Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 2001
Validità: 01.07.2001 - 30.06.05
Parti: Assoelettrica, Federelettrica, Enel, Grtn, Sogin e Flaei-Cisl, Fnle-Cgil, Uilcem-Uil, Faile-Cisal, Ugl-Energia*
Settori: Servizi, Settore elettrico
Fonte: CNEL
Note*: Faile-Cisal, Ugl-Energia sottoscrivono il CCNL con Protocolli 1 agosto 2001

Sommario:

 Art. 1 - Ambito di applicazione.
Art. 2 - Relazioni Industriali.
• Premessa.

Art. 3 - Assetti contrattuali.
• Contratto nazionale.
• Contrattazione aziendale.
• Controversie sugli assetti contrattuali.
Art. 4 - Istituti di carattere sindacale.
• A) Trattenute per contributi sindacali.
• B) Affissioni.
• C) Assemblee di lavoratori.
• D) Locali per le RSU.
Art. 5 - Permessi sindacali.
Art. 6 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 7 - Cessione e trasformazione di aziende.
Art. 8 - Appalti.
Art. 9 - Ristrutturazioni.
Art. 10 - Ambiente, qualità e sicurezza sul luogo di lavoro.
• Dichiarazioni a verbale.
o 1) Trattamento economico in occasione di visite mediche.

o 2) Personale delle centrali nucleo-termoelettriche.
Art. 11 - Formazione.
Art. 12 - Pari opportunità.
Nota a verbale. Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro.
Art. 13 - Apprendistato.
Art. 14 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 15 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 16 - Contratto di lavoro a termine.
Art. 17 - Utilizzo delle prestazioni di lavoro temporaneo.
Art. 18 - Telelavoro.
Art. 19 - Assunzione.
Art. 20 - Periodo di prova.
Art. 21 - Classificazione del personale.
• Protocollo sulla classificazione

Art. 22 - Quadri.
Art. 23 - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 24 - Doveri del lavoratore.
Art. 25 - Provvedimenti disciplinari.
• Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari

Art. 26 - Orario di lavoro.
• Turnisti/semiturnisti.
• Permessi annui retribuiti.
o A) Ex festività.
o B) Riduzione orario di lavoro.
o C) Permessi speciali.
• Dichiarazioni a verbale.
o 1) Banca Ore.
o 2) Permessi speciali.
Art. 27 - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse.
• Giorni festivi.
• Riposi.
• Trattamento festività in caso di coincidenza con la domenica.
• Festività soppresse.
• Fattispecie particolare (Guardiadighe).
• Dichiarazione a verbale. Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale.
Art. 28 - Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa.
• Assenze.
• Permessi e brevi congedi.
• Cariche pubbliche.
• Aspettativa.
• Protocollo sulle azioni sociali.
Art. 29 - Ferie.
Art. 30 - Diritto allo studio.
Art. 31 - Tutela della maternità.
Art. 32 - Malattia, infortuni e cure termali.
• Conservazione del posto.
• Trattamento economico.
• Comunicazione dell'assenza, certificazione e controlli.
• Cure termali.
• Situazioni particolari.
• Dichiarazioni a verbale.
o 1) Trattamento lavoratori TBC.
o 2) Limiti temporali espressi in mesi.
Art. 33 - Servizio militare/servizio civile.
Art. 34 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale.
Art. 35 - Struttura retributiva.
• Dichiarazioni a verbale.
o 1) Assegni 'ad personam'
o 2) Ex supplementi dei minimi e aumenti biennali/scatti di anzianità 'ad personam'
o 3) Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni
o 4) Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate
o 5) ERI
o 6) Importi in cifra
o 7) Corresponsione 'una tantum'
 • Minimi tabellari
• Minimo di stipendio o paga
• Ex indennità di contingenza
• Una tantum CCNL "settore elettrico"
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità.
• Importi degli aumenti periodici di anzianità
Art. 37 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 38 - Trattamento turnisti e semiturnisti.
Art. 39 - Reperibilità.
• Definizione e articolazione.

• Trattamento economico.
• Trattamenti complementari per interventi effettuati
• Riposi fisiologici per i lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le ore 22 e le 6 del mattino.
• Reperibilità speciale
• Dichiarazione a verbale.
1) Alloggi in conto reperibilità.
Art. 40 - Indennità.
• Indennità rischio cassa/maneggio denaro.
• Indennità per l'utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
• Indennità lavori sotto tensione.
• Indennità per l'utilizzo di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature.
• Indennità "Capo-Formazione".
• Indennità lavori gravosi.
• Indennità di bilinguismo.
• Indennità di guida.
• Norme transitorie.
Art. 41 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
• Lavoro straordinario.
• Lavoro straordinario festivo.
• Lavoro notturno - Straordinario notturno - Straordinario notturno festivo.
• Dichiarazioni a verbale.
o 1) Compenso per il lavoro prestato in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale.
o 2) Estensione di talune disposizioni contenute nell'art. . (Reperibilità) al personale non reperibile.
Art. 42 - Trasferimenti.
Art. 43 - Rimborsi spese / Ore viaggio.
• Rimborsi spese.
• Dichiarazione a verbale.
o 1) Prassi esistenti.
o 2) Anticipi per spese da sostenere per cause di servizio.
o 3) Rimborso spese istruzione figli.
• Ore viaggio.
Art. 44 - Vestiario - Alloggio.
• Vestiario.

• Disposizione comune.
Art. 45 - Mense.
Art. 46 - Premio di risultato.
• Premessa.
• Criteri per la determinazione del premio.
• Redditività aziendale.
• Incentivazione della produttività/qualità.
• Erogazione del premio.
Art. 47 - Preavviso - Trattamento sostitutivo.
• Norma transitoria.
Mensilità aggiuntive.
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 49 - Previdenza complementare.
Art. 50 - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. 51 - Attività ricreative, culturali e sportive.
Art. 52 - Assicurazioni.
Art. 53 - Decorrenza e durata.
Art. 54 - Successione dei contratti.
Art. 55 - Inscindibilità e interpretazione del contratto.
Art. 56 - Distribuzione del contratto..
Art. 57 - Norme finali.
• Norme aziendali.

