Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2019, n. 32480 - Infortunio durante la pulizia della vasca di carico del macchinario "pompa di miscelazione" privo di dispositivo di blocco. Responsabilità del datore di lavoro


Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 21/02/2019

 

Fatto

 


1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 29 gennaio 2014, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha ridotto a mesi otto di reclusione - con concessione della sospensione condizionale - la pena inflitta nei confronti di G.A. per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. (perché, in qualità di legale rappresentante della "G.P.F. Intonaci" s.r.l., e datore di lavoro di B.D., incaricato di lavori di posa intonaci su fabbricato per civile abitazione nella disponibilità di Sp. e Sl. con cantiere in via OMISSIS, e, in particolare, della pulizia dell'interno della vasca di carico di macchinario "pompa di miscelazione", per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e non provvedendo a che il macchinario descritto fosse dotato di dispositivo di blocco, che il dipendente B.D. fosse stato adeguatamente formato e informato sul rischio, nell'uso della macchina, del contatto con gli organi lavoratori, che fosse stata verificata l'idoneità tecnica della macchina, in movimento, vedeva il braccio destro incastrarsi nel macchinario e riportava lesioni consistenti nella perdita dell'avanbraccio e della mano destra - in Speziale di Fasano il 30 agosto 2011).
Il profilo di colpa ritenuto provato consiste nell'aver posto a disposizione del lavoratore un macchinario inidoneo, perché privo del coperchio e del meccanismo di blocco delle parti rotanti.
B.D. rimaneva incastrato - con l'avambraccio e la mano destra, che gli erano amputati - negli organi lavoratori presenti nella pompa di miscelazione alimentata elettricamente, mentre puliva con un pennello gli ingranaggi in movimento, al fine di impedire la formazione di incrostazioni, che ne compromettessero il regolare funzionamento.
Il macchinario non era dotato di un coperchio totale ed incernierato idoneo ad impedire il contatto, anche accidentale, degli arti del lavoratore con le parti rotanti della macchina e di un dispositivo di blocco tale da impedire l'apertura del coperchio quando la stessa fosse in moto e da non consentire l'avviamento in caso di apertura del coperchio.
Né poteva sostenersi che B.D. si fosse discostato consapevolmente dalle direttive impartitegli dal datore di lavoro; egli, infatti, stava svolgendo, sia pure senza particolare cautela, l'ordinaria prestazione lavorativa cui era stato adibito.
2. G.A., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione.
Si contesta la logicità dell'assunto della Corte territoriale, che ha affermato la responsabilità del ricorrente per l'epoca vetusta del macchinario e per l'allestimento del medesimo in epoca anteriore all'entrata in vigore della direttiva macchine, cioè del D.P.R. n. 459 del 1996. Si trattava, infatti, di macchinario del 2005, munito di certificato di conformità della casa madre e di marcatura CE, del quale erano autorizzati la vendita e l'utilizzo.
B.D. procedeva alla pulizia in completa autonomia, utilizzando un pennello, che rimaneva incastrato negli ingranaggi in movimento, causandone l'accaduto, non rispettando le diverse modalità di pulizia previste dal libretto di istruzioni. B.D. era consapevole del divieto di compiere detta operazione, trattandosi di macchinario dotato di idonea metodologia per la pulitura, scritta in evidenza sul corpo del medesimo.
Il lavoratore esorbitava dalle precise direttive ricevute e neutralizzava i presidi infortunistici posti in essere dal datore di lavoro, così interrompendo il nesso eziologico tra condotta del datore di lavoro ed evento lesivo.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è generico.
Nella sentenza impugnata è stato evidenziato il necessario rapporto di causalità tra la condotta omissiva del garante della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo, rapporto che deve ritenersi interrotto, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., solo nel caso in cui sia dimostrata l'abnormità del comportamento del lavoratore.
La Corte territoriale ha configurato la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'espressa disposizione dell'art. 5.2.3. dell'Allegato quinto al D.L. 9 aprile 2008, n. 81 e, cioè, per non aver dotato la macchina pericolosa di un meccanismo sicuro ed efficiente, tale da impedire di rimuovere o aprire un idoneo riparo o protezione durante l'azionamento e da provocare l'arresto all'atto della rimozione o dell'apertura («2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l’arresto generale in condizioni di sicurezza. Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta»).
La disposizione in questione intende evitare il rischio che chiunque, addetto o non alle macchine, dipendente o estraneo, per qualunque motivo, possa venire a contatto con le parti pericolose del congegno e riportare danni (Sez. 4, n. 14175 del 08/11/2005, dep. 2006, Zucchiati, Rv. 233949, pronunzia emessa in relazione all'analoga previgente disposizione poi abrogata). 
In risposta alle doglianze difensive sul punto, la Corte di merito ha sottolineato che il dovere di installazione di uno specifico meccanismo di sicurezza sussisteva indipendentemente dalla presenza di attestati di conformità del macchinario o della sua marcatura CE (l'uno o l'altro spiegabili con la vetustà dell'impastatrice e col suo allestimento in epoca anteriore all'entrata in vigore della direttiva macchine di cui al D.P.R. n. 459 del 1996). Al riguardo, il ricorrente si limita a reiterare il motivo di appello, senza confrontarsi con l'analitica argomentazione fornita dall'organo giudicante.
Relativamente alle censure riguardanti il comportamento asseritamente abnorme ed esorbitante del dipendente, la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione lineare e coerente, che il lavoratore stava espletando un normale compito di pulitura del macchinario, sia pur senza adottare le dovute cautele, per cui tale condotta non poteva essere da sola idonea ad interrompere il nesso causale con l’evento verificatosi.
L'assunto del giudice d’appello è corretto e conforme al principio più volte affermato dalla Corte di legittimità in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222); nello stesso senso, si è affermato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603).
Pertanto, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386). 
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di tutela approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Tali disposizioni, infatti, sono dirette a difendere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497).
Orbene, risulta evidente, dai principi richiamati, non è possibile inquadrare nell'ambito delle condotte connotate da abnormità ed esorbitanza, il comportamento tenuto dal lavoratore infortunato, non essendosi realizzato in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato addetto, come evidenziato in maniera appropriata dalla Corte territoriale.
In ordine alla prevedibilità delle circostanze che hanno determinato l'evento lesivo del lavoratore, i giudici dì merito, affermando la non eccentricità e la non imprevedibilità del comportamento del lavoratore, hanno evidenziato come l'operazione intrapresa dall'infortunato costituisse un ordinario intervento di manutenzione sul macchinario.
La tesi difensiva, secondo cui il lavoratore avrebbe violato precise direttive del datore di lavoro, non è documentata. E' indiscutibile, peraltro, che il datore di lavoro avrebbe dovuto provvedere all'adeguata predisposizione di protezioni sul macchinario (installazione di un coperchio e di un meccanismo di blocco delle parti rotanti).
2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P. Q. M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2019.