Categoria: 1999
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Tipologia: CCNL
Data firma: 5 giugno 1999*
Validità: 01.06.1999 - 31.05.2003
Parti: Aidi, Aiipa, Airi, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Assozucchero, Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti,Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unipi e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Cisnal Alimentazione*
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi
Fonte: CNEL
Note*: Cisnal Alimentazione (Ugl Alimentazione) Sottoscrive il CCNL con il Protocollo 31 gennaio 1996

Sommario:

  Costituzione delle parti
Capitolo I - Relazioni industriali
Parte I

Premessa.
Art. 1 - Osservatorio nazionale di settore.
• Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità.
Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto.
Art. 3 - Formazione professionale.
Parte II
Art. 4 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni.
Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole.
Capitolo II - Assetti contrattuali
Art. 5 - Sistema contrattuale.
Art. 6 - Contrattazione aziendale.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
• 1. Costituzione della RSU.
• 2. Composizione della RSU.
• 3. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri.
• 4. Numero dei componenti la RSU.
• 5. Durata e sostituzione nell'incarico.
• 6. Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato.
• 7. Procedure per le elezioni.
• 8. Attività stagionali o per punte di maggiore lavoro ricorrenti.
• 1a dichiarazione a verbale.
• 2a dichiarazione a verbale.
• Dichiarazione congiunta.
Art. 8 - Assemblea.
Art. 9 - Permessi sindacali - Assenze e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive.
Art. 10 - Aspettative al lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali.
Art. 11 - Affissioni.
Art. 12 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 13 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
Art. 14 - Affissione del contratto.
Capitolo IV - Costituzione del rapporto di lavoro - Mercato del lavoro
Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti - Quota di riserva.
• Protocollo aggiuntivo per l'industria saccarifera.

Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti.
Art. 17 - Periodo di prova.
Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
Art. 19 - Stagionalità.
Art. 20 - Part-time.
Art. 21 - Disciplina dell'apprendistato, del lavoro temporaneo e dei contratti di formazione e lavoro.
• A) Apprendistato.

• Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole.
• B) Lavoro temporaneo.
• C) Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e handicappati.
Capitolo V - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 23 - Quadri.
Art. 24 - Viaggiatori o piazzisti.
Art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia.
Capitolo VI - Classificazione del personale
Art. 26 - Classificazione dei lavoratori.
• Declaratorie
Art. 27 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni.
Art. 28 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.
Art. 29 - Istruzione professionale.
Capitolo VII - Orario di lavoro, riposi e festività.
Art. 30 - Orario di lavoro.
• Programmazione annuale degli orari di lavoro
• Flessibilità degli orari
Art. 30-bis.
Art. 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni.
• Tabelle delle maggiorazioni
Art. 32 - Riposo per i pasti.
Art. 33 - Riposo settimanale.
Art. 34 - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 35 - Ferie.
Capitolo VIII - Interruzione e sospensione del lavoro - Diritti e tutele
Art. 36 - Interruzione del lavoro.
Art. 37 - Recuperi.
Art. 38 - Occupazione e orario di lavoro.
Art. 39 - Sospensione del lavoro.
Art. 40 - Assenze - Permessi.
Art. 41 - Mense aziendali.
Art. 42 - Servizio militare e cooperazione internazionale - Volontariato.
• 1) Servizio militare e Cooperazione Internazionale.
• 2) Volontariato.
Art. 43 - Congedo matrimoniale.
Art. 44 - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami.
Art. 45 - Diritto allo studio.
Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri.
• Protocollo aggiuntivo per l'industria saccarifera.
Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
• 1) Conservazione del posto.
• 2) Trattamento economico.
• 3) Malattia e ferie.
• Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia e infortunio non sul lavoro
• Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza
o A) Patologie di particolare gravità.
o B) Stati di tossicodipendenza.
Art. 48 - Infortunio sul lavoro.
Art. 49 - Visite mediche di controllo.
Capitolo IX - Trattamento economico, indennità varie
Art. 50 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 51 - Minimi tabellari mensili.
Art. 52 - Indennità di contingenza - Elemento Distinto dalla Retribuzione (EDR) .
Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 55 - Premio per obiettivi.
Art. 56 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione.
Art. 57 - Indennità varie: per uso mezzi di trasporto appartenenti ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna.
• Mezzi di trasporto.
• Indennità istruzione figli (escluse Aidi, Assalzoo, Assolatte, Federvini e Distillatori) .
o Industria saccarifera
• Indennità di disagio.
o Industria lattiero-casearia
o Industria dolciaria
▪ A) Indennità disagio freddo.

▪ B) Indennità disagio caldo.
▪ Operai comuni.
o Industria carni
▪ Indennità disagio freddo, disagio caldo e lavori in ambienti bagnati.

o Industria delle bevande analcoliche
o Industria della birra
o Industria risiera
o Industria molitoria e della pastificazione
▪ A) Industria della macinazione.

▪ B) Industria della pastificazione.
o Industria delle conserve ittiche
o Industria saccarifera
▪ Premi alle stazioni disagiate.
• Indennità speciale di campagna (conserve vegetali) .
Art. 58 - Cottimi.
Art. 59 - Trasferte.
Art. 60 - Trasferimenti.
Art. 61 - Prestiti.
Capitolo X - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
• 1) Numero dei rappresentanti.
• 2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
• 3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
• 4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale.
• 5) Permessi.
• 6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.
• 7) Riunioni periodiche.
• Nota a verbale.
Art. 63 - Indumenti di lavoro e generi in natura.
• Industria degli alimenti zootecnici
• Industria delle carni
• Industria dolciaria
• Industria lattiero-casearia
o Lavorazione del pecorino.
• Industria delle acque e bevande gassate
• Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali
• Industria della distillazione di alcoli e di acquaviti
• Industria della birra e del malto
• Industria delle conserve vegetali
• Industria risiera
• Industrie alimentari varie
• Industria molitoria e della pastificazione
• Industria delle conserve ittiche
• Industria saccarifera
o Lieviterie
o Acido lattico
o Servizi generali
o Generi in natura.
Art. 64 - Spogliatoi.
Art. 65 - Utensili di lavoro.
Capitolo XI - Norme disciplinari
Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali.
Art. 67 - Disciplina aziendale.
• Tutela della dignità della persona.

Art. 68 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 71 - Visite di inventario e visite personali di controllo.
Capitolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
  Art. 73 - Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni.
Art. 74 - Previdenza complementare volontaria.
Art. 75 - Trattamento di previdenza per i viaggiatori o piazzisti.
Art. 76 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 77 - Indennità in caso di morte.
Art. 78 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda - Trasferimenti di azienda.
Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo.
Art. 79 - Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie.
Art. 80 - Controversie individuali e plurime.
Art. 81 - Controversie collettive.
Art. 82 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
Art. 83 - Trattamenti di miglior favore.
Art. 84 - Sostituzione degli usi.
Art. 85 - Norme generali.
Art. 86 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo.
Art. 87 - Disposizione finale.
Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari
• Appendice all'art. 2 della parte comune.
o Sistema di informazione.
o Relazioni industriali.
o Art. 1 - Qualifiche.
▪ Sviluppo professionale.
▪ Art. 2 - Retribuzione.
▪ Art. 3 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
▪ Art. 4 - Provvigioni.
▪ Art. 5 - Tredicesima mensilità e quattordicesima.
▪ Art. 6 - Maneggio denaro.
▪ Art. 7 - Cauzione.
▪ Art. 8 - Diarie e rimborsi spese.
▪ Art. 9 - Riposo settimanale.
▪ Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale.
▪ Art. 11 - Trattamento di malattia e di infortunio.
▪ Art. 12 - Posto di lavoro.
▪ Art. 13 - Norme di comportamento.
▪ Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
▪ Art. 15 - Rischio macchina.
▪ Art. 16 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi.
▪ Art. 17 - Premio per obiettivi.
▪ Art. 18 - Rappresentanza sindacale.
▪ Art. 19 - Organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali.
▪ Art. 20 - Permessi per cariche sindacali.
▪ Art. 21 - Assemblea.
▪ Art. 22 - Procedura per controversie applicative.
Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera

Norme sostitutive
• 1. L'articolo 1 "Osservatorio nazionale di settore" (Sostituito)
• 2. "Comitati aziendali europei di gruppo"
• 3. L'articolo 7 "Rappresentanza sindacale unitaria" (Integrato)
• 4. L'art. 8 "Assemblea" (Sostituito)
• 5. L'art. 9 "Permessi sindacali - assenze e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive" (Sostituito)
▪ Permessi sindacali retribuiti.
▪ Permessi sindacali non retribuiti.
▪ Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
• 6. L'art. 12 "Versamento dei contributi sindacali" (Sostituito)
▪ Contributi sindacali.
▪ Regolamento per il versamento dei contributi sindacali.
o 1) Deleghe.
o 2) Consegna, raccolta e validità delle "deleghe".
o Allegato 1 Facsimile delega
o Allegato 2 Facsimile ritiro delega
• 7. L'art. 17 "Periodo di prova" (Sostituito)
• 7. L'art. 18 "Disciplina del rapporto a tempo determinato" e l'art. 19 "Stagionalita" (Sostituiti)
▪ Protocollo aggiuntivo.
• 9. L'art. 25 "Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa e custodia" (Sostituito)
▪ Trattamento festività nazionali e infrasettimanali.
▪ Trattamento ferie.
▪ Preavviso e sua indennità sostitutiva.
▪ Trattamento di fine rapporto.
• 10. L'art. 27 "Passaggio di livello per mutamento di mansioni" (Sostituito)
• 11. Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
• 12. L'art. 30 e l'art. 30 bis "Orario di lavoro", l'art. 31 "Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni" e l'art. 32 "Riposo per i pasti" (Sostituiti)
▪ Programmazione annuale degli orari di lavoro.
▪ Flessibilità.
• 13. L'art. 34 "Giorni festivi festività infrasettimanali e nazionali" (Sostituito)
• 14. L'art. 35 "Ferie" (Sostituito)
• 15. L'art. 47 "Malattia e infortunio non sul lavoro" e l'art. 48 "Infortunio sul lavoro" (Sostituiti)
▪ A) Infortuni sul lavoro

