Regione Sicilia
Decreto 4 luglio 2019.
Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei.
G.U.R.S. 19 luglio 2019, n. 34

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica”;
Visto il D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”;
Visto l'art. 7 del D.lgs. n. 81/08, “Comitati regionali di coordinamento”, che demanda alle Regioni le funzioni di programmazione coordinata ed uniforme degli interventi attraverso un proprio Comitato di coordinamento regionale;
Visto l'art. 65, comma 1, del D.lgs. n. 81/08 “È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei”;
Visto l'art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 81/08 “In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”;
Visto l'art. 65, comma 3, del D.lgs. n. 81/08 “L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”;
Ritenuto opportuno fornire elementi di chiarezza ed uniformità all'applicazione della normativa vigente, mediante la redazione di un documento formulato dal Comitato di coordinamento regionale, recante “Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei”;
Visti i verbali delle riunioni del 19 febbraio 2019 e del 20 marzo 2019 del Comitato di coordinamento regionale, durante le quali è stato prodotto e approvato il documento che fornisce gli indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei;
Visto il documento contenente gli “Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei”;
Ritenuto necessario approvare il richiamato documento contenente gli “Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei” di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, al fine di fornire un utile strumento di lavoro tale da consentire l'adozione delle soluzioni ritenute più idonee, se supportate da necessarie motivazioni tecnico operative e comunque nel rispetto della normativa di riferimento;
 

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate e trascritte, è approvato il documento contenente gli “Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei” di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente secreto, al fine di fornire un utile strumento di lavoro tale da consentire l'adozione delle soluzioni ritenute più idonee, se supportate da necessarie motivazioni tecnico operative e comunque nel rispetto della normativa di riferimento.
 

Art. 2

I soggetti interessati dovranno operare in osservanza delle indicazioni contenute nell'allegato A al presente decreto, in quanto tali indicazioni costituiscono un quadro di riferimento procedurale omogeneo sul territorio regionale.
 

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione siciliana - Assessorato della salute, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D.lgs n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

Palermo, 4 luglio 2019.
 

RAZZA

Allegato A

Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti Scolastici della Regione Siciliana in relazione all’uso di locali sotterranei o semisotterranei
 

PRESENTAZIONE
a cura della dott.ssa Daniela Segreto

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 è stata ridisegnata la materia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro le cui regole, contenute in una serie di normative succedutesi in un lungo arco di tempo, sono riviste in un’ottica di sistema e riordinate all’interno di un “Testo Unico”.
Tra le principali novità contenute nel Testo Unico sopracitato, per quanto riguarda la scuola, si evidenzia “...il finanziamento delle attività finalizzate all’inserimento, in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche” (art. 11, comma 1c).
La scuola viene quindi identificata non solo come luogo di lavoro per le attività che vi si svolgono ed in cui operano migliaia di lavoratori, ma anche come luogo deputato alla formazione degli studenti, futuri lavoratori, per i quali è fondamentale che l’educazione alla sicurezza sia parte integrante del percorso formativo.
La promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, tuttavia, non può prescindere da contestuali attività di informazione ed assistenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; in tale ambito si è registrata la necessità, a livello regionale, di fornire indirizzi applicativi omogenei per l’autorizzazione in deroga dei locali sotterranei e seminterrati degli Istituti Scolastici.
Il presente documento, elaborato dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’A.S.P. di Palermo, d’intesa con il Servizio 5 - DASOE dell’Assessorato Regionale Salute, è stato approvato in data 20 marzo 2019 dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs n. 81/08.

LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI
Definizioni

La definizione di “locale interrato e seminterrato” di cui all'art. 8 del D.P.R. 303/1956 (oggi ex art 65 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) rivela nella sentenza della Pretura Milano 13 novembre 1979, Boschi, v. anche Cass. pen. sez. III, 24/03/1969, Curto) un principio chiaro: "Per la definizione di locale chiuso semisotterraneo, ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, appare inadeguato il criterio rigido di considerare tale qualunque ambiente chiuso da pareti che si trovi per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, ma occorre rifarsi alla effettiva “ratio” della norma per non dare una risposta puramente formale ai problemi dell’igiene del lavoro. Non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, quello che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tutta via un lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una superficie complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa”.
Vi sono altre definizioni di locali interrati e seminterrati presenti nel decreto ministeriale sull’edilizia scolastica, nel decreto antincendio sugli impianti termici a gas, ma anche in linee guida, norme tecniche, circolari ecc.
E’ opportuno, tuttavia, fare riferimento ad una nota del Ministero del Lavoro che nel fornire indirizzi sull'applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 considera locali interrati quelli che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di pavimentazione esterna e seminterrati quelli il cui solaio di copertura è posto al di sopra dello stesso piano campagna per una altezza inferiore al 50% dell'altezza del locale medesimo, ritenendo assimilabili ai locali al piano quelli invece aventi il solaio di copertura posto, rispetto al piano campagna, a più del 50% dell’altezza del locale medesimo. Per quanto riguarda i locali disposti in zone con piano esterno inclinato o disposti ad altezze diverse la stessa nota suggerisce, per individuare se il locale fosse interrato, seminterrato o meno, di fare riferimento ad una altezza media perimetrale dei locali da adibire a lavoro.
Ai fini applicativi del disposto normativo si ritengono esaustive le definizioni riportate nelle "Linee-guida relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro" ex art. 48, D.P.R. n. 303/1956 emesse dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 gennaio 2006 n. 30-1995” ed in particolare:
A = Piano naturale del terreno è il piano di campagna circostante il fabbricato.
Risulta orizzontale nel caso del terreno pianeggiante e obliquo nel caso di zona non pianeggiante. In caso di terreni in pendenza il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.
Quando siano realizzati sbancamenti in misura non superiore ad un piano, il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato nei lati rivolti verso lo sbancamento è libero per una ampiezza non inferiore a m 1,20 e comunque con vie di fuga dimensionate secondo il massimo affollamento ipotizzabile all’interno dei locali: lo spazio che circonda le parti del fabbricato rivolte verso le aree di sbancamento deve presentare vie di esodo o di accesso per i soccorritori conformi ed equivalenti (illuminazione, segnaletica, etc) a quelle dei piani fuori terra; deve, in ogni caso, essere rispettato quanto previsto dalla normativa specifica di prevenzione incendi.
B = Piano orizzontale contenente la faccia inferiore (intradosso) del solaio di copertura del locale in esame.
Locale interrato quando la differenza B - A è inferiore a 1/3 dell’altezza del locale;
Locale seminterrato quando la differenza B - A è compresa fra 1/3 e 1/2 dell’altezza del locale;
Locale assimilabile a fuori terra quando la differenza B - A è superiore a 1/2 dell’altezza del locale


Riferimenti legislativi
D.Lgs. n° 81/08 del 09/04/2008 smi

Attuazione dell’art. 1 delle Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato su: Gazz. Uff. n° 101 del 30/04/2008
 

Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
In merito all’interpretazione del predetto art. 65, la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha espresso, con il documento n. 5 del 24/06/2015, il seguente parere:
“Il potere attribuito all’organo di vigilanza dal succitato art.65 c.3, si concretizza in uno specifico potere autorizzatorio atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali sotterranei o semisotteranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.
Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell’art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissione di agenti nocivi”, presuppone il rispetto del DLgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima {comma 2, art. 65, DLgs n. 81/08)
Sulla base di quanto sopra, si desume che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima”.

 

DM 18 DICEMBRE 1975

(in SO alla GU 2 febbraio 1976 n. 29)
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica

Il predetto Decreto Ministeriale al punto 3 al comma 3.0.6. recita testualmente: “... Sarà consentito ubicare in piani seminterrati solamente locali di deposito e per la centrale termica o elettrica; non saranno considerati piani seminterrati quelli la cui metà del perimetro di base sia completamente fuori terra...”.
Il Legislatore, con l’entrata in vigore della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l’edilizia scolastica", ha confermato tale divieto.
 

DM 26 AGOSTO 1992

(G.U. 16 settembre 1992, n. 218)
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica

Tale decreto prevede la possibilità di realizzare determinati ambienti in locali sotterranei o seminterrati, come di seguito indicato:
6.1. Spazi per esercitazioni
Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.
Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.
6.2. Spazi per depositi
Vengono definiti "spazi per deposito o magazzino" tutti quegli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.
1 depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1 ° e 2° interrati.
6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche
Vengono definiti "spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche", i seguenti locali:
- auditori;
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.
Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di - 7,50 m


Criteri di applicabilità negli Istituti Scolastici
In considerazione della normativa vigente e dei vincoli e limitazioni dalla stessa derivanti, fatti salvi gli aspetti della sicurezza antincendio la cui competenza afferisce ai VV.FF. e comunque preventivi rispetto all’inoltro dell’istanza di autorizzazione in deroga, si ritiene di potere prevedere, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’autorizzazione dell’ASP, la presenza non continuativa di lavoratori ed alunni in piani interrati e seminterrati nei seguenti casi:
1) Locali interrati o sotterranei:
• auditori
• aule magne
• sale per rappresentazioni, proiezione audiovisivi ed altre attività simili collocate in edifici esistenti e in cui vi sia una presenza saltuaria dei lavoratori
• spazi per esercitazioni (fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8)
In tali locali dovrà essere effettuata entro 24 (ventiquattro) ore dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di Gas Radon, ai sensi del Decreto Legislativo 241/2000.
2) Locali seminterrati:
• refettori/mense (solo per la somministrazione)
• spazi per esercitazioni quali laboratori di fisica, di informatica ed altre attività similari (fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8)
Le attività di cui ai punti 1 e 2, sono ammesse a condizione che le stesse vengano effettuate in edifici esistenti, che i lavoratori debbano presenziare in modo non continuativo, che sia garantita una superficie finestrata apribile pari ad 1/8 della superficie pavimentata e che sia garantita una illuminazione rispondente al D.M. 18.12.1975.
I locali devono essere serviti da un efficiente impianto di ricambio d'aria e adeguati valori dei parametri microclimatici, rispondente a quanto previsto dalla norma UNI 10339; in questo caso deve essere valutata attentamente la posizione della presa d'aria, facendo in modo che l'aria immessa non sia prelevata da zone inquinate quali zone di transito o di parcheggio di veicoli a motore.
Le finestre, porte finestre o altri sistemi di cui è previsto utilizzo del vetro devono essere conformi alla norma antinfortunistica.
I locali devono essere serviti da un idoneo impianto elettrico, conforme alla destinazione d’uso, atto ad evitare rischi di natura elettrica, derivanti contatti elettrici diretti e contatti elettrici indiretti connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.
I muri o le pareti devono essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità di tipo ascendente, discendente.
In ogni caso non sono collocabili ai piani interrati o seminterrati laboratori in cui si faccia uso di macchine utensili, si debbano effettuare operazioni di saldatura o verniciatura, i laboratori di chimica, o laboratori che danno luogo ad emissioni di agenti nocivi

