Tipologia: CCNL
Data firma: 28 giugno 2000
Validità: 01.07.2000 - 31.12.2004
Parti: Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Servizi, TLC
Fonte: CNEL

Sommario:

 Nota di intenti
Premessa
Campo di applicazione
Parte I - Disciplina del sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali.
• A) Osservatorio nazionale
• B) Informazioni in sede nazionale
• C) Informazioni in sede territoriale
• D) Informazioni in sede aziendale
Art. 2 - Formazione professionale.
Art. 3 - Assetti contrattuali.
• Contratto nazionale.
• Contrattazione aziendale.
• Controversie sugli assetti contrattuali.
Art. 4 - Decorrenza e durata.
Art. 5 - Garanzia per prestazioni indispensabili.
Art. 6 - Comitati aziendali europei.
Art. 7 - Reclami e controversie.
Parte II - Disciplina dei diritti sindacali
Art. 8 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Art. 9 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Art. 10 - Assemblea.
Art. 11 - Diritto di affissione.
Art. 12 - Locali.
Art. 13 - Contributi sindacali.
Parte III - Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Sezione I - Costituzione e forme del rapporto

Art. 14 - Assunzione.
Art. 15 - Periodo di prova.
Art. 16 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 17 - Contratto di prestazioni di lavoro temporaneo.
Art. 18 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 19 -Contratto di formazione e lavoro e contratto di inserimento lavorativo.
Art. 20 - Contratto di apprendistato.
Art. 21 - Contratto di lavoro ripartito.
Art. 22 - Telelavoro.
Sezione II - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Classificazione professionale.
• A) Premessa
• B) Declaratorie, profili professionali ed esemplificazioni
• C) Quadri
• D) Criteri di impiego e di mobilità dei lavoratori
• E) Commissione paritetica nazionale sull'inquadramento professionale
Art. 24 - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 25 - Trasferimenti.
 Art. 26 - Orario di lavoro.
• Riduzione dell'orario di lavoro.
• Dichiarazione a verbale.
• Norme transitorie.
Art. 27 - Reperibilità.
Art. 28 - Giorni festivi.
Art. 29 - Riposo settimanale.
Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno.
• Banca ore
Art. 31 - Ferie.
Art. 32 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale e aspettativa.
• Assenze.
• Permessi.
• Congedo matrimoniale.
• Aspettativa.
Art. 33 - Diritto allo studio.
Art. 34 -Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 35 -Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 36 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 37 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 38 - Tutela della maternità.
Art. 39 - Tutele specifiche.
• Portatori di handicap.

• Lavoratori affetti da patologie derivanti da uso di sostanze stupefacenti.
Art. 40 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 42 - Tredicesima mensilità.
Art. 43 - Trasferte.
Art. 44 - Premio di risultato.
Art. 45 - Rapporti in azienda.
Art. 46 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 47 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Art. 48 - Licenziamento per mancanze.
• A) Licenziamento con preavviso.

• B) Licenziamento senza preavviso.
Art. 49 - Sospensione cautelare non disciplinare.
Art. 50 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 52 - Fondo di previdenza complementare.
Allegati
Allegato 1 Retribuzione CCNL (da valere sino al 31 dicembre 2000).
Allegato 2. Quote contratto
Allegato 3. Lettera di intenti tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil sul contratto di settore TLC.
Allegato 4. Rappresentanza categoriale
Allegato 5. Scambio di lettere tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 25 ottobre 1999

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione

Addì 28 Giugno 2000 tra Confindustria […] e Cgil […], Cisl […], Uil […] è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per la definizione del nuovo CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

Campo di applicazione
Il presente CCNL si applica alle imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.).

Parte I - Disciplina del sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali.

1) Le parti stipulanti, sulla base dei principi individuati in "Premessa", convengono sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative, nonché caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi individuati di comune interesse e dall'esame delle loro evoluzioni e ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.
2) In tale sistema gli strumenti relazionali di seguito determinati risultano orientati alla creazione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto, attraverso sia la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa in funzione dei mutamenti e dell'evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi e di mercato, che il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza.