• Reclami e controversie.
• Dichiarazione a verbale.
1) Dicitura Organizzazioni sindacali.
Protocollo sulle azioni sociali
• Volontariato
A) Volontariato di solidarietà sociale.
B) Volontariato protezione civile.
C) Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.
D) Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
• Tossicodipendenza e alcolismo
• Congedi parentali per gravi motivi familiari
A) Tossicodipendenza.
B) Alcoolismo.
C) AIDS
D) Malattie di particolare gravità.
E) Portatori di handicap.
• Lavoratori stranieri
• Esercizio del diritto di sciopero.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico

In Roma, addì 24 luglio 2001 fra Associazione Produttori Indipendenti di energia elettrica (Assoelettrica) […], Federazione Nazionale delle Imprese Locali dei Servizi elettrici (Federelettrica) […], Enel spa in nome e per conto delle Società da essa controllate direttamente o indirettamente e che, in precedenza, applicavano il CCL per i dipendenti elettrici Enel […], Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Grtn spa) […], Società Gestione Impianti Nucleari (Sogin spa) […] e Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei-Cisl) […], Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle-Cgil) […], Unione Italiana Lavoratori Chimici Energia Manifatturiero (Uilcem-Uil) […] si è stipulato il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale per le imprese elettriche che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché produzione e fornitura del servizio calore e di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, e ai lavoratori dalle stesse dipendenti.

Art. 1 - Ambito di applicazione.
Il presente CCNL si applica alle imprese elettriche che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché produzione e fornitura del servizio calore e di smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse e attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, e ai lavoratori dalle stesse dipendenti.
In particolare:
per attività di produzione s'intende:
- esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di produzione dell'energia elettrica comunque prodotta e da qualsiasi fonte generata;
per attività di trasformazione e trasporto s'intende:
- esercizio, gestione e manutenzione di reti elettriche - ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale - e di altre infrastrutture a tali reti connesse, comprensive delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione;
per attività di distribuzione e di vendita, di energia elettrica s'intende:
- esercizio, costruzione, manutenzione e gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione;
- connessione alle reti di distribuzione e fornitura delle prestazioni e dei servizi necessari;
- vendita di energia elettrica, ivi compresa l'attività dell'acquirente unico e del gestore del mercato elettrico;
per attività e vendita di calore s'intende:
- gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia termica mediante centrali di cogenerazione, abbinate a impianti di teleriscaldamento urbano, nelle quali la produzione di energia elettrica sia prevalente.

Art. 2 - Relazioni Industriali.
Premessa.

[…]
In particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pure nel reciproco riconoscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà orientata:
- alla sistematicità delle consultazioni tra le parti a tutti i livelli sui temi d'interesse comune anche al fine di pervenire alla formulazione di avvisi comuni da proporre alle Istituzioni, Amministrazioni e Organizzazioni pubbliche, quali contributi delle parti sociali rispetto alle problematiche d'interesse per le relative possibili soluzioni;
- alla definizione di normative contrattuali adeguate alle finalità perseguite dalle parti in termini di chiarezza e funzionalità;
- alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali da parte dei lavoratori;
- alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche alla luce delle predette caratteristiche dell'attività svolta.
1. Le parti - alla luce di quanto affermato in Premessa e nella consapevolezza che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, e, secondo questa logica, ritenendo opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività - convengono di costituire, a livello nazionale, un Osservatorio di settore congiunto paritetico.
2. Il predetto Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle OOSS dei lavoratori - analizzerà e valuterà, su iniziativa di una delle parti e con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni di rilevante interesse reciproco, suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
3. In particolare saranno oggetto di verifica e confronto le seguenti materie:
- il quadro normativo interno e di origine comunitaria d'interesse specifico del settore;
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, con le articolazioni riguardanti i settori di specializzazione più significativi e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive;
- gli andamenti relativi al mercato del lavoro e le politiche occupazionali con particolare riferimento alle assunzioni, alla mobilità, alle eventuali necessità di reimpiego e alla conseguente formazione professionale;
- le tematiche relative ad ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
[…]
- l'andamento delle relazioni industriali;
- le pari opportunità;
[…]
4. L'Osservatorio si riunirà, per la 1a volta entro il 31.12.01 e in tale occasione delibererà all'unanimità in ordine alle modalità del proprio funzionamento.
5. In tale occasione verrà valutata anche la possibilità di una subarticolazione in sezioni specifiche relative ai più significativi argomenti di confronto tra quelli sopra indicati. In virtù della sua natura non negoziale l'Osservatorio potrà realizzare specifiche iniziative e predisporre un rapporto congiunto sulle materie per le quali le parti abbiano compiuto analisi e approfondimenti specifici.
6. Acquisita una posizione comune, se ritenuto utile e opportuno, essa potrà essere sottoposta all'attenzione delle istituzioni interessate.
7. Gli studi e le analisi svolti dalle parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle parti.
8. Le tematiche di competenza dell'Osservatorio potranno essere approfondite anche con riferimento ad aree territoriali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e una significativa presenza di aziende del settore.
9. Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale, le singole parti imprenditoriali stipulanti e le OOSS stipulanti potranno svolgere i relativi approfondimenti all'interno di distinti Osservatori.
10. Salvo quanto già detto al comma 4 (in merito alla periodicità degli incontri dell'Osservatorio) l'Osservatorio medesimo terrà 2 incontri all'anno (entro il 31 maggio e il 30 novembre) nel corso dei quali le parti firmatarie imprenditoriali forniranno alle OOSS nazionali informazioni complessive e globali sugli argomenti di cui al comma 1 che costituiranno l'informativa a livello nazionale.
11. Ulteriori modalità di acquisizione di dati destinati ai lavori dell'Osservatorio verranno decise congiuntamente dalle parti.
12. Le parti, nello spirito di cui al 1° capoverso del presente articolo, concordano sull'utilità di realizzare, anche a livello aziendale, forme di interlocuzione secondo quanto previsto dagli specifici articoli del presente CCNL.
13. Pertanto, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, su richiesta delle OOSS, potranno essere realizzati incontri in cui l'azienda, individuata secondo i criteri di cui al successivo comma, fornirà informazioni sulle seguenti materie:
[…]
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani d'investimento;
- nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale;
- pari opportunità;
[…]
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo;
- mercato del lavoro con riferimento alle nuove forme d'ingresso.
14. Le suddette informazioni saranno fornite alle OOSS nazionali, dai Gruppi - intendendosi per tali le aziende con insediamenti pluriregionali che occupino complessivamente almeno 500 dipendenti.
15. Nel corso di tali incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
16. Ove a seguito dell'azione informativa emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali potranno essere attivati momenti di approfondimento specifico.
17. Le medesime informazioni saranno fornite alle OOSS territorialmente competenti dalle aziende - che occupino più di 150 dipendenti - i cui insediamenti siano ubicati in un'unica Regione.
18. A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali aziende potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
19. Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali/ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
20. Per le aziende aderenti al sistema Confindustria le informazioni saranno rese nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata.
21. Di norma annualmente le aziende che occupano più di 50 dipendenti renderanno ai sindacati di categoria a livello territoriale congiuntamente alle RSU, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione datoriale competente, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
22. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
23. Sono fatti salvi i Protocolli di relazioni industriali/sindacali in atto nelle aziende del settore.

