistema comunitario di autorizzazione preventiva e di controllo rigoroso delle spedizioni di rifiuti radioattivi, che si è dimostrato soddisfacente. Tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita, è necessario modificarlo onde chiarire ed introdurre alcuni concetti e definizioni, tenere conto di situazioni in precedenza ignorate, semplificare l’attuale procedura per la spedizione di rifiuti radioattivi tra gli Stati membri e assicurare la coerenza con altre disposizioni comunitarie e internazionali e in particolare con la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (di seguito «la convenzione comune») alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006.

(5)

Nell’ambito della quinta fase dell’iniziativa SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market — Semplificare la legislazione per il mercato interno) è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri e degli utenti, al fine di esaminare una serie di preoccupazioni espresse dai destinatari della direttiva 92/3/Euratom e di adeguare quest’ultima alle norme e agli strumenti internazionali attualmente in vigore.

(6)

La procedura stabilita nella direttiva 92/3/Euratom è stata applicata in pratica soltanto alle spedizioni di combustibile esaurito per il quale non è previsto alcun utilizzo ulteriore e che è dunque considerato come «rifiuto radioattivo» ai fini di detta direttiva. Da un punto di vista radiologico, l’esclusione da tale procedura di sorveglianza e controllo del combustibile esaurito destinato al ritrattamento non è giustificata. È pertanto opportuno che la presente direttiva copra tutte le spedizioni di combustibile esaurito, sia esso destinato allo smaltimento o al ritrattamento.

(7)

Ciascuno Stato membro dovrebbe continuare ad essere pienamente responsabile della scelta della sua politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito all’interno della sua giurisdizione; alcuni Stati membri optano per il ritrattamento del combustibile esaurito, altri preferiscono lo smaltimento definitivo del combustibile esaurito senza che siano previsti altri utilizzi; la presente direttiva dovrebbe dunque applicarsi senza pregiudizio del diritto degli Stati membri di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento e nulla nella presente direttiva dovrebbe implicare che uno Stato membro di destinazione deve accettare le spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito ai fini del loro trattamento o smaltimento definitivo eccetto in caso di rispedizione. Qualsiasi rifiuto di tali spedizioni dovrebbe essere giustificato sulla base dei criteri definiti nella presente direttiva.

(8)

La semplificazione della procedura esistente non dovrebbe ledere il diritto attualmente spettante agli Stati membri di opporsi ad una spedizione di rifiuti radioattivi per la quale è richiesto il loro consenso o di subordinarla a condizioni. Le obiezioni non dovrebbero essere arbitrarie e dovrebbero basarsi sul diritto nazionale, comunitario o internazionale pertinente. La presente direttiva dovrebbe trovare applicazione fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dal diritto internazionale, e in particolare l’esercizio, per le navi e aeromobili, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea previsti dal diritto internazionale.

(9)

La possibilità per uno Stato membro di destinazione o di transito di rifiutare la procedura automatica per dare il proprio consenso alle spedizioni impone un onere amministrativo ingiustificato ed è fonte di incertezze. L’obbligo per le autorità del paese di destinazione e del paese di transito di inviare l’avviso di ricevimento della domanda, unitamente alla proroga dei termini per la concessione del consenso, dovrebbe consentire di presumere l’approvazione tacita con un elevato grado di certezza.

(10)

Le «autorizzazioni» delle spedizioni ai fini della presente direttiva non dovrebbero sostituire i requisiti nazionali specifici per le spedizioni come le licenze di trasporto.

(11)

Per proteggere la salute umana e l’ambiente dai pericoli derivanti dai rifiuti radioattivi, si dovrebbe tenere conto dei rischi che possono sorgere all’esterno della Comunità. Nel caso dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito in uscita dalla Comunità, il paese terzo di destinazione non soltanto dovrebbe essere informato della spedizione, ma dovrebbe altresì dare il suo consenso.

(12)

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione dovrebbero cooperare e mettersi in contatto con le altre autorità competenti interessate per evitare ingiustificati ritardi e per assicurare un buon funzionamento della procedura di assenso stabilita dalla presente direttiva.

