Categoria: Documentazione istituzionale
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER
LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL COORDINAMENTO REGIONALE DI MONITORAGGIO DURC CONGRUITÀ NEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLE AREE DELLA REGIONE LAZIO COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016


Tra

Regione Lazio - Vice Commissario per la ri costruzione
e
ASL Rieti/SPreSAL
INAIL Direzione Regionale Lazio
INPS Direzione Regionale Lazio
Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma
CGIL Roma-Lazio, CISL Lazio, UIL Lazio
Filca Cisl Lazio nord, Filca Cisl Lazio
Fillea Cgil Roma e Lazio, Fillea Cgil Rieva
Feneal Uil Roma e Lazio
Aniem Lazio
Confartigianato Imprese Rieti
Confapi Lazio
Cna Lazio
Federlazio
Unindustria
Ance Lazio
Ance Rieti
Legacoop Lazio
Cassa Edile RIETI
Edilcassa Lazio
Comune di Accumoli
Comune di Amatrice
Comune di Antrodoco
Comune di Borbona
Comune di Borgo Velino
Comune di Cantalice
Comune di Castel Sant’Angelo
Comune di Cittaducale
Comune di Cittareale
Comune di Leonessa
Comune di Micigliano
Comune di Poggio Bustone
Comune di Posta
Comune di Rieti
Comune di Rivodutri
 

VISTI:
- L’art. 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici;
- Il Protocollo tra Regione Lazio e Parti Sociali “Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”;
- Il protocollo tra Regione Lazio e Parti Sociali “Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di beni, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”
- Le Ordinanze emanate dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare riferimento all'art. 5 dell’ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, nonché l’art. 1 della medesima ordinanza che recepisce, quale atto integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, l’Accordo tra il Commissario Straordinario del Governo e Presidenti Regioni - Vice Commissari, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Struttura di Missione, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, Istituto Nazionale Previdenza Sociale e Parti Sociali e Parti Sociali del settore edile del 07/02/2018
- La Circolare del Ministero dell’interno C.C.A.S.I.I.P. del 23 maggio 2017
- La Delibera 21 marzo 2018 pubblicata sulla G.U. del 6 luglio 2018 avente per oggetto: Terze Linee Guida Antimafia di cui all’art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;

RITENUTO NECESSARIO:
- dare attuazione alle previsioni all’art. 5 “verifica e monitoraggio” dell’ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019 e nel punto 17 dell’Accordo fra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni - Vicecommissari, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Struttura di Missione, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, Istituto Nazionale Previdenza Sociale e Parti Sociali del Settore Edile del 07 febbraio 2018.

CONSIDERATO che:
- Il presente Protocollo ha come finalità quella di contribuire al rispetto della legalità nella fase di esecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e favorire buone prassi che possano evitare l’inosservanza, totale o parziale, della normativa sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri edili.
- E’ volontà dei firmatari del presente Protocollo, per quanto di propria competenza, assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza. A tal fine si impegnano ad esercitare appieno un ruolo di monitoraggio ai fini della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché della regolarità dei cantieri operanti nell’ambito del cratere sismico ed interessati alla ricostruzione.
- E’ ritenuto necessario il coinvolgimento dei sindaci dei Comuni della zona “cratere” specie per le questioni inerenti il territorio di loro competenza.
 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
 

Articolo 1
(Oggetto del Protocollo)

Il presente Protocollo ha ad oggetto l’attuazione delle previsioni contenute nell’art. 5 “verifica e monitoraggio” dell’ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019 e artt. 16 e 17 dell’Accordo fra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni - Vicecommissari, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Struttura di Missione, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, Istituto Nazionale Previdenza Sociale e Parti Sociali del Settore Edile del 07 febbraio 2018 in merito alla sperimentazione e il monitoraggio sulle modalità di applicazione del DURC di congruità.
 

Articolo 2
(Gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio)

Si costituisce il Gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio del DURC congruità nei lavori di ricostruzione delle aree della Regione Lazio colpite dagli eventi sismici del 2016 al fine di dare attuazione all’art. 1.
 