Art. 3 - Assetti contrattuali.
1. Nel quadro di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e del Patto per lo sviluppo e l'occupazione 22.12.98 - le cui disposizioni anche non riprodotte s'intendono integralmente confermate - il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale del settore elettrico e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del CCNL e in conformità ai criteri e alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.

Contratto nazionale.
[…]
3. Detto contratto disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi stabilite dal Governo di concerto con le parti sociali.
4. Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
[…]

Contrattazione aziendale.
10. La contrattazione a livello aziendale è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93, e non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
[…]
14. La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle strutture territoriali delle OOSS stipulanti e alle RSU ovvero per le aziende più complesse - come individuate nel comma ... del capitolo "Relazioni industriali" - ai soggetti di volta in volta individuati per i singoli istituti dal CCNL.
[…]

Art. 4 - Istituti di carattere sindacale.
B) Affissioni.

1. Si richiama quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare dall'art. 25, legge 20.5.70 n. 300.
2. Pertanto, le aziende collocheranno presso le varie unità aziendali in luoghi accessibili a tutti i lavoratori un albo a disposizione delle OOSS firmatarie il presente contratto e delle RSU per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]

C) Assemblee di lavoratori.
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall'azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Sono fatte salve le migliori condizioni in essere.
[…]

Art. 6 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
1. Le RSU e le strutture territoriali delle OOSS stipulanti ovvero, per le aziende più complesse, secondo la prassi esistente, le medesime RSU e le OOSS nazionali, hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2. Le funzioni riconosciute per legge alle RSA vengono esercitate dalle RSU che risultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
3. Le RSU sono regolamentate dall'Accordo interconfederale tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 20.12.93 e dai successivi accordi attuativi aziendali esistenti derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale. Per quanto concerne le aziende associate a Federelettrica valgono le disposizioni dell'Accordo interconfederale tra Cispel, Cgil, Cisl e Uil del 29.9.94 e la relativa disciplina di attuazione derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale.

Art. 8 - Appalti.
1. Fermo restando quanto previsto all'art. .(Relazioni industriali), le aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. 19.9.94 n. 626, in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Le aziende opereranno affinché permangano al loro interno le principali attività proprie del ciclo produttivo aziendale, mantenendo per questa via quelle conoscenze professionali ed esperienze acquisite presenti, sempre che tali attività possano essere utilmente realizzate dalle aziende al fine di una più razionale ed economica organizzazione, qualità e sicurezza del servizio.
3. Le aziende, inoltre, impegneranno con apposita formale dichiarazione le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene di lavoro.

Art. 9 - Ristrutturazioni.
1. Nelle aziende, con insediamenti pluriregionali, sarà dato corso a un confronto preventivo con le OOSS nazionali su rilevanti modifiche tecniche, organizzative e produttive che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate e/o l'organizzazione complessiva del lavoro in atto e che abbiano rilevanti conseguenze sulle condizioni di lavoro e sull'occupazione. In questo contesto rientrano anche le informazioni preventive rispetto alle fasi di realizzazione di decisioni riguardanti rilevanti processi di "insourcing-outsourcing" o altre forme di esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o sulle modalità di effettuazione delle prestazioni.
2. Lo stesso confronto avverrà al livello territorialmente competente nelle aziende - che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato - i cui insediamenti siano ubicati in un'unica Regione.
3. Per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 e inferiore a 150, si darà luogo a un'informativa preventiva alle RSU.
4. Per le aziende aderenti al sistema Confindustria si darà luogo ad apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata.

Art. 10 - Ambiente, qualità e sicurezza sul luogo di lavoro.
1. Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le aziende attueranno, previa consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ogni provvedimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalle citate disposizioni, che ritengano opportuno al fine di migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori dandone informativa alle RSU.
3. In tutte le unità produttive delle aziende sono eletti i RLS secondo quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94, n. 626 e successive modifiche e dall'Accordo interconfederale 22.6.95. Sono fatte salve le normative in materia di RLS derivanti da precedenti contrattazioni collettive a livello nazionale.

Dichiarazioni a verbale.
1) Trattamento economico in occasione di visite mediche.

Con la corresponsione dell'ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni del presente articolo, nonché dell'art. 33, DPR 19.3.56 n. 303, s'intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla visita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa dall'abituale posto di lavoro.
Le aziende rimborsano eventuali spese che il lavoratore sia costretto a sostenere per l'effettuazione della visita medica.