(13)

Il requisito che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie in caso di mancata esecuzione della spedizione non dovrebbe impedire l’applicazione dei meccanismi creati dagli Stati membri a livello nazionale.

(14)

Il requisito che il detentore assuma a proprio carico i costi risultanti dalla mancata esecuzione della spedizione non dovrebbe impedire l’applicazione dei meccanismi creati dagli Stati membri a livello nazionale o di eventuali patti contrattuali tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.

(15)

Fermo restando che i rifiuti radioattivi dovrebbero, nella misura compatibile con la gestione sicura di tale materiale, essere smaltiti nello Stato in cui sono stati generati, si riconosce che gli Stati membri dovrebbero promuovere tra di loro accordi volti a facilitare una gestione sicura ed efficiente dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito provenienti da Stati membri che ne producono piccole quantità o in cui la creazione di appositi impianti non sarebbe giustificata da un punto di vista radiologico.

(16)

Qualora sia stato concluso un accordo tra un destinatario in un paese terzo e un detentore in un paese terzo ai sensi dell’articolo 27 della convenzione comune, lo stesso accordo potrebbe essere usato ai fini della presente direttiva.

(17)

Ai fini della presente direttiva e alla luce dell’esperienza passata è opportuno adattare il documento uniforme esistente. Per maggiore chiarezza si dovrebbe stabilire l’obbligo di adottare il nuovo documento uniforme entro la data di recepimento della presente direttiva. Tuttavia, si dovrebbero prevedere, in caso di inosservanza di questo termine, disposizioni transitorie per l’utilizzo del documento uniforme esistente. Inoltre, l’adozione di regole chiare sulle lingue da utilizzare dovrebbe assicurare la certezza del diritto ed evitare ritardi ingiustificati.

(18)

Le relazioni periodiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dovrebbero fornire un’utile visione d’insieme delle autorizzazioni concesse a livello comunitario e individuare eventuali difficoltà pratiche incontrate dagli Stati membri, nonché le soluzioni adottate.

(19)

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (5), si applica tra l’altro al trasporto, all’importazione e all’esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso la Comunità e prevede un sistema di notificazione e di autorizzazione delle pratiche che implicano radiazioni ionizzanti. Queste disposizioni rientrano pertanto nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(20)

Alla luce di quanto precede è necessario, per motivi di chiarezza, abrogare e sostituire la direttiva 92/3/Euratom. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale e per l’applicazione della direttiva abrogata.

(21)

Conformemente al paragrafo 34 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio» (6) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   La presente direttiva istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un’adeguata protezione della popolazione.

2.   La presente direttiva si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito quando:

a)

il paese di origine o il paese di destinazione o un paese di transito è uno Stato membro della Comunità; e

b)

le quantità e la concentrazione dei materiali spediti superano i livelli previsti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom.

3.   La presente direttiva non si applica alle spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto.

4.   La presente direttiva non si applica alle spedizioni di materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi.

5.   La presente direttiva non si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche.

6.   La presente direttiva non pregiudica diritti e obblighi che derivano dal diritto internazionale.

Articolo 2

Rispedizioni connesse ad operazioni di trattamento e ritrattamento

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro:

a)

cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati ad operazioni di trattamento; o

b)

cui debbano essere spediti altri materiali ai fini del recupero dei rifiuti radioattivi,

di rispedire, dopo l’avvenuto trattamento, i rifiuti radioattivi al loro paese di origine. Essa lascia altresì impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l’operazione di ritrattamento.

