Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 18 luglio 2019, n. 31876 - Crollo di una porzione del muro perimetrale di un immobile e del ponteggio allo stesso ancorato. Responsabilità nel ferimento di un passante


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 02/07/2019

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.M.L. e di G.M.A. per il reato di cui all'art. 590 cod.pen., in quanto estinto per prescrizione, riducendo la pena applicata nei confronti di entrambi ad anni 1 e mesi 3 di reclusione ed eliminando il vincolo a cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ed ha confermato la condanna degli stessi per il reato di cui agli artt. 113, 434 e 449 cod.pen. e la condanna degli imputati e del responsabile civile committente al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, con previsione di una provvisionale (per aver cagionato, il primo in qualità di direttore tecnico della società appaltatrice dei lavori Gam Costruzioni ed il secondo in qualità di direttore dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla committente e proprietaria dell'immobile Duca di Salaparuta s.p.a., il crollo di una porzione del muro perimetrale dell'immobile e del ponteggio allo stesso ancorato e, dunque, un pericolo per la pubblica incolumità, con gravi lesioni ad un passante, omettendo l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 150ss. d.lgs. n. 81 del 2008 e, cioè, omettendo la previa verifica circa le condizioni di conservazione e stabilità delle strutture oggetto di demolizione, l'esecuzione delle opere di rafforzamento, l'aggiornamento del piano operativo di sicurezza e coordinamento, in modo da tenere conto dell'uso di mezzi di mezzi meccanici, il divieto di sosta e transito nella zona sottostante la demolizione, l'adozione di accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione) - 15 luglio 2010.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, M.M.L., G.M.A. ed il responsabile civile Duca di Salaparuta s.p.a.
3. M.M.L. ha dedotto 1) la carenza e manifesta illogicità della motivazione riguardo all'elemento oggettivo del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod.pen., atteso che il crollo implica la rovina delle strutture essenziali di una costruzione e deve presentare le proporzioni di un disastro, mentre, nel caso di specie, dall'istruttoria (in particolare dalle conclusioni dell'Ing.S. e dalle testimonianze dei dipendenti della Gam Costruzioni) è emerso che vi è stata solo la caduta di materiali già precedentemente demoliti; 2) la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al nesso di causalità tra la propria condotta e gli eventi di cui agli artt. 434 e 449 cod.pen., la cui verificazione è dipesa solo da un comportamento abnorme del sub-appaltatore C.; 3) la violazione di legge in ordine all'art. 62-bis cod.pen., in quanto il diniego delle generiche è stato fondato sulla formula di stile dell'assenza di elementi favorevoli, senza alcuna valutazione della propria specifica posizione; 4) la violazione di legge ed il vizio di motivazione riguardo alla concessione della provvisionale, per la quale è necessario lo stato di bisogno, escluso, nel caso di specie, dall'intervento dell'Inail.
4. G.M.A. ha dedotto: 1) l'errore materiale costituito dall'omessa indicazione nel dispositivo della non corretta sospensione dei termini di prescrizione da parte del giudice di primo grado, di cui si dà atto in motivazione; 2) la violazione di legge sostanziale e processuale e l'errata valutazione, ai sensi dell'art. 192 cod.proc.pen., degli elementi di prova, essendo stata affermata la propria responsabilità per la mera nomina di direttore dei lavori, nonostante i lavori siano stati iniziati arbitrariamente dall'appaltatore, senza alcuna comunicazione e prima ancora della consegna e della trasmissione del p.o.s., e nonostante il sinistro sia dipeso da una condotta del sub-appaltatore non conforme a quanto pattuito nel contratto di appalto, in assenza di alcuna ingerenza; 3) la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., avendo i giudici di merito, in modo contraddittorio, ritenuto la colpa specifica, consistente nella violazione di specifiche disposizione del d.lgs. n. 81 del 2008, compresa nella colpa generica contestata con le imputazioni; 4) l'erronea applicazione ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 40, 434 e 449 cod.pen., essendo stato fondato il suo obbligo giuridico di impedire il crollo sulla mera qualità di direttore dei lavori, qualità che, in mancanza di ingerenza nel lavoro dell'appaltatore, non comporta la responsabilità del cantiere e l'obbligo di assicurare il rispetto della normativa anti-infortunistica; 5) la violazione di legge e la contraddittoria ed illogica motivazione in ordine agli artt. 434, 449 e 113 cod.pen., presupponendo la cooperazione nel delitto colposo la coscienza e volontà di concorrere con altri nella violazione della regola cautelare e la prevedibilità dell'evento, mentre, nel caso di specie, il crollo è stato determinato dall'inadeguatezza dello strumento usato (una ruspa) nella demolizione, che sarebbe dovuta avvenire manualmente ed a cui G.M.A. non ha partecipato; 6) la contraddittorietà nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 62-bis cod.pen., in quanto il diniego delle generiche è stato fondato sulla formula di stile dell'assenza di elementi favorevoli, senza alcuna valutazione della propria specifica posizione; 7) la violazione di legge ed il vizio di motivazione riguardo alla concessione della provvisionale, per la quale è necessario lo stato di bisogno, escluso, nel caso di specie, dall'intervento dell'Inail.