o Conservazione del posto.
o Trattamento economico.
▪ B) Malattie ed infortuni non sul lavoro
o Conservazione del posto - Periodo di comporto.
o Trattamento economico.
▪ Disposizioni comuni per la malattia e gli infortuni sul lavoro e non.
▪ Gratifica speciale o quattordicesima mensilità.
• 19. L'art. 6 "Contrattazione aziendale" e l'art. 55 "Premio per obiettivi" (Sostituiti)
▪ Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro.
▪ Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza.
o A) Patologie di particolare gravità.
o B) Stati di tossicodipendenza.
• 16. L'art. 50 "Modalità di corresponsione della retribuzione" (Sostituito)
▪ 1) Composizione della retribuzione:
▪ 2) Minimi tabellari contrattuali.
▪ 3) Modalità di corresponsione della retribuzione.
▪ 4) Danni e trattenute per risarcimento.
• 17. L'art. 53 "Aumenti periodici di anzianità" (Sostituito)
• 18. L'art. 54 "Tredicesima e quattordicesima mensilità" (Sostituito)
▪ Tredicesima mensilità.
• 20. L'art. 56 "Indennità maneggio denaro - Cauzione" (Sostituito)
• 21. L'art. 59 "Trasferte" (Sostituito)
• 22. L'art. 60 "Trasferimenti" (Sostituito)
• 23. L'art. 62 "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (Sostituito)
▪ 1) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
▪ 2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
▪ 3) Permessi.
▪ 4) (Rinvio)
▪ Protocollo aggiuntivo.
• 24. L'art. 72 "Preavviso di licenziamento e di dimissioni" (Sostituito)
• 25. L'art. 73 "Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni" (Sostituito)
▪ Protocollo aggiuntivo.
▪ Anticipazioni.
• 26. L'art. 10 "Aspettative al lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali" (Sostituito)
Norme integrative
• 27. Gratifica venticinquennale
• 28. Maggiorazioni di zona
• 29. Assicurazione contro i rischi del lavoro
• 30. Alloggi di servizio
• 31. Professionalità dei lavoratori
• 32. Quadri (la presente integrazione completa il testo dell'art. 23) .
• 33. Mense aziendali
▪ Periodo di intercampagna.
▪ Periodo di campagna.
Allegati alle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera.
Allegato A Inizio e fine del lavoro
Allegato B Lavoratori studenti e diritto allo studio.
Allegato C RSU ed Esecutivo delle stesse.
Allegato D Accordo 15.7.77
Allegato E Accordo 28.1.69 relativo all'industria saccarifera.
Accordo integrativo per il settore saccarifero. 31 luglio 1983
▪ 1. Cassa di previdenza aziendale.
▪ 2. Premio di produzione.
▪ 3. Mense aziendali.
Allegati al CCNL 5 giugno 1999
Allegato 1 Principi informatori del sistema contrattuale.
Allegato 2 Dichiarazione congiunta su "art. 87 del CCNL"
Allegato 3 Dichiarazione comune.
Allegato 4 Dichiarazione comune (Una - OO.SS.LL.)
Allegato 5 Legge 18.4.62 n. 230, sulla disciplina del contratto a termine. art. 1, lett. a) e c) .
• Elenco delle attività che possono essere ricomprese nella lett. c) dell'art. 1, legge 18.4.62 n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Allegato 6 Anticipazione del TFR
Allegato 7 Congedi parentali.
Allegato 8 Accordo 12.6.97 per il rinnovo della parte economica per il 2° biennio di validità del CCNL 6. 7. 95
• Tabella A Minimi tabellari mensili
• Tabella B
• Aumenti periodici di anzianità nuovi importi per ciascuno scatto
Allegato 9 Ex indennità di contingenza - importi congelati al 1 novembre 1991
Allegato 10 Facsimile Alifond domanda di adesione
Allegato 11 Facsimile Scheda informativa per i potenziali aderenti al fondo pensione Alifond
• Informativa ai lavoratori associati.
Legge 20.5.70 n. 300 (G.U. n. 131 del 27.5.70): "Norme sulla tutela della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
Legge 29.5.82 n. 297: "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica";
Legge 11.11.83 n. 638: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della Pubblica Amministrazione";
Legge 11.5.90 n. 108: "Disciplina dei licenziamenti individuali";
Legge 10.4.91 n. 125 (G.U. n. 88 del 15.4.91) : "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
DPR 26.3.80 n. 327: "Regolamento di esecuzione della legge 30.4.62 n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";
Legge 5.2.92 n. 104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Protocollo 23.7.93: "Sulla politica dei redditi e dell'occupazione, degli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo";
DPR 18.5.82 n. 322: "Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicità, nonché della Direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare".
Allegato 12 Protocollo 31 gennaio 1996 (confermato in sede di stesura del CCNL 5 giugno 1999)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dell'industria alimentare 1 giugno 1999 - 31 maggio 2003

Costituzione delle parti
CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle carni, dolciaria, degli alimenti zootecnici, lattiero-casearia, dei vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini, delle acque e bevande analcoliche gassate e non, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, della distillazione di alcoli e di acquaviti, della birra e del malto, delle conserve vegetali, risiera, molitoria, della pastificazione, delle industrie alimentari varie, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcool e del lievito e della macellazione e lavorazione delle specie avicole

Roma, 5 giugno 1999 tra Associazione Industrie Dolciarie Italiane (Aidi) […]; Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (Aiipa) […]; Associazione Industrie Risiere Italiane (Airi) […]; Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare (Ancit) […]; Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) […]; Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) […]; Associazione degli Industriali delle Carni (Assica) […]; Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche (Assobibe) […]; Associazione degli industriali della birra e del malto (Assobirra) […]; Associazione italiana lattiero-casearia (Assolatte) […]; Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell'alcool e del lievito (Assozucchero) […]; Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti (Distillatori) […]; Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini (Federvini) […]; Associazione degli industriali mugnai e pastai d'Italia (Italmopa) […]; Federazione delle industrie delle acque minerali e delle bevande analcoliche (Mineracqua) […]; Unione Nazionale dell'Avicoltura (Una) […]; Unione Industriali Pastai Italiani (Unipi) […]; con la partecipazione e il coordinamento di Federalimentare […] (relativamente ai punti degli Accordi di rinnovo 15.7.77, 31.5.80, 31.7.83, 22.6.87, 7.8.91 e 6.7.95); con l'assistenza di Confindustria […]; e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil: Fat-Cisl, […], Flai-Cgil […], Uila-Uil […] e una delegazione di dirigenti regionali e territoriali delle 3 OO.SS. e di delegati; si è stipulato il presenteCCNL che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti l'industria delle carni, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande analcoliche gassate e non, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcool e del lievito, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.

e in separata sede con il Sindacato nazionale dei lavoratori della Ugl-Alimentazione (già Cisnal-Alimentazione) […] con l'assistenza del […] Segretario Nazionale della Federazione Ugl-Agroalimentare, e del […] responsabile del Dipartimento per le Politiche Sindacali e le Relazioni Industriali della Unione Generale del Lavoro (Ugl).
NB.: Vedasi allegato 12 al CCNL.

Capitolo I - Relazioni industriali
Parte I
Premessa.

Sulla base dei criteri e delle indicazioni stabiliti dai Protocolli sottoscritti da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali il 31.7.92, il 23.7.93 e l'1.2.99 e dall'Accordo interconfederale 20.12.93, concernente le RSU, nonché dagli Accordi di settore 13.1.94 e 12.5.94 sulle medesime materie, le Associazioni degli Industriali e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil firmatarie del CCNL, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle aziende del settore industriale alimentare e di valorizzazione del lavoro e dell'occupazione, confermano l'importanza di promuovere, a tal fine, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni industriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
Ai fini di cui sopra si ribadisce l'importanza del confronto triangolare tra Governo e Parti sociali per una proficua gestione della politica economica del Paese che si fonda anche su una coerente politica dei redditi.
Dai Protocolli sopracitati discende, inoltre, la necessità condivisa dalle parti di attivare un sistema di relazioni industriali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall'esame delle relative tematiche e della loro evoluzione.
In tale sistema, che vede la concertazione con le rappresentanze dei lavoratori come una risorsa per le aziende, verranno, per un verso, sistematicamente ricercate azioni idonee per prevenire l'insorgenza dei conflitti o per il loro superamento, e, per altro verso, verranno individuate opportune sinergie per la rappresentazione - nei confronti di istituzioni, amministrazioni e organizzazioni - delle problematiche di interesse del settore e delle relative, possibili soluzioni.
Sono strumenti di realizzazione delle finalità di cui sopra l'Osservatorio nazionale e le sue articolazioni, ivi compresa, in particolare, la Commissione paritetica per le pari opportunità, il sistema d'informazione e d'esame congiunto, nonché le procedure per la composizione delle controversie, in tale ultimo caso al fine di individuare criteri e indirizzi per la corretta gestione dello strumento contrattuale, tramite la Commissione di cui all'art. 79.

Art. 1 - Osservatorio nazionale di settore.
Le Associazioni degli industriali e Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, firmatarie del presente contratto, per:
- rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo d'integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;
- salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà merceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, d'innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire l'ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell'occupazione: confermano, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, la necessità di realizzare un Osservatorio e di renderlo operativo entro il 31.12.99, sulle problematiche generali del settore, sulle occasioni di sviluppo e sulle soluzioni atte a favorirlo, nonché sui punti di debolezza e sulle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di analisi:
[…]
5) i sistemi di relazioni industriali in Europa, l'evoluzione della normativa comunitaria in materia sociale e il ruolo delle parti sociali;
6) le esperienze di organizzazione del lavoro e d'inquadramento professionale in Europa;
7) la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;
[…]
11) l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze e implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
[…]
13) le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti di rischio - e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive UE in materia;
14) le problematiche occupazionali poste dalla introduzione di importanti innovazioni tecnologiche o derivanti da processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
[…]
16) l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc. ), per donne-uomini e livelli d'inquadramento;
[…]
18) le linee direttrici della contrattazione aziendale di cui all'art. 6 del presente contratto, nonché l'andamento a consuntivo della stessa;
19) le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. Specifiche informazioni in esito alle suddette analisi, per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche", verranno rese nelle sedi di cui ai punti 2), 3) e 4) del successivo art. 2 (Sistema di informazione e di esame congiunto) del presente CCNL; 20) gli interventi in tema di formazione professionale, con particolare riferimento ai lavoratori delle fasce deboli;
21) le problematiche connesse all'inserimento lavorativo dei lavoratori extracomunitari e dei lavoratori disabili, intendendosi per tali quelli la cui capacità lavorativa sia stata accertata ai sensi della legge n. 104/92;
[…]
Ai fini dell'effettiva operatività dell'Osservatorio, si conferma il gruppo ristretto di coordinamento, di cui all'Accordo di settore 20.10.92, composto di 12 persone scelte tra le Associazioni degli industriali e le OO.SS. stipulanti (6 per la parte datoriale, con la partecipazione di Federalimentare, 6 per quella sindacale), che avrà anche il compito d'individuare priorità di analisi istruttorie ed eventuali interventi nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni e Organizzazioni in ordine alle problematiche d'interesse del Settore e alle relative, possibili soluzioni. Tale gruppo effettuerà anche un esame delle iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese.
Le parti nel comune convincimento del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità del lavoro, dei processi e dei prodotti, convengono, anche alla luce di quanto affermato nel Patto sociale 1.2.99, che nel gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio saranno condotti approfondimenti nell'impegno costante della diffusione della "cultura della formazione".
Questo impegno, che punta alla centralità dell'impresa per la qualificazione del sistema formativo, si colloca in uno scenario di più ampio respiro, che sarà attentamente seguito e monitorato dal gruppo, rappresentato da:
a) europeizzazione della formazione e della concertazione tra le parti sociali;
b) valutazione e miglioramento della qualità dei sistemi formativi, con particolare riferimento all'esigenza di promuovere e valorizzare un'adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività svolta che alla fascia d'età a fronte dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa;
c) ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l'acquisizione delle necessarie professionalità e per la loro preparazione all'inserimento in azienda;
d) crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
e) crescita della qualità delle infrastrutture dei sistemi di offerta di formazione nelle aree deboli.
Il gruppo, nel perseguimento del predetto obiettivo di diffusione della cultura formativa, istituirà una specifica sezione dell'Osservatorio, per rispondere alle esigenze indicate, che si attiverà per la ricerca di strumenti per accedere alle forme di finanziamento specificamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di promuoverne una corretta informazione all'interno del sistema imprenditoriale, in particolare delle piccole e medie imprese, e di valutare l'utilizzazione di tali finanziamenti per gli eventuali progetti che si convenisse di definire sul piano settoriale.
Quanto sopra premesso, si realizzeranno gli opportuni collegamenti con l'Organismo bilaterale nazionale per la Formazione e con gli Organismi bilaterali regionali.
Nel condiviso presupposto del rilievo che rivestono i problemi economici ed occupazionali nel Mezzogiorno e comunque nelle aree in ritardo di sviluppo o in declino industriale come individuate dai Regolamenti comunitari, le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Osservatorio, un gruppo paritetico, di composizione analoga a quella del gruppo ristretto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, avente il compito di valutare le eventuali specificità che le tematiche oggetto d'esame assumono in tali aree geografiche.