A) Osservatorio nazionale
A partire dal 4° mese dalla stipulazione del presente CCNL verrà costituito a livello nazionale un Osservatorio, formato pariteticamente da 12 componenti appartenenti a ciascuna delle parti stipulanti (6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale), quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco.
In tale sede saranno affrontati i seguenti argomenti:
1) le linee di sviluppo tecnologico del settore, con specifico riferimento alle possibili applicazioni e alle connesse opportunità di mercato;
[…]
3) la formazione e la riqualificazione professionale, tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle connotazioni evolutive delle esigenze formative connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative, professionali e normative;
4) le pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento dell'occupazione femminile e alle problematiche complessive ad essa connesse;
[…]
6) le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive della UE in materia;
[…]
Fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 (Formazione professionale) circa la costituzione della Commissione nazionale paritetica per la formazione professionale, con riferimento ai temi di cui ai punti 4 e 6 saranno costituite nell'ambito dell'Osservatorio, a partire dal 7° mese dall'avvio dell'Osservatorio stesso, apposite Commissioni incaricate di seguire le relative problematiche.
L'Osservatorio potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, oltre che del contributo delle parti stipulanti presenti nell'Osservatorio, anche dell'apporto di esperti, ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo.
Gli studi, i dati e le informazioni prodotti dall'Osservatorio, oltre a costituire una base documentale comune, condivisa e utile all'attività delle parti, potranno - ove sia stato raggiunto un "avviso comune" sulla materia - essere sottoposti all'attenzione di Enti e Istituzioni pubbliche nazionali ed eventualmente territoriali.
Ai fini di cui sopra l'Osservatorio potrà anche realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie e argomenti individuati di comune accordo tra le parti.
Le parti nell'ambito dell'Osservatorio stabiliranno i criteri per la ripartizione delle spese relative al funzionamento dell'Osservatorio stesso, mentre quelle concernenti le iniziative di studio di cui al comma precedente verranno concordate preventivamente di volta in volta, con riferimento sia all'ammontare che alla suddivisione, valutando anche la possibilità di utilizzare finanziamenti europei e nazionali eventualmente disponibili.
La segreteria dell'Osservatorio e dei gruppi di lavoro avrà sede presso l'organizzazione datoriale stipulante, che si farà carico della relativa gestione ordinaria.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto le parti definiranno in apposito incontro le ulteriori modalità costitutive e operative per il corretto funzionamento dell'Osservatorio e delle Commissioni specifiche.

B) Informazioni in sede nazionale
L'organizzazione datoriale stipulante, nel corso di un apposito incontro, provvederà - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - a fornire, con cadenza annuale, alle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti, elementi conoscitivi afferenti le seguenti tematiche:
1) scenari evolutivi del settore, con riferimento al quadro istituzionale regolatorio, ai fenomeni di evoluzione tecnologica e ai mutamenti macroeconomici e di mercato;
2) andamento dei livelli occupazionali - disaggregati, ove possibile, per sesso, categoria e fascia d'età - e delle relative dinamiche interne correlate sia al quadro legislativo, ivi compresi gli strumenti di politica attiva del lavoro, che ai fenomeni connessi all'introduzione di tecnologie innovative;
[…]

C) Informazioni in sede territoriale
A titolo sperimentale, per la vigenza del presente contratto, nel corso di apposito incontro annuale, una delegazione delle Associazioni degli industriali territorialmente competenti fornirà - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti, informazioni riguardanti gli argomenti di cui alla lett. B) con specifico riferimento al territorio considerato.
Le aree geografiche interessate dall'informativa territoriale sono individuate come segue:
- Nord Ovest: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;
- Nord Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
- Centro Ovest: Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna;
- Centro Est: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise;
- Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.
In fase di 1a applicazione le informazioni verranno fornite presso le sedi delle Associazioni degli industriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli.
In occasione del rinnovo biennale del CCNL le parti verificheranno la funzionalità di questo modello territoriale sperimentale, in coerenza con lo sviluppo del settore e la localizzazione delle imprese.