5. Il responsabile civile ha dedotto: 1) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stata fondata la condanna su fatti completamente diversi da quelli descritti nell'Imputazione e, cioè, omesso adempimento degli obblighi e delle cautele di cui agli artt. 150ss. d.lgs. n. 81 del 2008 e non sulla mancata attuazione di idonei dispositivi di sicurezza contro la caduta di corpi dall'alto durante le operazioni di demolizione e sull'ancoraggio del ponteggio senza alcuna funzione di protezione; 2) l'omessa, contraddittoria ed illogica motivazione, in considerazione dell'Incompatibilità tra i dati fattuali e le conclusioni giuridiche, essendo risultato dall'istruttoria che, secondo quanto stabilito dal contratto di appalto, il muro doveva essere demolito non con le ruspe, ma manualmente (operazione che aveva un costo maggiore) ovvero con modalità idonee e che l'evento si è verificato per una condotta inadeguata del sub-appaltatore, non autorizzata e neppure conosciuta dalla committenza e dal direttore dei lavori; 3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito al nesso eziologico, difettando il giudizio contro-fattuale, ancorato al criterio della probabilità logica, ed essendo, al contrario accertata, la sopravvenienza di una causa da sola sufficiente a determinare l'evento (l'utilizzazione impropria di un escavatore, di cui né la committente né il direttore dei lavori erano a conoscenza), in quanto se le operazioni di demolizione fossero state svolte manualmente, come previsto contrattualmente, l'evento non si sarebbe verificato; 4) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine agli artt. 40, secondo comma, e 42, secondo comma, cod.pen., attesa l'inconfigurabilità di profili di colpa generica o specifica attribuibili al direttore dei lavori o di una posizione di garanzia in capo al medesimo, in assenza di qualsivoglia ingerenza nell'opera di appaltatore o sub-appaltatore, che hanno operato in piena autonomia, sicché la responsabilità penale di G.M.A. è stata affermata in base al principio post hoc propter hoc, senza valutare, anche alla luce del principio dell'al di là del ragionevole dubbio, l'impossibilità giuridica di attivarsi per impedire l'evento, tenuto conto che la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ma solo la sorveglianza attinente all'esecuzione del progetto, sorveglianza che, in assenza di comunicazione dell'inizio dei lavori e dell'intervento del sub-appaltatore, non è stato possibile espletare; 5) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 113, 434 e 449 cod.pen., mancando ogni argomentazione in ordine alla cooperazione colposa da parte di G.M.A. (in particolare alla violazione, da parte sua, di una regola cautelare diretta alla tutela di terzi estranei al contesto lavorativo), alla configurabilità del dolo richiesto dall'art. 434 cod.pen., alla sussistenza di una posizione di garanzia necessaria ai fini della responsabilità omissiva colposa per il reato di cui all'art. 449 cod.pen.; 6) la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 185, secondo comma, cod.pen., non essendo specificate le ragioni per cui il committente dovrebbe rispondere dell'operato di un soggetto estraneo, quale l'appaltatore (M.M.L.), o di un libero professionista, quale il direttore dei lavori (G.M.A.).
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso di M.M.L. è infondato.