In particolare, costituiranno oggetto di esame specifico:
[…]
- lo stato di attuazione delle intese tra le Parti sociali e i Ministeri interessati per lo snellimento delle procedure per il sostegno alle imprese.
Le analisi effettuate nell'ambito dell'Osservatorio saranno esaminate in appositi incontri attivati dalle parti, con cadenza di norma semestrale, tra le Associazioni industriali e le OO.SS. nazionali congiuntamente stipulanti anche eventualmente delegando propri rappresentanti aventi specifiche caratteristiche professionali ritenute di volta in volta necessarie.
Al fine di rendere effettivo ed operativo - nello spirito dei Protocolli 31.7.92, 23.7.93 e 1.2.99 - lo scambio di notizie e valutazioni, che caratterizza l'attività dell'Osservatorio, e tenendo presente l'esigenza di dati comunemente riconosciuti validi, l'Osservatorio medesimo sarà supportato da una banca dati, il cui regolamento relativo alle modalità di funzionamento e alle risorse eventualmente necessarie, verrà concordato entro il 31.12.00.
Le informazioni prioritarie, le fonti dalle quali attingerle e le elaborazioni della banca dati, saranno di volta in volta individuate dal gruppo paritetico nell'ambito dell'Osservatorio di cui al comma 3 del presente articolo.
Ulteriori modalità operative e/o relative alla raccolta dei dati, al reperimento delle fonti - anche con riferimento a specifiche aree territoriali (interregionali, regionali o subregionali) ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare - nonché all'individuazione delle materie aggiuntive d'analisi, qualora ritenute necessarie, potranno essere concordate nel corso degli incontri predetti.
In relazione a quanto sopra, sempre negli stessi incontri, le parti stipulanti costituiranno in via sperimentale, d'intesa con le associazioni territoriali competenti, Osservatori di carattere territoriale raccordati a quello nazionale di settore.
In tale contesto e con riferimento al punto 11 del precedente comma 2, al fine di fornire un supporto alle parti stipulanti il CCNL, in particolare potrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro. Specifici Osservatori di comparto merceologico, raccordati a quello nazionale di settore, per l'analisi delle medesime tematiche per quanto di rispettiva competenza, potranno essere realizzati, qualora ritenuti necessari, previo accordo tra le singole associazioni di categoria e le OO.SS. dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente CCNL.

Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità.
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sull'opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di un'opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, a far data dal 31.12.00, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle Segreterie nazionali Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Le parti s'impegnano ad adeguare la normativa contrattuale in caso di emanazione di un provvedimento legislativo che demandi alla contrattazione nazionale modalità applicative e/o norme attuative, nei termini eventualmente fissati dalla legislazione di rinvio;
f) verificare, con riferimento alla legge 10.4.91 n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.
2) Sempre nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, potranno essere attivate, per la vigenza del presente CCNL, subarticolazioni della Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità per specifiche aree territoriali ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare.
Le aree di cui sopra vengono individuate, in via sperimentale, nelle provincie di Bologna, Genova, Milano, Parma, Roma, Salerno, Torino.
Le associazioni imprenditoriali delle città sopra indicate, previa intesa con le analoghe istanze territoriali delle OO.SS. stipulanti, potranno costituire Commissioni paritetiche per le pari opportunità che opereranno in stretto collegamento, anche con incontri periodici collegiali, con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati e dei risultati delle ricerche forniti dalla stessa.
Tali Commissioni saranno composte da 12 membri, di cui 6 designati dalle associazioni degli industriali e 6 designati dalle sopra richiamate istanze territoriali delle OO.SS.

Alle Commissioni è affidato il compito di:
[…]
b) esaminare problematiche riferite all'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
c) studiare interventi idonei a facilitare il rientro delle lavoratrici puerpere e il loro reinserimento al lavoro e ogni iniziativa atta a favorire tale reinserimento nella salvaguardia della professionalità delle lavoratrici;
d) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) valutare sperimentazioni, sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Commissione paritetica nazionale e ai sensi di quanto previsto dalla lett. f) del precedente punto 1), di iniziative di azioni positive.
Le Commissioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) si riuniranno di norma semestralmente, saranno presiedute a turno da 1 componente di parte industriale o di parte sindacale, delibereranno all'unanimità circa le metodologie di lavoro e per l'attuazione dei compiti loro attribuiti e riferiranno annualmente, sull'attività svolta, alle parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le singole associazioni imprenditoriali di categoria forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, a Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil nazionali, congiuntamente stipulanti, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni complessive riguardanti:
- gli andamenti registrati nel settore, le prospettive produttive, i tassi di utilizzazione degli impianti, i programmi d'investimento, i programmi d'investimento che comportino diversificazioni produttive, i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o i rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché i programmi d'investimento e ristrutturazione e/o riconversione di cui alle leggi di programmazione;
- l'andamento economico produttivo del settore con dati aggregati sull'importazione ed esportazione dei prodotti;
- l'andamento quantitativo del lavoro stagionale e, con particolare riguardo al Mezzogiorno, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai CFL e all'apprendistato avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10.4.91 n. 125;
- l'andamento della produzione in relazione all'occupazione e quindi all'andamento della produttività al cui incremento, unitamente a quello dell'efficienza, nelle sedi proprie, le parti annettono particolare rilevanza, auspicando comportamenti conseguenti.
In relazione a tali informazioni, a richiesta di una delle parti, seguirà un esame congiunto sulle conseguenze delle informazioni rese nel corso del quale le parti esprimeranno le loro autonome valutazioni.
Tali incontri si svolgeranno con cadenza semestrale e potranno, di comune accordo, essere effettuati in coincidenza con quelli previsti per l'esame, nell'ambito dell'Osservatorio, di cui al comma 10 del precedente art. 1.

2) Annualmente, di norma nel 1° quadrimestre, la delegazione industriale del settore alimentare fornirà, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, ai sindacati regionali Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti, informazioni globali riferite:
- agli andamenti del settore e alle prospettive produttive del complesso delle attività industriali del settore alimentare nella Regione (eventualmente in aree subregionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare) e alle tendenze dell'occupazione, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione e conversione, ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali e ai criteri generali della loro localizzazione, con riferimento anche alle condizioni ambientali e di tutela dell'ambiente esterno, nonché agli interventi posti in essere dalle aziende per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche";
- ai finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, agli investimenti globali per la ricerca, ai programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa e con il concorso delle associazioni degli imprenditori, al fenomeno del decentramento produttivo, alla realtà industriale nel territorio con riferimento al complesso delle aziende operanti, distinte per classi di dipendenti, e all'andamento quantitativo del lavoro stagionale;
- al complesso delle situazioni occupazionali connesse a processi di mobilità regionale o interregionale di particolare rilevanza di cui alla legge n. 675/77 e successive modifiche per riconversioni, ristrutturazioni o crisi aziendali, all'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto ai CFL e dell'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti;
- all'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10.4.91 n. 125.
In relazione a tali informazioni, a richiesta di una delle parti, seguirà un esame congiunto sulle conseguenze delle informazioni rese, nel corso del quale le parti esprimeranno le loro autonome valutazioni.

Qualora nella Regione sussistano significative concentrazioni di aziende appartenenti a particolari comparti merceologici, a richiesta delle OO.SS. le informazioni anzidette saranno fornite in maniera aggregata, ma riferite ai comparti suddetti. In tale ipotesi la specifica richiesta potrà essere soddisfatta decorsi 4 mesi dalla ricezione della domanda.

3) I gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza articolato sul territorio nazionale con una pluralità di insediamenti produttivi e di distinte unità organizzative - fermo restando a tale proposito il sistema di relazioni industriali previsto dalle singole prassi in atto, forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di Settore, a Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil nazionali, congiuntamente stipulanti, con l'assistenza delle competenti organizzazioni nazionali di categoria e delle competenti organizzazioni territoriali, informazioni complessive riguardanti:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi d'investimento, i programmi d'investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali, loro localizzazioni e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche all'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche ed organizzative e nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di concentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, problemi energetici quando comportino riflessi sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché informazioni sugli investimenti globali per la ricerca;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità, sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai CFL e all'apprendistato, avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei CFL;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10.4.91 n. 125;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti verrà di volta in volta indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 C. P.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e con le cadenze previste dall'art. 55, saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento del gruppo industriale.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.

4) Le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa, nel corso di un apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni sindacali, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, informazioni riguardanti:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi d'investimento, i programmi d'investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche e organizzative e i nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di decentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, i problemi energetici quando abbiano riflesso sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, i finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, gli investimenti globali per la ricerca nonché il numero degli addetti per sesso e fasce d'età;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità e sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai CFL e all'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei CFL;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10.4.91 n. 125;
- gli interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti verrà di volta in volta indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 c.p.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e con le cadenze previste dall'art. 55 (Premio per obiettivi), saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento dell'azienda.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
Le aziende non ricomprese nel precedente punto 4) che abbiano concluso accordi o che diano corso alla contrattazione aziendale di cui all'art. 55 forniranno, su richiesta, annualmente, alle RSU, con l'eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni territoriali, informazioni riguardanti l'andamento aziendale e i riflessi sull'occupazione.
Ferma rimanendo la cadenza di cui sopra, tali informazioni potranno essere rese in coincidenza degli incontri di cui all'art. 55.
Dichiarazione congiunta.
Le parti si danno atto che la dizione di gruppo non comprende i gruppi finanziari e che le informazioni a livello di gruppo e di azienda non sono cumulabili.