D) Informazioni in sede aziendale
Con cadenza annuale e di norma nel 1° quadrimestre, le imprese che occupano complessivamente più di 350 dipendenti provvederanno - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - a fornire, con l'assistenza delle Associazioni degli industriali dove hanno sede le Direzioni generali aziendali, alle OO.SS. stipulanti e congiuntamente alle RSU, ove costituite, informazioni sulle materie di seguito individuate:
1) gli andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi qualitativi e quantitativi d'investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;
2) l'evoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sulla organizzazione complessiva del lavoro;
3) le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia degli impianti;
4) i programmi qualificanti afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale, avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale femminile e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
5) l'andamento dell'occupazione, distinto per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale;
6) il sistema complessivo degli orari di lavoro;
[…]
Qualora dovessero successivamente intervenire modifiche significative dei programmi aziendali sulle materie oggetto di informazione, saranno forniti ulteriori aggiornamenti integrativi.
Dichiarazione a verbale.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e della riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.

Art. 2 - Formazione professionale.
1) Le parti, nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di sviluppo e riorientamento delle competenze, convengono sull'opportunità di istituire la Commissione Nazionale Paritetica per la Formazione professionale, costituita da 12 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale.
2) L'attività della Commissione, che si avvarrà anche dei risultati delle attività di analisi e studio svolte dall'Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1, è finalizzata ad approfondire gli impatti sul mercato del lavoro e sulle professionalità derivanti dall'evoluzione tecnologica e dall'introduzione di nuovi servizi.
3) Alla Commissione, che si riunirà con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti i seguenti compiti:
- monitoraggio dell'evoluzione legislativa in materia di formazione professionale, con riguardo anche alle possibili opportunità di ricorso a forme di finanziamento/incentivazione regionale, nazionale ed europeo;
- analisi dei fabbisogni formativi, all'interno del settore, con riferimento sia al consolidamento delle professionalità esistenti che allo sviluppo delle nuove competenze professionali derivanti dall'evoluzione tecnologica e dall'introduzione di nuovi modelli di lavoro. A tale scopo la Commissione farà riferimento anche alle risultanze delle attività svolte dall'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese;
- azioni di sensibilizzazione e orientamento presso le Istituzioni comunitarie, nazionali e locali per la promozione di interventi mirati allo sviluppo delle professionalità nell'ambito del settore;
- indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse del settore; - individuazione di proposte e azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti ad esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché a iniziative di nuova imprenditorialità;
- elaborazione di proposte di progetti formativi che, nell'ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica e organizzativa dell'impresa.
4) Nell'ambito del quadro generale così determinato, la Commissione nazionale per la formazione professionale potrà inoltre prevedere:
- contatti con analoghi organismi nazionali ed esteri finalizzati a promuovere forme di collaborazione e di comparazione a livello internazionale;
- collaborazioni con Scuole/Università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie Impresa/Scuola su materie attinenti al mercato e alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.
5) Le parti convengono che gli incontri della Commissione nazionale avranno sede presso l'organizzazione datoriale stipulante, che fornirà i servizi di segreteria.
6) Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi 6 mesi dall'avvio dei lavori della Commissione nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupano almeno 2000 dipendenti.
7) La Commissione aziendale sarà costituita pariteticamente da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza dell'impresa e 3 in rappresentanza congiunta delle OO.SS. stipulanti e delle RSU, ove costituite.
8) La Commissione aziendale potrà svolgere le seguenti attività: - monitorare i fabbisogni formativi connessi all'esigenza di mantenere livelli di professionalità coerenti con l'evoluzione tecnologica e organizzativa dell'impresa;
- formulare linee guida in materia di aggiornamento e riconversione professionale in connessione ai fabbisogni formativi rilevati;
- effettuare un'analisi quali-quantitativa dell'attività di formazione e riqualificazione svolta a livello annuale nell'impresa.
9) Gli incontri della Commissione aziendale avverranno presso la sede dell'Associazione degli industriali competente.
10) Le decisioni delle Commissioni paritetiche di cui sopra saranno adottate all'unanimità dei loro componenti.

Art. 3 - Assetti contrattuali.
1) Nel quadro di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 22.12.98 - le cui disposizioni anche non riprodotte s'intendono integralmente confermate - il sistema contrattuale delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione si articola sul livello nazionale e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del CCNL e in conformità ai criteri e alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.

Contratto nazionale.
[…]
4) Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.

Contrattazione aziendale.
10) La contrattazione a livello aziendale è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93 e riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.
[…]
14) Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le OO.SS. nazionali e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
[…]

Controversie sugli assetti contrattuali.
20) Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali così come definiti nel presente capitolo, sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il CCNL entro 15 giorni dal momento in cui sono stati rilevati.
21) Entro i successivi 7 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola azienda.