1.1. Con il primo motivo si è dedotta la carenza e manifesta illogicità della motivazione riguardo all'elemento oggettivo del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod.pen., atteso che il crollo implica la rovina delle strutture essenziali di una costruzione e deve presentare le proporzioni di un disastro, mentre, nel caso di specie, dall'istruttoria (in particolare dalle conclusioni dell'Ing.S. e dalle testimonianze dei dipendenti della Gam Costruzioni) è emerso che vi è stata solo la caduta di materiali già precedentemente demoliti.
Invero, la censura prescinde dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, proponendo una versione alternativa, fondata su elementi probatori interpretati diversamente dai giudici di merito o, comunque, ritenuti poco significativi rispetto agli altri valorizzati. Nella sentenza impugnata si legge che "nella manovra dell'escavatore si determinava lo spostamento dei residui di demolizione presenti sulla copertura del piano terra provocandone la caduta sul versante strada, il loro movimento trascinava anche la parte della muratura presente nel cumulo ricadendo sulla sede stradale e determinando il distacco e il successivo ribaltamento del ponteggio .... travi di cemento armato e pozioni di solaio del piano sovrastante crollavano in maniera incontrollata esercitando una spinta sulla parete perimetrale che si ribaltava verso l'esterno trascinando il ponteggio (v. anche relazione dei Vigili del fuoco il 15 luglio 2010)".
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo, non è necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali della costruzione (da ultimo, Sez. 4, n. 51734 del 08/11/2017 ud. - dep. 14/11/2017, Rv. 271535).
1.2. Con il secondo motivo si è dedotta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al nesso di causalità tra la propria condotta e gli eventi di cui agli artt. 434 e 449 cod.pen., la cui verificazione è dipesa solo da un comportamento abnorme del sub-appaltatore C.. Tuttavia, anche tale censura non si confronta affatto con l'accertamento dei giudici di merito. A p. 15 della sentenza impugnata si legge che "l'esecuzione delle opere di demolizione con modalità diverse da come era stato previsto, o comunque con mezzi inadeguati, avveniva alla presenza del M.M.L.. Sicché non pare seriamente prospettabile che il C. abbia agito con un comportamento abnorme, non controllabile, o comunque, non prevedibile dal M.M.L., che era presente sui luoghi, anche al fine di coadiuvare le operazioni".
Va, inoltre, osservato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell' appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (Sez. 5, n. 29064 del 16/05/2012 ud. - dep. 18/07/2012, Rv. 253315), allo stesso modo, l'appaltatore sub-committente deve essere ritenuto titolare di una posizione di garanzia relativamente all'esecuzione delle opere, da parte del sub-appaltatore prescelto, con tutte le precauzioni necessarie, peraltro già indicate dalla committenza. 
1.3. Con il terzo motivo si è lamentata la violazione dell'art. 62-bis cod.pen., in quanto il diniego delle generiche è stato fondato sulla formula di stile dell'assenza di elementi favorevoli, senza alcuna valutazione della propria specifica posizione. La decisione risulta, però, conforme all'orientamento secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, rv. 270986). Né il ricorrente ha evidenziato elementi positivi relativi alla sua posizioni, che i giudici di merito abbiano omesso di valutare.
1.4. Con l'ultima censura si è denunciata la violazione di legge ed il vizio di motivazione riguardo alla concessione della provvisionale, per la quale è necessario lo stato di bisogno, escluso, nel caso di specie, dall'intervento dell'Inail. Va, però ribadito che, ai fini del riconoscimento della provvisionale, l'art. 539 cod. proc. pen. non richiede lo stato di bisogno della parte civile, essendo sufficiente l'accertamento di un danno nella misura corrispondente (Sez. 5, n. 29064 del 16/05/2012 ud. - dep. 18/07/2012, Rv. 253315).