Art. 3 - Formazione professionale.
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza e il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nei punti 3) e 4) dell'art. 2 forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi.
Le parti, inoltre, esamineranno le risultanze dell'indagine, prevista dall'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, sui fabbisogni formativi per la parte riguardante il settore alimentare e, alla luce di esse, valuteranno l'opportunità di realizzare con gli organismi paritetici bilaterali e - in tal caso in relazione alle realtà locali - con le rispettive organizzazioni territoriali, esperienze di collaborazione nel campo della formazione professionale nonché la possibilità di utilizzazione delle risorse a tali fini previste dai Fondi comunitari e dalla legislazione vigente.

Parte II
Art. 4 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni.

Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei turni normali di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse. Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi e le aziende, nell'ambito degli incontri di cui al comma 1 dei punti 3 e 4 dell'art. 2, forniranno alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle OO.SS. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle OO.SS. in occasione degli incontri di cui al comma 1 dei punti 1 e 2 del predetto sistema di informazione.
I gruppi industriali e le aziende di cui ai punti 3 e 4 del richiamato art. 2 forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.

Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole.
Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole, l'art. 4 è il seguente:
Le aziende non potranno dare in appalto le opere e i servizi che fanno parte del ciclo produttivo dell'impresa che abbiano carattere di continuità o possano essere programmati come tali.
Le aziende non potranno affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, nonché a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore e dall'intermediario.

Capitolo II - Assetti contrattuali
Art. 6 - Contrattazione aziendale.

[…]
Pertanto, la contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione degli Accordi di settore 13.1.94 e 12.5.94, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le RSU di cui all'art. 7 del presente contratto e, secondo le indicazioni fornite dal Protocollo 20.12.93 e la prassi esistente, le strutture delle OO.SS. stipulanti il CCNL.

Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

La RSU o il Comitato esecutivo della stessa è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui al comma 4 dell'art. 5 e salvo quanto previsto al riguardo dall'allegato protocollo per i Viaggiatori o Piazzisti.
La regolamentazione che segue integra e specifica quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl, Uil il 20.12.93, sulla base di quanto disposto sulla materia dall'Accordo di settore 12. 5. 94.

1a dichiarazione a verbale.
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20. 12. 93 e dell'Accordo di settore 12.5.94.

Art. 8 - Assemblea.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti o della RSU o del Comitato esecutivo della stessa.
Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, congiuntamente stipulanti - tenendo conto delle esigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette all'inizio o alla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore (sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto al 15.7.77) - anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35 della citata legge n. 300.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.

Art. 11 - Affissioni.
La RSU o il Comitato esecutivo della stessa ha diritto di affiggere, su apposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Capitolo IV - Costituzione del rapporto di lavoro - Mercato del lavoro
Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti - Quota di riserva.
Protocollo aggiuntivo per l'industria saccarifera.

Al lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere richiesta una certificazione medica che ne attesti l'idoneità psicofisica a svolgere le mansioni che dovrebbero essergli affidate e il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.

Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti.
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 19 - Stagionalità.
Le parti, convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di un'elevata e stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi all'utilizzazione di manodopera con rapporto stagionale, dandosi reciprocamente atto della difficoltà di una soluzione immediata e globale di tali problemi, riconoscono l'esigenza di sviluppare ogni iniziativa utile ai fini sopra indicati.
Pertanto, quando si renda necessaria l'assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, il numero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l'inquadramento professionale saranno esaminati preventivamente con le RSU o i Comitati esecutivi delle stesse per verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali e di legge.

Art. 21 - Disciplina dell'apprendistato, del lavoro temporaneo e dei contratti di formazione e lavoro.
A) Apprendistato.

Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
[…]
L'addestramento dell'apprendista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite, ridotto ad 80 ore ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere.
I contenuti delle attività formative e i relativi aspetti operativi saranno definiti - in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 1, Decreto del Ministero del lavoro 8.4.98 - con apposita intesa tra le parti.
Durante il periodo d'apprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.

B) Lavoro temporaneo.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
[…]

C) Contratti di formazione e lavoro (CFL).
I CFL sono disciplinati dall'Accordo interconfederale 31.1.95, i cui contenuti s'intendono qui integralmente richiamati, anche con riferimento ai trattamenti previsti dal punto 3 (Inquadramento e trattamento economico e normativo) del capitolo I (Regolamentazione dei CFL) dell'Accordo interconfederale stesso.
[…]

Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e handicappati.
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta la RSU o il Comitato esecutivo della stessa degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'ente competente al fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - ogni possibilità di inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginanti.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio e in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della RSU o del Comitato esecutivo della stessa. A tal fine le aziende comunicheranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli enti competenti.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dar attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25, legge 30.3.71 n. 118 e successive modificazioni o integrazioni. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Ai lavoratori handicappati si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104 del 5.2.92.

Capitolo V - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 24 - Viaggiatori o piazzisti.
Il rapporto di lavoro dei Viaggiatori o Piazzisti dipendenti dalle aziende alimentari è regolamentato, per la parte comune, dagli istituti sotto elencati con indicazione tassativa.
Si conferma la rappresentanza distinta dei Viaggiatori o Piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27.10.77, richiamate in calce all'Accordo di rinnovo 31.5.80 del CCNL del settore alimentare e riportate, con le successive modifiche intervenute, nello specifico Protocollo aggiuntivo che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articoli della parte comune che si applicano anche ai Viaggiatori o Piazzisti.

Capitolo II
- Art. 5 - Sistema contrattuale.
- Art. 6 - Contrattazione aziendale.
Capitolo III
- Art. 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali.
- Art. 11 - Affissioni (a decorrere dal 6. 7. 95).
- Art. 12 - Versamento dei contributi sindacali.
- Art. 13 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
- Art. 14 - Affissione del contratto.
Capitolo IV
- Art. 15 - Assunzione-Precedenze-Documenti-Quota di riserva.
- Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti.
- Art. 17 - Periodo di prova.
- Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
- Art. 19 - Stagionalità (a decorrere dal 6. 7. 95).
Capitolo VI
- Art. 27 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni.
- Art. 28 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.
Capitolo VII
- Art. 33 - Riposo settimanale.
- Art. 34 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali.
- Art. 35 - Ferie.
Capitolo VIII
- Art. 38 - Occupazione e orario di lavoro.
- Art. 39 - Sospensione del lavoro.
- Art. 42 - Servizio militare-Cooperazione internazionale-Volontariato.
- Art. 43 - Congedo matrimoniale.
- Art. 44 - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami di lavoratori studenti.
- Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri.
- Art. 49 - Visite mediche di controllo.
Capitolo IX

- Art. 51 - Minimi tabellari mensili.
- Art. 52 - Indennità di contingenza - EDR.
- Art. 53 - Aumenti periodici d'anzianità.
- Art. 60 - Trasferimenti (a decorrere dal 6. 7. 95).
- Art. 61 - Prestiti (a decorrere dal 6. 7. 95).
Capitolo XI
- Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali.
- Art. 67 - Disciplina aziendale.
- Art. 68 - Provvedimenti disciplinari.
- Art. 69 - Ammonizione - Multe - Sospensione.
- Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari.
- Art. 71 - Visite di inventario e visite personali di controllo.
Capitolo XII
- Art. 73 - Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni.
- Art. 74 - Previdenza complementare volontaria (a decorrere dal 6. 7. 95).
- Art. 75 - Trattamento di previdenza per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia o piazzisti.
- Art. 76 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro.
- Art. 77 - Indennità in caso di morte.
- Art. 78 - Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda. Trasferimenti di azienda.
Capitolo XIII
- Art. 80 - Controversie individuali e plurime.
- Art. 81 - Controversie collettive.
- Art. 82 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
- Art. 83 - Trattamenti di miglior favore.
- Art. 84 - Sostituzione degli usi.
- Art. 85 - Norme generali.
- Art. 86 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo.
- Art. 87 - Disposizione finale.

Art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia.
Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
A tali lavoratori si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 30 e 31, nonché quelle di cui all'art. 30 bis del CCNL e, ove non modificate da tali clausole, quelle di cui al provvedimento sopra citato e al RDL 15.5.23 n. 692 e successive modifiche ed integrazioni.

Capitolo VI - Classificazione del personale
Art. 29 - Istruzione professionale.

Le organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggior impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche del personale e per migliorare il suo rendimento nella produzione.

Capitolo VII - Orario di lavoro, riposi e festività.
Art. 30 - Orario di lavoro.
La durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Ai soli fini contrattuali, la prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1.1.93, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui al comma 14 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di stagionalità.
Eventuali modifiche del regime d'orario settimanale aziendalmente in atto (realizzazione delle 39 ore settimanali come media plurisettimanale e passaggio dalle 40 ore alle 39 e viceversa), in relazione a ragioni tecnico-organizzative e di mercato, saranno oggetto di confronto, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dal successivo comma 21, in un apposito incontro con la RSU che l'azienda dovrà attivare in ordine a tali programmazioni e al godimento delle ore di riposi individuali - di cui al comma 14 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dai commi 15, 21, 22 e 23 - non utilizzati.
La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario di lavoro le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni e altre assenze retribuite.
L'orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni: eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.
Le ore non lavorate per ferie e le festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 34 saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale.
L'orario di lavoro verrà affisso all'entrata dello stabilimento ai sensi dell'art. 12, RDL 10.9.23 n. 1255.
Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
Ferme restando le disposizioni di legge previste dall'art. 25 del presente contratto, agli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri, per il superamento dell'orario normale di cui al comma 1 - e al di fuori delle procedure previste dal presente articolo - è corrisposta una maggiorazione del 45%.
[…]

Programmazione annuale degli orari di lavoro
Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del conseguimento di un sempre migliore livello dì produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali, tenendo anche conto degli aspetti sociali d'interesse dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa, saranno esaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di 39 ore, nonché le prospettive - ragionevolmente prevedibili - di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi. In tale occasione saranno altresì esaminate eventuali prevedibili esigenze di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni di cui al comma 6 del presente articolo.
L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopra citati.
Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione per i singoli istituti, anche in relazione alle esigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in appositi incontri si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
[…]
3a nota a verbale.
Con riferimento al comma sesto del presente articolo e al comma 5 dell'art. 31, le parti confermano che la contrattazione riguarda solo ed esclusivamente la verifica delle esigenze di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni o di effettuare prestazioni straordinarie nell'ambito del pacchetto di ore contrattuali.
[…]

Flessibilità degli orari
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 56 ore per anno solare o per esercizio.
In tali casi l'azienda informerà la RSU o il Comitato esecutivo della stessa, per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore settimanali, entro il limite di 48 ore settimanali, e settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa.
[…]
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU o Comitato esecutivo della stessa.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
[…]

Art. 30-bis.
In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo alimentare, rigidamente condizionato dagli andamenti di mercato e delle materie prime, da stagionalità dei consumi e della produzione, da esigenze specifiche dei consumatori, le parti riconoscono l'importanza che le realtà industriali alimentari possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire opportunità di crescita e affermazione, con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro.
Le Parti, nel confermare l'impianto normativo dell'art. 30 e del successivo art. 31, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni d'orario ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dagli artt. 30 e 31.
Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse articolazioni dell'orario di lavoro inferiori a quello del precedente art. 30, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione.
Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dagli artt. 30 e 31 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione.
Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite sulla materia a livello aziendale.