2) Personale delle centrali nucleo-termoelettriche.
La specifica disciplina resta confermata in capo all'azienda conferitaria ai sensi del D.lgs. 16.3.l99 n. 79.

Art. 11 - Formazione.
1. Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il 'know how' delle aziende e la loro competitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, instaurando un circolo virtuoso di "crescita" e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2. In considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul "sistema Paese" in termini di sviluppo occupazionale, di contributo al processo d'integrazione europea, di efficace osmosi "scuola/lavoro", il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali tenuto conto della naturale obsolescenza delle cognizioni - per portarle continuamente "al passo" delle innovazioni tecnologiche e organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del D.lgs. 16.3.99 n. 79;
- promozione della impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l'altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di garantire alle aziende la flessibilità necessaria per fronteggiare il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro
3. Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte:
a) al personale neo-assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d'ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente e un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche in relazione alle esigenze aziendali (formazione di crescita professionale);
d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare un'effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità, in un'ottica di proficuo reimpiego (formazione mirata).
4. L'individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, l'individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno annualmente - di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva dell'anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all'anno successivo - oggetto di specifico incontro sindacale, nella comune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell'attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle aziende.
5. Le parti convengono, altresì, sulla costituzione di una Commissione paritetica nazionale, alla quale saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull'andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore elettrico; sviluppo congiunto di iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni reali con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, nonché alle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato; monitoraggio sulle normative e procedure elaborate dalle varie istituzioni in materia di formazione perché siano coerenti con le esigenze del settore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale.
6. A far data dall'1.11.01 nelle aziende che occupano complessivamente più di 500 dipendenti, potrà essere costituita, su richiesta di una delle parti e in sostituzione di quanto previsto dal precedente comma 4, una Commissione paritetica sulla formazione, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza congiunta delle OOSS stipulanti il presente contratto e in rappresentanza della Direzione aziendale con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le esigenze formative aziendali, le relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche e organizzative, alle normative sulla sicurezza, all'apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità;
7. Tenuto conto delle finalità della formazione e dell'interesse primario del lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute, le iniziative formative previste ai punti c) e d), comma 3 del presente articolo possono collocarsi anche al di fuori dell'orario di lavoro senza dar luogo a corresponsioni per lavoro straordinario.

Art. 12 - Pari opportunità.
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 9.12.77 n. 903, relativa alla parità uomo-donna; nell'intento di sviluppare iniziative nell'ambito delle previsioni e delle possibilità offerte alla legge 10.4.91 n. 125, sulle azioni positive, in armonia con le ultime Raccomandazioni UE a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive e oggettive che non consentano un'effettiva parità di opportunità per l'accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.
2. A tal fine, e in affermazione della legge 10.4.91 n. 125, con funzione di studio e di proposta nei confronti delle parti stipulanti; in raccordo con l'Osservatorio di settore costituito nell'ambito delle relazioni industriali, viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul tema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore elettrico.
3. Detta Commissione nazionale, che è composta da 6 membri designati dalle Segreterie nazionali delle OOSS stipulanti il presente CCNL, e da 6 membri designati dalle parti datoriali firmatarie del contratto, di cui 1 con funzioni di coordinamento, ha il compito di:
a) promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all'interno delle aziende;
b) promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui alla legge n. 125/91, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera;
c) stimolare le aziende al varo di progetti di azioni positive;
d) svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c) attuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati nell'ambito della propria attività.
4. Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità delle persone, in particolare, per prevenire e rimuovere eventuali fenomeni di molestie sessuali e lesioni delle libertà personale del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l'eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte le aziende.
5. Sono confermati gli Organismi paritetici di livello non nazionale aventi funzioni di raccordo informativo e di assistenza nei confronti delle Commissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione collettiva. Le parti, per quanto di loro competenza, promuoveranno la creazione di analoghi Organismi nelle aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato ove tali Organismi non siano presenti.
6. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le aziende promuoveranno - ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste.
7. Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale e in raccordo con le proposte formulate dalle Commissioni pari opportunità - ove esistenti - le aziende realizzeranno misure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale per le lavoratrici.
8. Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle singole aziende alla data d'entrata in vigore del presente contratto in materia di pari opportunità.

Nota a verbale.
Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro.

Le parti, nel considerare quanto previsto dalla Raccomandazione UE n. 131(1) del 27.2.91 e la Risoluzione del Parlamento Europeo dell'11.2.94 in materia di molestie sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
Le parti attueranno politiche di prevenzione e informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 13 - Apprendistato.
1. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalle norme del presente contratto.
[…]
8. L'addestramento dell'apprendista, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna.
9. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore annue retribuite, ridotto ad 80 ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato alla qualifica da conseguire o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
10. I contenuti delle attività formative e i relativi aspetti operativi saranno definiti, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con apposita intesa tra le parti.
11. Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano coerenti con quanto stabilito dalla sopra richiamata intesa.
[…]

Art. 14 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
1. Per la disciplina dei CFL e dei contratti d'inserimento, si richiamano, le disposizioni degli Accordi interconfederali tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 18.12.88 e 31.1.95, riportati in allegato al presente CCNL.
2. È fatta salva la disciplina collettiva in atto derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale.