Articolo 3
(Composizione del Gruppo di lavoro)

Il Gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio del DURC congruità nei lavori di ricostruzione è formato da un componente delle seguenti Istituzioni, Enti e Organizzazioni di loro nomina, con particolare riferimento all’ambito territoriale di competenza interessato dagli eventi sismici di cui trattasi:
1. Regione Lazio - Ufficio Speciale Ricostruzione; C.p.L; ASL Rieti.
2. Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma.
3. INAIL.
4. INPS.
5. Cassa edile Rieti/Edilcassa Lazio.
6. Rappresentanze sindacali dei lavoratori edili e delle associazioni delle imprese firmatarie del presente Protocollo.
7. Enti bilaterali dell’edilizia costituiti dalle Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale CTP/PFL.
I sindaci del cratere, o i loro delegati sono invitati permanenti ai lavori del gruppo, in particolare nelle sedute relative a questioni inerenti il territorio di loro competenza.
 

Articolo 4
(Compiti del Gruppo di lavoro)

Il Gruppo di lavoro regionale monitora l’applicazione del DURC congruità nei lavori di ricostruzione tramite le seguenti attività:
• Analisi dei flussi della manodopera.
• Analisi della sicurezza e salute sui posti di lavoro.
• Analisi dei dati relativi al DURC di congruità e notifiche preliminari.
• Analisi dell’applicazione ed il rispetto delle normative relative al C.C.N.L. del settore edile e della contrattazione integrativa di secondo livello sottoscritti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
• Ricognizione opere pubbliche da ricostruire o riparare.
• Ricognizione opere private da ricostruire o riparare con fondi pubblici ex decreto - legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “nterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 e s.m. e i.
• Ricognizione opere infrastrutturali ricostruite o riparate, danneggiate dagli eventi sismici.
Le attività di cui sopra sono svolte dai soggetti di cui all’art. 3 ognuno nel rispetto delle proprie competenze.
 

Articolo 5
(Modalità operative del Gruppo di lavoro)

Il Gruppo di lavoro regionale, si riunisce previa convocazione, in via ordinaria una volta ogni quattro mesi.
Esso altresì si riunisce straordinariamente, in deroga al primo comma, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei suoi componenti ovvero, qualora sorgano specifiche criticità legate al territorio di competenza, su richiesta motivata e formulata da uno dei sindaci “invitati” e firmatari del presente Protocollo.
Qualora a seguito del proprio operato e sulla base di evidenze documentali, il Gruppo di lavoro riscontri anomalie valuterà al proprio interno le soluzioni più opportune nell’ambito delle proprie funzioni.
L’analisi dei flussi di manodopera avverrà incrociando i dati a disposizione dell’Asl (notifiche preliminari), dei C.p.I., dell’Inps, degli Enti bilaterali di settore dell’edilizia e dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, al fine di verificare la concordanza tra flussi di impiego e occupazione certificata da quest’ultima.
L’analisi delle condizioni di sicurezza e salute sui posti di lavoro avverrà incrociando i dati delle Asl, degli Ispettorati, dell’INAIL, del Comitato Paritetico Territoriale e della PFL realizzando così una finalità propulsiva e di orientamento nei confronti degli organi di controllo anche ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nella prima seduta utile il Gruppo di lavoro si autoregolamenta, senza comportare oneri a carico della Regione Lazio.
 

Articolo 6
(Ruolo dei CPT-PFL e RLST)

Tutte le imprese aggiudicatane ed esecutrici di lavori edili ed affini presso cantieri che insistono nell’area del “cratere”, così come individuato nel decreto - legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante ” Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 e s.m. e i., in merito ai temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si avvarranno del supporto tecnico gratuito del CPT/PFL e, qualora nelle aziende o nelle unità produttive del territorio di competenza non sia stato eletto o designato il RLS aziendale, delle consulenze degli RLST nominati dalla associazione regionale denominata P.S.L.C..
Le imprese aggiudicatarie e le imprese subappaltatrici si impegnano a garantire l’accesso nei luoghi di lavoro e lo svolgimento di sopralluoghi nei cantieri da parte dei tecnici dei CPT/PFL e dei RLST.
Tutti i lavoratori delle imprese operanti nei cantieri del “cratere” devono aver svolto la formazione d’ingresso sulla sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Paritetici così come definiti dall’art. 2. Del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 5 giugno 2012.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), nominati dalle OO.SS. di categoria, hanno competenza sull’area del Cratere nei territori di riferimento della Regione Lazio.
 

