Interpello n. 05 del 15 luglio 2019

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimentONOTE

 

Oggetto

Decreto 22 gennaio 2019 - criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare - chiarimenti sull'aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013.

 

Ente proponente

Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

 

Quesito

Se siano validi i corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013 recentemente abrogato a seguito dell'entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019.
In particolare l'ANCE chiede, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 hanno modificato, rispetto al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, il periodo di validità dei corsi e la loro durata, se sia corretta l'interpretazione secondo la quale alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni.

 

Risposta

In assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un'interpretazione autentica della materia, trova applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo.
Pertanto le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore.
Tanto premesso gli attestati conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008; D.I. 22 gennaio 2019: All. II, punto 10; D.I. 4 marzo 2013: All. II punto 10.

 

Note

- l'allegato II al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 al punto 10, rubricato "Modulo di aggiornamento" prevede che "L'aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche...";
- l'allegato II al
decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 al punto 10, rubricato "Modulo di aggiornamento" stabilisce che "L’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell'attività lavorativa...".