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE PROPEDEUTICA ALL’UTILIZZO DEI LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERANEI
Durante l’uso dei locali interrati o seminterrati, dovrà essere assicurata la presenza al piano di appositi addetti alle emergenze, secondo quanto indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi, in possesso di formazione per rischio medio (o elevato in caso di presenza superiore a 1000 persone) ex allegato IX punto 9.5 del DM 10/3/98.

CORPO DOCENTE
Il personale docente, opportunamente informato e formato per rischio medio, ex art. 37 comma 1 del D.Lgs 81/2008, attraverso idonei corsi di formazione in tema di Igiene e Sicurezza sul lavoro, deve:
• Informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure già indicate nel piano di emergenza, al fine di assicurare l’incolumità a se stessi e agli altri.
• Illustrare periodicamente il piano di emergenza/evacuazione e tenere lezioni teorico-pratiche sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di una situazione di emergenza nell’ambito dell’edificio scolastico.
• Abituare gli allievi a tenere in ordine la classe (banchi e zaini) per evitare intralci nel momento dell’uscita.
• Intervenire prontamente laddove si possano verificare situazioni critiche dovute a condizioni di panico.
• Controllare in caso di immediata emergenza che gli allievi apri-fila e chiudi-fila eseguano correttamente i compiti e che, al momento dell’immissione in corridoio e nel vano scale, gli allievi procedano ordinatamente tenendosi su un lato del corridoio e dei percorsi di evacuazione.
• Al momento dell’uscita dall’aula, il docente presente dovrà portare con sé il modulo di evacuazione, per effettuare il controllo delle presenze una volta raggiunto il punto di raccolta esterno. Il coordinatore di classe ha il compito di individuare un alunno apri fila, un alunno chiudi fila e due accompagnatori all’eventuale disabile, i relativi sostituti, e provvedere alle eventuali sostituzioni nel corso dell’anno.
• Il modulo di evacuazione con il nome degli alunni incaricati rimanere disponibile all’interno di ciascuna aula.

PERSONALE ATA
Il personale A.T.A., opportunamente informato/formato per rischio medio, ex art. 37 comma 1 del D.Lgs 81/2008, attraverso idonei corsi di formazione in tema di Igiene e Sicurezza sul lavoro, è tenuto a partecipare attivamente all’attività di gestione dell’emergenza secondo i seguenti criteri generali:
• Il personale di segreteria collabora con la Dirigente Scolastico per organizzare l’evacuazione espletando eventuali esigenze di comunicazioni esterne;
• Gli assistenti tecnici hanno la responsabilità del laboratorio o del reparto in cui si trovano ad operare al momento dell’ordine di evacuazione; in particolare si preoccupano di interrompere la corrente elettrica ed ogni valvola di controllo delle tubazioni del gas e dell’acqua.
• I collaboratori scolastici, nei piani e nei reparti, sono tenuti ad operare attivamente affinché l’operazione di evacuazione avvenga nella maniera più ordinata possibile. In particolare e prioritariamente si occuperanno delle operazioni definite dall’apposita designazione nominativa esposta all’albo.

GLI ALLIEVI
Gli allievi devono essere informati dei rischi derivanti dalle emergenze (così come stabiliti nel piano) e delle relative procedure di esodo, acquisendo la capacità di:
• Interrompere immediatamente ogni attività:
• Mantenere l’ordine e l’unità della classe o dello studio durante e dopo l’esodo.
• Tralasciare il recupero di effetti personali (libri, zaini ecc.).
• Disporsi in fila (preferibilmente per due) evitando il vociare confuso, grida e richiami;
la fila sarà aperta dall’apri fila e chiusa dal serra-fila, tenendo in considerazione la presenza di eventuali disabili (preventivamente assegnati a due accompagnatori).
• Rimanere collegati l’uno all’altro tenendosi per mano, per impedire che eventuali alunni spaventati possano prendere la direzione sbagliata o mettersi a correre.
• Seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto delle precedenze.
• Procedere ordinatamente tenendosi nel lato del corridoio o della scala assegnato da apposita segnalazione.
• Camminare in modo svelto, senza soste non preordinate, ma sempre senza spingere i compagni e senza correre.
• Collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento.
• Attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso si verifichino dei contrattempi che richiedano una modifica delle indicazioni del piano.