Art. 16 - Contratto di lavoro a termine.
[…]
5. Le competenti Direzioni aziendali comunicheranno preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OOSS stipulanti il CCNL territorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a termine e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.
[…]

Art. 17 - Utilizzo delle prestazioni di lavoro temporaneo.
1. Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo, da parte delle imprese che applicano il CCNL elettrici, delle prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla legge 24.6.97 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi e interpretativi per tutto quanto non specificamente regolato dalle presenti norme.
[…]
6. Le imprese sono tenute nei confronti dei lavoratori temporanei ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.lgs. 19.9.94, n. 626, e successive modifiche, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa nella quale saranno impiegati.
7. I prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare presso le imprese i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.l70 n. 300.
8. L'impresa comunica in via preventiva ovvero, in caso di motivate ragioni d'urgenza e necessità, entro i 3 giorni dalla stipula del contratto di lavoro temporaneo, alla RSU ove esistente, o in mancanza di quest'ultima, alle OOSS stipulanti il CCNL, territorialmente competenti, il numero e il motivo del ricorso al lavoro temporaneo, specificando la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati.
9. Una volta l'anno per il tramite dell'Associazione di appartenenza, le imprese forniscono alle OOSS nazionali, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da esse conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a), legge n. 196/97, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto saranno individuate con contrattazione di 2° livello le mansioni il cui svolgimento può presentare pericolo per la sicurezza.

Art. 18 - Telelavoro.
1. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato s'intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.
2. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
3. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
4. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
5. […]
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
6. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
[…]
8. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno concordate a livello aziendale.

Art. 19 - Assunzione.
1. Valgono le norme di legge in materia.
2. All'atto dell'assunzione l'azienda, che ha la facoltà di sottoporre il lavoratore prima dell'assunzione a visita medica […]

Art. 21 - Classificazione del personale.
Protocollo sulla classificazione

Le parti, atteso che un nuovo sistema di classificazione del personale deve essere oggetto di negoziazione tra le parti stesse:
a) con riferimento allo scenario di cambiamento in cui è chiamato a muoversi il settore elettrico, alla necessità di accrescimento dell'efficienza aziendale, unitamente al raggiungimento di sempre maggiori livelli di qualità del servizio;
b) in considerazione:
- del necessario stretto rapporto che deve sussistere tra il sistema di classificazione e organizzazione del lavoro;
- della rilevanza e dell'accelerazione del mutamenti che interesseranno le strutture organizzative e i metodi di lavoro, anche per effetto dell'introduzione di nuove tecnologie, con conseguente necessità di dare accesso a figure professionali polivalenti; ciò premesso e considerato le parti convengono sulla necessità di istituire entro il 31.12.01 una Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori.
Tale Commissione - che opererà nel corso di vigenza del presente CCNL ha il compito di:
a) svolgere attività di ricerca e confronto sulla classificazione dei lavoratori, in Italia e all'estero, con lo scopo di fornire alle parti contributi finalizzati ad adeguare e/o innovare il rapporto tra classificazione e professionalità dei lavoratori;
b) esaminare l'evoluzione delle professionalità nel settore in rapporto all'introduzione di nuove tecnologie e comunque in riferimento allo scenario di cambiamento del settore;
c) elaborare l'ipotesi di un sistema classificatorio che tenga conto delle nuove esigenze dettate dai mutamenti nella organizzazione del lavoro con conseguente necessità di nuove figure professionali. 6 mesi prima della scadenza del biennio economico del presente CCNL la Commissione presenterà alle parti stipulanti un rapporto conclusivo al fine di una loro valutazione in merito all'opportunità di procedere, in occasione del rinnovo, all'adozione di un nuovo sistema classificatorio o alla modifica e/o integrazione di quello esistente.
In attesa di un nuovo sistema d'inquadramento, vengono conservate le norme aziendali derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale in materia di sistema inquadramentale, ivi compresi i profili esemplificativi laddove previsti, le specifiche normative in atto stabilite dai contratti/accordi collettivi di livello nazionale in materia di inserimento di laureati, diplomati da scuola media superiore e da istituti professionali e scuole similari e quelle previste per talune figure professionali per il passaggio al livello superiore, in quanto stabilite dai contratti/accordi collettivi di livello nazionale. Fino alla medesima scadenza sono confermate le attuali normative in materia di scelta del personale derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale.

Art. 24 - Doveri del lavoratore.
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti allo svolgimento delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico/funzionale fissato dall'azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamentari sulla prevenzione infortuni che l'azienda deve portare a sua conoscenza, nonché quelle emanate al riguardo dall'azienda medesima;
[…]
g) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
i) astenersi da comportamenti comunque lesivi della dignità e libertà della persona nonché della dignità e libertà sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori in conformità ai principi contenuti nella legge 10.4.91 n. 125.
[…]
4. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica da effettuarsi a cura di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
5. L'esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell'interessato.

Art. 25 - Provvedimenti disciplinari.
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari
Premesso che il presente articolo regola la materia concernente i provvedimenti disciplinari - al fine di evitare incertezze o difformità di comportamento nell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dalla legge 20.5.70 n. 300 - si conviene quanto segue:
1) Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, multa, sospensione o trasferimento per punizione il lavoratore che:
[…]
b) ritardi senza giustificato motivo l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua gli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale;
d) esegua negligentemente il lavoro affidatogli ovvero per disattenzione crei disservizi o guasti agli impianti, macchinari e attrezzature dell'azienda;
e) non provveda tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in caso di guasti alle macchine e agli impianti o di irregolarità nell'andamento del servizio;
f) contravvenga ai divieti esposti in forma scritta in locali dove si mette in pericolo l'incolumità degli impianti o delle persone;
[…]
h) trasgredisca in altro modo l'osservanza del presente contratto o commetta mancanza che porti pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza sul posto di lavoro;
[…]
Il rimprovero scritto verrà applicato per le mancanze di minore rilievo; la multa, la sospensione e il trasferimento per quelle di maggiore rilievo.
[…]
2) Incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che: commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate dal punto 1 del presente articolo, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo agli impianti o alle attrezzature;
c) grave pregiudizio all'azienda a seguito di mancate segnalazioni di guasti alle macchine e/o impianti o di irregolarità nel servizio;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro da parte di personale cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo senza pregiudizio dell'incolumità delle persone o della sicurezza degli impianti;
[…]
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel punto 1 del presente articolo quando siano stati applicati 2 provvedimenti di sospensione dal lavoro;
m) stato di manifesta alterazione psico-fisica durante l'orario di lavoro.
3) Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che: provochi all'azienda grave nocumento morale e/o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario di materiale di proprietà dell'azienda;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assunzione di comportamenti che possano provocare grave pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]