Articolo 3

Spedizioni transfrontaliere di combustibile esaurito destinato al ritrattamento

Fatte salve le competenze di ciascuno Stato membro nella definizione delle proprie politiche in materia di ciclo del combustibile esaurito, la presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di esportare combustibile esaurito destinato al ritrattamento, tenendo conto dei principi del mercato comune nucleare, in particolare la libera circolazione delle merci. Tali spedizioni ed esportazioni sono sorvegliate e controllate conformemente alle procedure stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 4

Rispedizioni connesse a spedizioni non autorizzate e a rifiuti radioattivi non dichiarati

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di rispedire in condizioni di sicurezza nel paese d’origine:

a)

spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ma che non sono stati debitamente autorizzati ai sensi della stessa; e

b)

rifiuti contaminati radioattivamente o materiali contenenti una sorgente radioattiva, laddove tali materiali non sono stati dichiarati come rifiuti radioattivi nel paese d’origine.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

«rifiuti radioattivi», materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un’autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione;

2)

«combustibile esaurito», combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;

3)

«ritrattamento», un processo o un’operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;

4)

«spedizione», tutte le operazioni necessarie per trasferire i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito dal paese o Stato membro di origine al paese o Stato membro di destinazione;

5)

«spedizione all’interno della Comunità», una spedizione effettuata tra un paese di origine e un paese di destinazione che sono Stati membri;

6)

«spedizione al di fuori della Comunità», una spedizione in cui il paese di origine e/o il paese di destinazione sono paesi terzi;

7)

«smaltimento», il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;

8)

«stoccaggio», la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l’intenzione di recuperarli successivamente;

9)

«detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente al diritto nazionale applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;

10)

«destinatario», la persona fisica o giuridica alla quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito;

11)

«paese o Stato membro di origine» e «paese o Stato membro di destinazione», rispettivamente qualsiasi paese o Stato membro in partenza dal quale è prevista o effettuata una spedizione e qualsiasi paese o Stato membro verso il quale è prevista o effettuata una spedizione;

12)

«paese o Stato membro di transito», qualsiasi paese o Stato membro, diverso dal paese o Stato membro di origine o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o effettuata una spedizione;

13)

«autorità competenti», qualsiasi autorità che, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito;

14)

«sorgente sigillata» ha il significato datogli dalla direttiva 96/29/Euratom ed include la capsula, ove applicabile, che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;

15)

«sorgente dismessa», una sorgente sigillata non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l’autorizzazione;

16)

«impianto riconosciuto», un impianto situato nel territorio di un paese, autorizzato dalle autorità competenti di tale paese, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio a lungo termine o allo smaltimento di sorgenti sigillate o un impianto debitamente autorizzato, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio provvisorio di sorgenti sigillate;

17)

«domanda debitamente compilata», il documento uniforme che soddisfa tutti i requisiti, come stabilito in conformità dell’articolo 17.

CAPO 2

SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 6

Domanda di autorizzazione della spedizione

1.   Il detentore di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito che preveda di spedirli o di farli spedire all’interno della Comunità presenta alle autorità competenti dello Stato membro di origine una domanda di autorizzazione debitamente compilata.

2.   La domanda può riguardare più di una spedizione, a condizione che:

a)

i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito a cui si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive; e

b)

si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti; e

c)

qualora le spedizioni comportino il transito attraverso paesi terzi, detto transito avvenga attraverso lo stesso valico di frontiera di ingresso e/o di uscita della Comunità e attraverso lo stesso valico (o gli stessi valichi) di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.

Articolo 7

Trasmissione della domanda alle autorità competenti

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano la domanda di cui all’articolo 6, debitamente compilata, alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati prendono le misure necessarie ad assicurare che tutte le informazioni concernenti le spedizioni coperte dalla presente direttiva siano trattate con la dovuta cura e siano protette contro ogni utilizzazione abusiva.

Articolo 8

Avviso di ricevimento e richiesta di informazioni

1.   Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di transito verificano che la domanda sia debitamente compilata, ai sensi dell’articolo 5, punto 17.

2.   In caso di domanda debitamente compilata, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano un avviso di ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e una copia alle altre autorità competenti interessate, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di 20 giorni stabilito al paragrafo 1.