Art. 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni.
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari).
Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal precedente comma 3, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale e RSU o Comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue 'pro capite’.
[…]
Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno e a turni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione aziendale. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento.
[…]

4a nota a verbale.
Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole e di quello delle carni, tenuto conto delle specificità dell'attività svolta dalle aziende nonché dei vincoli veterinari e igienico-sanitari che impongono il recupero delle macellazioni quotidianamente programmate e non completate a causa di eventi accertabili non previsti e/o straordinari, le parti convengono, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. c, legge n. 409/98, sull'inderogabile necessità di portare comunque a termine in giornata la macellazione dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato.
Dichiarazione comune.
Tenuto conto di quanto previsto in materia d'orario di lavoro nel presente contratto, le parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà nello spirito delle intese interconfederali e nel rispetto delle specifiche normative contrattuali.

Art. 32 - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 30 viene effettuato in 2 riprese dovrà essere concessa un'adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne e gli adolescenti che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26.4.34 il riposo intermedio è di mezz'ora che sarà computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato.
Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso o indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.
Nota a verbale.
Gli ultimi 2 commi del presente articolo non si applicano alle aziende aderenti ad Ancit, Anicav, Aiipa (conserve vegetali), Airi, Italmopa e Unipi.

Art. 33 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale è disciplinato dalla legge 22.2.34 n. 370 e successive variazioni e integrazioni e coincide normalmente con la domenica, salve le deroghe stabilite dalla legge stessa.

Capitolo VIII - Interruzione e sospensione del lavoro - Diritti e tutele
Art. 37 - Recuperi.

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore e in particolare quelle di cui alla legge 30.12.71 n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 25.11.76 n. 1026.
[…]

Art. 48 - Infortunio sul lavoro.
Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di livello.
I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
[…]

Capitolo IX - Trattamento economico, indennità varie
Art. 57 - Indennità varie: per uso mezzi di trasporto appartenenti ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna.
Industria lattiero-casearia
1) Stufatori di emmenthal.
In considerazione dell'elevato peso delle forme e del particolare ambiente nel quale avviene la lavorazione, agli operai che eseguono direttamente tale lavorazione verrà corrisposta un'indennità particolare pari al 23% della paga globale di fatto.
2) Cellisti.
A coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere verrà corrisposta un'indennità pari al 12% della paga globale di fatto.
3) Lavanderie a mano.
Agli addetti alle lavanderie a mano verrà corrisposta, per il periodo di effettiva prestazione, un'indennità pari al 7% della paga globale di fatto.
Per paga globale di fatto si intende: minimo tabellare, più eventuali aumenti di merito, più ex contingenza.
Ai lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata, in relazione al minore o maggior disagio derivante dalla temperatura ambiente, verrà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, un'indennità suppletiva ordinaria denominata "di disagio" da calcolarsi sul minimo tabellare e sull'indennità di ex contingenza:
- percentuale dal 3 al 6% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta da 0 a 6 gradi centigradi;
- percentuale dal 3 al 5% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta da oltre 6 fino a 15 gradi centigradi;
- percentuale dal 3 al 5% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, risulta superiore ai 35 gradi centigradi.
La determinazione delle indennità anzidette (dal 3 al 6% e dal 3 al 5%), in relazione alla particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'Associazione territoriale degli industriali e i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità, per i lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo delle maggiorazioni per eventuali lavori straordinari, né sarà considerata retribuzione ad alcun effetto.

Industria dolciaria
Estratto dell'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai della industria dolciaria. Allegato al CCNL del 15 dicembre 1960.
A) Indennità disagio freddo.

Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui, per esigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente pari o inferiore a 7 gradi sopra zero, verrà corrisposta un'indennità suppletiva oraria denominata "disagio freddo" nella seguente misura: £. 9 orarie per i locali a temperatura da 7 gradi sopra zero a 0 gradi, limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate.

B) Indennità disagio caldo.
Agli operai addetti a forni wafers o a tank, agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissati a pala, e a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verrà concessa un'indennità denominata "disagio caldo" di £. 7 orarie.
Tali indennità non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzioni a nessun effetto.

Operai comuni.
Sono gli addetti alle operazioni di insacchettamento. Ad essi verrà corrisposta una maggiorazione di £. 5 orarie limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tale lavoro.
[…]

Industria carni
Indennità disagio freddo, disagio caldo e lavori in ambienti bagnati.
Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni qui di seguito indicate sarà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, un'indennità suppletiva ordinaria denominata "di disagio" da calcolarsi sul minimo tabellare del livello di appartenenza e sull'ex indennità di contingenza.
Disagio freddo: percentuale dal 4% al 7% per temperature da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6% al 10% per temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero.
Indennità di luoghi particolarmente bagnati: mattazione o sventramento, budelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti e, per gli scatolifici, scongelamento carni, spolpatura e disossatura: percentuale dal 3% al 6%.
Indennità disagio caldo: percentuale dal 4% al 6% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura per necessità di esercizio sia superiore a 38 gradi.
La determinazione delle indennità anzidette, in relazione alla particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'Associazione territoriale degli industriali, e i Sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Le indennità di cui sopra saranno corrisposte limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando i periodi di tempo inferiori ai 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo delle indennità in questione, i singoli periodi di tempo trascorso nelle attività anzidette, sempre che ogni singolo periodo non sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.
Le frazioni superiori alla mezz'ora risultanti da detta somma saranno arrotondate ad ora.
[…]

Industria delle bevande analcoliche
A quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle frigorifere per il tempo effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà concessa un'indennità denominata indennità "disagio freddo" pari al 6% del minimo tabellare e dell'ex indennità di contingenza del 6° livello.
Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi.
Dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre verrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti.

Industria della birra
Ai lavoratori addetti costantemente e stabilmente alle cantine di fermentazione e di deposito, alle sale di cottura e ai piani di torrefazione delle malterie, ai cassoni di germinazione e alle aie di germinazione, alla saldatura autogena e ai fuochisti, nonché, limitatamente al tempo per il quale rimangono effettivamente utilizzati in tale mansione, agli addetti al controllo delle bottiglie alle stazioni luce verrà corrisposta un'indennità suppletiva ordinaria denominata "di disagio" da stabilirsi dal 9 al 13% del minimo tabellare e dell'ex indennità di contingenza del livello di appartenenza.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alla particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'Associazione territoriale e i Sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuali lavori straordinari, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.

Industria risiera
A tutti gli addetti alla macinazione della lolla, oppure all'insacco ciclone, verrà corrisposta un'indennità nella misura del 10% della paga globale di fatto.
Le 2 indennità per gli addetti all'una o all'altra mansione non sono cumulabili.

Industria molitoria e della pastificazione
A) Industria della macinazione.

Agli operai addetti:
1) allo scarico del grano nelle tramogge, tranne il caso dell'introduzione del grano con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;
2) alla prepulitura e alle operazioni di battitura a mano di sacchi, sempre che non esistano impianti di aspirazioni atti a depurare l'ambiente dalla polvere: sarà corrisposta, per il tempo dedicato a quelle operazioni, un'indennità nella misura dal 7% all'11% della paga globale di fatto.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3° categoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30% della differenza tra il minimo tabellare dell'operaio di 5° livello (ex 2° categoria) e quello di 6° livello (ex 3° categoria).

B) Industria della pastificazione.
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali nei quali, per esigenze di lavoro, la temperatura e l'umidità ambientali congiuntamente raggiungano o superino rispettivamente 35 gradi e il 75%, sarà corrisposta, per il lavoro da essi prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate, un'indennità nella misura dal 10% al 16% della paga globale di fatto.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall'Associazione territoriale degli industriali, e i Sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3° categoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30% della differenza tra il minimo tabellare dell'operaio di 5° livello (ex 2° categoria) e quello di 6° livello (ex 3° categoria).

Industria delle conserve ittiche
Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni nelle celle frigorifere sarà corrisposta, nei limiti della fascia indicata in appresso, un'indennità suppletiva ordinaria denominata "di disagio" da calcolarsi sul minimo tabellare e sull'ex indennità di contingenza del livello di appartenenza.
Disagio freddo: percentuale dal 4 al 6% per temperatura da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6 al 9% per temperatura inferiore ai 5 gradi sotto zero.
La determinazione dell'indennità anzidetta, in relazione alla particolarità dell'industria e alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita o rappresentata dalle Associazioni territoriali degli industriali, e i Sindacati locali di categoria dei lavoratori.
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta limitatamente al periodo di tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando il periodo di tempo inferiore ai 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo dell'indennità in questione, i singoli periodi di tempo trascorsi nell'attività anzidetta, sempre che ogni singolo periodo non sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.

Industria saccarifera
Premi alle stazioni disagiate.

È prevista la contrattazione a livello aziendale per la determinazione di un "premio per disagio" da concordarsi per gli addetti alle stazioni in calce indicate (1) quando ricorrano gli estremi a fianco di ciascuna di esse specificati.
[…]
(1) Stazioni che possono essere disagiate in una o più fabbriche:
1) Silos bietole tradizionali - gli addetti alla rimozione delle piastre di copertura delle canalette dei silos e al convogliamento delle bietole nelle canalette stesse senza mitrailleuse o altro mezzo meccanico.
2) Forno a calce dove il caricamento del forno e/o lo sfornamento è fatto a mano.
3) Idratazione calce (latte calce) - addetti all'alimentazione a mano degli spegnitori calce (Mik) e/o addetti allo sgombero dei decantatori latte calce dove lo stesso non è fatto con appositi apparecchi a scarico continuo o periodico.
4) Diffusione classica - gli addetti ai diffusori.
5) Filtri presse di zuccherifici con apertura e chiusura a mano con chiusura idraulica a scarico a mano.
6) Filtri a sacco - filtri a sacco di raffineria, filtri Danek e Mares.
7) Centrifughe con scarico ad estrazione a mano della parte superiore con scarico a mano (a mezzo pala) dal fondo.
8) Forni elettrici disagiata,
9) Casse e celle di reazione - lo scarico a mano del saccarato.
10) Forni potassa (salino) disagiata.