Art. 6 - Comitati aziendali europei.
1) Le parti fanno riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, all'Accordo interconfederale 26.11.96 di recepimento della Direttiva UE n. 45/94 concernente l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2) A tale riguardo, nelle imprese di cui al comma 1 le procedure di negoziazione previste dall'Accordo inizieranno entro il 31 dicembre 2000.

Art. 7 - Reclami e controversie.
1) Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in 1a istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti OO.SS.
2) Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti strutture territoriali delle parti stipulanti e, in caso di mancato accordo, saranno riesaminate a livello nazionale.

Parte II - Disciplina dei diritti sindacali
Art. 8 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

1) In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93 e secondo quanto previsto dall'art. 3 (Assetti contrattuali) del presente CCNL, le RSU - congiuntamente alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, congiuntamente alle OO.SS. nazionali - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2) Le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) vengono esercitate dalle RSU, che risultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
3) In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti vengono costituite le RSU di cui al Protocollo 23.7.93 e come regolate dall'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]
6) I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300/70.
7) Per quanto riguarda l'individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell'Accordo interconfederale 22.6.95 in materia, salve le eventuali diverse intese esistenti a livello aziendale.

Art. 10 - Assemblea.
1) Le OO.SS. stipulanti il presente contratto e le RSU possono chiedere di indire per le unità produttive, in locali di cui l'azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge n. 300/70 e agli accordi interconfederali.
2) Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge n. 300/70. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di seguito indicate, per quanto compatibili.
[…]
4) […]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 11 - Diritto di affissione.
1) Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25, legge n. 300/70.
2) Le aziende in ciascuna unità produttiva metteranno a disposizione delle OO.SS. stipulanti e delle RSU appositi spazi, accessibili a tutti i lavoratori, per l'affissione di comunicazioni.
3) Le suddette comunicazioni riguarderanno materie d'interesse sindacale e del lavoro e saranno tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Parte III - Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Sezione I - Costituzione e forme del rapporto
Art. 14 - Assunzione.

[…]
2) Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica d'idoneità al lavoro.
[…]

Art. 17 - Contratto di prestazioni di lavoro temporaneo.
1) Le aziende si potranno avvalere di prestazioni di lavoro temporaneo in conformità alla vigente legislazione in materia, in particolare alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge 24.6.97 n. 196.
[…]

Art. 19 -Contratto di formazione e lavoro e contratto di inserimento lavorativo.
1) Per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro e dei contratti di inserimento lavorativo, si richiamano le disposizioni degli Accordi interconfederali 18.12.88 e 31.1.95, riportati in allegato al presente CCNL.

Art. 20 - Contratto di apprendistato.
1) Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
[…]
7) L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali salve diverse articolazioni d'orario relative ai lavoratori a tempo indeterminato.
[…]
9) Quanto alla durata dell'impegno formativo esterno essa sarà:
- di 80 ore annue per i lavoratori in possesso di titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire;
- di 120 ore annue per i lavoratori in possesso di titoli d'istruzione post-obbligo o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire;
- di 120 ore annue per i lavoratori in possesso di titolo d'istruzione dell'obbligo.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, nell'ambito della Commissione per la formazione professionale di cui all'art. 2 del presente CCNL costituiranno un apposito gruppo di lavoro con l'obiettivo di individuare di concerto con gli organismi competenti i contenuti della formazione esterna che deve essere impartita agli apprendisti.

Art. 22 - Telelavoro.
1) Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo.
2) Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato s'intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.
3) Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
4) Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
5) Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
6) […]
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
7) Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
[…]
9) Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

Sezione II - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Classificazione professionale.
E) Commissione paritetica nazionale sull'inquadramento professionale