3.   Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati ritengano che la domanda non sia debitamente compilata, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni mancanti e informano le altre autorità competenti di tale richiesta. Questa richiesta è fatta al più tardi alla scadenza del periodo stabilito al paragrafo 1.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono le informazioni richieste alle autorità competenti interessate.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di 20 giorni stabilito al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano un avviso di ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e una copia alle altre autorità competenti interessate.

4.   I termini stabiliti ai paragrafi 1, 2 e 3 per l’invio dell’avviso di ricevimento possono essere ridotti se le autorità competenti di destinazione e di transito ritengono che la domanda sia debitamente compilata.

Articolo 9

Consenso e rifiuto del consenso

1.   Entro due mesi dalla data dell’avviso di ricevimento le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie per dare il loro consenso oppure il loro rifiuto di dare il consenso.

Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di qualsiasi eventuale Stato membro di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al primo comma.

2.   Qualora alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda.

3.   Il rifiuto del consenso o la fissazione di condizioni alle quali è subordinato il consenso devono essere debitamente motivati dagli Stati membri, sulla base:

a)

per gli Stati membri di transito, della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo;

b)

per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito o della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo.

Le eventuali condizioni imposte dalle autorità competenti degli Stati membri, siano essi paesi di transito o di destinazione, non possono essere più restrittive di quelle previste per analoghe spedizioni all’interno di tali Stati membri.

4.   Lo Stato membro o gli Stati membri che hanno dato il loro consenso al transito di una determinata spedizione non possono negare il consenso alla rispedizione nei seguenti casi:

a)

se il consenso iniziale concerneva la spedizione di materiale destinato al trattamento o al ritrattamento, purché la rispedizione riguardi rifiuti radioattivi o altri prodotti equivalenti al materiale originale dopo il trattamento o il ritrattamento, e a condizione che sia rispettata tutta la normativa applicabile in materia;

b)

nei casi descritti all’articolo 12, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e secondo le stesse specifiche.

5.   Ogni ritardo ingiustificato e/o mancanza di cooperazione da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro è segnalato alla Commissione.

Articolo 10

Autorizzazione delle spedizioni

1.   Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro o paese terzo di transito.

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la responsabilità del detentore, dei vettori, del proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.

3.   Una stessa autorizzazione può riguardare più spedizioni, purché siano rispettate le condizioni stabilite all’articolo 6, paragrafo 2.

4.   La durata dell’autorizzazione non può essere superiore a tre anni.

Nello stabilire questo periodo di validità, gli Stati membri tengono conto delle eventuali condizioni definite ai fini del consenso dagli Stati membri di destinazione o di transito.

Articolo 11

Avviso di ricevimento della spedizione

1.   Entro 15 giorni dal ricevimento di ciascuna spedizione, il destinatario invia alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell’avviso di ricevimento allo Stato membro di origine e a ciascuno Stato membro o paese terzo di transito.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano una copia dell’avviso di ricevimento al detentore originario.

Articolo 12

Mancata esecuzione della spedizione

1.   Lo Stato membro di destinazione, di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva.

Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti degli altri Stati membri implicati nella spedizione in causa.

2.   Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro. Queste autorità competenti provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.

3.   Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.

CAPO 3

SPEDIZIONI AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ

Articolo 13

Importazioni nella Comunità

1.   Qualora sia prevista l’introduzione nella Comunità, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito soggetti alla presente direttiva e il paese di destinazione sia uno Stato membro, il destinatario presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite dall’articolo 6, paragrafo 2.

La domanda include la prova che il destinatario ha concluso con il detentore stabilito in un paese terzo un accordo, che è stato accettato dalle autorità competenti di detto paese terzo e che obbliga il detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

Trovano applicazione gli articoli 8 e 9.

3.   Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono autorizzare il destinatario a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di qualsiasi Stato membro o paese terzo di origine o di transito.

Trova applicazione l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.

4.   Entro 15 giorni dal ricevimento della spedizione, il destinatario invia alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell’avviso di ricevimento al paese di origine e a qualsiasi eventuale Stato membro o paese terzo di transito.

