Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 24 luglio 2019, n. 33235 - Infortunio mortale durante il disboscamento di un'area. Palese mancanza di formazione professionale dei lavoratori


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 28/03/2019

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 22.3.2018 la Corte di appello di Genova, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza di primo grado in relazione alla declaratoria di responsabilità di G.R. e G.S. per il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore  A.C..
Ai predetti, nelle rispettive qualità di datore di lavoro e di direttore tecnico della S.p.A. R., si contesta di aver consentito che i lavoratori B. e A.C., entrambi dipendenti della società R., provvedessero al disboscamento di un'area senza adeguata informazione sui rischi e senza predisposizione di adeguate procedure di sicurezza; per tali ragioni il B., nel procedere al taglio di un pollone (ovvero un fusto che si origina da ceppaia), confidando che il A.C. si fosse portato in posizione di sicurezza verso valle, ma non avvedendosi che quest'ultimo si era invece spostato verso monte, effettuava una nuova incisione sull'albero, determinandone la caduta verso monte; l'albero cadendo colpiva il A.C., il quale decedeva sul colpo per politrauma da schiacciamento (fatto del 15.7.2008).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti ma con identici motivi, G.R. e G.S., lamentando vizio di motivazione secondo i profili che seguono.
I) Rilevano che la Corte territoriale non ha fornito una risposta adeguata al motivo di appello con il quale, in ragione della oggettiva abnormità della condotta tenuta dalla persona offesa in occasione dell'infortunio, si deduceva l'insussistenza del nesso di causa tra le condotte omissive contestate e l'evento.
Osservano come sia pacifico che il pollone abbattuto dal B. fosse caduto al suolo esattamente nella direzione da lui voluta, e che il A.C. avesse concordato con il B. la direzione di caduta della pianta; pertanto, ritengono inspiegabile e del tutto imprevedibile il comportamento tenuto dal A.C. in occasione del sinistro, come tale idoneo a configurare una causa sopravvenuta interruttiva del nesso eziologico.
II) Deducono che la Corte territoriale non ha fornito una risposta adeguata al motivo di appello formulato in ordine alla inidoneità delle norme di cautela (che si assumono omesse) ad escludere l'evento.
Sostengono che il rispetto delle prescrizioni impartite nel POS adottato per il cantiere, o anche solo delle regole di cautela note al B., avrebbero certamente impedito il verificarsi dell'evento.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo, sulla dedotta interruzione del nesso causale, è infondato.
Diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la sentenza impugnata ha adeguatamente affrontato il problema, avendo sottolineato la condotta imprudente e inesperta dei due lavoratori i quali, poco prima dell'incidente, si erano dedicati contemporaneamente all'abbattimento di alberi diversi, situati a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. In tale situazione, in maniera congrua e logica, la Corte territoriale ha considerato irrilevante che il B. avesse invertito di 360° la direzione originariamente stabilita per l'abbattimento dell'albero, ed è stata ritenuta tutt'altro che anomala e imprevedibile - avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento dell'incarico da parte dei due operai - la presenza del A.C. sulla traiettoria di caduta dell'albero.
Sul punto i giudici si sono conformati al costante indirizzo della Corte di cassazione secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore solo se abbia effettuato una corretta valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, fornendo al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed adempiendo a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016 - Santini e altro, Rv. 26607301). Ciò che è stato, invece, plausibilmente escluso nel caso di specie, in cui da parte datoriale è stata ravvisata una colpevole mancanza proprio negli adempimenti connessi alla informazione e sicurezza del lavoro, con riferimento al compito demandato ai due operai, trattandosi di soggetti privi di formazione adeguata e specifica per quel genere di attività, come dimostrato dalle stesse modalità con cui gli stessi lavoratori hanno operato. I giudici di merito hanno analizzato compiutamente le caratteristiche dell'attività lavorativa demandata ai dipendenti, accertando in concreto le modalità con cui la stessa si è esplicata, ed hanno riscontrato, con valutazione priva di incongruenze o di aporie logiche evidenti, che non erano state osservate le prescrizioni di sicurezza correlate ai rischi connessi alla prestazione lavorativa oggetto di indagine.
Sotto questo profilo, la condotta colposa del lavoratore non è stata considerata abnorme ed interruttiva del nesso causale, proprio perché la stessa non ha attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio.
La motivazione della sentenza impugnata sfugge ai rilievi dei ricorrenti, in quanto dalla stessa si ricava che il POS nulla prevedeva sulle modalità con cui i due operatori avrebbero dovuto interagire, mentre è stato accertato che proprio questa è stata la principale problematica connessa al verificarsi dell'evento.
I giudici di merito hanno riscontrato una palese mancanza di formazione professionale dei lavoratori per quel tipo di attività, a prescindere dalla conoscenza da parte del B. di una ovvia regola di prudenza, consistente nel fatto che nessuno avrebbe dovuto essere presente nel raggio di 180° di caduta dell'albero.
I ricorrenti insistono su una diversa lettura delle risultanze del POS, ma per tale parte le censure devono ritenersi inammissibili, non potendosi invocare in sede di legittimità una diversa lettura dei fatti, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, operazione rimessa alla competenza esclusiva del giudice di merito.
Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo il quale il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 23550801; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 23415501). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis Sez. 5, n. 32688 del 5/07/2004, Scarcella, non mass.).
3. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 marzo 2019