Art. 26 - Orario di lavoro.
1. Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata massima dell'orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d'orario sempre più articolati e rispondenti ai nuovi assetti tecnico-organizzativi, la durata contrattuale dell'orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è stabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.
2. L'articolazione settimanale dell'orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra Direzione e RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le OOSS competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell'ambito della propria libertà d'iniziativa.
3. La definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell'orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra Direzione e RSU. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le OOSS competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà d'iniziativa.
4. In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscilleranno nella fascia 30 ÷ 46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria, così come definita dall'art. . (Struttura retributiva), per le ore prestate oltre la 40ª.
5. Ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata/uscita, con compensazione anche ultragiornaliera, si procederà con accordo tra Direzione e RSU, ferma restando l'esigenza di garantire una compresenza non inferiore a 6 ore e 30 minuti,
6. L'orario giornaliero, settimanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
7. Per le aziende che, alla data di stipula del presente CCNL, applicano un orario di lavoro di 40 ore settimanali, il passaggio alle 38 ore settimanali, per i lavoratori non turnisti/semiturnisti, avverrà con gradualità. Pertanto, dal mese successivo all'entrata in vigore del presente CCNL e fino al 30.6.05, l'orario di lavoro sarà di 39 ore attraverso l'assorbimento di 48 delle 76 ore annuali di riduzioni d'orario in essere, rimanendo quindi in essere una riduzione oraria di 28 ore annuali.

Turnisti/semiturnisti.
8. L'orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali.
9. Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra azienda e RSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all'utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente articolo.
10. Le aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte.
11. La misura di 40 ore settimanali dell'orario di lavoro s'intende applicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro opera in turni di lavoro con solo 2 prestazioni giornaliere. Al riguardo sono fatti salvi regimi d'orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistenti.
12. Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte, con limiti d'intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle 24 ore.

Permessi annui retribuiti.
C) Permessi speciali.

18. Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un massimo di 4 giorni. Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, s'intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d'orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
19. Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti 2 intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia.
20. Ai lavoratori giornalieri già percettori dell'indennità "lavori gravosi", vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
21. I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche e all'interno delle centrali in caverna, nonché per i lavoratori giornalieri che effettuano l'ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessi stessi alla data di sottoscrizione del presente CCNL sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.

Dichiarazioni a verbale.
1) Banca Ore.

Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.03, la Banca ore.
A tale scopo verrà costituita una Commissione paritetica che entro giugno 2002 stabilirà - sulla base dell'andamento del ricorso al lavoro straordinario nel settore - le modalità di funzionamento e le quantità di ore che confluiranno nella Banca medesima.

2) Permessi speciali.
Le parti convengono che i permessi speciali di cui al comma 18 possono essere concessi - sempreché ricorrano i relativi presupposti - fino ad un massimo di 7 giorni nei confronti dei lavoratori turnisti già fruitori di permessi speciali in tale misura.

Art. 27 - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse.
Riposi.

3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo, per i lavoratori addetti:
- alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico;
- all'esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate;
- alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine.
4. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
5. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al comma 3 nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale.

Le parti convengono che ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, compete un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 28 - Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa.
Protocollo sulle azioni sociali.
10. Si rinvia allo specifico protocollo allegato al presente CCNL.

Art. 29 - Ferie.
[…]
4. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 31 - Tutela della maternità.
1. Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Art. 32 - Malattia, infortuni e cure termali.
Comunicazione dell'assenza, certificazione e controlli.

[…]
13. È anche facoltà dell'azienda far constatare - da parte di Enti pubblici o di Istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo d'infortunio o malattia. L'azienda darà comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui lo abbia fatto sottoporre, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. In caso di disaccordo tra i predetti Enti pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico e il medico di fiducia del lavoratore, le parti - su richiesta avanzata dal dipendente entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito della visita medica cui è stato sottoposto - nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti dei commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la decisione del terzo medico non intervenga entro i termini previsti dai commi 1 o 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.

Situazioni particolari.
15. Per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi permessi retribuiti esclusi comunque dal computo dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
16. I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia a tutti gli effetti contrattuali.

Dichiarazioni a verbale.
1) Trattamento lavoratori TBC.

Ove l'affezione tubercolare, in relazione alla quale sia avvenuto il ricovero o sia stata riconosciuta da Inps l'indispensabilità del ricovero stesso o della cura ambulatoriale, si protragga oltre il limite massimo previsto per la corresponsione della retribuzione di cui ai commi 6 o 7 del presente articolo, l'azienda corrisponderà al lavoratore che si trovi ancora ricoverato o nei confronti del quale permanga, a giudizio Inps, l'indispensabilità del ricovero o della cura ambulatoriale, la retribuzione mensile - quale definita nell'art. . (Struttura retributiva) - nella misura pari al 70% fino ad un periodo massimo di 12 mesi.
Resta comunque garantito al lavoratore il diritto alla conservazione del posto, senza decorrenza d'anzianità, fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, nonché, in caso di rientro, alla utilizzazione con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative, secondo quanto disposto dall'art. 10, legge 6.8.75 n. 419.

Art. 38 - Trattamento turnisti e semiturnisti.
1. Rimangono in vigore i trattamenti in atto. Le parti demandano a un'apposita Commissione paritetica la definizione del quadro complessivo, normativo ed economico, riferito alle prestazioni in turni continui e avvicendati (turnisti e semiturnisti).
Detta Commissione paritetica dovrà ultimare le proposte da sottoporre alle parti entro il 31.12.04.

Art. 39 - Reperibilità.
Definizione e articolazione.