5.   Lo Stato membro di destinazione o qualsiasi eventuale Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine.

6.   Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.

Articolo 14

Transito attraverso il territorio della Comunità

1.   Qualora sia previsto l’ingresso nel territorio della Comunità, in provenienza da un paese terzo, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito e il paese di destinazione non sia uno Stato membro, la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della spedizione all’interno dello Stato membro dai cui posti doganali i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono entrare per la prima volta nel territorio comunitario («primo Stato membro di transito») presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite all’articolo 6, paragrafo 2.

La domanda include la prova che il destinatario stabilito nel paese terzo ha concluso con il detentore stabilito nel paese terzo un accordo che è stato accettato dalle autorità competenti di tale paese terzo e che obbliga detto detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

2.   Le autorità competenti del primo Stato membro di transito inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di ogni eventuale altro Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

Trovano applicazione gli articoli 8 e 9.

3.   Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti del primo Stato membro di transito possono autorizzare la persona responsabile di cui al paragrafo 1 a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito o di origine.

Trova applicazione l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.

4.   Entro 15 giorni dalla data di arrivo, la persona responsabile di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti del primo Stato membro di transito l’avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l’ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è transitata.

La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.

5.   Uno Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico della persona responsabile di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Esportazioni al di fuori della Comunità

1.   Quando i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono essere esportati dalla Comunità verso un paese terzo, il detentore presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite all’articolo 6, paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine:

a)

notificano la spedizione prevista alle autorità competenti del paese di destinazione e chiedono il loro consenso; e

b)

inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.

Trova applicazione l’articolo 8.

3.   Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti del paese terzo di destinazione e di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito.

Trova applicazione l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.

4.   Entro 15 giorni dalla data di arrivo, il detentore notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine l’avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l’ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è transitata.

La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.

5.   Lo Stato membro di origine o qualsiasi eventuale Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro di transito informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti dello Stato membro di origine.

Trova applicazione l’articolo 12, paragrafi 2 e 3.

Articolo 16

Divieto di esportazione

1.   Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano spedizioni verso:

a)

destinazioni situate a sud del 60° parallelo sud; oppure

b)

uno Stato parte dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, (accordo ACP-CE firmato a Cotonou) che non sia Stato membro, fatto salvo l’articolo 2; oppure

c)

un paese terzo che, a giudizio delle autorità competenti dello Stato membro di origine, non dispone, alla luce dei criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, delle risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, come indicato nella convenzione comune. Nel formare un’opinione sulla questione gli Stati membri tengono in debito conto ogni pertinente informazione a tale riguardo che proviene da altri Stati membri. A questo proposito gli Stati membri informano con scadenza annuale la Commissione e il comitato consultivo istituito dall’articolo 21.

2.   Conformemente alla procedura fissata all’articolo 21, la Commissione stabilisce i criteri, tenendo debito conto, tra l’altro, delle pertinenti norme di sicurezza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), che facilitano agli Stati membri la valutazione del rispetto delle disposizioni applicabili alle esportazioni.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Utilizzo di un documento uniforme

1.   Per tutte le spedizioni soggette alla presente direttiva è utilizzato un documento uniforme.

2.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 21, stabilisce il documento uniforme, che include in allegato un elenco dei requisiti minimi di una domanda debitamente compilata.

Il documento uniforme e i suoi allegati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e messi a disposizione in forma elettronica entro il 25 dicembre 2008. Se necessario, il documento è aggiornato secondo la stessa procedura.

3.   La domanda di autorizzazione è compilata e la documentazione e le informazioni complementari di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15 sono trasmesse in una lingua accettabile per le autorità competenti dello Stato membro al quale è presentata la domanda di autorizzazione a norma della presente direttiva.

Su richiesta delle autorità competenti del paese di destinazione o di transito, il detentore fornisce una traduzione autenticata in una lingua accettabile per tali autorità.

4.   Le eventuali ulteriori condizioni previste per l’autorizzazione della spedizione sono allegate al documento uniforme.