Indennità speciale di campagna (conserve vegetali).
Viene corrisposta - salvo che la contrattazione aziendale di 2° livello non disponga diversamente - un'indennità speciale di campagna per i soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello freschi. La misura di detta indennità è fissata nel 6,5% dei minimi tabellari in vigore alle singole scadenze.
Dichiarazione a verbale.
L'indennità speciale di campagna sarà conservata ai lavoratori stagionali addetti alla lavorazione e alla trasformazione di altri prodotti freschi laddove la stessa risulti già corrisposta. L'indennità speciale di campagna sarà inoltre conservata ai lavoratori fissi che già ne fruivano.
Nota a verbale.
Laddove sia già stata effettuata la contrattazione di 2° livello prima della stesura del testo di rinnovo del CCNL (19.1.96), le parti s'incontreranno per esaminare le eventuali modalità applicative della norma contrattuale di cui sopra nella sua nuova formulazione.

Art. 58 - Cottimi.
Le parti riconoscono che nelle industrie dei settori rappresentati dalle associazioni firmatarie del presente contratto non si effettua di regola lavoro a cottimo. Per il caso in cui la questione dovesse sorgere concordano di adottare la regolamentazione di cui al CCNL 31.5.80.

Capitolo X - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626 del 19.9.94 e sue successive modificazioni e integrazioni, dall'Accordo interconfederale 22.6.95 - le cui disposizioni s'intendono integralmente richiamate - e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata definita la seguente disciplina in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

1) Numero dei rappresentanti.
a) All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLS nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti a tempo indeterminato.
b) Nelle aziende o unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si applicheranno le specifiche norme dell'Accordo interconfederale 22.6.95.

2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del RLS, s'intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'Accordo interconfederale 22.6.95.

3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Le attribuzioni del RLS sono quelle previste dall'art. 19, D. lgs. 19.9.94 n. 626.
Fermo restando quanto previsto al punto 2. 1, parte I del citato accordo interconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di favorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del reparto interessato.

4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale.
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, s'intendono richiamati i punti 2. 2 e 2. 3, parte I, Accordo interconfederale 22.6.95.

5) Permessi.
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun RLS saranno attribuite, per l'espletamento della sua attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1. 1, Accordo interconfederale 22.6.95.

6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun RLS di cui alla parte I, punto 3, Accordo interconfederale 22.6.95, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

7) Riunioni periodiche.
In applicazione del comma 1, art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Nota a verbale.
Le parti si danno atto che il RLS è l'interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il RLS è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

Art. 63 - Indumenti di lavoro e generi in natura.
Industria delle carni

Per i lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere, le aziende terranno in dotazione per uso dei lavoratori giubbotti imbottiti o maglioni, copricapo e guanti.
Agli operai verranno fornite annualmente 2 paia di calze di lana.
Ai lavoratori, che svolgono normalmente la loro attività in luoghi particolarmente bagnati, mattatoio e sventramento (lavanderia - budelleria - tripperia - cottura prosciutti), verranno forniti in uso un paio di zoccoli di legno o di zoccoli con stivaletto, un grembiule impermeabile.
Le aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o tuta, e alle operaie una vestaglia.
Agli addetti allo spolpo verrà fornito in uso un grembiule di cuoio.

Industria dolciaria
[…]
Per gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la temperatura si aggira intorno a 0 gradi, le aziende dovranno fornire in uso i seguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno, guanti protettivi, giacchettoni di pelo.

Industria lattiero-casearia
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alle saline, alle lavanderie a mano, l'azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei lavoratori, indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l'azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.
Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell'acqua.

Lavorazione del pecorino.
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alla salagione, alla lavanderia a mano, l'azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei lavoratori, indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati, l'azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.
Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell'acqua.

Industria delle acque e bevande gassate
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:
a) zoccoli di legno o calzature equivalenti a tutti coloro che lavorano normalmente in ambienti con pavimenti bagnati;
b) grembiule a cuffia alle donne e tuta o indumento equivalente agli uomini, quando il personale deve adempiere a lavori in locali o alla presenza di macchine che possano accelerare la normale usura di indumenti;
c) per il personale addetto alla distribuzione, le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
Analogamente si opererà per quanto riguarda eventuali situazioni di fatto in ordine a indumenti da lavoro diversi da quelli previsti ai punti a) e b).

Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali
Per quanto concerne l'eventuale fornitura di indumenti da lavoro, è fatto rinvio alle consuetudini aziendali in atto.

Industria della distillazione di alcoli e di acquaviti
Ai lavoratori addetti alla conduzione delle caldaie a vapore e ai meccanici, con anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda superiore a 1 anno, le aziende forniranno gratuitamente in uso 1 tuta di lavoro all'anno rinnovabile alla scadenza di ogni singolo anno compiuto.
Agli operai addetti all'estrazione delle materie tartariche e a quelli addetti alla manipolazione di acidi, qualunque sia l'anzianità di servizio, sarà data in uso una tuta di lavoro.

Industria della birra e del malto
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:
a) zoccoli di legno a tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti con pavimenti bagnati;
b) stivali di gomma a coloro che sono addetti al lavaggio dei serbatoi operando nell'interno dei serbatoi stessi;
c) maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di lana (3 paia all'anno) agli addetti alle cantine di fermentazione e di deposito e ai filtratori;
d) grembiuli al personale addetto alle macchine che possono dare spruzzi costanti di acqua o di birra.

Industria delle conserve vegetali
[…]
Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma e un grembiule di gomma.
I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti limitatamente al dolo o colpa propria.

Industria molitoria e della pastificazione
Le aziende sono tenute:
a) a fornire gratuitamente in uso (nell'ambito dello stabilimento) a tutti gli operai indumenti da lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli resi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;
b) a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali, tele cerate di protezione dalla pioggia;
c) a mettere a disposizione degli operai che lavorano in locali particolarmente bagnati, zoccoli di legno;
d) a fornire in uso gratuito agli operai 1 tuta all'anno.

Industria delle conserve ittiche
[…]
Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma e un grembiule di gomma.
I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti, limitatamente al dolo o colpa propria.

Industria saccarifera
L'azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati:
- addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gomma);
- addetti ai filtri presse: guanti di tela forte;
- addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte;
- addetti alle turbine di pilè: guanti di tela forte;
- sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela;
- addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale oculare protettivo;
- bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva;
- saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i saldatori elettrici: 1 tuta, guanti incombustibili e calzature isolanti;
- fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al lavoro;
- meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse cotte, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le necessità del lavoro.

Lieviterie:
- fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti a lavori in locali bagnati: zoccoli;
- donne addette alla confezione: grembiule e cuffia.

Acido lattico:
- a chi lavora a contatto dell'acido lattico: 1 tuta e zoccoli.

Servizi generali:
- a coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento nafta: 1 tuta e zoccoli;
- personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare al lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere in dotazione delle squadre e intercambiabili tra esse; nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.
Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all'azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall'azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari.
L'azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo, nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.

Art. 64 - Spogliatoi.
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto: questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro.
Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione dei lavoratori degli armadietti in cui gli stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti personali.

Art. 65 - Utensili di lavoro.
Il lavoratore riceverà dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[…]

Capitolo XI - Norme disciplinari
Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali.

Oltre che al presente CCNL, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto, e che, pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Gli schemi dei predetti regolamenti eventualmente predisposti dalla Direzione dell'azienda dovranno essere esaminati dalla RSU o dal Comitato esecutivo della stessa di cui all'art. 7.
[…]

Art. 67 - Disciplina aziendale.
Tutela della dignità della persona.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 1 del presente contratto.

Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di 1a mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di 1a mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o all'abituale recidività dell'infrazione.
[…]

Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo.
Art. 80 - Controversie individuali e plurime.

Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali le quali potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al precedente articolo.
[…]

Art. 81 - Controversie collettive.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli Accordi interconfederali 22.1.83 e 25.1.90, di favorire in caso di controversie collettive tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed RSU o Comitato esecutivo della stessa.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali - con particolare riferimento agli impegni reciprocamente assunti nei commi 5 e 6 dell'art. 5 - di legge e del sistema d'informazione e d'esame congiunto di cui all'art. 2 del presente contratto, le parti seguiranno la procedura di cui all'art. 80, ivi compresa la possibilità di avvalersi del supporto della Commissione di cui all'art. 79.

Art. 85 - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari
Le parti, premesso che:
- con accordo sottoscritto in Roma il 31.5.80 hanno convenuto di procedere anche al rinnovo del CCNL per i Viaggiatori o Piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari;
- ferme restando la rappresentanza distinta dei Viaggiatori o Piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27.10.77 richiamate in calce all'accordo medesimo e di seguito trascritte; convengono che, con decorrenza 1.10.80, il rapporto di lavoro dei Viaggiatori o Piazzisti dipendenti da aziende alimentari sia regolamentato, per la parte comune, dagli istituti elencati con indicazione tassativa nel capitolo V del CCNL, all'art. 24.

Art. 9 - Riposo settimanale.
Il Viaggiatore o il Piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
[…]

Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale.
La prestazione lavorativa del singolo Viaggiatore o Piazzista si svolgerà su 5 giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate ovvero previa intesa aziendale, su 6 giornate di prestazione continuativa lavorativa, determinando le condizioni relative.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario di prodotti il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel comma 1 devono essere ogni volta equivalenti.
[…]

Art. 12 - Posto di lavoro.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita dell'idoneità a svolgere mansioni di Viaggiatore o Piazzista per infortunio sul lavoro l'azienda, qualora proceda entro 1 anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa e alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno 'ex novo', entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l'infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro, presso gli Uffici provinciali del lavoro, e l'azienda presenterà richiesta di avviamento all'ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29.4.49 n. 264 e successive modificazioni e integrazioni.
Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui ai primi 2 commi.
[…]

Art. 13 - Norme di comportamento.
[…]
Le aziende confermano l'impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza a carico dei Viaggiatori o Piazzisti nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 21 - Assemblea.
Nelle unità produttive con più di 15 Viaggiatori o Piazzisti, l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
[…]

Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Addì, 5 giugno 1999, in Roma tra Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito (Assozucchero); con l'assistenza della Struttura sindacale di coordinamento della Federalimentare e della Confederazione generale dell'industria italiana e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil si conviene:
nell'ambito del contratto unico 5.6.99 per gli addetti all'industria alimentare sono concordate le seguenti specifiche disposizioni per gli addetti all'industria saccarifera, da considerarsi peculiari al settore medesimo per le sue particolari caratteristiche tecnico-produttive e contrattuali.
Dette specifiche norme, sostitutive o integrative di norme del contratto unificato, costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Norme sostitutive
1. L'articolo 1 "Osservatorio nazionale di settore" è sostituito dal seguente:
Osservatorio nazionale settore saccarifero
La normativa prevista dal CCNL per l'industria alimentare è sostituita dalla seguente:
Le parti concordano di considerare superato in termini positivi ogni aspetto di sperimentalità operativa dell'istituto di cui agli accordi specifici stipulati in sede nazionale saccarifera il 24.7.90 e l'8.5.91, conferendo, pertanto, all'Osservatorio del settore saccarifero dignità di istituto contrattuale permanente.
Trovano, quindi, piena conferma gli accordi sopra citati, che s'intendono qui per brevità integralmente trascritti con l'aggiunta delle integrazioni seguenti.
Il rinvio vale, ovviamente, pure per la disponibilità di risorse prevista a carico di Assozucchero. I compiti tecnici dell'Osservatorio sono anche estesi a:
[…]
- analisi sui sistemi di relazioni industriali nell'industria saccarifera europea;
- evoluzioni delle normative comunitarie su temi di reciproco interesse;
- esiti operativi a consuntivo della contrattazione di 2° livello;
- studi circa esperienze di organizzazione del lavoro e d'inquadramento professionale, con possibilità di esame comparato nell'ambito comunitario;
- analisi ed aspetti di formazione e coordinamento circa la sicurezza del lavoro;
- studi in tema di ecologia ed ambiente esterno;
[…]
- l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle eventuali terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
[…]
Le parti componenti l'Osservatorio del settore saccarifero potranno avvalersi dei supporti informativi specifici delle rispettive organizzazioni europee (Cefs e Seta).
L'Osservatorio, infine, potrà assumere compiti e veste di supporto tecnico alle rispettive OO.SS. nazionali anche in sede negoziale.
Ovviamente, l'Osservatorio del settore saccarifero presterà, ove occorra, la sua collaborazione operativa all'Osservatorio nazionale del comparto alimentare, mettendo anche a disposizione la propria banca dati.
Commissione Paritetica per le pari opportunità (vedi parte comune).

2. "Comitati aziendali europei di gruppo"
Con riferimento alla Direttiva 22.9.94, n. 94/45 del Consiglio della UE e in particolare a quanto disposto al suo art. 13 circa gli accordi già in vigore o quelli che potranno essere stipulati prima del recepimento della Direttiva stessa e comunque prima dei termini per la sua applicazione operativa, i gruppi saccariferi interessati alla materia confermano gli accordi già formalmente sottoscritti, esprimendo la disponibilità per altri accordi di gruppo eventualmente stipulandi secondo tutto quanto previsto al citato art. 13.

4. L'art. 8 "Assemblea" è sostituito dal seguente:
I lavoratori hanno diritto a riunirsi fuori dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dalla Direzione aziendale nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera o nelle immediate vicinanze di essa.
Il diritto di assemblea, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 20.5.70 n. 300, sarà esercitato ad istanza della Fat-Flai-Uila o della RSU o del Comitato esecutivo della stessa, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale.
Nello spirito della legge n. 300 del 20.5.70, le assemblee retribuite sono fissate entro il limite massimo di ore 12 nell'arco di ogni anno.
[…]
Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della Fat-Flai-Uila, viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, articolo 35 della citata legge n. 300/70.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.

7. L'art. 18 "Disciplina del rapporto a tempo determinato" e l'art. 19 "Stagionalita"
[…]
Durante il periodo prefissato e fino alla scadenza del termine, saranno applicate all'avventizio le norme previste dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi eccezione fatta per quanto previsto dagli artt. 57 (parte Indennità istruzione figli), 45 (Diritto allo studio), 72 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni, così come sostituito dai punto 24 delle "Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera"), dal paragrafo 2 del punto 19 delle "Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera", nonché dall'Accordo integrativo 31.7.83 circa l'abolizione della Cassa di Previdenza.
[…]
Circa le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente paragrafo 2), saranno fornite alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni a consuntivo ai fini della verifica dell'esatta applicazione delle norme contrattuali e di legge.

9. L'art. 25 "Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa e custodia" è sostituito dal seguente:
Si considerano rientranti tra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
- autista di vettura senza altre mansioni;
- infermiere senza altre mansioni;
- fattorino o commesso d'ufficio;
- inserviente;
- portiere;
- custode o guardiano.
L'orario di lavoro dei discontinui deve essere predeterminato in alternativa:
- in 10 ore giornaliere, corrispondenti a 50 ore settimanali,
o
- in 9 ore giornaliere, corrispondenti a 45 ore settimanali,
o
- in 8 ore giornaliere, corrispondenti a 40 ore settimanali.
All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue, l'azienda comunicherà per iscritto al lavoratore la sopra citata predeterminazione dell'orario. Analoga comunicazione scritta sarà effettuata in caso di eventuale spostamento ad altro scaglione d'orario del discontinuo, con un preavviso di almeno 30 giorni, durante i quali resteranno fermi l'orario e la retribuzione precedenti.
[…]

12. L'art. 30 e l'art. 30 bis "Orario di lavoro", l'art. 31 "Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni" e l'art. 32 "Riposo per i pasti" sono sostituiti dalla normativa seguente che per l'art. 32 Riposo per i pasti - costituisce condizione di migliore favore.
La durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
[…]
Eventuali modifiche del regime d'orario settimanale aziendalmente in atto (realizzazione delle 39 ore settimanali come media plurisettimanale e passaggio dalle 40 ore alle 39 e viceversa), in relazione a ragioni tecnico-organizzative e di mercato, saranno oggetto di confronto, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dal successivo comma 25, in un apposito incontro con la RSU che l'azienda dovrà attivare in ordine a tali programmazioni e al godimento delle ore di riposo individuali - di cui al comma 23 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dai commi 23 e 25 - non utilizzati.
Le determinazioni dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari). Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno concordate preventivamente tra Direzione aziendale e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue 'pro capite’.
Per i lavori a turni avvicendati extra lavorazione barbabietola (es.: baritazione melassa, raffinazione greggio, produzione lievito ed alcool, confezionamento prodotti, ecc. ), l'orario di 8 ore giornaliere e 40 settimanali è distribuito in 5 giorni, garantendosi comunque un riposo settimanale di 2 giorni mobili non consecutivi distribuiti a seconda della rotazione dei turni. Eventuali prestazioni straordinarie che fossero necessarie per tali lavorazioni saranno concordate come sopra con la RSU o con il Comitato esecutivo della stessa.
Nel caso di lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
La Direzione aziendale concorderà con la RSU o con il Comitato esecutivo della stessa la distribuzione dell'orario di lavoro.
La Direzione aziendale provvederà ad affiggere in apposita tabella detto orario secondo le norme di legge.
[…]

Programmazione annuale degli orari di lavoro.
Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del conseguimento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali, tenendo anche conto degli aspetti sociali d'interesse dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU, saranno esaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di 39 ore, nonché le prospettive
- ragionevolmente prevedibili - di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi.
L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato a una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopra citati.
Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione per i singoli istituti, anche in relazione alle esigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in appositi incontri si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
Dichiarazione comune.
Tenuto conto di quanto previsto in materia d'orario nel presente contratto, le parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà nello spirito delle intese interconfederali e nel rispetto delle specifiche normative contrattuali.

Flessibilità.
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva anche attraverso il migliore utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 56 ore per anno solare o per esercizio.
In tali casi l'azienda informerà la RSU per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore settimanali entro il limite di 48 ore settimanali, e settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU.
Le prestazioni eccedenti i regimi d'orario come sopra programmate saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali.
Per le ore prestate oltre l'orario di 40 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da liquidarsi nei periodi di superamento.
[…]
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede d'esame tra Direzione e RSU.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo alimentare, rigidamente condizionato dagli andamenti di mercato e delle materie prime, da stagionalità dei consumi e della produzione, da esigenze specifiche dei consumatori, le parti riconoscono l'importanza che le realtà industriali alimentari possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire opportunità di crescita ed affermazione, con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro.
Le parti, nel confermare l'impianto normativo del punto 12 delle "Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera" riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni d'orario ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dal suddetto punto 12.
Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse articolazioni dell'orario di lavoro inferiori a quello del citato punto 12, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione.
Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dal summenzionato punto 12 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione.
Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite sulla materia a livello aziendale.
[…]

14. L'art. 35 "Ferie"
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[…]

15. L'art. 47 "Malattia e infortunio non sul lavoro" e l'art. 48 "Infortunio sul lavoro" sono sostituiti dal seguente:
A) Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le cure di soccorso immediato ed effettuate le denunce di legge.

B) Malattie ed infortuni non sul lavoro
Disposizioni comuni per la malattia e gli infortuni sul lavoro e non.
Al termine del periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore dovrà presentarsi alla Direzione aziendale per ricevere disposizioni relativamente alla ripresa del proprio lavoro: la Direzione prima di riammetterlo in servizio potrà sottoporlo a visita medica di controllo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico onde accertarne l'idoneità fisica.
Ove dalla malattia o dall'infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavorativa del lavoratore, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa del lavoratore stesso.
[…]

19. L'art. 6 "Contrattazione aziendale" e l'art. 55 "Premio per obiettivi" sono sostituiti dal seguente:
"Contrattazione aziendale - Premio di produzione e premio per obiettivi"
La contrattazione aziendale riguarderà le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione degli Accordi di settore 13.1.94 e 12.5.94, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale sono le RSU e, secondo le indicazioni fornite dal Protocollo 20.12.93 e la prassi esistente, le strutture delle OO.SS. stipulanti il CCNL.
[…]

23. L'art. 62 "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" è sostituito dal seguente.
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626 del 19.9.94, dall'Accordo interconfederale 22.6.95, nonché dell'Accordo nazionale 26.10.95 tra Federalimentare - Fat, Flai, Uila - le cui disposizioni s'intendono integralmente richiamate - e in relazione alle competenze ivi attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, la disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore saccarifero è la seguente.

1) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
In ciascuna unità produttiva sarà eletto/designato un RLS, all'interno delle RSU previste con un massimo di 6 componenti.
L'elezione/designazione del RLS dovrà essere tempestivamente comunicata all'azienda e ad Assozucchero. L'azienda ne darà notizia all'associazione territoriale competente.

2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del RLS s'intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'Accordo interconfederale 22. 6. 95, nonché quanto stabilito dal punto b) dell'Accordo Assozucchero/Fat-Flai-Uila 12. 5. 94 circa i tempi di elezione, con esclusione, quindi, dei periodi di campagna bieticolo-saccarifera.

3) Permessi.
Il RLS, per l'espletamento della sua attività, ha diritto a 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU. I permessi retribuiti per la formazione del RLS sono fissati in 32 ore 'pro capite’, nelle quali dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

4) Per tutto quanto non previsto nel presente punto 23 delle "Disposizioni specifiche", si fa concorde rinvio alle norme dell'Accordo interconfederale 22. 6. 95.

Protocollo aggiuntivo.
Le parti concordano che ulteriori eventuali seminari formativi dei RLS saranno tenuti, con onere economico a carico della parte datoriale, a livello settoriale nazionale, date le caratteristiche del comparto che rendono improbabili aspetti di formazione specifica a livello di territorio.
Detto seminario vedrà la presenza anche delle OO.SS. nazionali dei lavoratori, di Assozucchero e dell'Osservatorio di settore.