2. Il ricorso di G.M.A. è infondato.
2.1. Occorre esaminare pregiudizialmente il terzo motivo, comune anche al responsabile civile, con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., avendo i giudici di merito, in modo contraddittorio, ritenuto la colpa specifica, consistente nella violazione di specifiche disposizioni del d.lgs. n. 81 del 2008, compresa nella colpa generica contestata con le imputazioni. La censura non merita accoglimento alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice (Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018 ud. - dep. 27/04/2018, Rv. 273265 - 01; v. anche Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018 ud.- dep. 14/06/2018, Rv. 273588 - 01, secondo cui, una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito; Sez. 4 n. 53455 del 15/11/2018 ud. - dep. 29/11/2018, Rv. 274500 - 02, secondo cui, nei procedimenti per reati colposi, il mutamento dell'imputazione, e la relativa condanna, per colpa generica a fronte dell'originaria formulazione per colpa specifica non comporta mutamento del fatto e non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito).
Deve, invece, evidenziarsi che nel capo di imputazione si faceva riferimento a G.M.A., esclusivamente quale direttore dei lavori, mentre già nella sentenza di primo grado lo stesso è stato qualificato altresì quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori (v., ad esempio, a p. 27 e 32). Tali diverse qualifiche incidono sulla posizione di garanzia dell'imputato, ma le stesse non sono state oggetto di gravame né in appello né nel ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo di una eventuale violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.
2.2. Con la prima censura si chiede la correzione di un errore materiale (mancata indicazione nel dispositivo della decorrenza dei termini di prescrizione, erroneamente sospesi dal giudice di primo grado, nel periodo dal 28 settembre al 23 novembre 2015), che, tuttavia, non sussiste, atteso che tale accertamento, già compiuto dal giudice di appello e risultante dalla motivazione della sentenza impugnata, non deve confluire nel dispositivo, in base ad una specifica disposizione di legge. Né si è tradotto in alcun errore in ordine alla prescrizione dei reati contestati.
2.3. Il secondo, il quarto ed il quinto motivo, con i quali si è contestata l'affermazione della responsabilità penale del direttore dei lavori per il crollo, determinato dall'inadeguatezza dello strumento usato dal sub-appaltatore, senza alcuna sua ingerenza e pur in assenza, da parte sua, di una posizione di garanzia e dell'obbligo di assicurare il rispetto della normativa infortunistica, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sollevano le medesime problematiche.
Nella sentenza impugnata, a p. 17, si è precisato che "è vero che le modalità di demolizione previste nel contratto di appalto risultavano essere idonee al caso e che l'G.M.A. non era presente in cantiere il giorno che iniziavano le operazioni di demolizione", ma si è, anche, evidenziato che G.M.A. era progettista e direttore dei lavori per l'intervento di demolizione in esame; che la committente Duca di Salaparuta ha stipulato il contratto di appalto con la Gam costruzioni in data 6 luglio 2010, pattuendo la consegna in data 9 luglio 2010 e l'inizio dei lavori in data 13 luglio 2010; che solo successivamente alla prevista data di inizio lavori del 13 luglio 2010 e più precisamente in data 14 luglio 2010 G.M.A. ha chiesto alla Gam la documentazione relativa al piano operativo di sicurezza (p. 21). Da tali premesse in fatto deriva con estrema chiarezza che la responsabilità di G.M.A. è stata ancorata dai giudici di merito non alla mera qualifica di direttore di lavori, ma all'inadempimento, da parte sua, dei suoi compiti di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, del cui inizio dei lavori, convenzionalmente pattuito per la data del 13 luglio 2010 era o, comunque, doveva essere a conoscenza. Se il direttore dei lavori avesse, conformemente ai suoi obblighi contrattuali, diligentemente vigilato sulla corretta esecuzione, da parte dell'appaltatore, del contratto, che stabiliva corrette modalità dell'opera di demolizione, il crollo non si sarebbe verificato. In proposito va confermato che il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto (Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008 ud.- dep. 08/05/2008, Rv. 240157). Del resto anche in sede civile si è più volte precisato che il direttore dei lavori assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, sicché grava su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, da cui deriva la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Sez. civ. 2, n. 8700 del 03/05/2016 - Rv. 639746 - 01).