5.   Fatti salvi gli eventuali altri documenti di accompagnamento richiesti da altre disposizioni giuridiche in materia, il documento uniforme debitamente compilato attestante il rispetto della procedura di autorizzazione accompagna ciascuna spedizione contemplata dalla presente direttiva, anche nei casi in cui l’autorizzazione si riferisca a più di una spedizione in un unico documento.

6.   Questi documenti sono a disposizione delle autorità competenti dei paesi di origine e di destinazione così come di qualsiasi eventuale paese di transito.

Articolo 18

Autorità competenti

1.   Entro il 25 dicembre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome (i nomi) e l’indirizzo (gli indirizzi) dell’autorità o delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con dette autorità.

2.   Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

Articolo 19

Trasmissione

1.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 21, formula raccomandazioni per un sistema sicuro ed efficace di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della presente direttiva.

2.   La Commissione stabilisce e mantiene una piattaforma di comunicazione elettronica per pubblicare:

a)

il nome (i nomi) e l’indirizzo (gli indirizzi) dell’autorità o delle autorità competenti di ciascuno Stato membro;

b)

le lingue accettabili per le autorità competenti di ciascuno Stato membro; e

c)

tutte le condizioni generali e le eventuali condizioni ulteriori necessarie alle autorità competenti di ciascuno Stato membro per autorizzare una spedizione.

Articolo 20

Relazioni periodiche

1.   Entro il 25 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sull’applicazione della presente direttiva.

2.   Sulla base di tali relazioni la Commissione predispone una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo, secondo la procedura di cui all’articolo 21, riservando particolare attenzione all’applicazione dell’articolo 4.

Articolo 21

Comitato consultivo

1.   Nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (di seguito «il comitato»).

2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell’urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

3.   Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

4.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 22

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 25 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando sono adottate dagli Stati membri, queste disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Abrogazione

1.   La direttiva 92/3/Euratom è abrogata con effetto dal 25 dicembre 2008, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale e l’applicazione della suddetta direttiva.

2.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1.   Qualora la domanda di autorizzazione sia stata debitamente approvata da o trasmessa alle autorità competenti del paese di origine prima del 25 dicembre 2008, la direttiva 92/3/Euratom si applica a tutte le spedizioni oggetto della medesima autorizzazione.

2.   In sede di decisione sulle domande di autorizzazione presentate prima del 25 dicembre 2008, riguardanti più spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito verso un paese terzo di destinazione, lo Stato membro di origine tiene conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:

a)

del calendario previsto per l’effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda;

b)

della giustificazione fornita a proposito dell’inclusione di tutte le spedizioni in un’unica domanda;

c)

dell’opportunità di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda.

3.   Fintanto che il documento uniforme di cui all’articolo 17 della presente direttiva non sia disponibile, ai fini della presente direttiva è utilizzato, con gli opportuni adattamenti, il documento uniforme stabilito dalla decisione 93/552/Euratom della Commissione (7).

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU C 286 del 17.11.2005, pag. 34.
(2)  Parere espresso il 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 7.
(4)  GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.
(5)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(7)  Decisione 93/552/Euratom della Commissione, del 1o ottobre 1993, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi di cui alla direttiva 92/3/Euratom del Consiglio (GU L 268 del 29.10.1993, pag. 83).
 


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/3/Euratom

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

Primo considerando

Articolo 4, primo comma, prima frase

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, primo comma, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 4, terzo comma

Nessuna

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 7, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, parte finale della frase

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, prima frase

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 10, paragrafo 1, parte finale della prima frase

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 4, primo comma

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 13

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 14

Articolo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20 (primo, secondo e terzo trattino)

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 20, quarto trattino

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 20, quinto trattino

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 26

 

Articolo 3 (nuovo)

 

Articolo 4 (nuovo)

 

Articolo 8 (nuovo)

 

Articolo 19 (nuovo)

 

Articolo 23 (nuovo)

 

Articolo 24 (nuovo)

 

Articolo 25 (nuovo)