[…]
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma 1 settimana su 4, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. . (Giorni festivi, riposi ex festività) del presente contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al comma 3 del presente articolo.
b) Per singole giornate della settimana e precisamente:
1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
2) per il 6° giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni. La reperibilità per il 6° giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
3) per le giornate festive di cui all'art. . del presente contratto;
c) In sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie previo accordo con le competenti OOSS.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a 5 giorni consecutivi.
Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel 7° giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a 4, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma del comma 5, art. . (Giorni festivi, riposi ex festività), sarà libero da impegni di reperibilità.

Riposi fisiologici per i lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le ore 22 e le 6 del mattino.
7. Gli interventi compiuti fra le ore 22 e le 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a 3 ore: posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a 3 ore e sino a 6 ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano).
8. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui al precedente comma 7 si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di 1 ora di viaggio.

Art. 40 - Indennità.
Indennità lavori sotto tensione.

4. In quanto in possesso di abilitazione AT1 o AT2 per lo svolgimento di lavori sotto tensione sulla rete AT, in conformità al DM 9.6.80, oppure di abilitazione MT1 e MT2 per lo svolgimento di lavori sotto tensione sulla rete MT, in conformità al DM 13.7.90 n. 442, è riconosciuta agli interessati un'indennità pari al 25% del valore giornaliero del minimo tabellare della categoria d'inquadramento del lavoratore per ogni giornata di presenza in servizio. Le abilitazioni di cui sopra, in conformità ai decreti sopracitati, possono, inoltre, essere rilasciate con riferimento ad un ambito di competenze più limitato, in tal caso è corrisposta agli interessati un'indennità pari al 6,5% del valore giornaliero del minimo tabellare della categoria d'inquadramento del lavoratore per ogni giornata di presenza in servizio.
Le indennità di cui sopra sono cumulabili, qualora ne ricorrano i presupposti, con l'indennità lavori gravosi di cui al presente articolo.

Indennità per l'utilizzo di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature.
5. Ai lavoratori delle aziende cui è richiesta l'acquisizione e il mantenimento della validità di certificati di qualificazione per determinati procedimenti di saldatura, rientranti nelle norme UNI di cui al DM 21.11.72, è riconosciuta un'indennità giornaliera di £ 1.500 per ogni giornata di presenza in servizio, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

Indennità lavori gravosi.
7. Restano confermate le discipline aziendali vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia di indennità per lavori gravosi.
Entro la vigenza del presente contratto, le parti verificheranno il permanere dei presupposti che hanno dato luogo all'istituzione dell'indennità stessa.

Norme transitorie.
Le indennità corrisposte alla data di stipula del presente CCNL e non disciplinate dallo stesso CCNL (alta montagna, bicicletta, zona malarica, videoterminali, testimoni, abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 2° grado, centralinisti telefonici non vedenti) sono soppresse con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.
[…]

Art. 41 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Lavoro straordinario.

[…]
2. Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro rispondenti ad esigenze programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali 'pro capite'. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
3. Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo - per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico-gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro ad orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
[…]

Lavoro notturno - Straordinario notturno - Straordinario notturno festivo.
[…]
8. Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato D.lgs. n. 532/99, il periodo di riferimento - ai sensi dell'art. 4 (Durata della prestazione) dello stesso decreto - sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, è calcolato come media su base annuale.
[…]
15. Salvo giustificati motivi d'impedimento, il lavoratore è tenuto a compiere, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno.
16. Le aziende comunicheranno, secondo le prassi in atto, alle OSL stipulanti, il numero di ore di straordinario complessivamente effettuate.

Dichiarazioni a verbale.
2) Estensione di talune disposizioni contenute nell'art. . (Reperibilità) al personale non reperibile.
Quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. .. (Reperibilità) si applica anche nei confronti del personale non reperibile chiamato a svolgere lavori non programmati.

Art. 44 - Vestiario - Alloggio.
Vestiario.

1. L'azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori, tecnici compresi, che svolgano la loro normale attività all'aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia.
2. Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
3. L'azienda fornirà gratuitamente tute (in 1 o 2 pezzi o camici) a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
4. L'azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardafili che svolgano la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
5. Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
6. Ove ne prescriva l'uso, l'azienda fornirà ai dipendenti capi di abbigliamento specifici e i relativi accessori.

Art. 57 - Norme finali.
Norme aziendali.

1. Oltre che alle norme del presente contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalle aziende, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.

Reclami e controversie.
2. Sono fatte salve le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto; le controversie individuali e plurime tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in 1a istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti OOSS, fermo restando quanto previsto in Accordi interconfederali vigenti e/o negli accordi in essere derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.

Protocollo sulle azioni sociali
Tossicodipendenza e alcolismo

In relazione a quanto previsto dall'art. 124, DPR 9.10.90 n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") e dall'art. 15, legge 30.3.01 n. 125, ("legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati"), i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i Servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, nonché i lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi/strutture riabilitative, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni.
Nel prendere atto di tali disposizioni, le parti, richiamandosi a quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 124, convengono di adottare, nei confronti dei lavoratori disponibili a sottoporsi ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso le anzidette strutture, le misure di seguito indicate:
1) concessione di aspettativa, non retribuita e con decorrenza d'anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso, o in alternativa, di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda;
2) adozione di soluzioni lavorative che rendano più agevole l'effettuazione della terapia di recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto 1);
3) ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la terapia, d'idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del medesimo nell'azienda e nel tessuto sociale.
Con riferimento all'adozione delle misure sopra precisate, l'azienda si riserva la facoltà di richiedere specifica documentazione, redatta a cura della struttura terapeutica individuata per la terapia.
Relativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 2) e 3) le parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio - quali: adozione d'orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità produttiva.
[…]

Congedi parentali per gravi motivi familiari
E) Portatori di handicap.