Norme integrative
29. Assicurazione contro i rischi del lavoro
Fermo l'obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l'azienda dovrà provvedere a sue spese all'assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
Detto impegno da parte dell'azienda vale sino ai limiti d'età che sono accettati dagli Istituti di assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore:
a) a 5 annualità di retribuzione normale per il caso di morte;
b) a 6 annualità di retribuzione normale per il caso d'invalidità permanente.
Con l'accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l'azienda sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità sul buon fine del contratto di assicurazione.
Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell'impiegato dovrà corrispondere, a cura dell'azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza.
Nel caso in cui l'azienda non ottemperasse all'impegno di cui sopra sarebbe responsabile in proprio della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).

31. Professionalità dei lavoratori
Il settore conferma il suo interesse ad una sempre migliore professionalità dei lavoratori, adeguata alle nuove tecnologie, da realizzarsi in termini operativi attraverso attività interne di qualificazione e/o riqualificazione, anche attraverso il sistema degli "affiancamenti".
Ciò non esclude, per quanto attiene i giovani lavoratori che si dovessero assumere per sopperire alle necessità aziendali, il ricorso a specifiche forme di lavoro previste dalla vigente normativa, quali l'apprendistato e i CFL.

Allegati alle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera.
Allegato E Accordo 28.1.69 relativo all'industria saccarifera.

Le Società Saccarifere, tramite Assozucchero, comunicheranno entro il 31 ottobre di ciascun anno, per la campagna successiva, i loro motivati programmi di ristrutturazione sia ai Ministri dell'Agricoltura e dell'industria che al Ministro del Lavoro, il quale darà comunicazione alle OO.SS. dei lavoratori.
Mentre i Ministri dell'Agricoltura e dell'industria avviano l'esame di competenza, parallelamente sui programmi esposti dalle Società Saccarifere le organizzazioni dei lavoratori esprimeranno, negli incontri in sede sindacale, il loro motivato parere ai fini occupazionali e sociali entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
Le conclusioni di tali incontri saranno trasmesse immediatamente ai due Ministeri dell'industria e dell'agricoltura.
Le predette Amministrazioni, nell'ambito dei poteri ad esse attribuiti, prenderanno nella debita considerazione quanto comunicheranno le OO.SS. per le decisioni di competenza, che terranno conto, nell'interesse pubblico, anche della salvaguardia dell'occupazione nella massima misura possibile.
Il Ministero del bilancio e programmazione economica si riserva, in caso di necessità, di procedere all'eventuale consultazione delle parti. La procedura di cui sopra dovrà esaurirsi nel termine di 50 giorni dalla data di comunicazione dei programmi di ristrutturazione e solo trascorso tale termine potrà essere eventualmente dato l'avvio alla procedura prevista dall'Accordo interconfederale 5.5.65.
Per la campagna 1969 la comunicazione dei programmi avrà luogo entro il 15.3.69, salvo che per la Società Eridania, la quale provvede a tale comunicazione contestualmente alla firma del presente accordo.

Fulpia-Cisl, FIaiza-FIlziat-Cgil, Sias-Uil
Assozucchero

Nota a verbale.
Assozucchero dichiara che i piani di ristrutturazione che saranno presentati ai sensi del comma 1 del presente accordo saranno redatti sulla base delle quote di produzione assegnate alle singole società e in tanto tali piani rimarranno validi in quanto tali quote non abbiano a subire variazioni.

Allegati al CCNL 5 giugno 1999
Allegato 3 Dichiarazione comune.
Roma, 16 gennaio 1978
Considerata la necessità di armonizzare il testo contrattuale con il disposto della legge 9.12.77 n. 903, in tema di parità di trattamento tra uomini e donne, le parti concordano che daranno corso ad apposito incontro in sede sindacale nazionale, entro il febbraio 1978, per esaminare tra l'altro:
a) l'individuazione delle mansioni di lavoro particolarmente pesanti, secondo la norma di rinvio di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge citata;
b) la fattispecie dei riposi intermedi al personale femminile di cui all'art. 15, CCNL 15.7.77.

Allegato 5 Legge 18. 4. 62 n. 230, sulla disciplina del contratto a termine. art. 1, lett. a) e c).
Elenco delle attività che possono essere ricomprese nella lett. c) dell'art. 1, legge 18. 4. 62 n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
1) Produzione dei gelati, limitatamente al periodo estivo.
2) Fabbricazione, imbottigliamento e distribuzione di birra e di bibite gassate, alcoliche e analcoliche, limitatamente al periodo di maggiore produzione.
3) Insacco e spedizione di concimi chimici per l'agricoltura.
4) Stampa, distribuzione e spedizione degli elenchi telefonici, dei libri scolastici in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, di stampati elettorali in occasione delle elezioni politiche e amministrative, di strenne in occasione del periodo natalizio.
5) Confezionamento e spedizione di cassette natalizie e pasquali nel periodo precedente la festività.
6) Conduzione di caldaie per il riscaldamento di fabbricati.
7) Servizi di assistenza e di controllo passeggeri, nonché servizi ausiliari connessi, nei trasporti aerei nei periodi di aumento del movimento aereo.
8) Servizio di carrozze ristoranti, letto, pullman e vendita di generi di ristoro nei treni, nonché servizi di officina e di riparazioni per le necessità relative, nei periodi di aumento del movimento ferroviario.
9) Esercizi pubblici, servizi pubblici e servizi di pubblica utilità nelle località di cura, soggiorno e turismo.
10) Esercizi di vendita limitatamente alle esigenze venutesi a verificare in occasione delle festività natalizie.
11) Campagne di disinfestazione fatte da enti pubblici o privati.
12) Confezionamento e spedizione carbone coke ad uso riscaldamento in sacchetti di carta.
13) Servizio di radio-tele-diffusione per trasmissioni didattiche di tipo scolastico per il periodo dei corsi.
14) Attività assistenziali esercitate da patronati scolastici.
15) Produzione di pile elettriche.
16) Lavorazione dell'alluminio sottile per incarti di prodotti alimentari.
17) Confezione, imballaggio e spedizione, trattamento delle carte e pellicole per fotografia e cinematografia.
18) Corsi di lingue estere o per materie tecniche o professionali a carattere straordinario od occasionale di durata limitata a determinati periodi dell'anno.
19) Case da giuoco per il personale addetto ai tavoli da giuoco.

Allegato 12 Protocollo 31 gennaio 1996 (confermato in sede di stesura del CCNL 5 giugno 1999)
Le Associazioni nazionali di categoria dei comparti alimentari, con il coordinamento di Federalimentare, l'Intersind e la Cisnal Alimentazione (ora Ugl Alimentazione) si sono incontrate per la sottoscrizione della stesura del CCNL 6 luglio 1995 e, in tale occasione, hanno specificato e convenuto che:
1) la Cisnal Alimentazione, nel sottoscrivere la stesura del CCNL sopra richiamato, riconosce tutte le clausole in esso contenute, comprese quelle di altre fonti normative ivi richiamate, fatto salvo quanto appresso indicato;
2) le Parti firmatarie del presente Protocollo hanno constatato - anche con riferimento alla impostazione della piattaforma rivendicativa presentata dalla Cisnal Alimentazione - l'obiettiva inagibilità delle clausole di cui: all'art. 1; all'art. 3, ultimo comma; all'art. 9, secondo comma; all'art. 13; all'art. 26, punto III; all'art. 74; all'art. 79, secondo e terzo comma.
Conseguentemente le disposizioni di cui sopra non troveranno applicazione nei rapporti tra le Parti;
3) le Parti firmatarie del presente Protocollo precisano, inoltre, che, ogni qualvolta nel testo contrattuale si fa ulteriore riferimento ad altro Sindacato dei lavoratori, tale riferimento deve intendersi valido anche per la Cisnal Alimentazione, in quanto compatibile, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto al precedente punto 2);
4) la Cisnal Alimentazione, per effetto della sottoscrizione, in data 22 dicembre 1994, da parte della propria Confederazione, dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, con effetti a decorrere dal 20 novembre 1995, e della sottoscrizione della stesura allegata al presente Protocollo, riconosce nella RSU l'unica struttura aziendale di rappresentanza dei lavoratori, così come regolamentata dal contratto, e conseguentemente: a decorrere dalla sopra citata data del 20 novembre 1995, la Cisnal Alimentazione è impegnata a non costituire nuove RSA e a partecipare alla costituzione delle RSU;
5) le Parti firmatarie del presente Protocollo precisano, con riferimento a quanto previsto dal precedente punto 4), che la ripartizione dei permessi di cui all'art. 9, attribuiti alla RSU, viene effettuata suddividendo proporzionalmente i suddetti permessi tra i componenti della RSU stessa.
In relazione a quanto sopra previsto, le Parti firmatarie del presente Protocollo confermano la decadenza della Nota di esplicitazione sulla stesura del CCNL 7 agosto 1991, con particolare riferimento alle disposizioni del CCNL 1974 ivi richiamate.
Tuttavia, nella fattispecie di cui al successivo punto 6), in via transitoria e nei limiti temporali previsti per il mantenimento delle RSA, alla Cisnal Alimentazione sarà ancora applicabile la normativa sui permessi di cui alla sopra citata Nota di esplicitazione;
6) le RSA eventualmente costituite dalla Cisnal Alimentazione in epoca antecedente alla data di cui al precedente punto 4), in unità produttive nelle quali fosse già operante la RSU, decadranno contestualmente alla scadenza del mandato della RSU stessa;
7) successivamente alla decadenza delle RSA, in relazione a quanto sopra previsto, alla Cisnal-Alimentazione verrà riconosciuto, nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, un monte ore pari a 10 minuti annui per ogni dipendente dell'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, esclusi i Viaggiatori o Piazzisti, per l'agibilità della propria Organizzazione, per i membri dei Comitati direttivi della stessa e comunque per le fattispecie dell'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
8) in relazione alla sottoscrizione della Cisnal all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, nell'ipotesi di cui al precedente punto 5) e in via transitoria:
a) il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nell'ambito della RSU, entro il 20 novembre 1995, sono riconosciuti dalla Cisnal Alimentazione;
b) il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza non ancora eletti o designati alla data del 20 novembre 1995, saranno eletti con liste separate a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
L'elettorato passivo è riservato ai componenti della RSU ed ai dirigenti della RSA stessa, laddove ancora esista.
Risulteranno eletti, nel numero complessivo pari a quello previsto dall'art. 62 del contratto, coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di voti;
9) fermo restando quanto previsto al punto 2) del presente Protocollo in merito alla non applicazione dell'art. 13, le Associazioni nazionali di categoria dei comparti alimentari e l'Intersind, aderendo alla richiesta della Cisnal Alimentazione, forniranno complessivamente alla Cisnal Alimentazione medesima n. 1.000 copie del testo del CCNL 6 luglio 1995.