Le parti nel riconoscere la necessità di sviluppare un coerente sistema d'inquadramento professionale in grado di rappresentare efficacemente i processi di trasformazione in atto, con specifico riferimento all'individuazione di nuove professionalità connesse allo sviluppo del settore dell'Information Technology, convengono sull'opportunità di istituire, in via sperimentale, per la durata del presente CCNL, una Commissione Nazionale Paritetica sull'Inquadramento Professionale, costituita da 12 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale.
L'attività della Commissione, che si avvarrà anche dei contributi della Commissione Nazionale per la Formazione Professionale di cui all'art. 2 (Formazione professionale), è finalizzata anche all'individuazione dei necessari interventi da proporre alle parti stipulanti sul sistema d'inquadramento professionale previsto dal vigente CCNL.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
- analizzare i cambiamenti in atto nel settore per ciò che attiene alla definizione delle nuove professionalità emergenti;
- definire e aggiornare i profili professionali indicati dall'inquadramento professionale, anche prevedendo l'individuazione di un'anagrafe delle professionalità di particolare rilevanza per il settore;
- formulare proposte alla Commissione nazionale per la formazione professionale in ordine alla possibilità di individuare i progetti formativi necessari, in coerenza con le modifiche dell'organizzazione del lavoro aziendale, per lo sviluppo e l'arricchimento professionale dei lavoratori;
- esaminare i diversi aspetti caratterizzanti il sistema professionale, attraverso l'analisi dei parametri di riferimento che ne costituiscono la struttura, in forma aggregata e statistica per aree professionali;
- formulare, alle parti stipulanti il vigente CCNL, proposte di modifica e/o d'innovazione del sistema d'inquadramento professionale, da esaminare in occasione del rinnovo del CCNL;
- proporre alle parti stipulanti, in relazione all'introduzione di tecnologie innovative, integrazioni ai profili professionali e alle esemplificazioni di cui alla presente classificazione del personale. Le proposte verranno sottoposte alle parti stipulanti appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente accolte, integreranno il CCNL vigente esclusivamente per gli effetti della modifica introdotta.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno dei componenti delle due parti e delibera all'unanimità per quanto attiene alle materie di sua competenza, come sopra individuate.
Una volta all'anno la Commissione si riunisce con le delegazioni che hanno stipulato il presente CCNL per riferire sull'attività svolta. In tale occasione verranno presentati i risultati tanto dei lavori sui quali sia stata raggiunta l'unanimità dei pareri della Commissione, quanto dei lavori che costituiscano la posizione di una delle due componenti.
La Commissione potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
La Commissione potrà prevedere l'analisi, lo studio, l'elaborazione di indagini finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi relativamente all'evoluzione delle esigenze aziendali, connesse alle modifiche tecnologiche e all'impatto di queste sul sistema professionale dei lavoratori. Tali analisi e studi costituiranno base documentale comune, condivisa e utile all'attività delle parti.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione nazionale avranno sede presso l'organizzazione datoriale stipulante, che fornirà i servizi di segreteria.

Art. 26 - Orario di lavoro.
1) Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, ai soli fini contrattuali la durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore, distribuite di norma su 5 o 6 giorni alla settimana.
2) Previo esame con la RSU, la Direzione aziendale stabilisce l'articolazione giornaliera, anche in modo non uniforme, dell'orario di lavoro settimanale contrattuale nonché gli eventuali orari elastici di entrata, intervallo e uscita del personale. Per specifiche oggettive esigenze finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del servizio da soddisfare in modo tempestivo e non espletabili con le ordinarie articolazioni giornaliere dell'orario di lavoro (quali, le fasi di 'start up', l'immissione sul mercato di prodotti e servizi, le operazioni connesse ai cambi 'release', ecc. ), l'azienda può stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della prestazione. Delle predette esigenze tecnico-produttive nonché delle modalità applicative l'azienda darà preventiva comunicazione alla RSU interessata entro 48 ore. Per le ore di lavoro non coincidenti con la collocazione ordinaria, verrà corrisposta una maggiorazione del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 30 (Lavoro supplementare, ecc.). La predetta maggiorazione non è cumulabile con eventuali maggiorazioni spettanti ad altro titolo. Di norma ogni 6 mesi, su richiesta della RSU, si effettuerà un incontro per esaminare l'andamento e le motivazioni del fenomeno nonché le modalità applicative.
3) Per far fronte a necessità connesse a variazioni d'intensità dell'attività lavorativa dovute a motivi stagionali o contingenti, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco di ciascun semestre, con i limiti massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. L'azienda definirà tali regimi d'orario previo esame congiunto con la RSU interessata. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
[…]
4) Gli orari di lavoro individuali possono essere:
- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito;
- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore.
5) I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni stabilite dall'azienda, anche per specifiche aree organizzative di appartenenza. Per i lavoratori turnisti, l'eventuale giornata di libertà potrà anche non essere consecutiva a quella di riposo.
6) Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che normalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività in cui vi sia un'effettiva coincidenza tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non sono pertanto da considerarsi tali, oltre ai lavoratori che operano ad orario base e ai lavoratori che operano ad orari sfalsati/speciali, quelli che pur osservando in modo continuativo un orario coincidente per inizio e termine con quello del turno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di fatto non viene attuato avvicendamento di turni per motivi di organizzazione aziendale ovvero inerenti il particolare tipo di lavoro.
Nei casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio al servizio o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
7) Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, come definiti al precedente comma, che prestano normalmente la propria attività per 8 ore giornaliere e per 40 ore settimanali, viene riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti al giorno per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
8) In linea normale i turni di servizio sono articolati in modo da garantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 8 ore tra la fine del turno di lavoro e l'inizio di quello successivo.
[…]