Si rinvia alle specifiche previsioni dell'ordinamento in materia (legge-quadro 5.2.92 n. 104, legge 8.3.00 n. 53, decreto 21.7.00 n. 278, legge 23.12.00 n. 388) e successive integrazioni e modificazioni, in aggiunta alle sopracitate provvidenze di legge, si prevede quanto segue:
[…]
- l'adozione di misure finalizzate a consentire la più agevole circolazione del portatori di handicap nelle sedi aziendali.
[…]
Relativamente alle misure riguardanti l'adozione di soluzioni lavorative, le parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive - quali: adozione di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità produttiva.
I lavoratori interessati sono tenuti a presentare, ai sensi del Decreto n. 278/00, tutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.
[…]

Lavoratori stranieri
Le aziende, in caso di assunzione di lavoratori stranieri di cui alla legge n. 39/90, s'impegnano ad attivarsi, nell'ambito del programma di formazione aziendale e in collegamento con le Regioni e/o con gli altri Enti pubblici istituzionalmente preposti, perché gli Organi competenti promuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori occupati nell'azienda per i quali ciò risulti necessario.
Restano, infine, confermate le condizioni di miglior favore derivanti da accordi/contratti collettivi di livello nazionale riguardanti gli effetti economici dell'aspettativa o del congedo nelle diverse ipotesi regolate dal presente Protocollo.

___________________
Protocollo Assoelettrica, Federelettrica, Enel, Grtn, Sogin e Faile/Cisal
In Roma, addì 1 agosto 2001 fra Assoelettrica, Federelettrica, Enel, Grtn e Sogin e Faile/Cisal viene sottoscritto, con il presente Protocollo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese che esercitano l'attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore nel testo corrispondente al documento qui allegato

A tale proposito:
- Assoelettrica, Federelettrica, Enel, Grtn e Sogin riconoscono a Faile/Cisal il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda secondo i termini e le modalità previste dall'art. 4 del CCNL;
- Faile/Cisal s'impegna, ai fini della fruizione dei permessi sindacali di cui all'art. 5 del CCNL, a limitare il numero dei dirigenti provinciali e nazionali a un dirigente ogni 300 o frazione di 300 addetti per ogni unità produttiva;
- con specifico riferimento a quanto stabilito dai commi 10 e ss., art. 3 (Assetti contrattuali), circa la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale, e in particolare per la procedura di rinnovo degli accordi aziendali, il coinvolgimento delle strutture territoriali di Faile/Cisal è limitato alle aziende in cui il numero dei membri della RSU eletti nelle liste di tale Organizzazione sia almeno pari a 1/5 dei componenti e comunque superiore a 1;
- ugualmente, in relazione ai diritti di informazione, agli Osservatori e alle Commissioni paritetiche previsti dal CCNL nelle varie sedi, la partecipazione dell'Organizzazione Faile/Cisal è limitata ai territori ove la presenza di tale sindacato sia rilevante e nelle aziende in cui sia rispettato il requisito minimo stabilito al punto precedente. In ogni caso, per le aziende con insediamenti pluriregionali che occupano complessivamente almeno 4.000 dipendenti, le "informazioni in sede aziendale" - di cui all'art. 2 dell'allegato CCNL 26.7.01 - saranno rese dalla Direzione del Gruppo alla Segreteria generale Faile/Cisal qualora la stessa Organizzazione abbia una rappresentatività pari a un tasso di adesione del 5%, verificato nell'impresa sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU.
Fermo restando quanto sopra, le parti firmatarie del presente Protocollo precisano che, ogniqualvolta nel testo contrattuale allegato si fa riferimento ad altri sindacati dei lavoratori, tale riferimento, in quanto compatibile, deve intendersi valido anche per Faile/Cisal.

Allegato CCNL 24 luglio 2001

Protocollo Assoelettrica, Federelettrica, Enel, Grtn, Sogin e Ugl Energia
In Roma, addì 1 agosto 2001 fra Assoelettrica, Federelettrica, Enel, Grtn e Sogin e Ugl Energia viene sottoscritto, con il presente Protocollo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese che esercitano l'attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore nel testo corrispondente al documento qui allegato

A tale proposito:
- Assoelettrica, Federelettrica, Enel, Grtn e Sogin riconoscono a Ugl Energia il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda secondo i termini e le modalità previste dall'art. 4 del CCNL;
- Ugl Energia s'impegna, ai fini della fruizione dei permessi sindacali di cui all'art. 5 del CCNL, a limitare il numero dei dirigenti provinciali e nazionali a 1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 addetti per ogni unità produttiva;
- con specifico riferimento a quanto stabilito dai commi 10 e ss., art. 3 (Assetti contrattuali), circa la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale, e in particolare per la procedura di rinnovo degli accordi aziendali, il coinvolgimento delle strutture territoriali di Ugl Energia è limitato alle aziende in cui il numero dei membri della RSU eletti nelle liste di tale Organizzazione sia almeno pari a 1/5 dei componenti e comunque superiore a 1;
- ugualmente, in relazione ai diritti di informazione, agli Osservatori e alle Commissioni paritetiche previsti dal CCNL nelle varie sedi, la partecipazione dell'Organizzazione Ugl Energia è limitata ai territori ove la presenza di tale sindacato sia rilevante e nelle aziende in cui sia rispettato il requisito minimo stabilito al punto precedente. In ogni caso, per le aziende con insediamenti pluriregionali che occupano complessivamente almeno 4.000 dipendenti, le "informazioni in sede aziendale" - di cui all'art. 2 dell'allegato CCNL 26.7.01 - saranno rese dalla Direzione del Gruppo alla Segreteria generale di Ugl Energia qualora la stessa Organizzazione abbia una rappresentatività pari a un tasso di adesione del 5%, verificato nell'impresa sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU.
Fermo restando quanto sopra, le parti firmatarie del presente Protocollo precisano che, ogniqualvolta nel testo contrattuale allegato si fa riferimento ad altri sindacati dei lavoratori, tale riferimento, in quanto compatibile, deve intendersi valido anche per Ugl Energia.

Allegato CCNL 24 luglio 2001


(1) Il testo riportava il n. 31