Articolo 7
(Modalità di applicazione del CCNL edilizia)

Al fine di contrastare il dumping contrattuale ed evitare il verificarsi di fattispecie di concorrenza sleale tra le aziende, Il Vice commissario, provvede ad inserire nella lex specialis di gara, comunque denominata, la disposizione del seguente tenore: “tutte le imprese affidatane dei lavori edili, anche quelle in subappalto per lo svolgimento dei medesimi lavori, sono tenute ad applicare ai lavoratori dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del CCNL dell’edilizia, i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative”.
 

Articolo 8
(Clausola sociale)

Il Vice Commissario, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione, provvede ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 50/2016 ad inserire la clausola sociale all’interno nella lex specialis di gara, comunque denominata.
La disposizione relativa alla clausola sociale ha il seguente tenore: “Il passaggio di manodopera nella successione di appalti deve essere rispettoso della clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, laddove tale soluzione non interferisca sull’organizzazione del soggetto imprenditoriale subentrante e compatibilmente con le condizioni tecniche ed economiche dell’appalto.”
 

Art. 9
(Ricostruzione pubblica e privata)

In conformità con gli impegni precedentemente assunti dalla Regione Lazio in tema di appalti, si reputa opportuno richiamare in questa sede i Protocolli relativi a “Appalti pubblici di beni e servizi e forniture ” e “Appalto di lavori".
La Regione Lazio - Ufficio Speciale Ricostruzione - adotterà procedure aperte di scelta del contraente anche per i lavori di importo maggiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000. La stessa potrà altresì ricorrere a procedure negoziate ex art. 36 D.Lgs 50/16, da gestire per via telematica.
La Regione Lazio - Ufficio Speciale Ricostruzione -, limitatamente ai casi di utilizzo della procedura negoziata, al fine di garantire corrette condizioni di mercato e la più ampia partecipazione possibile alle gare, nonché limitare al massimo la facoltà discrezionale ad essa attribuita dalle normative vigenti, faccia ricorso all’elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti di cui all’art. 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. La Regione - Ufficio Speciale Ricostruzione - si impegna a prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara di appalto delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o inferiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8 del Codice dei contratti pubblici.
Per gli appalti di importo inferiore ad € 150.000,00, laddove è previsto l’utilizzo della procedura negoziata, la Regione - Ufficio Speciale Ricostruzione - si impegna ad invitare un numero di operatori tali da consentire il ricorso a strumenti di esclusione automatica di cui all’art. 97 del Codice dei contratti pubblici.
Per quanto attiene agli appalti di importo maggiore o uguale ad euro 1.000.000, ma inferiori alla soglia comunitaria, le parti concordano sulla necessità che, in deroga al dettato del Codice dei contratti, le commissioni aggiudicatrici vengano sempre e comunque individuate con i criteri previsti dall’art. 77, commi 1, 2, e 3 primo paragrafo del Codice dei contratti pubblici.
Indipendentemente dall’importo della procedura di gara nei bandi stessi non possono essere assoggettati a ribasso i costi previsti a titolo di manodopera e gli oneri della sicurezza necessari per l’esecuzione dell’opera, così come individuati in fase di progettazione dell’opera stessa.
Si riafferma il principio secondo il quale il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, co. 8, del Codice dei contratti pubblici.
La ricognizione delle opere pubbliche e private e delle infrastrutture avverrà attraverso l’incrocio dei dati tra l’ufficio Speciale Ricostruzione, le ASL (con le notifiche preliminari) e l’attività svolta sul territorio dai rappresentanti sindacali e delle imprese; l’attività sarà orientata alla verifica della concordanza tra i decreti di contributo concessi dall’ufficio Speciale Ricostruzione e la realizzazione dell’opera secondo quanto previsto nei relativi progetti presentati.
 

Articolo 10
(Sede del gruppo di lavoro)

Il Gruppo di lavoro ha sede presso Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Rieti.
 

Articolo 11
(Durata del protocollo)

Il presente protocollo ha una validità di due anni, rinnovabile automaticamente in presenza di comune accordo tra le parti stipulanti. Le Parti si impegnano a verificare al termine del primo anno l’andamento del presente protocollo, al fine di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni.

Roma, 3 luglio 2019


Fonte: inail.it