A ciò si aggiunga che la sentenza di primo grado ha accertato il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di G.M.A. ed ha evidenziato che i lavori di demolizione sono stati iniziati prima della redazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte di G.M.A., che ha richiesto la documentazione necessaria ai fini della sua redazione solo dopo l'inizio dei lavori (v. p. 45 sentenza del Tribunale), mentre l'art. 151 del d.lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che la successione dei lavori di demolizione deve risultare da apposito programma contenuto nel piano operativo di sicurezza, tenendo conto di quanto indicato nel piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Invero, nessuno dei motivi si confronta con tali argomentazioni. Va, difatti, ribadito che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007, Rv. 236945 - 01; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. 16/05/2012, Rv. 253849 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). 
2.4. Quanto alle ultime due censure, possono ripetersi le considerazioni già svolte riguardo al ricorrente M.M.L..
Il diniego delle generiche è avvenuto conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, rv. 270986), non avendo il ricorrente neppure evidenziato elementi positivi di cui è stata omessa la valutazione da parte dei giudici di merito.
La provvisionale non risulta disposta in violazione di legge, atteso che, ai fini del riconoscimento della provvisionale, l'art. 539 cod.proc.pen. non richiede lo stato di bisogno della parte civile, essendo sufficiente l'accertamento di un danno nella misura corrispondente (Sez. 5, n. 29064 del 16/05/2012 ud. - dep. 18/07/2012, Rv. 253315).
3. Il ricorso del responsabile civile è solo parzialmente fondato.
3.1. I primi cinque motivi sono infondati.
Relativamente al primo, con cui si è dedotta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, può richiamarsi quanto già osservato al punto 2.1.
In ordine alla seconda ed alla terza censura, con cui si è lamentato il vizio di motivazione rispetto ai risultati dell'Istruttoria ed al nesso eziologico, essendo emerso che, secondo quanto stabilito dal contrattò di appalto, il muro doveva essere demolito con modalità idonee (non con le ruspe, ma manualmente) e che l'evento si è verificato per una condotta inadeguata del sub-appaltatore, non autorizzata e neppure conosciuta dalla committenza e dal direttore dei lavori, va ribadito che nelle sentenze dei giudici di merito è stato evidenziato che l'appaltatore avrebbe dovuto iniziare i lavori in data 13 luglio 2010, come convenzionalmente stabilito, sicché G.M.A., nella sua qualità di direttore dei lavori, non poteva ignorarlo ed avrebbe dovuto attivarsi proprio per verificare che le opere di demolizione fossero eseguite conformemente al contratto di appalto, rispettoso delle regole dell'arte e della legge, ma che, al contrario, si è attivato negligentemente, con ritardo, limitandosi a richiedere alla Gam, solo in data 14 luglio 2010, la documentazione relativa al piano operativo di sicurezza (v. p. 21 sentenza di appello). Rispetto a tale inadempimento delle proprie obbligazioni, la condotta dell'appaltatore non può considerarsi una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, atteso che la diligente vigilanza del direttore dei lavori l'avrebbe impedita. Difatti, si è più volte precisato che le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente o quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l'agente (Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013 ud. - dep. 22/10/2013, Rv. 258085 - 01). Proprio con riferimento al crollo di costruzioni, Sez. 4, n. 46428 del 14/09/2018 ud. - dep. 12/10/2018, Rv. 273991 - 01 ha recentemente confermato che il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'Incarico ricevuto.
Parimenti sono infondati il quarto ed il quinto motivo, con cui si è lamentata la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente all'elemento soggettivo del reato, alla posizione di garanzia ed alla operazione colposa. In primo luogo, in base al combinato disposto degli artt. 434 e 449 cod.pen., il reato è stato attribuito a titolo di colpa e non di dolo. A ciò si aggiunga che la posizione di garanzia è stata collegata con chiarezza dai giudici di merito alla qualifica di direttore dei lavori, soggetto tenuto, quale rappresentante del committente, a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari (Sez.civ. 3, n. 7370 del 13/04/2015 - Rv. 635038 - 01; v. anche Sez. civ. 3, n. 20557 del 30/09/2014 - Rv. 633486 - 01, secondo cui il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto), ed alla qualifica di coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, a cui spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 ud. - dep. 05/10/2017, Rv. 271026 - 01). Coerentemente con tali premesse, la colpa è stata individuata proprio nell'Inadempimento di tali compiti di vigilanza, nonostante dallo stesso contratto di appalto, G.M.A. potesse desumere la data di consegna dei lavori e la data di inizio dei lavori da parte dell'appaltatore, risultando irrilevante che quest'ultimo abbia incaricato un sub-appaltatore.