Art. 27 - Reperibilità.
[…]
2) Il lavoratore, ove richiesto dall'azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
[…]
5) Fermi restando i criteri di cui sopra, gli importi e le modalità applicative verranno definiti a livello aziendale.

Art. 29 - Riposo settimanale.
1) Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
2) Con riferimento ai lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato in sostituzione del riposo settimanale.
3) L'azienda ha comunque facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai lavoratori interessati.

Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno.
1) Fermi restando gli effetti sulla disciplina dell'orario di lavoro derivanti dalla natura di servizio pubblico dell'attività svolta dall'azienda, si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, quello compiuto oltre l'orario normale settimanale di cui all'art. 26 (Orario di lavoro).
2) Sino a detto limite, le prestazioni eccedenti la normale durata dell'orario di lavoro settimanale applicato in azienda sono considerate lavoro supplementare.
3) Il lavoro di cui al precedente comma 1 è ammesso in via normale per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali, salve in ogni caso le deroghe ed eccezioni di cui al punto 3, art. 5 bis, RDL 15.3.23 n. 692 (convertito dalla legge 17.4.25 n. 473, introdotto dalla legge 30.10.55 n. 1079), nel testo novellato dalla legge 27.11.98 n. 409.
4) Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l'individuazione dei casi di esclusione, si fa riferimento al D.lgs. 26.11.99 n. 532. Si considera lavoro notturno agli effetti legali di cui al citato D.lgs. n. 532/99, quello effettivamente prestato alle condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente tra le ore 24 e le ore 7. Ai soli effetti retributivi, è considerato lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le 7.
5) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del citato D.lgs. 26.11.99 n. 532, il limite delle 8 ore di prestazione dei lavoratori notturni è calcolato come media nell'arco della settimana, ovvero nel più ampio periodo eventualmente previsto nelle aziende in applicazione dei modelli di flessibilità oraria di cui al comma 3, art. 26 (Orario di lavoro).
6) Ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 26.11.99 n. 532:
a) il divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno d'età del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale;
b) la non obbligatorietà del lavoro notturno - prevista per i casi di cui alle lett. a), b) e c), art. 17, comma 2, legge 5.2.99 n. 25 riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.
[…]
8) È in facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla legge o dal presente contratto, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno e il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo d'impedimento. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto dall'azienda.
[…]

Banca ore
Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.02, la Banca ore.
A tale scopo verrà costituita una Commissione paritetica che entro il mese di giugno 2001 stabilirà - sulla base dell'andamento del ricorso al lavoro straordinario nel settore - le modalità di funzionamento e le quantità di ore che confluiranno nella Banca medesima.

Art. 37 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
1) L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]
4) Per quanto non previsto nel presente articolo si richiamano le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso.
[…]
6) Nei casi in cui a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale la conseguente invalidità parziale non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, compatibilmente con le esigenze organizzative, l'azienda individuerà soluzioni compatibili con la ridotta capacità del lavoratore.
[…]
8) I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso d'infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nel luogo di lavoro.

Art. 38 - Tutela della maternità.
1) In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 39 - Tutele specifiche.
Portatori di handicap.

1) Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità, nonché ai lavoratori che si trovino nella necessità di prestare assistenza a figli ovvero a parenti o affini entro il 3° grado, ancorché non conviventi, del pari portatori di handicap in situazione di gravità, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33, legge 5.2.92 n. 104, così come integrate dalla legge n. 53/00.
2) Allo scopo di favorire, nel rispetto della quota d'obbligo prevista dalla legge n. 68/99, l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze tecnico/impiantistiche, le aziende si adopereranno per assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di agibilità dei posti di lavoro.

Art. 45 - Rapporti in azienda.
1) Le caratteristiche proprie del servizio fornito dalle imprese di gestione di reti e servizi di telecomunicazioni richiedono un elevato livello di collaborazione e senso di responsabilità da parte dei lavoratori nell'espletamento dei compiti loro affidati. In tale quadro, pertanto, tenuto soprattutto conto dell'esigenza di garantire alla clientela il miglior grado di servizio, i rapporti in azienda dovranno ispirarsi ai seguenti principi.
2) In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
[…]
4) I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
5) Dovranno essere osservate le norme di legge e del presente contratto, i regolamenti aziendali e le disposizioni di servizio e in particolare l'attività lavorativa assegnata andrà eseguita con la diligenza, la professionalità e l'impegno necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
[…]
10) Durante l'orario giornaliero il lavoratore dovrà disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti attribuitigli, […]
11) I lavoratori non dovranno sottrarre o danneggiare i beni materiali o immateriali in proprietà o in uso all'azienda compreso il patrimonio informatico […]
[…]
13) Dovranno essere scrupolosamente osservate le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'azienda da parte del personale e non potranno essere introdotte - salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee nei locali non aperti al pubblico.
14) Nei confronti di colleghi, clienti e terzi, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e del diritto della persona e conseguentemente astenersi dal porre in essere comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali anche perpetrate deliberatamente in ragione della posizione ricoperta.
15) Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 46 e 47 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 48.
16) Quando sia richiesto dalla natura del comportamento del lavoratore o dalla necessità di effettuare accertamenti in relazione al comportamento medesimo, l'azienda può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio.

Art. 47 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
1) Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti in servizio o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello d'inizio dell'assenza stessa salvo il caso d'impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non osservi una condotta uniformata a principi di correttezza verso i colleghi e/o compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
[…]
e) esegua negligentemente il lavoro affidatogli e/o arrechi per colpa danni a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
[…]
g) introduca persone non autorizzate in locali aziendali;
h) ponga in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale;
i) durante l'orario di lavoro venga trovato in stato di manifesta ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
l) in altro modo non osservi le disposizioni di legge, del presente contratto, le procedure e i regolamenti aziendali e le norme interne in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;
m) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato da apposito cartello;
2) L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo. La multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
3) L'elencazione sopra riportata deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo facendo salvo il principio dell'analogia per quanto applicabile.
[…]

Art. 48 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.

1) In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 47 (Ammonizioni scritte, multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla seguente lett. B.
2) A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) l'insubordinazione ai superiori;
[…]
c) i danni rilevanti arrecati per colpa grave a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
[…]
e) l'abbandono del posto di lavoro da parte del personale addetto a mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, al di fuori delle ipotesi previste dal punto e), lett. B;
[…]
g) i comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi, allorquando il comportamento sia comunque riconducibile alla sfera del rapporto gerarchico;
h) la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47, qualora siano stati applicati 2 provvedimenti di sospensione nell'ambito del biennio precedente;
[…]

B) Licenziamento senza preavviso.
3) In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
4) A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) la grave insubordinazione ai superiori;
[…]
c) i danni rilevanti arrecati per dolo a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
[…]
e) l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
m) l'introduzione di persone non autorizzate in locali aziendali allorquando da tale comportamento derivi un grave pregiudizio all'azienda;
n) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.

Allegati
Allegato 3. Lettera di intenti tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil sul contratto di settore TLC.

Fermo restando quanto previsto dalla Parte II, Disciplina dei diritti sindacali, di cui all'art. 8 (RSU), le parti firmatarie del presente CCNL si danno reciprocamente atto che il sistema di relazioni sindacali è quello basato sulle RSU, così come previsto dal Protocollo 23.7.93 e come regolato successivamente dall'Accordo interconfederale 20.12.93.
In tal senso, perciò, le funzioni riconosciute per legge alle RSA vengono esercitate dalle RSU che sono titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
[…]