Riguardo all'art. 113 cod.pen., è sufficiente ricordare, da un lato, che la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014 ud. - dep. 28/11/2014, Rv. 261183 - 01) e che se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia (Sez. 4, n. 8593 del 22/01/2008 ud. - dep. 27/02/2008, Rv. 238936 - 01).
3.2. L'ultima censura è parzialmente fondata, atteso che, in tema di responsabilità civile, l'appaltatore (o subappaltatore) è, di regola, l’unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in presenza di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 cod. civ., ovvero se l'evento è riferibile allo stesso committente (per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza arrecare danno a terzi), od infine in caso di sue ingerenze nell'attività dell'appaltatore (Sez. 4, n. 1479 del 13/11/2009 ud. - dep. 14/01/2010, Rv. 246301).
Pertanto, mentre risulta incensurabile l'affermazione della responsabilità civile di Duca di Salaparuta s.p.a. relativamente alla posizione di G.M.A. (v. Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015 ud. - dep. 26/11/2015, Rv. 265663, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il committente dei lavori, sul quale incombe il dovere di vigilanza sull'operato del coordinatore per la sicurezza nominato, è civilmente responsabile per le violazioni commesse da quest'ultimo ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite in giudizio), non può pervenirsi alla medesima conclusione con riferimento a M.M.L. alla luce della diversa ricostruzione in fatto del giudice di appello.
Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata, ove a p. 23, relativamente alla censura di Duca di Salaparuta s.p.a. in ordine alla propria responsabilità civile, si legge che "tale doglianza appare priva di fondamento, quantomeno per i rapporti con G.M.A.", non si comprende con chiarezza il contenuto della decisione del giudice di appello in ordine alla responsabilità civile della committente per le condotte di M.M.L., decisione che non è stata né espressa né argomentata in modo esplicito. Tuttavia, nel dispositivo nessuna riforma sul punto è stata apportata alla sentenza di primo grado, che deve, quindi, ritenersi confermata.
Il giudice di primo grado ha, però, fondato la responsabilità civile di Duca di Salaparuta per le condotte di M.M.L. sulla sua ritenuta ingerenza, per il tramite del tecnico di fiducia C., che avrebbe concordato con l'appaltatore l'uso della ruspa, in contrasto con le previsioni del contratto di appalto, in ossequio all'interesse della committenza al celere svolgimento delle opere, mentre la sentenza di secondo grado ha dato atto di un errore di trascrizione della deposizione del teste C., senza alcuna precisazione circa la conferma dell'accertato accordo. A ciò si aggiunga che il giudice di appello ha escluso la effettiva conoscenza, da parte della committente, per il tramite del nominato direttore dei lavori G.M.A., della difformità delle modalità esecutive delle opere di demolizione rispetto al capitolato dei lavori (v. a p. 17 della sentenza di appello: "non può concordarsi con quanto esposto in sentenza a p. 38, laddove si conclude che G.M.A., come M.M.L., aveva partecipato e coordinato l'azione di demolizione poiché una tale circostanza non trova riscontro nelle testimonianze raccolte").
Alla luce delle evidenziate divergenze tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado e della risposta del tutto evanescente alla censura sul punto, formulata in modo puntuale, la motivazione relativamente alla estensione della responsabilità civile della committente anche relativamente alle condotte dell'appaltatore risulta lacunosa e manifestamente illogica.
4. In conclusione, i ricorsi di M.M.L. e G.M.A. vanno rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione, nei confronti delle parti civili, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. La sentenza va, invece, annullata relativamente a Duca di Salaparuta s.p.a., limitatamente al punto concernente la sua responsabilità civile per M.M.L., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
 

 

P.Q.M.

 


In accoglimento parziale del ricorso della s.p.a. Duca di Salaparuta, annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la responsabilità civile della società in relazione alla posizione di M.M.L. e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso della s.p.a. Duca di Salaparuta.
Rigetta i ricorsi di G.M.A. e M.M.L. e li condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite Pi. e Bo. che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso 2 luglio 2019.